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Document 61992CJ0125

Sentenza della Corte del 13 luglio 1993.
Mulox IBC Ltd contro Hendrick Geels.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Chambéry - Francia.
Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 1 - Luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Lavoro eseguito in più paesi.
Causa C-125/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-04075

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:306

61992J0125

SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 LUGLIO 1993. - MULOX IBC LTD CONTRO HENDRICK GEELS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE CHAMBERY - FRANCIA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - ART. 5, PUNTO 1 - LUOGO DELL'ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - CONTRATTO DI LAVORO - LAVORO SVOLTO IN PIU PAESI. - CAUSA C-125/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04075
edizione speciale svedese pagina I-00285
edizione speciale finlandese pagina I-00319


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Norme sulla competenza ° Interpretazione autonoma

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Competenze speciali ° Giudice del luogo dell' esecuzione dell' obbligazione contrattuale ° Contratto di lavoro ° Luogo dell' esecuzione dell' obbligazione che caratterizza il contratto ° Nozione autonoma ° Luogo in cui il lavoratore esercita le attività convenute ° Esercizio in più Stati contraenti ° Luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 1)

Massima


1. I termini impiegati nella Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati autonomamente. Infatti, solo un' interpretazione autonoma è idonea a garantire l' applicazione uniforme della Convenzione, che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei guidici degli Stati contraenti, evitando, per quanto possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, e a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, consentendo sia all' attore di identificare facilmente il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato.

2. Nel caso del contratto di lavoro, tenuto conto della specificità dello stesso, il luogo dell' esecuzione dell' obbligazione pertinente, ai fini dell' applicazione dell' art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere determinato non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base al diritto internazionale privato del giudice adito, ma, al contrario, in base a criteri uniformi definiti dalla Corte alla luce del sistema e degli scopi della Convenzione. Tale luogo è quello in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro.

Qualora lo svolgimento dell' attività affidata al lavoratore si estenda al territorio di più Stati contraenti, si deve considerare luogo dell' esecuzione dell' obbligazione contrattuale, ai sensi della predetta disposizione, il luogo nel quale il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Parti


Nel procedimento C-125/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), dalla Cour d' appel di Chambéry (Francia), sezione competente in materia sociale, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Mulox IBC Ltd

e

Hendrick Geels

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, punto 1, della citata Convenzione 27 settembre 1968, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: J.-G. Giraud

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il governo della Repubblica federale di Germania dal signor Ch. Boehmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente,

° per il governo della Repubblica francese dalla signora E. Belliard, direttore aggiunto presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e la signora Duchène, segretaria degli Affari esteri presso la direzione Affari giuridici del medesimo ministero, in qualità di agente supplente,

° per la Commissione delle Comunità europee dai signori P. Van Nuffel, membro del servizio giuridico, e T. Margellos, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell' ambito del regime del distacco di esperti nazionali, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 maggio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 17 marzo 1992, pervenuta in cancelleria il 17 aprile successivo, la Cour d' appel di Chambéry ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, in prosieguo: la "Convenzione"), una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 5, punto 1, della Convenzione.

2 La detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la società di diritto inglese Mulox IBC Limited, con sede in Londra (in prosieguo: la "Mulox"), ed un suo ex dipendente, il signor Hendrick Geels, cittadino olandese domiciliato a Aix-les-Bains (Francia), controversia nata a seguito del recesso unilaterale del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

3 Risulta dal fascicolo trasmesso alla Corte che il signor Geels, assunto dalla Mulox in qualità di direttore del marketing internazionale il 1 novembre 1988, stabiliva il suo ufficio presso il suo domicilio a Aix-les-Bains e si occupava del collocamento dei prodotti Mulox inizialmente in Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi e nei paesi scandinavi, ove si recava frequentemente. Dal gennaio 1990 svolgeva la sua attività in Francia.

4 In seguito alla risoluzione del suo contratto di lavoro, il signor Geels citava il suo ex datore di lavoro dinanzi al Conseil des prud' hommes di Aix-les-Bains per ottenere il pagamento di un' indennità sostitutiva del preavviso nonché il risarcimento dei danni.

5 Con sentenza 4 dicembre 1990, l' organo adito si dichiarava competente in base all' art. 5, punto 1, della Convenzione e, applicando la legge francese, condannava la Mulox a corrispondere al signor Geels varie somme a titolo di indennizzo.

6 La Mulox si rivolgeva quindi alla Cour d' appel di Chambéry, sostenendo che i giudici francesi erano incompetenti a conoscere della lite perché il luogo di esecuzione del contratto di lavoro non si limitava alla Francia e perché la Mulox era stabilita nel Regno Unito.

7 Nutrendo dei dubbi sulla competenza dei giudici francesi a conoscere della causa, la Cour d' appel di Chambéry ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:

"Se l' applicazione del criterio di competenza di cui all' art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 richieda che l' obbligazione che caratterizza il contratto di lavoro sia stata eseguita per intero sul solo territorio dello Stato cui appartiene il giudice adito; o se sia sufficiente per la sua applicazione che una parte dell' obbligazione, eventualmente la parte principale, sia stata eseguita sul territorio di detto Stato".

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del processo e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

9 Per risolvere la questione posta dal giudice di rinvio, si deve anzitutto ricordare che, in deroga al principio generale sancito dall' art. 2, primo comma, della Convenzione, vale a dire la competenza dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, l' art. 5, punto 1, della stessa dispone che

"il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l' obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".

10 Va poi rilevato come da una costante giurisprudenza risulti che la Corte si pronuncia, per quanto possibile, in senso favorevole ad un' interpretazione autonoma dei termini impiegati nella Convenzione, in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell' art. 220 del Trattato CEE, ai sensi del quale essa è stata stipulata.

11 Infatti tale interpretazione autonoma è l' unica che possa garantire l' applicazione uniforme della Convenzione, che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti, evitando, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo sia all' attore di identificare facilmente il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato.

12 E' vero che, per quanto riguarda la norma sulla competenza speciale contenuta nell' art. 5, punto, 1, della Convenzione, la Corte ha già affermato (sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, Racc. pag. 1473) che nel caso dei contratti in generale "il luogo in cui l' obbligazione è stata o deve essere eseguita", ai sensi di questa disposizione, può essere determinato solo in base alla legge da applicarsi all' obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito.

13 Per motivare questa soluzione, la Corte si è basata sul fatto che i vari Stati contraenti hanno delle concezioni molto diverse tra loro del luogo d' esecuzione dell' obbligazione pertinente di un contratto come la compravendita, di cui trattavasi in quella causa.

14 Un simile problema non si pone tuttavia in materia di contratti di lavoro. In effetti, come la Corte ha costantemente sottolineato, a causa della specificità di questo tipo di contratti (sentenze 26 maggio 1982, causa 133/81, Ivenel, Racc. pag. 1891, punto 20 della motivazione, 15 gennaio 1987, causa 266/85, Shenavai, Racc. pag. 239, punto 11 della motivazione, e 15 febbraio 1989, causa 32/88, Six Constructions, Racc. pag. 341, punto 10 della motivazione), l' obbligazione da prendere in considerazione per l' applicazione dell' art. 5, punto 1, della Convenzione ai contratti di lavoro è sempre quella che caratterizza tali contratti, vale a dire l' obbligazione del lavoratore di svolgere le attività convenute.

15 La Corte ha infatti rilevato nelle citate sentenze Ivenel, Shenavai e Six Constructions che questi contratti presentano, rispetto agli altri contratti, determinate particolarità in quanto creano un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell' ambito di una determinata organizzazione dell' attività del datore di lavoro e in quanto si ricollegano al luogo dell' esercizio dell' attività, il quale determina l' applicazione di norme imperative e di contratti collettivi che tutelano il lavoratore.

16 Ne consegue che, quando si tratta di un contratto di lavoro, il luogo di esecuzione dell' obbligazione pertinente va determinato, ai fini dell' applicazione dell' art. 5, punto 1, della Convenzione, non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base al diritto internazionale privato del giudice adito, ma, al contrario, secondo criteri uniformi che la Corte deve definire basandosi sul sistema e sugli scopi della Convenzione.

17 Per determinare concretamente questo luogo, occorre ricordare anzitutto che nelle citate sentenze Ivenel e Shenavai, la Corte ha rilevato che la norma sulla competenza speciale contenuta nell' art. 5, punto 1, della Convenzione, trova la sua giustificazione nella considerazione che esiste un nesso particolarmente stretto, ai fini dell' economia processuale, fra una controversia ed il giudice chiamato a dirimerla. Nelle citate sentenze Shenavai e Six Constructions la Corte ha aggiunto che le particolarità tipiche del contratto di lavoro implicano che il giudice del luogo dell' esecuzione dell' obbligazione di effettuare l' attività lavorativa risulta il più idoneo a dirimere le liti che possono nascere da una o più obbligazioni derivanti da detti contratti.

18 Si deve sottolineare infine che, nelle citate sentenze Ivanel e Six Constructions, la Corte ha ritenuto che questa disposizione della Convenzione deve essere interpretata tenendo conto della necessità di garantire un' adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, ossia il lavoratore.

19 Orbene, tale adeguata tutela è meglio garantita se le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. In effetti è proprio in tale luogo che il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi.

20 Ne consegue che in materia di contratti di lavoro il concetto di luogo d' esecuzione dell' obbligazione pertinente deve essere interpretato nel senso che si riferisce, ai fini dell' applicazione dell' art. 5, punto 1, della Convenzione, al luogo in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro.

21 Nel caso in cui, come nella presente fattispecie, il lavoro sia svolto in più Stati contraenti, le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate in modo da evitare il moltiplicarsi dei fori competenti, per prevenire il rischio di contrasto di decisioni e per facilitare il riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate (v. sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez, Racc. pag. I-49, punto 18 della motivazione).

22 A tale proposito la Corte ha già affermato che, nell' ipotesi in cui la lite verta su più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto e che costituiscono il fondamento dell' azione esperita dall' attore, è l' obbligazione principale che determina la competenza (sentenza Shenavai, citata, punto 19 della motivazione).

23 Ne consegue che l' art. 5, punto 1, della Convenzione, non deve essere interpretato nel senso che conferisce una competenza concorrente ai giudici di ciascuno Stato contraente nel cui territorio il lavoratore svolge una parte delle sue attività.

24 Qualora lo svolgimento dell' attività affidata al lavoratore si estenda al territorio di più Stati contraenti, si deve considerare luogo dell' esecuzione dell' obbligazione contrattuale, ai sensi dell' art. 5, punto 1, della Convenzione, il luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

25 Per la determinazione di questo luogo ° compito che spetta al giudice nazionale ° occorre tener conto della circostanza, rilevata nel caso di specie, che il lavoratore ha svolto il compito affidatogli a partire da un ufficio sito in uno Stato contraente nel quale aveva stabilito la sua residenza, a partire dal quale esercitava le sue attività e nel quale ritornava dopo ogni viaggio di lavoro. Inoltre, il giudice nazionale potrebbe prendere in considerazione il fatto che, al momento in cui è sorta la controversia dinanzi ad esso pendente, il lavoratore svolgeva la sua attività esclusivamente nel territorio del detto Stato contraente. In mancanza di altri fattori determinanti, si deve ritenere che tale luogo costituisca, ai fini dell' applicazione dell' art. 5, punto 1, della Convenzione, il luogo d' esecuzione dell' obbligazione dedotta in una domanda giudiziale basata su un contratto di lavoro.

26 Da tutte le considerazioni sopra svolte risulta che l' art. 5, punto 1, della Convenzione dev' essere interpretato nel senso che, nell' ipotesi di un contratto di lavoro per l' esecuzione del quale il lavoratore esercita le sue attività in più di uno Stato contraente, il luogo in cui l' obbligazione che caratterizza il contratto è stata o deve essere eseguita, ai sensi della detta disposizione, è quello nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Chambéry, con sentenza 17 marzo 1992, dichiara:

L' art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere interpretato nel senso che, nell' ipotesi di un contratto di lavoro per l' esecuzione del quale il lavoratore esercita le sue attività in più di uno Stato contraente, il luogo in cui l' obbligazione che caratterizza il contratto è stata o deve essere eseguita, ai sensi della detta disposizione, è quello nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

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