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Document 61992CJ0116

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 1993.
    Procedimento penale contro Kevin Albert Charlton e altri.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Manchester Crown Court - Regno Unito.
    Trasporti su strada - Periodi di guida e interruzioni.
    Causa C-116/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-06755

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:931

    61992J0116

    SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 15 DICEMBRE 1993. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI KEVIN ALBERT CHARLTON, JAMES HUYTON E RAYMOND EDWARD WILLIAM WILSON. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: MANCHESTER CROWN COURT - REGNO UNITO. - TRASPORTI SU STRADA - PERIODI DI GUIDA E INTERRUZIONI. - CAUSA C-116/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06755


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Trasporti ° Trasporti su strada ° Disposizioni sociali ° Divieto di guida per una durata ininterrotta superiore a 4 ore e mezza ° Modalità di calcolo della durata delle interruzioni

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 7, nn. 1 e 2]

    Massima


    L' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretato nel senso che esso vieta ai conducenti che rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento di guidare senza interruzione per più di 4 ore e mezza. Tuttavia, quando il conducente ha effettuato un' interruzione di 45 minuti, in una sola volta o mediante diverse interruzioni di almeno 15 minuti collocate all' interno o alla fine di un periodo di 4 ore e mezza, il calcolo previsto dall' art. 7, n. 1, del regolamento deve ricominciare, prescindendo dai periodi di guida e dalle interruzioni precedentemente osservate dal conducente.

    L' inizio del calcolo previsto dall' art. 7, n. 1, del regolamento n. 3820/85 coincide con il momento in cui il conducente aziona l' apparecchio di controllo contemplato dal regolamento n. 3821/85 e riprende a guidare.

    Parti


    Nel procedimento C-116/92,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Manchester Crown Court (Regno Unito), nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro

    Kevin Albert Charlton,

    James Huyton,

    Raymond Edward William Wilson,

    domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai signori Diez de Velasco, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente di sezione, F.A. Schockweiler, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

    avvocato generale: W. Van Gerven

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per i signori Kevin Albert Charlton, James Huyton e Raymond Edward William Wilson, dal signor J. Anderson Backhouse, solicitor;

    ° per il governo francese, dalla signora E. Belliard, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    ° per il governo dei Paesi Bassi, dal dott. B.R. Bot, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    ° per il governo del Regno Unito, dalla signorina S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor Daniel Bethlehem, barrister;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Xavier Lewis e Vittorio Di Bucci, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali del signor K.A. Charlton e a., del governo del Regno Unito e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 1 luglio 1993,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 settembre 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 7 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 13 aprile seguente, la Manchester Crown Court (Regno unito) ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento").

    2 Alla Manchester Crown Court (in prosieguo: il "giudice nazionale") è stato presentato un appello contro una decisione penale pronunciata dagli Heywood Magistrates. Questi ultimi avevano condannato i signori Charlton, Huyton e Wilson per diverse violazioni degli artt. 6, n. 1, 7, nn. 1 e 2, e 8, n. 1, del regolamento, nonché delle disposizioni del Transport Act 1968 (legge britannica del 1968 in materia di trasporti) come modificata, e del Drivers' Hours (Harmonization with Community Rules) Regulation 1986 (regolamento del 1986 relativo ai periodi di guida, recante armonizzazione con le norme comunitarie).

    3 Nell' ambito di questo procedimento, il giudice nazionale ha deciso di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se occorra interpretare l' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3820/85 relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nel senso che il regolamento crea periodi isolati di quattro ore e mezza di guida globalmente, dopo o durante i quali occorre osservare un interruzione di almeno 45 minuti a meno che il conducente non inizi immediatamente un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

    2) In quale momento cominci, in relazione ad un periodo di guida giornaliero, il computo delle quattro ore e mezza.

    3) Se la conclusione di un periodo di quattro ore e mezza e l' inizio di uno nuovo avvengano:

    a) dopo il compimento dei complessivi 45 minuti di riposo

    o

    b) al termine di quattro ore e mezza complessive di guida

    o

    c) su base continuativa ed in qualsiasi momento, quando il conducente abbia guidato per quattro ore e mezza complessive e nel corso di tale periodo non abbia avuto almeno 45 minuti di interruzione".

    4 Per una più dettagliata esposizione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla prima e terza questione

    5 Poiché la prima e la terza questione si ricollegano allo stesso problema, occorre esaminarle congiuntamente.

    6 Secondo il governo del Regno Unito, le questioni pregiudiziali si ricollegano al problema centrale dell' interpretazione del periodo di 4 ore e mezza di cui all' art. 7, n. 1, del regolamento, nonché al rapporto di detto periodo con quello di guida giornaliero di cui all' art. 6, n. 1, dello stesso regolamento.

    7 L' art. 7, la cui interpretazione è chiesta dal giudice nazionale, è così formulata:

    "1. Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza il conducente deve osservare un' interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.

    2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo di assicurare l' osservanza del paragrafo 1".

    8 Il regolamento n. 3820/85 persegue l' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Esso abroga e sostituisce il regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49). Come risulta dal primo 'considerando' , esso intende salvaguardare i progressi compiuti in questo campo, ma rendendo più flessibili le disposizioni del regolamento abrogato, senza pregiudicare i suoi obiettivi. Esso si articola intorno a tre obiettivi, cioè l' eliminazione delle disparità tali da falsare la concorrenza, la salvaguardia della sicurezza stradale e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei conducenti. Esso sostituisce la settimana mobile con la settimana fissa (art. 1, n. 4).

    9 Per quanto riguarda i periodi di guida, il regolamento mantiene il principio di una limitazione della durata continua (art. 7, n. 1) e della durata giornaliera (art. 6, n. 1), ma allunga quest' ultima rispetto al regolamento n. 543/69. Correlativamente le interruzioni di guida sono adeguate per tener conto dell' allungamento della durata giornaliera di guida. In ogni caso, l' art. 11 del regolamento autorizza gli Stati membri a prevedere disposizioni più restrittive relativamente ai periodi di guida. Da parte sua il conducente può derogare al regolamento nei limiti necessari a garantire la sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico, a condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e al fine di raggiungere un punto di fermata appropriato, come consente l' art. 12 del regolamento.

    10 Gli appellanti nella causa principale fanno valere il carattere ambiguo di queste disposizioni, propongono di seguire l' interpretazione meno vincolante in forza dei principi generali del diritto ed in particolare dei principi dell' interpretazione più favorevole agli imputati in materia penale e dell' interpretazione più liberale che dà ai singoli una maggiore libertà di svolgere la loro attività così come essi intendono. Pertanto, essi ritengono che il periodo di guida giornaliero comprenda due periodi di 4 ore e mezza, all' interno o alla fine dei quali il conducente deve effettuare una sosta di 45 minuti o diverse interruzioni di almeno 15 minuti fino alla durata totale di 45 minuti. Poiché il riposo corrispondente al secondo periodo di 4 ore e mezza può essere effettuato alla fine di quest' ultimo, il regolamento consentirebbe al conducente di guidare per 9 ore ogni giorno fermandosi soltanto 45 minuti in qualsiasi momento all' interno o alla fine del primo periodo di 4 ore e mezza (teoria del ritorno a zero alla scadenza di un periodo di guida di 4 ore e mezza).

    11 Il governo del Regno Unito sostiene la tesi contraria. A suo parere l' interpretazione proposta dagli appellanti consentirebbe al conducente, che concentra all' inizio della giornata le interruzioni relative al primo periodo di 4 ore e mezza, di guidare senza interruzione durante la quasi totalità della giornata. Un tale risultato sarebbe incompatibile con il regolamento, il quale non consentirebbe in nessun caso di guidare per più di 4 ore e mezza senza effettuare una pausa di 45 minuti, in una o più volte. In tal modo all' interno del periodo di guida giornaliero massimo di 9 ore, il conducente, per conformarsi all' art. 7 del regolamento, dovrebbe tener conto in ogni momento non solo del tempo durante il quale intende guidare, ma anche di quello che egli ha trascorso al volante senza effettuare una o più soste di almeno 45 minuti in totale, in modo che, alla fine del periodo di guida giornaliero di 9 ore, non si possa trovare alcun periodo nell' ambito del quale la durata della guida superi 4 ore e mezza (tesi del periodo di guida continua).

    12 Infine il governo francese presenta una soluzione intermedia. Esso propone un' interpretazione dell' art. 7 del regolamento secondo cui, dopo 45 minuti d' interruzione, che comprendono tutte le interruzioni di almeno 15 minuti nell' ambito di un periodo di guida di 4 ore e mezza, il calcolo previsto dall' art. 7, n. 1, del regolamento comincerebbe di nuovo senza che si tenga più conto di tutto il periodo precedente.

    13 Secondo le tesi del Regno Unito e della Repubblica francese, il periodo di guida giornaliero fissato dall' art. 6, n. 1, del regolamento non sarebbe composto da due periodi di 4 ore e mezza come sostengono gli imputati. Secondo l' interpretazione del Regno Unito l' art. 7, n. 1, del regolamento conterrebbe solo un obbligo di effettuare interruzioni in ogni momento all' interno del periodo di guida giornaliero. Per quanto riguarda la tesi della Repubblica francese essa non esclude l' eventualità che il calcolo delle 4 ore e mezza di cui all' art. 7, n. 1, del regolamento cominci di nuovo ripetutamente nell' ambito di un periodo di guida giornaliero.

    14 Come la Corte ha ripetutamente affermato (v. sentenze 6 dicembre 1979, causa 47/79, Nehlsen, Racc. pag. 3639, e 11 luglio 1984, causa 133/83, Scott, Racc. pag. 2863), in presenza di una disposizione insufficientemente chiara ed esplicita, occorre determinarne la portata tenendo conto delle finalità del testo e del contesto giuridico in cui questo si colloca.

    15 Dal quattordicesimo 'considerando' del regolamento risulta che la limitazione della durata della guida obbedisce a considerazioni relative alla sicurezza stradale. Questa conclusione è confermata all' art. 12, soprammenzionato, del regolamento, che prevede la possibilità per il conducente di derogare alle disposizioni del regolamento, ivi compreso l' art. 7, al fine di consentirgli di raggiungere un punto di fermata appropriato, a condizione di non compromettere la sicurezza stradale.

    16 Da quanto precede deriva che è escluso che l' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3820/85 possa essere interpretato nel senso che autorizza i conducenti a guidare senza interruzioni per un periodo di più di 4 ore e mezza.

    17 L' interpretazione proposta dagli appellanti nella causa principale deve quindi essere respinta, in quanto essa non è compatibile con gli obiettivi di sicurezza stradale perseguiti dal regolamento.

    18 Occorre ricordare anche che, in conformità al suo primo 'considerando' , il regolamento ha mitigato le norme del citato regolamento n. 543/69, ivi compresi i limiti giornalieri e settimanali dei periodi di guida, nonché i periodi di riposo (v. sentenza 2 ottobre 1991, causa C-8/90, Kennes e Verkooyen, Racc. pag. I-4391, punto 3 della motivazione).

    19 Pertanto esso ha allungato la durata dei periodi di guida previsti ai suoi artt. 6, n. 1, e 7, n. 1. Tuttavia esso ha per contro allungato la durata di interruzione disciplinata dai nn. 1 e 2 di detto art. 7.

    20 In un tale contesto un inasprimento dei limiti dei periodi di guida deve essere considerato come un' eccezione all' obiettivo generale di flessibilità perseguito dal regolamento e, di conseguenza, deve costituire oggetto di un' interpretazione restrittiva.

    21 L' interpretazione auspicata dal Regno Unito è incompatibile con l' obiettivo di flessibilità delle disposizioni del regolamento n. 543/69, come enunciato dal primo 'considerando' del regolamento, poiché il calcolo proposto da questo Stato per le interruzioni si ferma solo alla fine del periodo di guida giornaliero o quando il conducente ha effettuato un' interruzione di almeno 45 minuti. Siffatta interpretazione porta in realtà a contabilizzare due volte lo stesso periodo di guida nel caso in cui il conducente divida la durata di interruzione obbligatoria. Inoltre esso non è compatibile con la lettera stessa dell' art. 7, n. 2, che prevede esplicitamente che il periodo di riposo di 45 minuti, che deve essere effettuato, in base al n. 1, alla fine di un periodo di 4 ore e mezza di guida, può essere "sostituito" da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo.

    22 Di conseguenza occorre concludere che, quando il conducente ha effettuato un' interruzione di 45 minuti, in una sola volta o mediante diverse interruzioni di almeno 15 minuti collocate all' interno o alla fine di un periodo di 4 ore e mezza, il calcolo previsto dall' art. 7, n. 1, del regolamento deve ricominciare, prescindendo dai periodi di guida e dalle interruzioni precedentemente effettuati dal conducente.

    Sulla seconda questione

    23 Per quanto riguarda la questione dell' inizio del periodo di guida, va sottolineato che uno degli obiettivi perseguiti mediante la sostituzione del regolamento n. 543/69 con il regolamento n. 3820/85 era, in base al quinto 'considerando' di quest' ultimo, di migliorare il controllo del lavoro dei conducenti.

    24 Il sistema istituito per garantire l' efficacia di detto controllo è stato introdotto con il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Il terzo 'considerando' di questo regolamento rileva che il solo controllo efficace dei periodi di guida e d' interruzione previsti dall' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3820/85, è quello realizzato mediante l' apparecchio di controllo previsto dal regolamento n. 3821/85.

    25 Di conseguenza occorre risolvere la seconda questione nel senso che l' inizio del calcolo previsto dall' art. 7, n. 1, del regolamento n. 3820/85 coincide con il momento in cui il conducente aziona l' apparecchio di controllo contemplato dal regolamento n. 3821/85 e riprende a guidare.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    26 Le spese sostenute dal Regno Unito, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Manchester Crown Court (Regno Unito) con ordinanza 7 aprile 1992, dichiara:

    1) L' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretato nel senso che esso vieta ai conducenti che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento di guidare senza interruzione per più di 4 ore e mezza. Tuttavia, quando il conducente ha effettuato un' interruzione di 45 minuti, in una sola volta o mediante diverse interruzioni di almeno 15 minuti collocate all' interno o alla fine di un periodo di 4 ore e mezza, il calcolo previsto dall' art. 7, n. 1, del regolamento deve ricominciare, prescindendo dai periodi di guida e dalle interruzioni precedentemente effettuati dal conducente.

    2) L' inizio del calcolo previsto dall' art. 7, n. 1, del regolamento n. 3820/85 coincide con il momento in cui il conducente aziona l' apparecchio di controllo contemplato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e riprende a guidare.

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