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Document 61992TJ0032
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 6 July 1993. # Lars Bo Rasmussen v Commission of the European Communities. # Officials - Appointment under a rotation procedure - No vacant post - Obligations of the institution. # Case T-32/92.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 6 luglio 1993.
Lars Bo Rasmussen contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Nomina nell'ambito di una procedura di avvicendamento - Mancanza di posto vacante - Obblighi dell'istituzione.
Causa T-32/92.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 6 luglio 1993.
Lars Bo Rasmussen contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Nomina nell'ambito di una procedura di avvicendamento - Mancanza di posto vacante - Obblighi dell'istituzione.
Causa T-32/92.
Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00765
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:59
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 6 LUGLIO 1993. - LARS BO RASMUSSEN CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - NOMINA NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI AVVICENDAMENTO - INSUSSISTENZA DI UN POSTO VACANTE - OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE. - CAUSA T-32/92.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00765
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti ° Assegnazione ° Nuova assegnazione nell' ambito di una procedura di avvicendamento ° Differenza rispetto alla copertura di un posto vacante ° Obblighi dell' amministrazione di rispettare i principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento
(Statuto del personale, artt. 4, 29 e 45)
2. Dipendenti ° Assegnazione ° Nuova assegnazione nell' ambito di una procedura di avvicendamento ° Obbligo per l' amministrazione di prendere in considerazione uno dei dipendenti candidati ° Insussistenza
1. L' esistenza di un posto vacante, ai sensi degli artt. 4 e 29 dello Statuto, presuppone un posto non coperto fra tutti i posti permanenti compresi nella tabella degli organici allegata, a norma dell' art. 6 dello Statuto, alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione che fissa, per ciascuna categoria e ciascun ruolo, il numero dei posti per grado in ogni carriera. Una procedura volta all' avvicendamento del personale all' interno di un' istituzione, in forza della quale i dipendenti vengono spostati insieme al loro posto, non costituisce copertura di posto vacante. Ne risulta che le disposizioni degli artt. 4, 29 e 45 dello Statuto non possono essere applicate a siffatta procedura.
Cionondimeno, il pubblico impiego comunitario è retto da taluni principi generali dell' ordinamento giuridico, in particolare quelli della parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, che non possono essere ignorati nell' ambito di una procedura, come quella di avvicendamento, non esplicitamente prevista dallo Statuto. L' applicazione di siffatti principi implica in primo luogo che l' amministrazione è tenuta a procedere ad un regolare scrutinio per merito comparativo dei candidati e, in secondo luogo, una volta decisa la copertura di un dato posto tramite quella procedura, l' amministrazione deve condurla a termine in modo regolare, rispettando i termini dell' avviso pubblicato prima di far ricorso a candidature esterne nell' ambito di una procedura diversa.
2. La decisione di concludere una procedura di avvicendamento senza coprire un determinato posto mediante la nomina di un candidato interno rientra nel potere discrezionale attribuito in materia all' autorità che ha il potere di nomina. Infatti atteso che l' amministrazione non è tenuta a dar seguito ad una procedura di assunzione iniziata ai sensi dell' art. 29 dello Statuto per coprire un posto vacante, tale principio deve a fortiori applicarsi per analogia nell' ipotesi in cui l' amministrazione faccia ricorso a candidature interne nell' ambito di una procedura di avvicendamento.
Nella causa T-32/92,
Lars Bo Rasmussen, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Dalheim (Lussemburgo), con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Joseph Griesmar, consigliere giuridico e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione di non accogliere la candidatura presentata dal ricorrente in seguito all' "avviso di posto vacante n. 587" nonché della decisione di ricorrere a candidature esterne nell' ambito di un posto temporaneo di grado A3,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e C.P. Briët, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti
1 Il ricorrente è dipendente di grado A5 alla Commissione. Dal fascicolo personale, depositato presso la cancelleria del Tribunale a norma dell' art. 26, ultimo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") risulta che il ricorrente veniva assunto dalla Commissione nel 1975 e assegnato all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in Lussemburgo, in qualità di amministratore di grado A6, responsabile dell' elaborazione degli indici della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Dopo essere stato in distacco presso l' Istituto statistico dal 1981 al 1983, gli venivano poi assegnate sempre come amministratore (e, dal 1989, amministratore principale), mansioni inerenti a questioni linguistiche presso la direzione della traduzione; attualmente, dal 1 marzo 1991, è in servizio al segretariato del comitato consultivo per la sicurezza, l' igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro della direzione generale dell' occupazione, relazioni industriali e affari sociali, sempre presso la Commissione in Lussemburgo.
2 Per gli uffici stampa e informazione presso gli Stati membri della Comunità, la Commissione ha istituito un sistema di avvicendamento del personale. Le disposizioni che disciplinano questo sistema, adottate il 24 novembre 1976 (in prosieguo: le "disposizioni del 24 novembre 1976") prevedono, tra l' altro, che:
"L' avvicendamento si attua in linea di principio mediante mobilità generale di una parte del personale di ruolo, in modo da garantire la continuità del servizio.
(...).
Nell' ambito di tale mobilità generale, i dipendenti sono assegnati con il loro posto di bilancio".
I dipendenti interessati sono designati da un comitato (in prosieguo: il "comitato di avvicendamento") composto da quattro direttori generali.
3 L' 11 novembre 1990, l' amministrazione della Commissione pubblicava un avviso rubricato "avviso di posto vacante n. 587" (in prosieguo: l' "avviso n. 587") con cui informava il personale che la direzione generale dell' Informazione, comunicazione e cultura (DG X) ricercava, nell' ambito del sistema di avvicendamento, un dipendente di grado A3, A4, A5 per l' incarico di capufficio a Lisbona. Il candidato doveva possedere, tra l' altro, i seguenti requisiti:
° una conoscenza approfondita dei problemi politici, economici e sociali del Portogallo;
° un' ottima esperienza nei diversi settori dell' informazione e dei mezzi d' informazione in Portogallo; e
° una conoscenza eccellente della lingua portoghese.
4 Il ricorrente presentava la sua candidatura il 28 novembre 1990.
5 Il 20 dicembre 1990, su raccomandazione di uno dei membri, il comitato di avvicendamento concludeva che entrambe le candidature presentate non possedevano tutti i necessari requisiti. Il 21 gennaio 1991, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") decideva di prendere atto dell' avviso del comitato di avvicendamento, di prendere atto delle candidature interne e di procedere alla chiusura della procedura di avvicendamento; di istituire un posto temporaneo di grado A3 per l' ufficio della Comunità in Portogallo (Lisbona); dare inizio alla procedura di selezione all' esterno della Comunità prevista dalla Commissione per gli agenti temporanei [v. il documento PERS(91) 24, prodotto dalla Commissione su richiesta del Tribunale].
6 Nel febbraio 1991, la Commissione faceva pubblicare un annuncio sulla stampa al fine di assumere un agente temporaneo altamente qualificato per espletare nel grado A3 le mansioni di direttore dell' ufficio della Commissione a Lisbona. Le qualifiche richieste erano simili, salvo alcuni punti, a quelle indicate nell' avviso n. 587. L' inserzione precisava che le candidature dei dipendenti delle Comunità europee non sarebbero state prese in considerazione.
7 Il 21 febbraio 1991, in seguito alla detta pubblicazione, il ricorrente si rivolgeva all' APN al fine di ottenere ulteriori informazioni in merito alla sua candidatura e dalla data in cui il comitato consultivo aveva preso la decisione di coprire il posto vacante nonché al fine di sapere se era stata rispettata la procedura per la copertura dei posti vacanti prevista dall' art. 29 dello Statuto.
8 Il 29 aprile 1991, il direttore generale del personale e dell' amministrazione rispondeva a quella domanda riassumendo il tenore delle decisioni del 21 gennaio 1991 e precisando che il parere del comitato di avvicendamento "si basava, tra l' altro, sulla constatazione che Lei non soddisfa ai requisiti di conoscenza dei problemi politici, economici e sociali del Portogallo e di esperienza nei settori dell' informazione e dei mezzi di comunicazione".
9 Il 22 luglio 1991, il ricorrente presentava reclamo a norma dell' art. 90 dello Statuto. Egli faceva valere che le decisioni di non accogliere la sua candidatura a seguito dell' avviso n. 587 e di coprire con un agente temporaneo di grado A3 il posto di capo dell' ufficio portoghese erano irregolari, illegittime nonché inficiate da vizi di forma e di merito.
10 Con decisione 9 gennaio 1992, comunicata al ricorrente con lettera 15 gennaio 1992, la Commissione respingeva il reclamo.
Procedimento
11 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 aprile 1992, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, ma di porre alcuni quesiti alle parti e di invitare la Commissione a produrre taluni documenti.
13 La trattazione orale si è svolta il 18 marzo 1993. Sono state sentite le difese orali e le risposte ai quesiti fornite dai rappresentanti delle parti.
Conclusioni delle parti
14 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare la decisione con la quale è stata respinta la sua candidatura per il posto vacante n. 587, pubblicato l' 11 novembre 1990;
° annullare la decisione dell' amministrazione di coprire il posto vacante facendo ricorso a candidature esterne per un impiego temporaneo di grado A3;
° condannare la convenuta alle spese.
15 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso perché infondato;
° statuire sulle spese secondo giustizia.
Mezzi e argomenti delle parti
16 A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente invoca due mezzi: il primo fondato sull' allegata violazione degli artt. 4 e 29 dello Statuto atteso che questi impongono di coprire un posto vacante preliminarmente mediante promozione o mobilità interna del personale; il secondo mezzo si riferisce all' asserita violazione dell' art. 45 dello Statuto, in quanto impone un regolare scrutinio comparativo delle candidature per promozioni o trasferimenti.
Argomenti delle parti sul primo mezzo
17 Il ricorrente deduce che la procedura controversa, iniziata con l' avviso n. 587, era una procedura di promozione/trasferimento regolata, in quanto tale, dalle disposizioni degli artt. 4 e 29 dello Statuto. L' APN era tenuta a rispettare l' ordine di priorità fissato da tali disposizioni prima di fare ricorso a candidature esterne. Più precisamente, la decisione di procedere in tal senso sarebbe stata adottata in violazione dell' ordine di priorità imposto dall' art. 29, n. 1, dello Statuto (v. sentenza del Tribunale 12 febbraio 1992, T-52/90, Volger/Parlamento, Racc. pag. II-121, punto 19 della motivazione). Alla luce delle sostanziali modifiche intervenute, per quanto concerne i requisiti, nel ricorso a candidature esterne, ciò non costituirebbe affatto una continuazione della procedura iniziata con l' avviso n. 587.
18 Secondo la convenuta, la procedura di cui è causa è una procedura di avvicendamento in virtù della quale i dipendenti sono spostati con il loro posto. Essa non presuppone, dunque, a differenza di una procedura di trasferimento, l' esistenza di un posto vacante ai sensi degli artt. 4 e 29 dello Statuto (v. sentenze della Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione, Racc. pag. 543, punto 19 della motivazione, e 17 dicembre 1981, causa 791/79, Demont/Commissione, Racc. pag. 3105). In via subordinata, la Commissione ribadisce che, ancorché ci fosse stata vacanza di posto, l' APN non sarebbe stata tenuta a proseguire una procedura iniziata in applicazione dell' art. 29 dello Statuto al fine di provvedervi (v. da ultimo, sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990, T-38/89, Hochbaum/Commissione, Racc. pag. II-43).
19 In risposta, il ricorrente ammette che un semplice avvicendamento non implica l' esistenza di un posto vacante e che la procedura prevista agli artt. 4 e 29 dello Statuto non è applicabile alla riassegnazione di un dipendente con il suo posto, qualora non dia luogo alla creazione di un posto vacante. Cionondimeno, egli fa valere che il sistema di avvicendamento implica mobilità generale e che il comitato di avvicendamento è stato istituito per sovrintendere alla mobilità generale e non per procedere all' assunzione di nuovi dipendenti e/o agenti. Nella fattispecie, non ci sarebbe stato un movimento generale di avvicendamento ed inoltre l' avviso n. 587 sarebbe stato inteso a provvedere in merito ad un posto vacante. Conseguentemente, la giurisprudenza citata dalla convenuta non sarebbe applicabile al caso di specie. Il ricorrente, invocando la sentenza della Corte 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler/Corte dei conti (Racc. pag. 641, punto 22 della motivazione), deduce che la Commissione era tenuta ad indicare i motivi dell' abbandono della procedura iniziata a norma dell' art. 29 dello Statuto, mentre essa avrebbe omesso di farlo.
Argomenti delle parti sul secondo mezzo
20 La convenuta eccepisce l' irricevibilità del secondo mezzo afferente alla violazione dell' art. 45 dello Statuto, giacché non sarebbe stato sollevato nel corso della fase precontenziosa.
21 Il ricorrente replica che, riferendosi nel suo reclamo al sistema di copertura dei posti dirigenziali intermedi, disciplinato dalla decisione della Commissione 19 luglio 1988, egli ha legittimamente invocato la violazione della procedura stabilita dall' art. 45 dello Statuto, anche se il numero dell' articolo non era stato espressamente citato. Egli osserva inoltre che, nella decisione di rigetto del suo reclamo, la Commissione rileva che essa dispone, nel raffrontare i meriti dei candidati, di un ampio potere discrezionale. Orbene, la decisione 19 luglio 1988 e lo scrutinio per merito comparativo dei candidati ad un posto vacante rientrerebbero entrambi nell' ambito d' applicazione dell' art. 45 dello Statuto.
22 Quanto al merito, il ricorrente si riferisce alla citata sentenza Volger/Parlamento secondo cui l' esame delle candidature al trasferimento o alla promozione deve effettuarsi conformemente alle disposizioni dell' art. 45 dello Statuto che prevede espressamente uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, nonché dei loro rapporti informativi.
23 Nel caso di specie, il ricorrente non sarebbe stato sentito prima del rigetto della sua candidatura nonché prima della decisione di far ricorso a candidature esterne. Per giunta, il fascicolo personale contenente i suoi rapporti informativi, cui fa riferimento la decisione di rigetto del reclamo per giustificare il mancato colloquio, non sarebbe stato esaminato.
24 Inoltre, il ricorrente fa valere che la decisione controversa è stata adottata in base ad una procedura irregolare viziata, in particolare, da un errore di valutazione manifesto. Egli cita, a tal fine, il suo rapporto informativo del 9 ottobre 1992 riferentesi al periodo 1 luglio 1989 - 30 giugno 1991, da cui emergerebbe che egli aveva preso conoscenza dei diversi settori dell' informazione nonché dei mezzi d' informazione in Portogallo e possedeva dunque i requisiti previsti dall' avviso n. 587.
25 La convenuta deduce nel controricorso che il riferimento alla citata sentenza Volger/Parlamento è inconferente poiché i rapporti del ricorrente sono stati effettivamente esaminati e i suoi meriti correttamente valutati con riguardo ai requisiti previsti dall' avviso n. 587. La convenuta fa valere altresì che l' APN non è tenuta a predisporre d' ufficio un colloquio con i candidati ad un dato posto. Il comitato di avvicendamento, munito dei rapporti sul ricorrente e del modulo di candidatura dettagliato, sarebbe stato in grado di valutare i suoi meriti.
26 Ad abundantiam, la convenuta contesta la rilevanza dell' ultimo rapporto invocato dal ricorrente. In primo luogo, esso riguarderebbe un periodo di riferimento ancora in corso al momento della causa e, in secondo luogo, esso non metterebbe in evidenza né un' ottima esperienza dei mezzi d' informazione portoghesi né una conoscenza approfondita dei problemi politici, economici e sociali di quel paese ° due requisiti previsti dall' avviso n. 587.
27 Quanto all' esame del suo fascicolo personale, il ricorrente ha rilevato nella replica, e sottolineato in udienza, che, dai documenti prodotti dalla convenuta, emergerebbe che il colloquio ebbe luogo undici mesi prima della pubblicazione dell' avviso controverso. Ciò proverebbe che l' APN non ha potuto valutare correttamente i suoi meriti. La Commissione, nella controreplica e in udienza, si è limitata a far valere che il fascicolo personale del ricorrente era "a disposizione" dei membri del comitato di avvicendamento e che essi avevano avuto "la possibilità" di consultarlo.
Giudizio del Tribunale
Sulla ricevibilità
28 Quanto all' eccezione di ricevibilità sollevata dalla Commissione e concernente il secondo mezzo del ricorrente (v. supra, punti 20 e 21), il Tribunale ricorda che i principi rilevanti sono stati esposti più recentemente nella sentenza del Tribunale 30 marzo 1993, T-4/92, Vardakas/Commissione (Racc. pag. II-357, punto 16 della motivazione) nonché nella sentenza del Tribunale 16 luglio 1992, T-1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II-2145, punto 24 della motivazione). Il Tribunale osserva che il ricorrente adducendo nel reclamo che l' APN non era in possesso di alcun elemento oggettivo per poter stabilire se possedeva le qualifiche richieste, all' infuori del parere del comitato di avvicendamento, "il quale non ha proceduto alla verifica dei fatti", nonché con i suoi numerosi riferimenti agli artt. 4 e 29 dello Statuto, ha implicitamente addebitato alla Commissione di non aver proceduto ad uno scrutinio comparativo regolare delle candidature, come richiede l' art. 45 dello Statuto, pur non avendo esplicitamente menzionato tale articolo.
29 Stando così le cose, il Tribunale rileva che il ricorso non esula dall' ambito definito dal reclamo e che il secondo mezzo è quindi ricevibile.
30 Tenuto conto delle conclusioni sul merito cui è pervenuto il Tribunale (v. infra), non è necessario esaminare in dettaglio le altre questioni di ricevibilità del ricorso.
Nel merito
31 Il Tribunale rileva che occorre, anzitutto, qualificare giuridicamente la procedura di cui alla fattispecie e, in particolare determinare se le disposizioni degli artt. 4, 29 e 45 dello Statuto si applichino nell' ambito di tale procedura.
Sulla natura giuridica della procedura di cui è causa
32 Ai sensi dell' art. 4 dello Statuto, le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i "posti vacanti", i quali debbono essere portati a conoscenza del personale. In presenza di un "posto vacante" l' art. 29, n. 1, dello Statuto prevede che l' APN, prima di dare avvio alla procedura di concorso, valuti anzitutto le possibilità di promozione e di mobilità interna indi quelle di organizzazione di concorsi interni e, infine, quelle di trasferimento di dipendenti di altre istituzioni. Ai sensi dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, la promozione avviene esclusivamente in base a scelta, previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei loro rapporti informativi.
33 Il Tribunale rileva ° ed è pacifico tra le parti ° che le disposizioni degli artt. 4 e 29 dello Statuto si applicano solo in caso di "posto vacante" ai sensi dei detti articoli. Pertanto l' assegnazione di un dipendente ad altro posto, in mancanza di un "posto vacante" non costituisce promozione o trasferimento, ai sensi dei citati artt. 4 e 29. Del pari, l' art. 45 dello Statuto si applica esclusivamente alle promozioni, ai sensi dei citati articoli. Il Tribunale deve quindi accertare se la procedura di cui è causa riguardasse un "posto vacante" ai sensi dello Statuto.
34 Il Tribunale rileva che l' esistenza di un posto vacante, ai sensi degli artt. 4 e 29 dello Statuto, presuppone un posto non coperto nel totale dei posti permanenti (i "posti permanenti previsti alla voce di bilancio" menzionati nelle disposizioni del 24 novembre 1976) compresi nella tabella degli organici allegata, a norma dell' art. 6 dello Statuto, alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione e che fissa, per ciascuna categoria e ciascun ruolo, il numero dei posti per grado in ogni carriera.
35 Nel caso di specie, risulta dall' avviso n. 587 e dai documenti e chiarimenti forniti dalla Commissione che la procedura di cui è causa rientra nell' ambito del sistema di avvicendamento istituito dalle disposizioni del 24 novembre 1976. Tali disposizioni prevedono, in linea di principio, una mobilità generale, ma il sistema deve necessariamente applicarsi anche a casi individuali, come quelli derivanti da decesso, dimissioni o specifiche riassegnazioni nell' interesse del servizio. Sia in siffatti casi individuali, sia nell' ipotesi di mobilità generale, il sistema di avvicendamento si basa sul principio che il dipendente interessato è spostato con il suo posto.
36 La Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta dal ricorrente, che il precedente direttore dell' ufficio stampa a Lisbona era stato trasferito a Tokio con il suo posto e che, con la pubblicazione dell' avviso n. 587, essa ricercava, quindi, un dipendente da poter trasferire a Lisbona con il suo posto.
37 Poiché la procedura instaurata con l' avviso n. 587 aveva lo scopo di reperire un dipendente da spostare insieme al suo posto e l' avviso in parola precisava che esso veniva pubblicato "nell' ambito del sistema di avvicendamento istituito per gli uffici della Comunità", non si trattava, nella fattispecie, di coprire un posto vacante ai sensi degli artt. 4 e 29 dello Statuto.
38 Questa conclusione non è infirmata dall' argomento del ricorrente secondo cui l' esistenza di un posto vacante può essere dedotta nel caso di specie, in primo luogo, dall' esistenza di una funzione, di tipo permanente, di capufficio a Lisbona e, in secondo luogo, dalla successiva nomina di un agente temporaneo di grado A3 alla funzione di cui trattasi.
39 La questione dell' esistenza di una data "funzione" in contrapposizione ad un "posto" rientra nella competenza interna dell' istituzione in materia di organizzazione dei servizi, mentre quella dell' esistenza di un posto vacante è determinata dal se un posto non sia coperto tra il numero totale di posti permanenti previsti dal bilancio. In quanto il bilancio non definisce le funzioni tra le quali va ripartito questo numero totale di posti, l' esistenza a Lisbona di un posto vacante ai sensi dello Statuto non può essere dedotta dal solo fatto che la funzione di capufficio a Lisbona è rimasta provvisoriamente vacante in seguito allo spostamento del precedente capufficio assieme al suo posto.
40 Per quanto riguarda la successiva assunzione di un agente temporaneo, risulta dalle informazioni fornite al Tribunale dalla Commissione che il suddetto agente temporaneo è stato nominato in base all' art. 2, lett. a), del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "RAA"), vale a dire per occupare un posto compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione ed al quale le autorità competenti in materia di bilancio hanno conferito un carattere temporaneo. Non è quindi possibile dedurre dalla nomina di un agente temporaneo in base all' art. 2, lett. a), del RAA ° a differenza di una nomina ai sensi dell' art. 2, lett. b) del RAA, che riguarda gli agenti assunti per occupare, a titolo temporaneo, un posto permanente ° la previa esistenza di un posto permanente.
41 Infine, il Tribunale rileva che, sebbene la terminologia utilizzata dalla Commissione nella fattispecie fosse ambigua, in particolare, il termine "posto" utilizzato nell' avviso n. 587 e nel modulo consegnato al ricorrente con cui l' APN lo informava "di non accogliere la sua candidatura al posto vacante", l' utilizzazione fatta dalle parti di una terminologia inadeguata alle circostanze non può influire sulla valutazione giuridica del Tribunale.
Sulle conseguenze derivanti dalla natura giuridica della procedura di cui è causa.
42 Dall' analisi che precede emerge che le disposizioni degli artt. 4, 29 e 45 dello Statuto non si applicano alla procedura di cui è causa e, conseguentemente, gli argomenti del ricorrente, in quanto fondati su tali disposizioni, non possono essere accolti.
43 Cionondimeno, il Tribunale rammenta che il pubblico impiego comunitario è retto da taluni principi generali dell' ordinamento giuridico, in particolare quelli della parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento. Risulta implicitamente dal sistema di tutela giuridica del personale istituito dallo Statuto, che i detti principi non possono essere ignorati nell' ambito di una procedura non prevista esplicitamente dallo Statuto, come la procedura di avvicendamento di cui è causa. Il Tribunale rileva che l' applicazione di siffatti principi a una procedura del genere implica, in primo luogo, che l' amministrazione è tenuta a procedere ad un regolare scrutinio per merito comparativo dei candidati e in secondo luogo, una volta decisa la copertura di un dato posto tramite quella procedura, l' amministrazione deve condurla a termine in modo regolare, rispettando i termini dell' avviso pubblicato prima di far ricorso a candidature esterne nell' ambito di una procedura diversa.
44 Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare le censure contenute nei due mezzi del ricorrente.
Sullo scrutinio per merito comparativo dei candidati
45 Dai documenti prodotti dalla convenuta risulta che uno dei membri del comitato di avvicendamento ricevette ed esaminò due candidature, tra cui quella del ricorrente. Il comitato concluse che né l' una né l' altra presentavano l' insieme delle qualifiche richieste dall' avviso n. 587; tale conclusione venne in seguito confermata dal parere del comitato. Sulla base di quel parere l' APN adottò la decisione 21 gennaio 1991.
46 Il Tribunale rileva del pari che l' atto di candidatura del ricorrente conteneva un curriculum indicante le mansioni che aveva svolto presso la Commissione (punto 1, supra), nonché una descrizione degli studi superiori compiuti e dei posti di lavoro occupati prima dell' assunzione presso la Commissione. Da tali documenti emerge che il ricorrente ha compiuto studi superiori in scienze politiche ed economiche in Danimarca, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera e Francia e che prima di essere assunto presso la Commissione ha acquisito un' esperienza lavorativa nel settore dell' insegnamento scientifico e della gestione aziendale. L' atto di candidatura non conteneva alcun riferimento a conoscenze ovvero esperienze legate al Portogallo ed ai problemi connessi, all' infuori di una croce apposta all' interno di una tabella concernente le conoscenze linguistiche, nella colonna "molto bene" riferentesi al portoghese. Ne consegue che quel documento non conteneva alcun elemento da cui l' APN potesse dedurre che il ricorrente possedeva i requisiti dell' avviso n. 587.
47 Stando così le cose, e tenuto conto dell' ampio potere discrezionale in materia attribuito all' APN, corrisponde a quanto emerge dall' atto di candidatura la decisione dell' APN di respingere la candidatura del ricorrente perché questi non possedeva i requisiti di conoscenza dei problemi politici, economici e sociali del Portogallo e di esperienza nel settore dell' informazione e dei mezzi di comunicazione.
48 Nell' ambito di un avviso destinato a candidature per una funzione specifica da ricoprire secondo un sistema di avvicendamento come quello in parola, il Tribunale osserva che non spetta all' Amministrazione offrire d' ufficio, ad un candidato che non abbia indicato nell' atto di candidatura di possedere i requisiti dell' avviso in questione, una seconda possibilità di dimostrare che egli possiede effettivamente quei requisiti. La conclusione del comitato di avvicendamento, comunicata dopo l' esame dell' atto di candidatura, secondo cui il ricorrente non possedeva tutti i requisiti, non può dunque considerarsi viziata da irregolarità.
49 Quanto all' affermazione del ricorrente secondo cui il suo fascicolo individuale non sarebbe stato esaminato, il Tribunale rileva che la constatazione della convenuta, ribadita nella risposta al reclamo del ricorrente e reiterata nel controricorso, secondo cui il fascicolo è stato consultato al momento dell' esame della candidatura del ricorrente, sembra essere in contrasto con le menzioni riportate nel registro delle domande di quel fascicolo, prodotto dalla convenuta stessa.
50 Nondimeno, in presenza di un atto di candidatura che non indicava che l' interessato possedeva almeno uno dei requisiti dell' avviso n. 587, non si poneva l' obbligo di consultare il suo fascicolo personale.
51 Il Tribunale rileva inoltre che tale fascicolo non contiene alcun elemento che avrebbe potuto all' epoca chiarire all' amministrazione che il ricorrente possedeva le conoscenze corrispondenti ai requisiti dell' avviso n. 587. Non è dunque stato provato un errore manifesto dell' APN.
52 Occorre infine aggiungere che il rapporto informativo del ricorrente del 9 ottobre 1992, compilato dopo i fatti in discussione, non rileva ai fini della valutazione della decisione del comitato di avvicendamento 20 dicembre 1990. Stando così le cose, il fatto che il rapporto non sia stato consultato non può inficiare la regolarità della procedura in parola.
53 Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un' irregolarità nello scrutinio per merito comparativo che avrebbe dovuto essere effettuato nell' ambito della procedura di avvicendamento di cui è causa.
Sulla priorità delle candidature interne rispetto alle candidature esterne
54 Da quanto sopra emerge che, nel pubblicare l' avviso n. 587, l' APN ha fatto ricorso a candidature interne nell' ambito di una procedura di avvicendamento e che tale procedura si è conclusa in circostanze regolari dopo un valido scrutinio per merito comparativo dei candidati, con la decisione dell' APN 21 gennaio 1991. Le candidature interne sono state dunque considerate con priorità rispetto a quelle esterne.
55 La decisione di concludere una procedura di avvicendamento senza coprire il posto di cui trattasi mediante la nomina di un candidato interno rientra nel potere discrezionale attribuito in materia all' APN. Infatti atteso che, secondo una giurisprudenza costante, questa non è tenuta a dar seguito ad una procedura di assunzione iniziata ai sensi dell' art. 29 dello Statuto (v. in particolare, la citata sentenza Hochbaum/Commissione, punto 15 della motivazione) il medesimo principio deve a fortiori applicarsi per analogia alla fattispecie.
56 Quanto alla motivazione della decisione di non coprire il posto nell' ambito della procedura di avvicendamento, emerge chiaramente dalla nota interna 29 aprile 1991, trasmessa al ricorrente in risposta alla domanda di informazioni 21 febbraio 1991, che l' APN ha preso questa decisione sulla scorta del parere del comitato di avvicendamento, secondo cui "nessun candidato possedeva il complesso dei requisiti richiesti". Il ricorrente ha dunque avuto conoscenza in tempo utile della motivazione della decisione. La motivazione è altresì confermata dal complesso dei documenti afferenti all' adozione della decisione e prodotti dalla convenuta su richiesta del Tribunale. La citata sentenza Kohler/Corte dei conti, che riguardava un vincitore di concorso, è comunque inconferente.
57 Ne consegue che, né la decisione di concludere la procedura di avvicendamento senza coprire il posto di cui trattasi mediante la nomina di un candidato interno, né quella di fare ricorso a candidature esterne, erano viziate da irregolarità.
58 Pertanto il ricorso va respinto nel suo complesso.
Sulle spese
59 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.