EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993CC0472

Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 17 ottobre 1995.
Luigi Spano e altri contro Fiat Geotech SpA e Fiat Hitachi Excavators SpA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Lecce - Italia.
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
Causa C-472/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-04321

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:323

61993C0472

Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 17 ottobre 1995. - LUIGI SPANO E ALTRI CONTRO FIAT GEOTECH SPA E FIAT HITACHI EXCAVATORS SPA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE - ITALIA. - MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE. - CAUSA C-472/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04321


Conclusioni dell avvocato generale


++++

1 La presente causa trae origine dalle questioni pregiudiziali sollevate ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE dal Pretore di Lecce (Sezione lavoro della Pretura circondariale) in ordine all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (in prosieguo: la «direttiva») (1).

I - Oggetto del contendere nella causa principale

2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il signor L. Spano e gli altri ricorrenti nella causa principale, da una parte, e le imprese convenute Fiat Geotech SpA (in prosieguo: la «Fiat Geotech») e Fiat Hitachi Construction Equipment Spa (in prosieguo: la «Fiat Hitachi»), dall'altra. Si evince dall'ordinanza di rinvio che i ricorrenti erano dipendenti della Fiat Geotech, che produce macchine movimento terra. Per ragioni di ristrutturazione tecnica dell'impresa, il rapporto di lavoro dei ricorrenti veniva sospeso, ed essi venivano assoggettati al regime della cassa integrazione guadagni straordinaria (in prosieguo: la «CIGS») previsto dalla legge italiana 5 novembre 1968, n. 1115, in forza del quale, in caso di crisi dell'impresa, è garantita ai lavoratori una parte del reddito (2).

3 Al fine di risolvere il problema della forza lavoro eccedentaria, l'11 novembre 1992 la Fiat Geotech sottoscriveva un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché con le rappresentanze sindacali degli stabilimenti della società a Lecce. L'accordo veniva stipulato nell'ambito della procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 47 della legge italiana 29 dicembre 1990, n. 428 (in prosieguo: la «legge n. 428/90») (3). Come si apprende dall'ordinanza di rinvio, l'accordo prevedeva quanto segue:

1) il trasferimento dell'unità produttiva di Lecce dalla Fiat Geotech alla costituenda società Fiat Hitachi Construction Equipment (il cui capitale sarebbe stato sottoscritto per i 4/5 dalla stessa Fiat Geotech), nuova società che avrebbe rilevato lo stabilimento e proseguito l'attività produttiva - sia pure in misura ridotta - con decorrenza dal 1_ gennaio 1993;

2) la presentazione da parte della Fiat Geotech della domanda al CIPI (4) per ottenere l'accertamento ed il riconoscimento per lo stabilimento della società a Lecce dello stato di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore, a norma dell'art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 (5).

3) il trasferimento alla nuova società, ex art. 47, quinto comma, della legge n. 428/90, di solo 600 dei lavoratori occupati presso lo stabilimento di Lecce, pari a 1355 unità lavorative, da individuare in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della FHCE.

4) la permanenza delle residue 755 unità lavorative alle dipendenze della Fiat Geotech e la loro collocazione in CIGS per crisi aziendale, contestualmente al programmato passaggio degli altri 600 lavoratori alle dipendenze della FHCE.

4 In queste circostanze i ricorrenti, che facevano parte dei lavoratori rimasti alla Fiat Geotech ed erano stati collocati in CIGS dal 1_ gennaio 1993, temendo di essere licenziati al termine del loro periodo di trattamento straordinario, chiedevano al Pretore di dichiarare l'invalidità dell'accordo 11 novembre 1992 e di disporre la loro reintegrazione alle dipendenze della Fiat Hitachi, in applicazione dell'art. 2112 c.c. I ricorrenti affermano in sostanza che la riduzione del personale esuberante andava disposta o dalla società cedente prima del trasferimento dell'impresa o contestualmente allo stesso, oppure dall'impresa cessionaria successivamente al trasferimento, in modo da rendere possibile, nella scelta dei lavoratori da licenziare, una comparazione estesa a tutto il personale della società, vale a dire, tanto al personale rimasto alle dipendenze della Fiat Geotech quanto al personale trasferito alla Fiat Hitachi. Dal canto loro, le convenute nella causa principale, Fiat Geotech e Fiat Hitachi, sostengono che l'accordo 11 novembre 1992 è assolutamente conforme all'art. 47, quinto comma, della legge n. 428/90.

5 Occorre precisare in proposito che, come si evince dall'ordinanza di rinvio, il citato art. 47 della legge n. 428/90 è volto a trasporre nell'ordinamento giuridico italiano la citata direttiva 77/187. In particolare, il quinto comma di detto articolo introduce una deroga all'applicazione dell'art. 2112 c.c., il quale prevede, nel caso di trasferimento d'azienda, l'automatica prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo titolare nonché la conservazione, per il lavoratore, di tutti i diritti che ne derivano. Spiega l'ordinanza di rinvio che la deroga all'applicazione dell'art. 2112 è prevista «ove il trasferimento abbia ad oggetto aziende o unità produttive di cui il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero imprese assoggettate a procedura concorsuale, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, subordinatamente al raggiungimento di un accordo sindacale di salvaguardia anche parziale dell'occupazione».

6 Dall'ordinanza di rinvio si evince inoltre che, ai sensi dell'art. 47, quinto comma, nell'ambito dell'accordo con le organizzazioni sindacali è possibile escludere «dal trasferimento il personale eccedentario, e che quest'ultimo continui a rimanere in tutto o in parte alle dipendenze dell'alienante, salvo il diritto di precedenza nelle future assunzioni decise dall'imprenditore cessionario». Ai sensi del citato art. 2, quinto comma, lett. c), della legge n. 675/77, il CIPI, su proposta del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, accerta la sussistenza - ai fini dell'applicazione del regime della CIGS previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 - di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore.

7 Tenendo conto del fatto che l'art. 47 della legge n. 428/90 attua la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano, il giudice nazionale ha ritenuto necessario rivolgersi pregiudizialmente alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE per sapere se l'art. 47, quinto comma, della citata legge, nella parte in cui esclude il principio dell'automatica prosecuzione dei rapporti di lavoro con l'imprenditore cessionario qualora il trasferimento riguardi un'azienda o un'unità produttiva dichiarata in crisi dal CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lett. c), della legge n. 675/77, sia compatibile con la direttiva.

II - Le questioni pregiudiziali

8 Con ordinanza 2 dicembre 1993 il Pretore di Lecce ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni (6):

«a) Se le disposizioni della direttiva 77/187/CEE (e, in particolare, l'art. 3, n. 1), debbano interpretarsi nel senso che esse si applicano ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione, anche nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento sia un'azienda o un'unità produttiva di cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale secondo le disposizioni previste dall'art. 47, quinto comma, della legge nazionale n. 428 del 29 dicembre 1990;

b) ovvero se la deroga all'applicabilità delle disposizioni della direttiva 77/187, già stabilita dalle sentenze della Corte di giustizia nell'ipotesi in cui il trasferimento riguardi imprese sottoposte a procedure concorsuali di cui non sia stato deciso il proseguimento dell'attività imprenditoriale, debba ritenersi estensibile anche alle ipotesi in cui il trasferimento abbia ad oggetto aziende, stabilimenti o unità produttive (non sottoposte a procedure concorsuali) di cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale secondo la medesima normativa italiana sopra citata (art. 47, quinto comma, della legge n. 428/90)».

Ci si chiede dunque se, considerata anche la giurisprudenza della Corte relativa ai casi di trasferimento di imprese sottoposte a procedimento fallimentare, la direttiva 77/187 osti ad una disciplina nazionale quale quella prevista dall'art. 47, quinto comma, della legge italiana n. 428/90 che, in materia di trasferimento di imprese, stabilimenti o unità produttive di cui sia stato accertato lo stato di crisi, deroga alle disposizioni di tutela dei lavoratori previste dalla direttiva.

III - Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

9 Le società convenute nella causa principale deducono l'irricevibilità delle questioni pregiudiziali, in primo luogo, in quanto non sarebbero necessarie ai fini della soluzione della controversia, in secondo luogo, in quanto il Pretore ha proceduto d'ufficio ad applicare il diritto comunitario e a sollevare la relativa questione pregiudiziale mentre, secondo il diritto italiano, il giudice non potrebbe esaminare d'ufficio una questione non sollevata dalle parti né discussa in contraddittorio e, in terzo luogo, perché la direttiva, come tutte le direttive, sarebbe sprovvista di effetto diretto orizzontale.

10 Per quanto riguarda il primo motivo d'irricevibilità, occorre osservare che, per giurisprudenza costante della Corte, spetta al giudice nazionale, che è l'unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa e che dovrà assumere la responsabilità della decisione giudiziaria da emettere, valutare la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla controversia sottopostagli e la necessità di una pronunzia pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, ai fini della sentenza definitiva (7). I giudici nazionali hanno pertanto ampia facoltà di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, qualora ritengano che le cause dinanzi a loro pendenti comportino problemi di diritto comunitario. Secondo la sentenza Eurico Italia e a. (8), spetta ai soli giudici nazionali aditi valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte rispetto alla controversia principale. Tuttavia, questa possibilità è loro offerta affinché essi siano in grado di risolvere le controversie per le quali sono stati aditi. E' stato pertanto dichiarato che il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile se risulti in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'oggetto della controversia nella causa principale (9). Nel caso di specie, tuttavia, tale ipotesi non ricorre. Le disposizioni dell'art. 47 della legge italiana n. 428/90, ed in particolare il suo quinto comma, centrale nella presente causa, sono state emanate in sede di trasposizione nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 77/187. L'esito della causa principale dipende, come risulta dall'ordinanza di rinvio, dall'accertamento della compatibilità o meno della norma in oggetto con la direttiva. Gli elementi interpretativi che la Corte fornirà al giudice nazionale lo agevoleranno nel compiere tale valutazione al fine di dirimere la controversia. Non si può pertanto sostenere che le questioni sollevate non siano rilevanti ai fini dell'esito della causa principale.

11 Per quanto attiene al secondo motivo d'irricevibilità, occorre anzitutto sottolineare come la Corte abbia dichiarato che «il fatto che le parti della causa principale non abbiano sollevato, dinanzi al giudice nazionale, un problema di diritto comunitario, non osta a che la Corte possa essere adita dal giudice nazionale. L'art. 177, secondo e terzo comma, del Trattato, contemplando l'adizione in via pregiudiziale della Corte quando "una questione (...) è sollevata (...) davanti ad una giurisdizione nazionale", non intende limitare tale adizione ai soli casi in cui l'una o l'altra parte della causa principale abbia preso l'iniziativa di sollevare una questione d'interpretazione o di validità del diritto comunitario, ma si riferisce anche ai casi in cui una questione del genere sia sollevata dallo stesso giudice nazionale, il quale ritenga la decisione della Corte su tale punto "necessaria per emanare la sua sentenza"» (10). Il diritto riconosciuto alla parte di invocare dinanzi al giudice nazionale le disposizioni del diritto comunitario non esclude pertanto la possibilità che quest'ultimo tenga conto di tali disposizioni anche se la parte non vi abbia fatto richiamo, e sollevi d'ufficio una questione pregiudiziale, allorché ritenga che la soluzione della controversia implichi una questione di interpretazione di norme comunitarie (11).

12 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, indipendentemente dal fatto che possa risultare utile, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, sollevare una questione pregiudiziale solo a seguito di un contraddittorio fra le parti, «l'esistenza di un previo contraddittorio non figura tra i presupposti prescritti per l'instaurazione del procedimento previsto dall'art. 177 del Trattato e (...) spetta al solo giudice nazionale valutare la necessità di sentire il convenuto prima di emettere un'ordinanza di rinvio» (12).

13 Quanto al terzo motivo d'irricevibilità, si evince dalla giurisprudenza della Corte che il giudice nazionale, per decidere della compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario, può interrogare la Corte sull'interpretazione di una direttiva già trasposta nel diritto interno, quantunque le direttive non possano dispiegare effetto diretto nelle controversie tra singoli (13). Si ricordi che la Corte ha ritenuto in proposito che, nell'applicare il diritto nazionale, «a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato» (14).

14 Alla luce di quanto sopra, risulta ricevibile la domanda sottoposta alla Corte dal Pretore volta ad ottenere l'interpretazione della direttiva in oggetto, interpretazione che gli è utile per interpretare a sua volta ed applicare norme di diritto nazionale, ed in particolare l'art. 47 della legge italiana n. 428/90, che ha trasposto nel diritto interno le disposizioni della direttiva di cui trattasi. Di conseguenza, gli argomenti dedotti dalle convenute in ordine all'irricevibilità delle questioni pregiudiziali devono essere disattesi.

IV - Nel merito

A) Contesto normativo e giurisprudenziale

15 La Corte ha avuto modo di sviluppare una ricca giurisprudenza sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva del Consiglio 77/187. La direttiva mira a «proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore» (secondo `considerando') e a promuovere il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia, ai sensi dell'art. 117 del Trattato, il quale persegue il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera (quinto `considerando'). Si tratta quindi, come ha d'altronde sottolineato anche la Corte, di un atto normativo avente scopo dichiaratamente sociale. Secondo la giurisprudenza, «la direttiva ha lo scopo di garantire, nella misura del possibile, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite col cedente» (15). Le norme della direttiva mirano a preservare, nell'interesse dei lavoratori, i rapporti di lavoro esistenti nei casi di mutamento contrattuale della persona che è responsabile della gestione dell'impresa e che subentra negli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.

16 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva «si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». L'art. 3 della direttiva dispone inoltre che «i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». L'art. 4, n. 1, precisa che «il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione». L'art. 6 della direttiva impone sia al cedente sia al cessionario di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento. L'art. 7 conferisce agli Stati membri la facoltà di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori.

17 Interpretando le disposizioni della direttiva e in particolare il suo art. 1, n. 1, la Corte ha dichiarato, nelle sentenze Abels (16), Mikkelsen (17) e D'Urso e a. (18), che la direttiva non si applica ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di stabilimenti nell'ambito di un procedimento concorsuale, volto alla liquidazione, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, dei beni del cedente. La Corte ha fondato questo giudizio soprattutto sulla peculiarità del diritto fallimentare. Come sottolinea la sentenza Abels (19), contrariamente a quanto accade con la direttiva, che mira a tutelare i lavoratori e a garantire la salvaguardia dei loro diritti in caso di trasferimento di impresa, il diritto fallimentare è caratterizzato da procedimenti speciali che hanno ad oggetto il contemperamento dei vari interessi, in particolare di quelli delle diverse categorie di creditori. A tal fine, sono state emanate in tutti gli Stati membri norme specifiche che hanno introdotto deroghe ad altre disposizioni di carattere generale, fra le quali le disposizioni del diritto sociale.

18 La specificità del diritto fallimentare, che sussiste in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, è confermata, secondo la Corte, anche nel diritto comunitario. Così, l'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di licenziamenti collettivi (20), adottata, al pari della direttiva 77/187, al fine di perseguire gli scopi dell'art. 117 del Trattato, esclude espressamente dall'applicazione di questo atto i lavoratori colpiti dalla cessazione d'attività che «risulti da una decisione giudiziaria». Inoltre, prosegue la Corte, la specificità del diritto fallimentare ha trovato espressione nell'adozione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di insolvibilità del datore di lavoro (21). Questa direttiva instaura infatti un regime di garanzia dei crediti salariali non soddisfatti che si applica in ogni caso anche alle imprese nei confronti delle quali sia stato avviato un procedimento concorsuale di soddisfacimento dei crediti, come il fallimento. Conviene aggiungere in proposito che la peculiarità del diritto fallimentare ha indotto gli autori della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze ad escludere dal suo ambito di applicazione i fallimenti, i concordati e le altre procedure affini (art. 1, secondo comma, n. 2, della Convenzione).

19 La particolarità del diritto fallimentare, così riconosciuta tanto dai diritti nazionali quanto dal diritto comunitario, e la constatazione che le norme sul fallimento e sui procedimenti analoghi sono molto diverse nei vari Stati membri, hanno indotto la Corte a dichiarare che «se la direttiva fosse stata destinata ad applicarsi anche ai trasferimenti di imprese effettuati nell'ambito di siffatti procedimenti, vi sarebbe stata inserita all'uopo una disposizione espressa» (22).

20 La seconda ragione sulla quale la Corte fonda il giudizio sopra ricordato attiene alle finalità della direttiva. La Corte precisa in primo luogo che la direttiva mira ad impedire che la ristrutturazione delle imprese nell'ambito del mercato comune si effettui a danno dei lavoratori. Rileva poi che vi sono pareri discordi sugli effetti dell'applicazione della direttiva in caso di fallimento o di procedimento analogo. Secondo un'opinione, la direttiva deve applicarsi a situazioni del genere in quanto i dipendenti il cui datore di lavoro sia stato dichiarato fallito sono proprio quelli che più hanno bisogno di tutela. Secondo un'altra opinione, l'estensione del campo d'applicazione della direttiva potrebbe dissuadere il potenziale interessato dall'acquisto dell'impresa a condizioni accettabili per la massa dei creditori, il che condurrebbe a vendere separatamente le poste attive dell'impresa e di conseguenza alla perdita di tutti posti di lavoro, in contrasto con l'efficacia pratica della direttiva. La Corte dichiara pertanto che «esiste (...) grande incertezza per quanto riguarda le incidenze, sul mercato del lavoro, dei trasferimenti di imprese in caso di insolvibilità del datore di lavoro e per quel che riguarda i provvedimenti da adottarsi onde tutelare nel miglior modo gli interessi dei lavoratori» (23). Da queste riflessioni la Corte desume che «non si può escludere il rischio grave di deterioramento, sul piano generale, delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera, in contrasto con gli obiettivi sociali del Trattato. Non si può quindi concludere che la direttiva 77/187 imponga agli Stati membri l'obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente» (24).

21 Nella stessa sentenza, la Corte è giunta a conclusioni opposte con riferimento a procedimenti come la «surséance van betaling» (preventiva rispetto al concordato fallimentare) prevista dal diritto olandese, che consistono nella concessione di una sospensione generale dei pagamenti ed eventualmente, a determinate condizioni, di una parziale remissione dei debiti. Con riferimento a questo tipo di procedimento la Corte, nella sentenza Abels, confermata da altre tre sentenze in pari data (25), ha dichiarato che le disposizioni della direttiva si applicano al trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento ad un altro imprenditore avvenuto nell'ambito di un procedimento come quello della «surséance van betaling». Secondo la Corte, questo genere di procedimento ha certamente determinate caratteristiche in comune con il procedimento fallimentare, come, in particolare, il carattere giurisdizionale, ma se ne distingue sotto due profili fondamentali. In primo luogo, nel caso del procedimento in oggetto, «il controllo esercitato dal giudice, tanto sull'apertura quanto sullo svolgimento del procedimento, ha portata più limitata» (26). Il secondo profilo attiene alla finalità del procedimento. Mentre il procedimento fallimentare mira alla liquidazione del patrimonio, mediante l'accertamento dell'attivo residuo in vista del soddisfacimento dei creditori, scopo della «surséance van betaling» è «anzitutto la salvaguardia del patrimonio ed eventualmente il proseguimento dell'attività dell'impresa mediante la sospensione collettiva dei pagamenti onde giungere ad una soluzione che consenta di garantire l'attività dell'impresa in futuro» (27). Questo procedimento è quindi specificamente volto a far fronte a temporanee difficoltà nei pagamenti, e non mira alla liquidazione del patrimonio del debitore ma anzi a scongiurarne il fallimento, quantunque, in mancanza di appianamento con i creditori, procedimenti del genere possano sfociare nella dichiarazione di fallimento del debitore. La Corte è dunque giunta alla conclusione che i motivi che ostano all'applicazione della direttiva ai trasferimenti di imprese avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare non sono validi per quei procedimenti che sono preventivi al fallimento (28).

22 La Corte ha seguito lo stesso approccio rispetto al procedimento di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui alla legge italiana 3 aprile 1979. La normativa italiana ha introdotto tale procedimento per il caso in cui un'impresa non possa adempiere i propri obblighi. Esaminando le disposizioni della legge italiana 3 aprile 1979, la Corte sottolinea che «quando il decreto che sancisce l'applicazione del procedimento amministrativo straordinario stabilisce nel contempo la continuazione dell'attività dell'impresa in regime commissariale, la finalità di questo procedimento sta anzitutto nel restituire all'impresa un equilibrio che consenta di garantire la sua attività futura» (29). La Corte, facendo riferimento all'ordinanza di rinvio, individua talune caratteristiche fondamentali del procedimento in oggetto, ed in particolare:

a) che la funzione del procedimento è quella di salvare le parti sostanzialmente sane dell'impresa o del gruppo di imprese, con il trasferimento della proprietà dall'imprenditore insolvibile ad altro operatore,

b) che l'impresa in amministrazione straordinaria può ottenere crediti di cui lo Stato garantisce il rimborso, destinati alla riattivazione dell'impresa e al completamento delle attrezzature e

c) che nel procedimento di amministrazione controllata la tutela degli interessi dei creditori è meno incisiva che in altre procedure liquidatorie e che, in particolare, è negata ai creditori ogni interferenza nelle decisioni relative alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Sulla scorta di questi elementi, la Corte ha ritenuto che l'obiettivo economico-sociale perseguito da un procedimento del genere non può spiegare né giustificare il fatto che i lavoratori di un'impresa in amministrazione straordinaria, quando essa sia oggetto di un trasferimento totale o parziale, vengano privati dei diritti loro riconosciuti dalla direttiva. La Corte conclude pertanto che le disposizioni della direttiva si applicano allorché «nell'ambito di un complesso di leggi come quelle che disciplinano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il proseguimento dell'attività dell'impresa è stato deciso e finché quest'ultima decisione rimane in vigore» (30).

23 Nella stessa sentenza la Corte ha invece dichiarato che le disposizioni della direttiva non si applicano ai trasferimenti di imprese effettuati nell'ambito di un procedimento concorsuale, quale quello previsto dalla legge italiana sulla liquidazione coatta amministrativa. Nella sentenza si sottolinea come la finalità, le conseguenze e i rischi di un procedimento quale la liquidazione coatta amministrativa siano comparabili a quelli che hanno indotto la Corte a concludere, nella sentenza Abels, nel senso dell'inapplicabilità della direttiva al trasferimento di un'impresa (o di una sua parte) che sia stata dichiarata fallita. La Corte sottolinea in proposito che «come il fallimento, questo procedimento mira alla liquidazione dei beni del debitore per soddisfare collettivamente i creditori e i trasferimenti operati in questo ambito giuridico sono di conseguenza esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva. (...) non sarebbe possibile, se non vi fosse quest'esclusione, eliminare il grave rischio di complessivo deterioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, in contrasto con le finalità del Trattato» (31).

24 Dalla giurisprudenza sin qui ricordata emerge che il criterio determinante per l'applicazione della direttiva ai vari procedimenti concorsuali di amministrazione e/o di liquidazione di imprese problematiche sta nello scopo perseguito. La direttiva non si applica qualora si tratti di procedimenti, come il fallimento o la liquidazione coatta (amministrativa o giudiziaria), volti a liquidare il patrimonio del debitore mediante la vendita delle poste attive residue in vista del soddisfacimento dei creditori. Questa finalità è perseguita di norma con una serie di provvedimenti rigorosi volti a salvaguardare l'attivo e a tutelare gli interessi della massa dei creditori. Pertanto, in questi casi il procedimento è caratterizzato dall'esercizio di un amplissimo controllo giurisdizionale, che si accompagna all'imposizione di una forma incisiva di amministrazione o di commissariamento, onde accertare il patrimonio e liquidare gli elementi dell'attivo, il che comporta che il debitore sia privato del potere di disposizione e di amministrazione del suo patrimonio.

25 Al contrario, la direttiva trova applicazione allorché il procedimento non sia volto alla liquidazione del patrimonio del debitore, bensì a far fronte a difficoltà temporanee, in modo da rendere possibile la continuazione delle attività dell'impresa. Di regola, nella maggior parte di questi procedimenti il sindacato del giudice ha una portata ridotta, limitandosi sostanzialmente al controllo e all'approvazione di determinati atti del debitore, senza sottrarre a quest'ultimo il potere di disposizione e di amministrazione del patrimonio.

D'altra parte, spesso questo genere di procedimento sfocia nella dichiarazione di fallimento. Quest'eventualità non basta però ad escludere l'applicazione della direttiva, così come non basta, per sottrarre un trasferimento d'impresa alla sfera della direttiva, il fatto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di fallimento del cedente, senza che però quest'ultimo sia ancora stato dichiarato fallito. Ciò si evince dalla citata sentenza Mikkelsen, avente ad oggetto il trasferimento di un'impresa effettuato dopo che la società cedente aveva sospeso i pagamenti ma prima della dichiarazione di fallimento, in cui la Corte ha dichiarato che «il solo fatto che il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento si sia verificato dopo la cessazione dei pagamenti della società cedente non basta per escludere detti negozi dal campo d'applicazione della direttiva 77/187. Questa si applica dunque al trasferimento, ai sensi della definizione fornita dall'art. 1, n. 1, che si effettua nell'ambito di un procedimento o in una fase precedente all'instaurazione di un eventuale procedimento fallimentare» (32).

B) Soluzione della questione pregiudiziale

26 Per risolvere la questione sollevata dal Pretore di Lecce occorre, alla luce della giurisprudenza sin qui ricordata ed in particolare del criterio innanzi illustrato, esaminare le caratteristiche e gli effetti della dichiarazione di «stato di crisi» di un'impresa ai sensi della legge italiana n. 675/77 [art. 2, quinto comma, lett. c)].

Come si apprende dall'ordinanza di rinvio, nonché dalla risposte scritte delle parti ai quesiti posti dalla Corte, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale è preordinata a risanare l'impresa, con l'obiettivo di tutelare il lavoro e di offrire sostegno economico ai dipendenti nel corso della crisi. Nel riconoscimento dello stato di crisi aziendale rivestono primaria importanza considerazioni di natura politico-sociale, più che economico-contabile come avviene nei procedimenti fallimentari. Quanto detto è confermato anche dal fatto che l'impresa è tenuta a presentare un programma di risanamento, incentrato sulla soluzione del problema della manodopera collocata in CIGS. Il procedimento non mira pertanto alla liquidazione del patrimonio del debitore, essendo volto piuttosto a far fronte a difficoltà transitorie, così da consentire all'impresa la continuazione della sua attività.

Inoltre, non è previsto l'esercizio di un sindacato giurisdizionale, né in fase di avvio né sullo svolgimento del procedimento. I presupposti per il riconoscimento dello stato di crisi aziendale sono determinati con delibere del CIPI e del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica).

27 Diversamente dal fallimento, non è prevista la sospensione dei pagamenti, né il debitore è privato del potere di disposizione e di amministrazione dei beni. Mentre il fallimento comporta la liquidazione del patrimonio del debitore mediante la vendita forzata degli elementi residui dell'attivo, la dichiarazione dello stato di crisi di un'impresa non conduce necessariamente alla sua alienazione. L'effetto fondamentale e sostanziale del riconoscimento dello stato di crisi di un'impresa consiste nel collocarne i lavoratori in CIGS, il che comporta la sospensione totale o parziale dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti o di una loro parte e l'erogazione, diretta o indiretta, di un trattamento economico in loro favore. Il regime della CIGS è concesso con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, previo parere del comitato tecnico, emesso sulla base delle valutazioni dei competenti uffici del lavoro, della commissione regionale per l'occupazione ed eventualmente dell'ispettorato del lavoro.

28 Come sottolinea anche l'ordinanza di rinvio, contrariamente a quanto avviene nel caso di cessione di imprese dichiarate fallite, l'eventuale trasferimento di imprese in crisi - che si tratti della cessione dell'impresa nel suo complesso o di una sua parte - ha luogo perdurando la sua gestione, senza interruzione dell'attività produttiva e nella concreta prospettiva di un recupero, come risulta anche dal fatto che, per la dichiarazione dello stato di crisi, devono essere sottoposti al CIPI piani di risanamento dell'impresa. Il procedimento in esame non presenta quindi caratteristiche o effetti analoghi a quei procedimenti che, come innanzi illustrato, in caso di trasferimento dell'impresa la Corte ritiene esulino dall'ambito di applicazione della direttiva.

D'altronde, il riconoscimento dello stato di crisi riguarda sì imprese con problemi di produzione e di forza lavoro, ma che si trovano purtuttavia in una situazione finanziaria meno grave rispetto a quelle assoggettate a fallimento. Ciò si riscontra - stando all'ordinanza di rinvio - anche nel caso della Fiat Geotech.

29 E' pur vero, come ricordano il governo italiano e la Commissione, che i problemi cui deve far fronte l'impresa in crisi possono anche condurre all'interruzione della sua attività produttiva. Quest'eventualità non può avere alcuna incidenza sul caso di specie, atteso che scopo della dichiarazione dello stato di crisi è proprio quello di scongiurare un siffatto risultato. Come discende dalle osservazioni sin qui svolte, scopo del procedimento è di ripristinare all'interno dell'impresa, in particolare nel settore dei rapporti di lavoro, un equilibrio che le consenta di garantire la propria attività futura. Il trasferimento di un'impresa in stato di crisi, pertanto, non può considerarsi una cessione volta alla liquidazione del patrimonio e al soddisfacimento della massa dei creditori, come avviene per i trasferimenti nell'ambito di procedimenti fallimentari. Contrariamente a quest'ultima ipotesi, nel primo caso si persegue la continuazione dell'attività produttiva attraverso, certamente, la ristrutturazione dell'impresa. E' quanto sembra accadere anche nel caso di specie, in cui la nuova società Fiat Hitachi ha proseguito nella gestione degli stabilimenti trasferiti senza che, stando all'ordinanza di rinvio, si sia verificata alcuna interruzione dell'attività produttiva. In ogni caso, come risulta chiaramente dalla citata giurisprudenza Mikkelsen, la direttiva si applica anche ai procedimenti che possono considerarsi stadi precedenti l'avvio della procedura fallimentare. Di conseguenza, si deve ritenere che la direttiva ricomprenda i casi di trasferimento di imprese che siano state dichiarate in stato di crisi ai sensi della citata normativa italiana.

V - Conclusione

Alla luce di quanto sin qui esposto, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali sollevate dal Pretore di Lecce:

«Le disposizioni della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, si applicano ai trasferimenti di imprese che siano state dichiarate in stato di crisi secondo un procedimento quale quello previsto dalla legge italiana 12 agosto 1977, n. 675».

(1) - GU L 61, pag. 26.

(2) - Per le ulteriori modalità del regime della CIGS, v. la relazione d'udienza nella causa 22/87 (sentenza 2 febbraio 1989, Commissione/Italia, Racc. pag. 143).

(3) - La legge de qua contiene, come si evince anche dal suo titolo, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (GURI, supplemento n. 10, 12 gennaio 1991).

(4) - Comitato interministeriale per la politica industriale, istituito con legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5) - In prosieguo: la «legge n. 675/77».

(6) - GU C 43, pag. 6.

(7) - V., tra l'altro, sentenze 14 febbraio 1980, causa 53/79, ONPTS (Racc. pag. 273), 28 giugno 1984, causa 180/83, Moser (Racc. pag. 2539), e 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini (Racc. pag. 2041).

(8) - Sentenza 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92 e C-335/92 (Racc. pag. I-711).

(9) - V., tra l'altro, sentenze 16 luglio 1992, causa C-67/91, Asociación Española de Banca Privada e a. (Racc. pag. I-4785), 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I-3695), 28 novembre 1991, causa C-186/90, Durighello (Racc. pag. I-5773) nonché la citata sentenza Eurico Italia e a.

(10) - Sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia (Racc. pag. 1563, punto 7).

(11) - V. sentenza 11 luglio 1991, cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90, Verholen e a. (Racc. pag. I-3757, punti 12 e seguenti).

(12) - Sentenza Eurico Italia e a., citata, punto 11. V. altresì sentenze 20 ottobre 1993, causa C-10/92, Balocchi (Racc. pag. I-5105, punti 13 e 14), e 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal (Racc. pag. 1453, punti 10 e 11).

(13) - V. sentenza 15 maggio 1994, causa C-421/92, Habermann-Beltermann (Racc. pag. I-1657).

(14) - Sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135, punto 8).

(15) - Sentenza 17 dicembre 1987, causa 287/86, Ny Moelle Kro (Racc. pag. 5465, punto 12).

(16) - Sentenza 7 febbraio 1985, causa 135/83 (Racc. pag. 469, punto 1 del dispositivo).

(17) - Sentenza 11 luglio 1985, causa 105/84 (Racc. pag. 2639, punto 9).

(18) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-362/89 (Racc. pag. I-4105, punto 2 del dispositivo).

(19) - Punti 14 e 15.

(20) - GU L 48, pag. 29.

(21) - GU L 283, pag. 23.

(22) - Sentenza Abels, punto 17.

(23) - Sentenza Abels, punto 22.

(24) - Sentenza Abels, punto 23.

(25) - V. sentenze 7 febbraio 1985, cause 19/83, Wendelboe e a. (Racc. pag. 457, punto 10), 179/83, FNV (Racc. pag. 511), e 186/83, Botzen (Racc. pag. 519, punto 1 del dispositivo).

(26) - Sentenza Abels, punto 28. V. altresì le conclusioni dell'avvocato generale W. Van Gerven presentate il 30 maggio 1991 nella citata causa D'Urso e a. (Racc. 1991, pag. I-4119, paragrafo 23).

(27) - Sentenza Abels, punto 28.

(28) - V. sentenza Abels, punto 29.

(29) - Sentenza D'Urso e a., punto 32.

(30) - Sentenza D'Urso e a., punto 2 del dispositivo.

(31) - Sentenza D'Urso e a., punto 31.

(32) - Sentenza Mikkelsen, punto 10.

Top