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Document 61992TJ0069

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 24 giugno 1993.
    Willy Seghers contro Consiglio delle Comunità europee.
    Dipendenti - Modalità di esercizio delle funzioni - Nozione di atto arrecante pregiudizio.
    Causa T-69/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00651

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:51

    61992A0069

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 24 GIUGNO 1993. - WILLY SEGHERS CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - MODALITA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - NOZIONE DI ATTO RECANTE PREGIUDIZIO. - CAUSA T-69/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00651


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Ricorso ° Atto arrecante pregiudizio ° Nozione ° Modifica delle modalità di esercizio delle funzioni ° Provvedimento di organizzazione interna dei servizi ° Esclusione ° Eccezioni

    (Statuto del personale, art. 90, n. 2)

    2. Dipendenti ° Concorso ° Bando di concorso ° Scopo ° Informazione sulle modalità di esercizio delle funzioni ° Natura non vincolante per l' amministrazione

    (Statuto del personale, allegato III, art. 1, n. 1)

    Massima


    1. Una decisione che, lasciando inalterate la natura o la portata delle funzioni esercitate da un dipendente, si limiti a modificare le modalità del loro esercizio nell' ambito del servizio al quale egli è assegnato non costituisce un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell' art. 91 dello Statuto, vale a dire un atto che, per i suoi effetti giuridici, materiali o pecuniari, incida direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del dipendente interessato. Essa costituisce, invero, un semplice provvedimento di organizzazione interna dei servizi che rientra nell' ampio potere discrezionale di cui l' amministrazione dispone a tal fine. Solo le circostanze particolari che abbiano motivato siffatta decisione potrebbero rendere ricevibile un ricorso contenzioso proposto contro di essa. Ciò vale nel caso in cui risulti che la decisione ha natura di sanzione dissimulata, o manifesta la volontà di discriminare il dipendente interessato oppure è viziata da sviamento di potere.

    2. In base allo Statuto, il bando di concorso ha essenzialmente la funzione di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, allo scopo di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la loro candidatura. Le informazioni relative alle modalità di esercizio delle funzioni in esso contenute non hanno però né lo scopo né l' effetto di obbligare l' autorità amministrativa, pena l' illegittimità del suo comportamento, a organizzare definitivamente il servizio, dopo l' assunzione dei vincitori del concorso, esclusivamente secondo le modalità così previste.

    Parti


    Nella causa T-69/92,

    Willy Seghers, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avv. Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor Jorge Monteiro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione "Affari giuridici" della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 28 ottobre 1991, con la quale il Consiglio ha escluso il ricorrente dal ruolo del servizio a tre turni, e l' annullamento della decisione 19 giugno 1992, con la quale è stato respinto il reclamo dell' interessato.

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

    composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 maggio 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti del ricorso

    1 Il ricorrente, dipendente di grado C4, sesto scatto, assegnato al servizio Sicurezza del Consiglio delle Comunità europee (in prosieguo: il "Consiglio"), ha superato il concorso D/202, indetto per l' assunzione di dipendenti incaricati di compiti di sicurezza. Il bando di concorso precisava quanto segue: "In pratica, i candidati dovranno eseguire, secondo un sistema a turni, che copre 24 ore su 24, lavori inerenti alla sicurezza delle persone e dei beni, in particolare sorvegliare gli ingressi, i parcheggi e altri impianti degli edifici dell' istituzione". Il ricorrente è stato assegnato al servizio Sicurezza del Consiglio dal 1 giugno 1982 al 15 maggio 1992. Per lo svolgimento delle sue mansioni nell' ambito di un servizio continuo o a turni, l' interessato percepiva l' indennità di cui all' art. 56 bis dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

    2 Dal gennaio 1987 al luglio 1990 il ricorrente ha fatto parte del Comitato del personale, presso il quale è stato distaccato a metà tempo, dall' 8 dicembre 1989 al 9 luglio 1990. Egli ha esercitato altre attività di rappresentanza tecnica o sociale.

    3 Con nota 28 ottobre 1991, notificata lo stesso giorno, il signor B., superiore gerarchico, ha escluso l' interessato dal servizio a tre turni con effetto dal 1 novembre 1991.

    4 La nota è redatta nei seguenti termini:

    "L' organizzazione, nel servizio Sicurezza, di un sistema di servizio a tre turni presuppone necessariamente la presenza effettiva dei dipendenti durante i periodi di tempo nei quali devono svolgere i compiti loro affidati.

    Ho constatato che, tanto nel 1990 che nel 1991, il servizio da Lei svolto è stato caratterizzato da numerose assenze.

    Dai dati a mia disposizione risulta, infatti, che la Sua presenza effettiva nel servizio è stata

    ° nel 1990: di 104 giorni,

    ° nel 1991 (dall' 1/1 al 31/9): di 52 giorni.

    Nell' interesse del servizio, ho quindi deciso di escluderLa dal ruolo del servizio a tre turni, con effetto dal 1 novembre 1991".

    5 Con nota 30 ottobre 1991, l' autore di tale decisione ha chiesto ai servizi competenti del Consiglio di sospendere, a decorrere dal 1 novembre 1991, il versamento all' interessato dell' indennità prevista dall' art. 56 bis dello Statuto. Tale nota è però rimasta senza effetto a seguito di una seconda nota in data 25 novembre 1991, che ha ripristinato il versamento dell' indennità a partire dal 1 novembre 1991.

    6 Avendo sollecitato, l' 11 novembre 1991, la sua "reintegrazione nel sistema di servizio a turni", e non avendo ricevuto risposta, il ricorrente ha, in data 27 gennaio 1992, presentato un reclamo, a norma dell' art. 90. n. 2, dello Statuto, contro la decisione predetta 28 ottobre 1991.

    7 Dopo la presentazione di tale reclamo, il ricorrente è stato messo a disposizione dei servizi generali del Consiglio, con decisione 27 aprile 1992, entrata in vigore il 15 maggio successivo, data alla quale è cessato il versamento dell' indennità per servizio continuo. Il 27 luglio 1992. Il ricorrente ha presentato reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro quest' ultima decisione. Tale reclamo è stato respinto in data 27 novembre 1992. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, il 26 febbraio 1993, contro la decisione 27 aprile 1992 (causa T-20/93).

    8 Il reclamo del 27 gennaio 1992, diretto contro la decisione 28 ottobre 1991, la sola che sia controversa nel presente procedimento, è stato a sua volta respinto il 19 giugno 1992 dal segretario generale del Consiglio, nei seguenti termini:

    "Ho esaminato attentamente il reclamo da Lei presentato contro la decisione 28 ottobre 1991, con la quale Ella è stata esclusa dal ruolo del servizio continuo, a partire dal 1 novembre 1991. Al termine di tale esame, vanno formulate le seguenti osservazioni.

    La decisione 28 ottobre 1991 è stata adottata nell' interesse del servizio, a causa delle Sue numerose assenze che hanno causato difficoltà all' organizzazione del servizio continuo. E' evidente che tale servizio non può funzionare in modo razionale e soddisfacente se i colleghi incaricati delle relative funzioni si vedono costretti, per lunghi periodi, ad accollarsi l' onere del servizio di dipendenti assenti, compiendo ore straordinarie di lavoro.

    La contemporanea decisione di non sopprimere l' indennità per servizio continuo di cui all' art. 56 bis dello Statuto è stata adottata per non privarLa improvvisamente del relativo beneficio. Tuttavia, in mancanza di una decisione esplicita di annullamento della decisione 28 ottobre 1991, il fatto di aver mantenuto il versamento dell' indennità non implica la Sua reintegrazione nel ruolo del servizio continuo.

    Quanto alla decisione 28 ottobre 1991, posso solo confermarLe che l' interesse del servizio, in special modo gli obblighi derivanti dal funzionamento ineccepibile del servizio continuo abituale e permanente, non mi consentono di annullarla.

    Viste queste considerazioni, mi dispiace non poter dare seguito favorevole al Suo reclamo".

    9 Di conseguenza, l' interessato, con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 18 settembre 1992, ha proposto il presente ricorso, diretto all' annullamento della decisione 28 ottobre 1991 e della decisione 19 giugno 1992, con la quale è stato respinto il suo reclamo.

    Conclusioni delle parti

    10 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il presente ricorso ricevibile e accoglierlo;

    ° annullare quindi la decisione 28 ottobre 1991 dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: la "APN") ed eventualmente la decisione dell' APN 19 giugno 1992, che ha respinto il reclamo del ricorrente.

    11 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° condannare la controparte alle spese di causa, nella misura in cui esse non debbano essere sostenute dal Consiglio a norma dell' art. 88 del regolamento di procedura.

    12 Con atto separato, registrato in cancelleria il 4 febbraio 1993, il ricorrente ha chiesto, a norma dell' art. 68 del regolamento di procedura, l' audizione, come testimone, del signor O., rappresentante del personale e dipendente del servizio Sicurezza del Consiglio.

    13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il Tribunale ha tuttavia invitato le parti, "tenuto conto di quanto sostenuto dal Consiglio a pagina 5 della controreplica, a concentrare le loro difese orali essenzialmente sul problema della ricevibilità del ricorso e/o sul problema se il ricorso sia divenuto senza oggetto e se l' atto impugnato abbia prodotto effetti giuridici e pecuniari alla data della presentazione del ricorso".

    14 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 19 maggio 1993.

    Sulla domanda di annullamento

    Argomenti delle parti

    Sulla ricevibilità

    15 Secondo il ricorrente, la circostanza che egli sia stato privato del diritto di esercitare le funzioni per le quali è stato assunto, nei modi e secondo il ritmo di lavoro descritti nel bando di concorso, è sufficiente per confermare la ricevibilità del ricorso. La tesi avanzata dal convenuto per negare che la decisione impugnata sia lesiva nei confronti del ricorrente non può essere condivisa, perché dimentica un fatto essenziale, e cioè che se, nel corso della sua carriera, il dipendente può vedersi assegnato a posti diversi, ciascuna assegnazione deve essere effettuata nell' ambito della descrizione delle funzioni contenuta nel bando di concorso.

    16 Nel corso della fase orale il ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata è lesiva per diversi motivi. In primo luogo, ne è derivata una riduzione progressiva del contenuto delle sue funzioni; in secondo luogo, viste le circostanze nelle quali è stata adottata, non può essere considerata una pura e semplice misura provvisoria di organizzazione del servizio; in terzo luogo, essa può produrre effetti giuridici in caso di annullamento della citata decisione 27 aprile 1992; in quarto luogo, tale decisione parte dalla premessa implicita che, in linea di principio, l' indennità per servizio continuo avrebbe dovuto essere soppressa; infine, la decisione impugnata pregiudica diritti che la decisione 27 aprile 1992 ha lasciato sussistere in tutto o in parte, malgrado la modifica intervenuta nella situazione giuridica dell' interessato.

    17 Il Consiglio, pur non contestando formalmente la ricevibilità del ricorso, precisa, nel controricorso, che l' atto impugnato può ledere i diritti del ricorrente soltanto nella misura in cui ne derivi inevitabilmente la revoca dell' indennità per servizio a tre turni. La circostanza che il ricorrente debba ormai svolgere le sue funzioni secondo modalità diverse da quelle descritte nel bando di concorso non basterebbe per rendere l' atto impugnato giuridicamente lesivo. Nella controreplica, il Consiglio sottolinea che i fatti successivi alla presentazione del ricorso mostrano che la decisione impugnata costituisce una misura "provvisoria", che non contempla la revoca immediata dell' indennità per servizio a tre turni: la situazione del ricorrente sarebbe stata definitivamente disciplinata dalla decisione 27 aprile 1992, con la quale egli è stato assegnato ai servizi generali del Consiglio a decorrere dal 15 maggio 1992, con privazione dell' indennità per servizio a tre turni. Il Consiglio ricorda inoltre come l' interessato abbia presentato, contro quest' ultima decisione, un reclamo, che è stato respinto in data 27 novembre 1992, e successivamente un ricorso d' annullamento, e conclude, alla luce di tali fatti, sopravvenuti dopo il deposito della replica, che il presente ricorso è diventato "del tutto inutile". In effetti, le decisioni produttive di effetti giuridici diretti e immediati sulla situazione giuridica del ricorrente e che, in quanto tali, possono essere considerate lesive nei suoi confronti, secondo la giurisprudenza del Tribunale (v. ordinanza 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione, Racc. pag II-235), sarebbero quelle del 27 aprile 1992 e del 27 novembre 1992, oggetto entrambe del ricorso T-20/93. Il Consiglio conclude rimettendosi alla saggezza del Tribunale per quanto riguarda la soluzione del problema "se il presente ricorso debba essere respinto perché senza oggetto".

    18 Durante la fase orale il Consiglio ha aggiunto che l' atto impugnato non ha prodotto nessun effetto pecuniario, in quanto l' indennità per servizio continuo non è stata soppressa. Inoltre, siccome esso non ha prodotto effetti giuridici, la sentenza che verrà pronunciata sulla legittimità della decisione 27 aprile 1992 non potrà modificare in alcun modo la situazione materiale del ricorrente. Il Consiglio ha inoltre fatto presente che, su circa cinquanta dipendenti del servizio Sicurezza, circa quindici svolgono le loro funzioni in modo permanente, fuori del sistema a tre turni, come è avvenuto, in via provvisoria, per il ricorrente, le cui funzioni non sono state né modificate né ridotte. Il Consiglio ha infine precisato che, qualora la decisione 27 aprile 1992 dovesse essere annullata dal Tribunale, il ricorrente sarà reintegrato nel servizio Sicurezza, ma non nel ruolo dei tre turni, e gli verrà mantenuta l' indennità di servizio continuo, anche se sarà necessario, a tal proposito, disciplinare la sua situazione con apposite disposizioni.

    Nel merito

    19 A sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata, il ricorrente solleva quattro mezzi. Il primo è quello di violazione dell' art. 1 dell' allegato II dello Statuto, relativo al Comitato del personale, e di errore manifesto di valutazione dell' autorità amministrativa. Il secondo è quello di violazione del principio di non discriminazione e di manifesto travisamento dei fatti. Con il terzo e il quarto motivo, il ricorrente lamenta l' erronea motivazione della decisione impugnata e, rispettivamente, lo sviamento di potere assertivamente commesso dal convenuto.

    20 In merito al primo mezzo ° violazione dell' art. 1 dell' allegato II dello Statuto e manifesta erronea valutazione del numero dei giorni di presenza ° il ricorrente nega che il numero complessivo delle sue presenze sia stato solo di 104 giorni nel 1990 e di 52 giorni nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 1991. Il conteggio dei giorni di presenza relativo al 1990 riposerebbe su due errori commessi dall' amministrazione. Da un lato, essa avrebbe omesso di considerare che, date le modalità particolari secondo le quali è organizzato il lavoro nel servizio Sicurezza, solo il criterio del numero delle ore lavorative può servire a determinare i periodi di lavoro effettivamente compiuti dal dipendente, e, dall' altro, essa non avrebbe tenuto conto del tempo che il ricorrente ha dovuto dedicare alle funzioni svolte presso il Comitato del personale. Ebbene, a norma dell' art. 1 dell' allegato II dello Statuto, detto tempo avrebbe dovuto essere assimilato a quello di servizio. Per comprovare l' esattezza della sua censura, il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare la produzione dei ruolini di servizio.

    21 Il convenuto ritiene che tale mezzo debba essere respinto, perché non corredato di nessun elemento probatorio. Il tentativo del ricorrente di dimostrare che la decisione impugnata altro non sarebbe che una misura disciplinare dissimulata sembra ignorare ° osserva il convenuto ° che, in realtà, tale decisione è stata adottata nell' ambito dell' ampio potere di valutazione di cui dispone l' autorità amministrativa, per il compimento delle missioni affidatele, nell' organizzazione dei suoi servizi e nell' assegnazione del personale ai diversi posti. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il potere di organizzazione del servizio implicherebbe l' obbligo del dipendente di accettare di vedersi assegnato ad uno qualsiasi dei posti della sua categoria, e la facoltà, quindi, delle istituzioni comunitarie di assegnarlo ad altro posto, senza il suo accordo. Tale giurisprudenza, elaborata a proposito di provvedimenti che assegnano ad altri posti, sarebbe a fortiori applicabile nel presente caso, in cui la decisione impugnata si limita a modificare le modalità di esercizio delle funzioni. Visto il numero delle assenze dell' interessato, una misura del genere, che, come si evince dal richiamo alla necessità di una "presenza effettiva dei dipendenti durante i periodi di tempo in cui devono svolgere i compiti loro affidati", è motivata unicamente dalle assenze frequenti ed imprevedibili del ricorrente, sarebbe stata assolutamente necessaria nell' ambito di un servizio organizzato secondo una "interdipendenza" molto accentuata tra i dipendenti. Alla luce di questa riflessione, il Consiglio ritiene che non occorra esaminare in dettaglio se sia esatto il computo delle assenze del ricorrente durante il periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 1991.

    22 In merito al secondo mezzo ° violazione del principio di non discriminazione e manifesto errore di valutazione ° il ricorrente, dopo aver ricordato come la decisione impugnata, come integrata dalla decisione che ha respinto il suo reclamo, sia motivata con riferimento alle sue asserite assenze, osserva che, stando alla motivazione stessa, il numero delle assenze compiute sarebbe stato talmente elevato da rendere necessario nell' interesse del servizio, escludere il dipendente dal servizio a tre turni. Ora, il numero delle assenze del ricorrente non sarebbe né superiore a quello dei suoi colleghi, né, comunque, il più elevato. In realtà il numero delle sue assenze sarebbe stato di 64 giorni nel 1990 e di 92 giorni nei primi nove mesi del 1991 (cioè, in tutto, di 156 giorni dal 1 gennaio 1990 al 30 settembre 1991). Ebbene, taluni colleghi del ricorrente avrebbero totalizzato 170 giorni di assenze. Ne conseguirebbe pertanto che la decisione impugnata è discriminatoria nei confronti del ricorrente e viziata da errore manifesto di valutazione. Il ricorrente termina invitando il Tribunale a disporre misure istruttorie per accertare la veridicità delle sue affermazioni.

    23 Secondo il convenuto, il modo in cui il ricorrente intende il principio di non discriminazione è incompatibile con quello di una sana organizzazione del servizio. Il raffronto fatto dal ricorrente tra il numero delle sue assenze e quello delle assenze dei suoi colleghi sarebbe irrilevante, anzitutto perché la decisione impugnata non costituisce un provvedimento disciplinare, e, secondariamente, perché una lunga assenza prevista pregiudica l' organizzazione del servizio meno di un' assenza breve, ma imprevedibile. Il Consiglio sottolinea poi che una decisione come quella impugnata, priva di carattere disciplinare e adottata nell' ambito delle misure di organizzazione del servizio, non può, in via di principio, avere natura discriminatoria.

    24 In merito al terzo mezzo ° erronea motivazione ° il ricorrente fa osservare come, stando al controricorso, la decisione impugnata, anziché essere motivata, come può desumersi dal testo stesso, da un preciso numero di assenze, sarebbe motivata dalla frequenza delle assenze "imprevedibili" addebitategli. Il ricorrente si chiede, a questo proposito, se sia possibile sostituire una nuova motivazione a quella contenuta nelle decisioni impugnate. Solo in sede di controreplica sarebbe stata rivelata la vera motivazione della decisione impugnata. Questa nuova motivazione si sostituirebbe, come avrebbe confessato lo stesso convenuto, alla motivazione iniziale, di modo che l' istituzione avrebbe violato l' art. 25 dello Statuto e non avrebbe consentito al ricorrente di provvedere completamente e con piena cognizione di causa alla difesa dei suoi diritti.

    25 Il Consiglio ammette che il riferimento, nel terzo paragrafo della decisione 28 ottobre 1991, al numero complessivo delle assenze del ricorrente può prestarsi a diverse interpretazioni. Ciò nonostante gli elementi essenziali della motivazione sarebbero chiaramente indicati nella decisione dell' APN: l' esclusione dal ruolo del servizio a turni sarebbe stata decisa nell' interesse del servizio e si sarebbe resa indispensabile per la necessità della "presenza effettiva dei dipendenti nei periodi di tempo in cui devono svolgere i compiti loro affidati". Il riferimento a questo motivo potrebbe spiegarsi solo in relazione al caso di assenze imprevedibili. Ad ogni buon conto, la decisione con la quale è stato respinto il reclamo non farebbe menzione alcuna del numero dei giorni di assenza, nell' indicare chiaramente i motivi ispiratori, inerenti all' interesse del servizio. Anche ammettendo ° prosegue il Consiglio ° che la decisione 28 ottobre 1991 non sia stata redatta in termini precisi, la decisione di rigetto del reclamo dissiperebbe ogni dubbio.

    26 Quanto, infine, al mezzo di sviamento di potere, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata, anziché rispondere all' interesse del servizio, sembra dettata dal risentimento personale del suo autore nei confronti del ricorrente.

    27 Il Consiglio ribatte al riguardo che la censura del ricorrente è totalmente immotivata, ed aggiunge che non esiste alcun nesso tra la decisione impugnata e le attività del ricorrente in seno al gruppo paritetico "adattamento dei locali", né tra la medesima e le assenze dovute alle attività svolte dal ricorrente nell' ambito del suo mandato presso il Comitato del personale.

    Giudizio del Tribunale

    Sulla ricevibilità

    28 Secondo una costante giurisprudenza, il ricorso proposto a norma dell' art. 91 dello Statuto è ricevibile solo se diretto contro un atto arrecante pregiudizio, un atto, cioè, che incida direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del dipendente interessato (v. sentenze della Corte 14 luglio 1976, causa 129/75, Hirschberg/Commissione, Racc. pag. 1259; 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei Conti, Racc. pag. 389, e ordinanze del Tribunale, Weyrich/Commissione, citata, e 11 maggio 1992, causa T-34/91, Whitehead/Commissione, Racc. pag. II-1723).

    29 Occorre peraltro ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l' autorità amministrativa dispone di un ampio potere discrezionale per determinare, nell' interesse del pubblico servizio comunitario, le modalità secondo le quali i dipendenti devono esercitare le loro funzioni. Di conseguenza, gli atti di natura puramente interna non possono essere impugnati con ricorso giurisdizionale giacché non incidono sulla situazione giuridica o materiale del dipendente interessato dal provvedimento organizzativo (v., in particolare, sentenze della Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, e 11 luglio 1985, cause riunite da 66/83 a 68/83 e da 136/83 a 140/83, Hattet e a. /Commissione, Racc. pag. 2459). Non costituisce atto lesivo e, in quanto tale, impugnabile con ricorso giurisdizionale, un atto contro il quale siano formulate "censure (...) che non riguardano la posizione statutaria del (dipendente), ma esclusivamente i rapporti interni di servizio e, più particolarmente, questioni relative all' organizzazione amministrativa ed alla disciplina del lavoro" (v. la citata sentenza Hirschberg/Commissione).

    30 A questo proposito, va rilevato che un provvedimento di mobilità interna rientra, in linea di principio, nel potere di organizzazione del servizio e può essere impugnato con ricorso giurisdizionale solo in ragione delle particolari circostanze che lo motivano (sentenza della Corte 6 maggio 1969, causa 17/68, Reinarz/Commissione, Racc. pag. 61; sentenza del Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc. pag. II-555). La Corte ha altresì dichiarato che una decisione che trasferisce a titolo personale a un determinato posto un dipendente che già occupava, a titolo personale, un altro posto dello stesso grado non modifica la situazione dell' interessato sotto il profilo dello Statuto, e non gli arreca quindi pregiudizio (sentenza della Corte 8 luglio 1982, causa 189/91, Bosmans/Commissione, Racc. pag. 2681). Infine, il Tribunale ha statuito che, perché un provvedimento di riorganizzazione dei servizi sia lesivo dei diritti statutari del dipendente e possa, per questo motivo, essere impugnato, non basta che esso implichi un cambiamento o anche una qualsiasi riduzione delle attribuzioni dell' interessato, ma occorre che le nuove mansioni di questo comportino, nel loro insieme, un netto declassamento rispetto a quelle corrispondenti al suo grado e al suo posto, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza (sentenza del Tribunale 23 ottobre 1990, causa T-46/89, Pitrone/Commissione, Racc. pag. II-577).

    31 D' altro lato, nel valutare gli effetti prodotti dall' atto impugnato, il giudice comunitario tiene conto, non solo degli effetti giuridici in senso stretto, ma anche degli effetti materiali e pecuniari. Così, una nota di servizio che comunichi al dipendente la soppressione di un' indennità fino ad allora versatagli è un atto lesivo e, in quanto tale, impugnabile con ricorso giurisdizionale (sentenza della Corte 8 febbraio 1973, causa 56/72, Goeth-Van der Schueren/Commissione, Racc. pag. 181).

    32 Tenendo conto di questa giurisprudenza, il Tribunale deve valutare se la decisione impugnata incida direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del ricorrente, se cioè essa possa produrre effetti giuridici, materiali o pecuniari tali da modificare in modo sostanziale la situazione dell' interessato o la sua posizione dal punto di vista dello Statuto.

    33 Il Tribunale rileva anzitutto che la decisione impugnata, la quale mantiene il ricorrente nel servizio Sicurezza del Consiglio, non modifica minimamente l' ampiezza delle mansioni a lui affidate in tale servizio, ma si limita a modificarne le modalità di esercizio, sostituendo, nel suo caso, un servizio "diurno" al precedente servizio continuo distribuito su tre turni. La censura relativa all' asserita modifica delle funzioni esercitate dal ricorrente, sollevata per la prima volta in sede di discussione orale, malgrado il fatto che nella fase scritta il Consiglio abbia chiaramente affermato che tali funzioni erano rimaste immutate, non trova alcuna conferma, come ha esplicitamente riconosciuto anche il difensore del ricorrente, nel fascicolo di causa. Ne consegue che, in sé considerato, l' atto impugnato, che ha una portata più limitata rispetto a una misura di mobilità interna, non modifica affatto la situazione giuridica del ricorrente in modo da dover essere considerato giuridicamente lesivo.

    34 Il Tribunale ritiene, in secondo luogo, di dover respingere l' argomento del ricorrente secondo cui la decisione impugnata avrebbe modificato la sua situazione giuridica perché l' istituzione competente sarebbe vincolata dalle citate disposizioni del bando di concorso in base alle quali le funzioni dovevano essere espletate secondo le modalità del servizio a turni. Come ha infatti statuito la Corte, "la funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto consiste per l' appunto nell' informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura" (sentenze della Corte 28 giugno 1979, causa 255/78, Anselme e Constant/Commissione, Racc. pag. 2323 e 18 febbraio 1982, causa 67/81, Ruske/Commissione, Racc. pag. 661). E' indubbio che, nel caso in esame, conformemente all' art. 1, n. 1, allegato III dello Statuto, in cui è precisato che il bando di concorso "deve specificare (...) c) la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire", i candidati sono stati informati del fatto che si trattava di un servizio organizzato secondo un sistema a turni. Tuttavia, le informazioni in tal modo fornite agli interessati, per permettere loro di presentare la propria candidatura con piena cognizione di causa, non hanno né lo scopo né l' effetto di obbligare l' autorità amministrativa, pena l' illegittimità del suo comportamento, ad organizzare definitivamente il servizio, dopo l' assunzione dei vincitori del concorso, esclusivamente secondo le modalità così previste. Attribuire siffatta portata al bando di concorso significherebbe rendere nullo l' ampio potere discrezionale di cui l' autorità amministrativa dispone per organizzare in modo ottimale i propri servizi. Il ricorrente non può quindi valersi delle informazioni contenute nel bando di concorso per sostenere che la decisione impugnata ha prodotto effetti giuridici nei suoi confronti, o ha modificato la sua posizione statutaria.

    35 In terzo luogo, a proposito delle conseguenze materiali e pecuniarie della decisione impugnata, va sottolineato che, se tale decisione ha, in un primo tempo, determinato teoricamente la cessazione, a partire dal 1 novembre 1991, del versamento dell' indennità per servizio continuo di cui fruiva l' interessato, detta indennità è stata, in un secondo tempo, ripristinata con nota del 25 novembre 1991, con effetto retroattivo allo stesso 1 novembre 1991. Il ripristino dell' indennità coincide in tal modo con la data in cui ha preso effetto la decisione impugnata. La soppressione vera e propria dell' indennità risale alla decisione 27 aprile 1992, con la quale il ricorrente è stato assegnato ad altro posto. Ne consegue che, alla data di presentazione del presente ricorso, la decisione impugnata non aveva prodotto alcun effetto giuridico o materiale nei confronti dell' interessato, né avrebbe potuto più produrre effetti del genere, essendo stata nel frattempo adottata la citata decisione 27 aprile 1992.

    36 Infine, contrariamente a quanto il ricorrente ha asserito durante la discussione orale, la sola decisione che può essere lesiva nei suoi confronti è la decisione 27 aprile 1992, che, prima dell' introduzione del presente ricorso, ha trasferito l' interessato al Segretariato generale del Consiglio ed ha soppresso l' indennità contemplata dall' art. 56 bis dello Statuto. Dopo che il reclamo proposto contro di essa è stato respinto dall' autorità amministrativa, tale decisione è peraltro oggetto di un ricorso distinto attualmente pendente davanti al Tribunale. Nel caso puramente ipotetico, prospettato dal ricorrente, in cui il Tribunale accogliesse il ricorso nella causa T-20/93 (v. supra, punto 7 della motivazione), l' interessato verrebbe, per effetto dell' annullamento della decisione 27 aprile 1992, a ritrovarsi nella situazione anteriore a quest' ultima decisione: ciò significa, che, come ha riconosciuto il Consiglio in sede di discussione orale, l' interessato dovrebbe essere di nuovo assegnato, in conformità all' art. 176 del Trattato CEE, al servizio Sicurezza, restando escluso dal sistema dei tre turni, ma conservando integralmente la sua situazione pecuniaria, con riserva di un' eventuale decisione successiva circa la continuazione del godimento dell' indennità per servizio continuo. Pertanto, l' eventuale annullamento della decisione 27 aprile 1992 non inciderebbe, di per sé, in alcun modo sulla ricevibilità del presente ricorso, la quale deve essere esaminata solo in relazione al momento in cui quest' ultimo è stato presentato.

    37 Consegue da quanto precede che il presente ricorso, essendo diretto contro una decisione che non modifica né la situazione giuridica né quella materiale dell' interessato, e che, per questo motivo, non è lesiva nei suoi confronti, è, in via di principio, irricevibile.

    38 Ciò posto, il Tribunale ritiene opportuno, alla luce della citata giurisprudenza, e in particolare della sentenza Reinarz/Commissione, esaminare se, come ha sostenuto il ricorrente, la decisione impugnata sia suscettibile di ricorso contenzioso in ragione delle particolari circostanze che l' hanno motivata. Secondo il Tribunale, la decisione impugnata è da ritenersi lesiva per il ricorrente solo nel caso in cui presenti gli estremi di una sanzione dissimulata, o manifesti l' intenzione di operare una discriminazione a danno del ricorrente, o sia, infine, viziata da sviamento di potere: tre mezzi, che peraltro sono stati espressamente dedotti dal ricorrente.

    39 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura secondo cui la decisione impugnata ha natura di sanzione dissimulata, essa non è affatto comprovata. Infatti come è stato precedentemente rilevato (v. supra, punto 33), l' argomento tratto dall' asserita riduzione graduale del contenuto delle mansioni del ricorrente non trova nessun riscontro negli atti, tanto più che egli ha continuato a percepire l' indennità per servizio continuo.

    40 Inoltre il Tribunale rileva, riferendosi esclusivamente al numero di giorni di assenza del ricorrente, quale espressamente ammesso da lui stesso nella fase scritta del procedimento, in particolare a pag. 5 e a pag. 10 dell' atto introduttivo, che l' autorità amministrativa non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che il numero di tali assenze, per un totale di 156 giorni dal 1 gennaio 1990 al 30 settembre 1991, calcolato senza tener conto di quelle dovute agli altri impegni del ricorrente in seno all' istituzione, fosse incompatibile, qualunque potessero esserne i motivi, con le esigenze di un servizio a turni, e in particolare con quelle del servizio Sicurezza dell' istituzione. Tale valutazione, basata esclusivamente sulle asserzioni del ricorrente, non può essere rimessa in discussione da eventuali errori materiali di conteggio in cui sia incorsa l' amministrazione.

    41 Per quanto concerne, in secondo luogo, il problema se la decisione infranga il principio di non discriminazione, il Tribunale esclude che detto principio possa essere interpretato nel senso che l' autorità amministrativa, che, nello stabilire le modalità di organizzazione del servizio, deve tener conto dei mezzi di cui dispone, sia tenuta a adottare provvedimenti rigorosamente identici nei confronti di tutti i dipendenti i quali, per motivi di assenteismo, si trovino in una situazione paragonabile a quella del ricorrente. In circostanze del genere, l' autorità amministrativa conserva il suo potere discrezionale, per garantire nel miglior modo possibile la continuità del servizio, purché ° come nella presente fattispecie ° i provvedimenti adottati non siano inficiati da errore manifesto di valutazione e non costituiscano una sanzione dissimulata.

    42 Quanto, infine, all' assunto del ricorrente secondo cui la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere, esso non è confortato da nessun elemento probatorio, come ha espressamente ammesso il difensore del ricorrente affermando, in sede di trattazione orale, che tale censura era basata solo su una "impressione". Né, d' altra parte, il fascicolo di causa lascia desumere l' esistenza di un nesso qualsiasi tra la decisione impugnata e le funzioni svolte dal ricorrente presso il Comitato del personale o le sue varie attività di rappresentanza, d' ordine tecnico o sociale.

    43 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso non risulta ricevibile.

    44 Per completezza, il Tribunale aggiunge che il ricorrente non ha fondati motivi per affermare che dalla fase scritta del procedimento è emerso che la decisione impugnata non rispetta l' obbligo di motivazione prescritto dall' art. 25 dello Statuto. Infatti, a parte il modo in cui l' istituzione convenuta può, in un secondo tempo, aver presentato le assenze del ricorrente, che sono sufficientemente comprovate dall' istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso, la decisione suddetta è chiaramente basata sull' incompatibilità fra tali assenze e gli obblighi ed oneri inerenti alla continuità del servizio a turni. Inoltre, si evince da tutto quanto precede che, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, non è stata resa impossibile a quest' ultimo la difesa dei suoi diritti nei confronti della decisione impugnata, né è stato impedito al Tribunale l' esercizio del suo sindacato.

    45 Per tutti questi motivi, il Tribunale ritiene che il ricorso sia irricevibile e in ogni caso infondato. Esso va quindi respinto, senza che sia necessario assumere i mezzi istruttori richiesti.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    46 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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