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Document 61992TO0085

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 28 aprile 1993.
    Paul de Hoe contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Mancata enunciazione dei motivi del ricorso - Irricevibilità.
    Causa T-85/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00523

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:39

    61992B0085

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 28 APRILE 1993. - PAUL DE HOE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ASSENZA DI MEZZI - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-85/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00523


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Procedura ° Atto introduttivo del ricorso ° Requisiti di forma ° Esposizione sommaria dei motivi dedotti nel ricorso ° Motivi di diritto non enunciati nell' atto introduttivo ° Rinvio alla documentazione allegata ° Irricevibilità

    [Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 19, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

    Massima


    Ai sensi dell' art. 19, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia e dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l' atto introduttivo del ricorso deve indicare l' oggetto della controversia e contenere l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Indipendentemente da qualsiasi questione di natura terminologica, tale esposizione dev' essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo giurisdizionale. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso è fondato emergano, nella loro sostanza, in modo sufficientemente comprensibile, nell' atto introduttivo stesso. Se è pur vero che il corpo dell' atto introduttivo può essere chiarito e completato, in alcuni punti specifici, mediante il rinvio ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo all' intera documentazione allegata inteso ad esporre gli elementi essenziali dell' argomentazione in diritto non soddisfa tuttavia le prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura. Infatti, non spetta al Tribunale, sostituendo la propria valutazione a quella del ricorrente, cercare e individuare, all' interno della documentazione allegata, la cui funzione è puramente probatoria e strumentale, i motivi che il ricorrente potrebbe considerare come il fondamento del ricorso.

    Motivi che non siano stati, neppure sommariamente, indicati nell' atto introduttivo non possono essere validamente specificati in sede di replica.

    Parti


    Nella causa T-85/92,

    Paul de Hoe, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), con l' avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all' annullamento della decisione della Commissione 15 gennaio 1992 relativa alla riorganizzazione dei suoi servizi e, dall' altro, al risarcimento dei danni,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

    composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti e procedimento

    1 Il ricorrente, signor Paul de Hoe, dipendente della Commissione, prestava servizio presso lo stabilimento di Ispra (Italia) del Centro comune di ricerca (in prosieguo: il "CCR di Ispra"), dove era responsabile, fino al mese di gennaio 1992, dell' ufficio pubblicazioni presso l' unità "documentazione e pubblicazioni".

    2 Nell' ambito di una riorganizzazione dei servizi, effettuata il 15 gennaio 1992, il suddetto ufficio veniva accorpato all' unità "pubbliche relazioni" e il ricorrente veniva allontanato dalle mansioni da lui svolte fino a quella data. In data 25 febbraio 1992 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), nel quale egli domandava "il mantenimento delle (sue) funzioni e responsabilità o l' assegnazione ad un posto rigorosamente equivalente, nel quale (egli) potesse esercitare pienamente la (sua) professionalità e la (sua) competenza" nonché "il risarcimento dei danni (a lui) causati".

    3 In seguito al suddetto reclamo, tra l' amministrazione, nella persona, in particolare, del signor H., coordinatore delle risorse del CCR di Ispra, ed il ricorrente aveva luogo uno scambio di corrispondenza relativo alla situazione amministrativa di quest' ultimo e all' eventualità che egli venisse assegnato ad un nuovo posto.

    4 Con lettera 23 giugno 1992 il ricorrente richiedeva, in base agli artt. 24 e 25 dello Statuto, l' assistenza della Commissione contro la decisione del signor H., adottata nel mese di marzo 1992, di incaricare il servizio di sicurezza del CCR di Ispra di procedere ad un' indagine, sia all' esterno che all' interno del CCR di Ispra, sul ricorrente e sulla sua famiglia, allo scopo di accertare se fossero stati stipulati dei contratti con società nelle quali operavano i figli del ricorrente.

    5 Con lettera 23 giugno 1992 il signor H. proponeva al ricorrente un posto presso il servizio "biblioteca". Con lettera datata 14 agosto 1992 il ricorrente rifiutava tale offerta in quanto, da un lato, egli non aveva "alcuna competenza professionale o particolare interesse per questo tipo di attività" e, d' altro lato, il capo del servizio "biblioteca" aveva dichiarato, in una nota inviata al signor H. il 14 maggio 1992 , che il ricorrente avrebbe dovuto frequentare un corso di formazione universitaria a tempo pieno, della durata minima di due anni, nel campo della "biblioteconomia", per poter ricoprire il posto suddetto. Nella stessa lettera il ricorrente chiedeva la riparazione del danno causato alla rispettabilità sua e dei suoi familiari.

    6 In mancanza di una risposta della Commissione al reclamo presentato dal ricorrente, esso diveniva oggetto di una decisione implicita di rigetto.

    7 Stando così le cose, il ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 2 ottobre 1992, ha proposto il presente ricorso.

    8 Tale atto, nella sua prima parte intitolata "Esposizione dei fatti ° procedimento", riproduce letteralmente il testo del reclamo presentato dal ricorrente in data 25 febbraio 1992. La seconda parte dell' atto, intitolata "Esposizione di ulteriori fatti ° procedimento" riporta il contenuto dei colloqui e del carteggio tra il ricorrente ed il signor H. a partire dal 21 febbraio 1992, nonché di ulteriori documenti relativi ai fatti di cui trattasi, corredati di riferimenti alla quarta parte dell' atto introduttivo stesso, intitolata "Elenco degli allegati", nel quale figurano 36 documenti presentati in allegato.

    9 Il contenuto della terza parte, intitolata "Punti di diritto", è qui di seguito riprodotto:

    "a) Il ricorrente fa riferimento ai punti sviluppati negli allegati da 4.1 a 4.21, pag. 10.

    Per questi motivi e per qualsiasi altro motivo da dedursi, da prodursi o da integrarsi, anche d' ufficio,

    il ricorrente, che designa come controparte la Commissione delle Comunità europee,

    conclude che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee voglia:

    b) annullare la decisione della controparte di non accogliere il reclamo del ricorrente ai sensi dell' art. 90 dello Statuto, in quanto la controparte non ha garantito al ricorrente la conservazione delle sue funzioni e delle sue responsabilità e/o l' assegnazione ad un posto equivalente nel quale egli possa esercitare pienamente la sua professione e le sue competenze (v. reclamo, pagg. 2 e 3);

    c) dichiarare che la controparte, negando al ricorrente la possibilità di continuare a svolgere le sue funzioni, gli ha in realtà inflitto una sanzione disciplinare ai sensi dell' allegato IX dello Statuto, senza applicare, però, le norme amministrative;

    d) dichiarare che la controparte dovrà versare al ricorrente, come risarcimento dei danni morali e materiali, la somma di 500 000 BFR [v. lett. b) supra];

    e) dichiarare che la controparte dovrà altresì versare al ricorrente, come risarcimento dei danni morali e materiali, la somma di 500 000 BFR [v. lett. c) supra];

    f) il ricorrente si richiama a tutte le censure mosse negli atti che egli ha redatto ed in ispecie alle circostanze enunciate nel punto 2.11 delle pagg. 6 e 7;

    g) di conseguenza, il ricorrente chiede che la controparte gli versi, come risarcimento complessivo dei danni morali e materiali, la somma di 1 000 000 BFR [v. lett. f) supra];

    h) condannare la controparte a corrispondere gli interessi dell' 8% sulle somme suddette;

    i) condannare la controparte alle spese processuali".

    10 Con atto separato, la Commissione ha sollevato, in data 19 novembre 1992, un' eccezione d' irricevibilità. Essa conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso irricevibile;

    ° statuire sulle spese come di diritto.

    11 In data 18 gennaio 1993 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità, concludendo che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare manifestamente infondata l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla convenuta;

    ° nell' ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover prendere in esame l' eccezione d' irricevibilità di cui all' art. 113 del suo regolamento di procedura, respingerla e, in ogni caso, unirne l' esame al merito del ricorso, fissando un nuovo termine per la prosecuzione della causa;

    ° date le divergenze esistenti tra le parti, disporre eventualmente misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell' art. 64, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura;

    ° condannare, se del caso, la convenuta alle spese.

    Sulla ricevibilità

    12 A norma dell' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull' irricevibilità del ricorso senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato. Il Tribunale può decidere che non occorre iniziare la fase orale e statuire sulla domanda con ordinanza motivata. Nella fattispecie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dalla disamina dei documenti versati al fascicolo, decide che non occorre proseguire il procedimento.

    Argomenti delle parti

    13 La Commissione ricorda che, a norma dell' art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, l' atto introduttivo del ricorso deve contenere "l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti". Essa fa valere che l' atto introduttivo non contiene alcun mezzo né alcuna argomentazione giuridica a sostegno delle domande formulate dal ricorrente, nemmeno sotto la forma di un' esposizione sommaria, e che, per questo motivo, tale atto non soddisfa i requisiti enunciati dall' art. 44, n. 1, del regolamento di procedura.

    14 La Commissione fa valere che l' atto introduttivo, per esporre gli elementi di diritto, si limita a rinviare ai documenti prodotti in allegato all' atto stesso e che siffatto modo di procedere non è conforme alle prescrizioni del regolamento di procedura. Essa osserva che la funzione degli atti e dei documenti allegati è di ordine probatorio e prettamente strumentale rispetto alle affermazioni, ai motivi e alle conclusioni contenuti nell' atto introduttivo. La Commissione ritiene che alla nozione di "motivo" corrisponda una definizione ben precisa nell' ambito del diritto processuale; a suo parere, infatti, un motivo, essendo strumento di contestazione della legittimità di un atto amministrativo, deve far riferimento ad una violazione di un principio generale del diritto, di una norma statutaria o della giurisprudenza, affinché sia la parte avversaria sia il giudice competente possano delimitare, nell' ambito della controversia in atto, la portata della contestazione dell' atto impugnato.

    15 La Commissione fa rilevare come essa abbia analizzato la documentazione prodotta dal ricorrente nel fascicolo allegato al ricorso, alla ricerca degli eventuali motivi da lui indicati a sostegno del ricorso stesso. Da questo esame non sarebbe emersa, a suo avviso, alcuna traccia di un richiamo ad una norma statutaria o ad un principio generale del diritto del pubblico impiego che non sarebbero stati rispettati. Ebbene, essa ritiene che la mancata indicazione dei motivi, quantomeno mediante una loro esposizione sommaria, sia circostanza atta ad inficiare la sostanza stessa dell' atto introduttivo. A suo parere, la mancata deduzione di motivi priva non solo la parte convenuta di ogni possibilità di valutare la portata e la fondatezza delle contestazioni eventualmente formulate, per poterle confutare ai fini della propria difesa, ma impedisce altresì al Tribunale di esercitare pienamente il suo controllo giurisdizionale. A tale riguardo, la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte secondo la quale le prescrizioni relative alla forma dei ricorsi non sono dirette soltanto a tutelare gli interessi delle parti, bensì anche a rendere possibile il controllo giurisdizionale della Corte. A suo giudizio, la semplice enunciazione astratta dei motivi nell' atto introduttivo del ricorso non risponde alle prescrizioni dello Statuto e del regolamento di procedura (sentenza 15 dicembre 1961, cause riunite 19/69, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 545). La Commissione osserva infine che la mera esposizione dei fatti, sia pure effettuata in modo esauriente, non può in alcun caso supplire alla mancata presentazione di mezzi da parte del ricorrente e che l' indicazione, da parte di quest' ultimo, dei mezzi dedotti nell' ambito delle osservazioni presentate sull' eccezione d' irricevibilità, può solo considerarsi tardiva e, pertanto, irricevibile.

    16 In risposta all' eccezione d' irricevibilità sollevata, il ricorrente fa valere che la definizione data al termine "motivo" è quella di "motivazioni di diritto o di fatto invocate dinanzi al Tribunale a sostegno di una domanda" e che la versione in lingua italiana e quella in lingua spagnola dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura si avvalgono dei termini "motivi" e "motivos" in luogo di "mezzo" ("moyen"). Egli sottolinea che l' uso del termine "motif" (motivo) è molto frequente nel procedimento dinanzi alla Corte ed al Tribunale (v. massime della sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861) e che esso è sempre seguito dalla formula "argomenti". Il ricorrente fa notare che, anche volendo attenersi ad una nozione puramente formale del termine "mezzo", egli avrebbe fatto riferimento, nell' atto introduttivo del suo ricorso, ai mezzi da dedurre, produrre o fornire anche d' ufficio ed avrebbe altresì fatto menzione di motivi facendo riferimento al fascicolo allegato al ricorso, nonché di motivi presentati nel reclamo e nell' esposizione di ulteriori fatti.

    17 Il ricorrente sostiene che l' esposizione dei fatti costituisca un elemento fondamentale nella valutazione, ad opera del Tribunale, dei diversi aspetti del processo. A suo avviso, il ricorso ai fatti di causa come elementi che consentano al Tribunale di tener conto, oltre che del procedimento, dei mezzi, degli argomenti e delle conclusioni, costituisce un insieme unitario dal quale nulla può essere eliminato.

    18 Per quel che riguarda gli allegati, il ricorrente sottolinea come il riferimento ad essi rappresenti un elemento fondamentale dei fatti di causa e come tali fatti costituiscano essi stessi dei motivi. Egli ritiene che i documenti allegati al suo ricorso contengano, in maniera dettagliata, tutti gli argomenti, le circostanze e gli elementi probatori atti a consentire l' individuazione dei motivi e che la Commissione non abbia preso nella dovuta considerazione il significato del contenuto degli allegati, in connessione con l' esposizione dei fatti e con la parte in diritto del ricorso.

    19 Basandosi sulla sentenza del Tribunale 27 novembre 1991, causa T-21/90, Generlich/Commissione (Racc. pag. II-1323, punti 32 e 33 della motivazione), il ricorrente ritiene che egli aveva il diritto di sviluppare un mezzo, chiarire la portata degli allegati e apportare qualsiasi precisazione utile nella sua replica.

    Valutazione del Tribunale

    20 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell' art. 19, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia (in prosieguo: lo "Statuto della Corte"), applicabile al Tribunale a norma dell' art. 46, primo comma, del medesimo Statuto, e dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, l' atto introduttivo del ricorso deve indicare l' oggetto della controversia e contenere l' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Il Tribunale ritiene che, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile ai sensi delle disposizioni sopra citate, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall' atto introduttivo stesso. Se è pur vero che il corpo dell' atto può essere chiarito e completato, in alcuni punti specifici, mediante il rinvio ad estratti della documentazione allegata, non vi è dubbio che un rinvio complessivo ad altri scritti, benché allegati all' atto introduttivo, non possa supplire all' assenza degli elementi essenziali dell' argomentazione in diritto che devono, a norma delle disposizioni sopra menzionate, figurare nell' atto stesso (v. sentenze della Corte 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Repubblica ellenica, Racc. pag. I-4747, punto 28 della motivazione, e 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Regno di Danimarca, Racc. pag. 2187, punti 17 e seguenti della motivazione).

    21 La Corte ha statuito in particolare che, anche se l' enunciazione dei motivi del ricorso non si deve attenere alla terminologia e all' enumerazione del regolamento di procedura e l' indicazione della sostanza di tali motivi, anziché della loro qualificazione giuridica, può bastare, ciò può avvenire tuttavia a condizione che i suddetti motivi emergano con sufficiente chiarezza dall' atto introduttivo del ricorso. La Corte ha ritenuto, inoltre, che la semplice enunciazione astratta dei motivi nell' atto introduttivo del ricorso non risponde alle prescrizioni del suo Statuto e del regolamento di procedura e che l' espressione "esposizione sommaria dei motivi", usata nei testi suddetti, significa che l' atto introduttivo del ricorso deve rendere manifesto in cosa consista il motivo sul quale il ricorso si basa (sentenza Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, citata).

    22 Il Tribunale rileva che, nella fattispecie, il ricorso non contiene, né nella sua parte "in fatto", né nella parte "in diritto", un' esposizione, seppure sommaria, dei motivi o degli elementi di diritto dedotti a suo sostegno. Il Tribunale ritiene, inoltre, che il rinvio, fatto nell' atto introduttivo, all' insieme degli allegati, per l' esposizione degli elementi di diritto, non soddisfi né i requisiti posti dall' art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né le prescrizioni dell' art. 44, n. 1, lett. c) del regolamento di procedura. Non spetta, infatti, al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella del ricorrente e tentare di cercare e di individuare negli allegati i motivi che esso potrebbe considerare come il fondamento del ricorso (v. ordinanza del Tribunale 24 marzo 1993, causa T-72/92, Benzler/Commissione, Racc. pag. II-347), poiché gli allegati hanno una funzione puramente probatoria e strumentale, come ha giustamente sostenuto la Commissione. In ogni caso e ad abundantiam, il Tribunale rileva che nella fattispecie gli allegati non contengono, come non ne contiene l' atto introduttivo, una qualsiasi menzione di una violazione di un principio generale del diritto del pubblico impiego, di una norma statutaria o della giurisprudenza.

    23 Peraltro, neanche il fatto di aver riprodotto nell' atto introduttivo il contenuto integrale del reclamo soddisfa quanto prescritto dalle predette disposizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura. Infatti, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che un documento così accorpato non si differenzi in alcun modo da un allegato poiché, comunque, nell' atto introduttivo il ricorrente non dichiara di riprendere i motivi esposti nel suddetto reclamo, ammesso, peraltro, che quest' ultimo contenesse l' esposizione di un qualche motivo.

    24 Stando così le cose, il Tribunale ritiene che l' atto introduttivo del ricorso, quale sottoposto alla sua valutazione, non gli consente di esercitare il suo controllo giurisdizionale né sulla legittimità dell' atto impugnato né sulla fondatezza delle domande di risarcimento avanzate dal ricorrente e che esso impedisce alla convenuta di presentare utilmente la propria difesa.

    25 Quanto all' argomento del ricorrente secondo il quale egli avrebbe il diritto, in base alla sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa Generlich/Commissione, citata, di sviluppare i suoi motivi in sede di replica, il Tribunale rileva che tale diritto presuppone che il motivo di cui trattasi sia stato quanto meno indicato nell' atto introduttivo (v., a tale riguardo, punto 23 della citata sentenza). Orbene, nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che nell' atto introduttivo non figura alcuna indicazione, neppure sommaria, dei motivi del ricorso.

    26 Da quanto precede risulta che l' atto introduttivo del ricorso non soddisfa le prescrizioni minime poste dall' art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte e dall' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura per la ricevibilità di un ricorso. L' eccezione d' irricevibilità deve pertanto essere accolta e il ricorso va dichiarato irricevibile.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    27 A norma dell' art. 87, n.2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    così provvede:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Lussemburgo, 28 aprile 1993.

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