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Document 61993CC0364(01)

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 18 maggio 1995.
Antonio Marinari contro Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione - Italia.
Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.
Causa C-364/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-02719

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:146

61993C0364(01)

Conclusioni dell'avvocato generale armon del 18 maggio 1995. - ANTONIO MARINARI CONTRO LLOYDS BANK PLC E ZUBAIDI TRADING COMPANY. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ITALIA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - ART. 5, PUNTO 3 - "LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO E AVVENUTO". - CAUSA C-364/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02719


Conclusioni dell avvocato generale


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1. In occasione della riapertura della discussione e per una questione di date devo nuovamente, come era avvenuto nella causa C-68/93, Shevill e a./Presse Alliance, formulare la mia opinione dopo la pronuncia delle conclusioni del mio predecessore.

2. Come allora, mi limiterò a brevissime osservazioni, condividendo la posizione espressa dall' avvocato generale Darmon il 21 settembre 1994. Va notato del resto che si tratta di nuovo di pronunciarsi sull' interpretazione dell' art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles.

3. Ricordiamo i fatti: il signor Marinari, domiciliato in Italia, citava la Lloyd' s Bank dinanzi al Tribunale di Pisa per ottenere il risarcimento del danno causatogli dal comportamento degli impiegati di questo istituto, che aveva provocato il suo arresto in Inghilterra e il sequestro dei pagherò cambiari da lui depositati nello stesso istituto. Poiché la Lloyd' s Bank eccepiva l' incompetenza del giudice italiano, in quanto il danno si era verificato in Inghilterra, la Corte suprema di cassazione veniva invitata con ricorso a pronunciarsi in via pregiudiziale su tale questione di competenza.

4. Quest' ultima vi chiede quindi di interpretare l' art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles (1), in modo da precisare se per "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" sia da intendere il luogo in cui si è prodotto un pregiudizio fisico provocato a persone o cose, oppure anche il luogo in cui si sono prodotti i pregiudizi patrimoniali risentiti dall' attore.

5. L' avvocato generale Darmon suggerisce (2) che il luogo in cui è stato subito il pregiudizio finanziario (nel caso di specie, l' Italia), pregiudizio che è soltanto accessorio a quello iniziale insorto in un altro Stato contraente (nel nostro caso, l' Inghilterra), non può essere inteso come attributivo di competenza giurisdizionale ai sensi dell' art. 5, punto 3.

6. Io condivido questa opinione: in conformità della vostra giurisprudenza (3), soltanto due criteri di competenza devono essere applicati, quello del luogo ove è insorto il danno e quello del luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso, ad esclusione del luogo in cui al danno iniziale si aggiunga un evento dannoso accessorio. E non è certo la sentenza 7 marzo 1995, Shevill e a./Presse Alliance (4), resa dopo la pronuncia delle conclusioni del' avvocato generale Darmon, che farebbe vacillare questa convinzione, poiché essa sancisce questa duplice alternativa, pur precisando che, in materia di diffamazione a mezzo stampa, sono competenti i giudici di ciascuno Stato contraente a conoscere soltanto dei danni iniziali provocati nello Stato del giudice adito.

7. Aderisco quindi alle conclusioni presentate il 21 settembre 1994.

(*) Lingua originale: il francese.

(1) ° Sulla regolarità dell' adizione, v. i paragrafi 6-12 delle conclusioni dell' avvocato generale Darmon.

(2) ° Paragrafi 27-49 delle sue conclusioni.

(3) ° Giurisprudenza citata nei paragrafi 14-25 delle conclusioni dell' avvocato generale Darmon.

(4) ° Non ancora pubblicata in Raccolta.

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