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Document 61992CJ0066
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 2 August 1993. # Genaro Acciardi v Commissie Beroepszaken Administratieve Geschillen in de Provincie Noord-Holland. # Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. # Social security - Scope of Regulation Nº 1408/71 - Social advantage. # Case C-66/92.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 agosto 1993.
Gennaro Acciardi contro Commissie beroepszaken administratieve geschillen in de provincie Noord-Holland.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State - Paesi Bassi.
Previdenza sociale - Ambito d'applicazione del regolamento n. 1408/71 - Vantaggio sociale.
Causa C-66/92.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 agosto 1993.
Gennaro Acciardi contro Commissie beroepszaken administratieve geschillen in de provincie Noord-Holland.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State - Paesi Bassi.
Previdenza sociale - Ambito d'applicazione del regolamento n. 1408/71 - Vantaggio sociale.
Causa C-66/92.
Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-04567
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:341
*A9* Raad van State (Nederland), afdeling geschillen van bestuur, uitspraak van 17/02/1992 (G04.89.0909)
- AB-Kort 1992 nº 310 (résumé)
- Nederlands juristenblad 1992 bijl. p.201-202
- Nederlandse jurisprudentie ; Administratiefrechtelijke beslissingen 1992 nº 322
- Tijdschrift rechtsdocumentatie 1992 p.734 (résumé)
*P1* Raad van State (Nederland) , afdeling geschillen van bestuur, uitspraak van 09/12/1993 (G04.89.0909)
- AB-Kort 1994 nº 27 (résumé)
- Nederlands juristenblad 1994 bijl. p.60-61 (résumé)
- Nederlandse jurisprudentie ; Administratiefrechtelijke beslissingen 1994 nº 371
*P2* Arrondissementsrechtbank Amsterdam, vonnis van 11/09/1996 (94.3727)
- Jurisprudentie bestuursrecht 1996 nº 237
SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 2 AGOSTO 1993. - GENARO ACCIARDI CONTRO COMMISSIE BEROEPSZAKEN ADMINISTRATIEVE GESCHILLEN IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN STATE - PAESI BASSI. - SICUREZZA SOCIALE - SFERA D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1408/71 - VANTAGGIO SOCIALE. - CAUSA C-66/92.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04567
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa comunitaria ° Ambito d' applicazione ratione materiae ° Prestazioni comprese e prestazioni escluse ° Criteri di distinzione ° Prestazione erogata, sulla scorta di criteri oggettivi e legalmente definiti, ai disoccupati anziani o colpiti da una parziale incapacità lavorativa ° Inclusione ° Prestazione non contributiva ° Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 2)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Calcolo delle prestazioni ° Normativa nazionale che subordina l' importo delle prestazioni alla situazione familiare ° Presa in considerazione dei familiari residenti in un altro Stato membro
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 68, n. 2)
1. La distinzione fra prestazioni escluse dall' ambito d' applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che ne fanno parte si fonda essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sui suoi scopi e le condizioni per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come prestazione di previdenza sociale da una legge nazionale.
Va considerata prestazione di disoccupazione ai sensi del regolamento n. 1408/71 la prestazione, erogata a prescindere da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, destinata soltanto ai disoccupati anziani o colpiti da una parziale incapacità lavorativa, ed eventualmente al loro coniuge, che si sostituisce all' indennità pubblica di disoccupazione, è corrisposta soltanto fino all' età legale della pensione e presuppone che il destinatario sia disponibile ad occupare un posto di lavoro.
La circostanza che il finanziamento di un regime del genere sia a carico della pubblica autorità è irrilevante, atteso che l' applicazione del regolamento ai regimi non contributivi è prevista dal suo art. 4, n. 2.
2. Ai sensi dell' art. 68, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71, l' istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l' importo delle prestazioni varia con il numero dei familiari, deve tenere conto anche dei familiari dell' interessato che risiedano nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente. Qualora l' importo di una prestazione di disoccupazione che essa istituisce di fatto sia variabile a seconda della situazione familiare dell' interessato, una normativa nazionale rientra, indipendentemente dai meccanismi di calcolo cui essa ricorre, nell' ambito d' applicazione di detta norma che, fatto salvo il caso disciplinato dalla seconda frase dello stesso paragrafo, osta a che le prestazioni erogate al cittadino di un altro Stato membro siano calcolate senza tenere conto del suo coniuge residente in un altro Stato membro.
Nel procedimento C-66/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Raad van State (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Gennaro Acciardi
e
Commissie beroepszaken administratieve geschillen in de provincie Noord-Holland,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 4 e 68 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e del principio generale di diritto comunitario di non discriminazione in base alla cittadinanza,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor G. Acciardi, dall' avv. C.A.J. de Roy van Zuydewijn, del foro di Amsterdam;
° per il governo olandese, dal signor T.P. Hofstee, segretario generale supplente presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, e B. Smulders, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Acciardi, del governo olandese, rappresentato dal signor T. Heukels, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 1 aprile 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con decisione 28 febbraio 1992, pervenuta in cancelleria il 4 marzo seguente, il Raad van State (Paesi Bassi) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 4 e 68 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e del principio generale di diritto comunitario di non discriminazione in base alla cittadinanza.
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Acciardi e la Commissie beroepszaken administratieve geschillen in de provincie Noord-Holland (in prosieguo: la "convenuta") in merito al calcolo di una prestazione prevista dalla Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (legge olandese che garantisce l' erogazione di un reddito ai disoccupati anziani o colpiti da parziale incapacità lavorativa, in prosieguo: la "IOAW").
3 Come emerge dal fascicolo di causa, il signor Acciardi è un cittadino italiano che, all' epoca dei fatti, risiedeva nei Paesi Bassi. Dopo avervi svolto un lavoro subordinato, mentre la moglie ed il figlio risiedevano in Italia, nel luglio del 1985 il signor Acciardi diveniva disoccupato in tale paese. Per due anni, e cioè dal luglio 1985 al luglio 1987, ha ricevuto prestazioni ai sensi della Wet werkloosheidsvoorziening (legge olandese sulle indennità pubbliche ai disoccupati, in prosieguo: la "WW").
4 Con provvedimento 5 febbraio 1988, al signor Acciardi è stata erogata, a decorrere dalla data di cessazione delle prestazioni ai sensi della WW, una prestazione ai sensi della IOAW.
5 L' art. 9 della IOAW dispone che l' indennità ch' essa prevede sia pari alla differenza tra la base applicabile e il reddito di cui l' interessato, ed eventualmente il suo coniuge, dispongono. L' art. 4, n. 2, della legge di cui trattasi prevede che il lavoratore subordinato disoccupato e il coniuge abbiano lo stesso diritto alla prestazione, che è versata in ragione della metà per ciascuno. In forza del n. 3 dello stesso articolo, la metà della base applicabile è pari alla metà della retribuzione minima netta per un lavoratore subordinato disoccupato e il suo coniuge, laddove, per un lavoratore del genere ma solo, la base è pari al 90% o al 70% della retribuzione minima netta, a seconda che egli abbia o meno prole. Ai sensi dell' art. 5 della IOAW, qualora il coniuge del lavoratore subordinato disoccupato risieda al di fuori dei Paesi Bassi, quest' ultimo si considera solo.
6 Fondandosi su detto art. 5, la convenuta ha qualificato il signor Acciardi come solo e senza prole, in quanto la moglie e il figlio risiedevano al di fuori dei Paesi Bassi.
7 Il signor Acciardi riteneva che avrebbe dovuto percepire la prestazione prevista per una coppia coniugata. Il reclamo proposto avverso detto provvedimento era stato respinto dal Collegio del sindaco e degli assessori di Amsterdam con decisione 16 settembre 1988. Il ricorso proposto avverso detta ultima decisione veniva anch' esso respinto con decisione dei consiglieri provinciali 6 giugno 1989, ragion per cui il signor Acciardi ha adito il Raad van State.
8 In queste circostanze detto giudice, con decisione 28 febbraio 1992, ha deciso di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sulle seguenti questioni:
"1) Se l' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del quale tale regolamento si applica a taluni settori di sicurezza sociale, debba essere inteso nel senso che una normativa come la IOAW, che si caratterizza tanto sotto l' aspetto della sicurezza sociale quanto sotto quello dell' assistenza, rientri nel campo di applicazione di detto regolamento.
2) In caso affermativo, se l' art. 68, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro mantenga una disposizione di legge in forza della quale la prestazione a favore di un cittadino comunitario, residente nei Paesi Bassi e considerato lavoratore disoccupato ai sensi della IOAW, il cui coniuge risieda in un altro Stato membro o vi dimori a titolo non temporaneo, sia determinata senza tenere conto del coniuge.
3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dal diritto comunitario osti all' applicazione di una disposizione di legge in forza della quale la prestazione a favore di un cittadino comunitario, residente nei Paesi Bassi, considerato lavoratore dipendente disoccupato ai sensi della IOAW e il cui coniuge risieda in un altro Stato membro o vi dimori a titolo non temporaneo, sia determinata senza tenere conto del coniuge".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, della normativa comunitaria pertinente, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte e presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
10 Con la prima questione, il giudice di rinvio intende accertare se una normativa quale quella della IOAW rientri nell' ambito d' applicazione del regolamento n. 1408/71.
11 Occorre ricordare preliminarmente che, ai sensi dell' art. 4, n. 1, il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, in particolare, le prestazioni d' invalidità e le prestazioni di disoccupazione. Per contro, a termini del n. 4 dello stesso articolo, il regolamento non si applica all' assistenza sociale medica. A norma dell' art. 5 dello stesso regolamento, gli Stati membri menzionano le legislazioni di cui all' art. 4, n. 1, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all' art. 97.
12 E' pacifico che la IOAW non è menzionata nella dichiarazione notificata dai Paesi Bassi conformemente agli artt. 5 e 97 del regolamento n. 1408/71.
13 Nondimeno, secondo la giurisprudenza della Corte, la circostanza che una legge od altro provvedimento normativa interno non siano stati menzionati nelle dichiarazioni di cui all' art. 5 del regolamento non prova, di per sé, che detta legge o detto provvedimento esulino dalla sfera d' applicazione del regolamento stesso (v., in particolare, sentenza 29 novembre 1977, causa 35/77, Beerens, Racc. pag. 2249, punto 9 della motivazione). La Corte ha infatti più volte dichiarato che la distinzione fra prestazioni escluse dall' ambito d' applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che ne fanno parte si fonda essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sui suoi scopi e le condizioni per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come prestazione di previdenza sociale da una legge nazionale (v., in particolare, sentenze 10 marzo 1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-817, punto 28 della motivazione, e 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punto 11 della motivazione).
14 La Corte ha inoltre precisato in più occasioni che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, la citata sentenza Commissione/Lussemburgo, punto 29 della motivazione).
15 Quanto al primo di questi presupposti è vero che, poiché il citato art. 9 della IOAW prevede che la prestazione dovuta sia pari alla differenza tra la base applicabile e il reddito di cui l' interessato e il coniuge dispongono, l' importo dovuto al richiedente varia a seconda dei suoi redditi e di quelli del suo coniuge. Si tratta tuttavia di un criterio oggettivo e legalmente definito, che determina l' insorgere del diritto alla prestazione senza che l' autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali. L' erogazione della prestazione non dipende pertanto da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell' assistenza sociale (v. sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839).
16 Quanto al secondo presupposto, occorre rilevare in primo luogo che l' art. 4 della IOAW limita il diritto alla prestazione prevista da detta normativa al lavoratore subordinato disoccupato e, se del caso, al coniuge. In secondo luogo, il diritto alla prestazione viene meno allorché l' interessato raggiunge l' età legale della pensione, e cioè i 65 anni. In terzo luogo, per una persona nella posizione del richiedente nella causa principale, il diritto ad una prestazione ai sensi della IOAW è immediatamente successivo alla prestazione a norma della WW. In quarto luogo, ai sensi dell' art. 26 della IOAW, il lavoratore subordinato disoccupato, salvo eccezioni, ha diritto alla prestazione soltanto se adempia determinate condizioni volte al suo reinserimento professionale, dovendo in particolare iscriversi come persona in cerca di lavoro presso l' ufficio di collocamento, adoperarsi nella misura del possibile per ottenere un lavoro subordinato ed accettare un posto di lavoro adatto.
17 Risulta da quest' analisi che una normativa quale la IOAW fa diretto riferimento al rischio di disoccupazione. Va rilevato d' altronde che nelle sue osservazioni scritte il governo dei Paesi Bassi ha ammesso che l' insorgere del diritto di cui trattasi si fonda sulla persistenza della disoccupazione.
18 A quest' interpretazione non si può obiettare, come fa il governo olandese, che il finanziamento del regime istituito dalla IOAW è a carico della pubblica autorità. L' art. 4, n. 2, del regolamento n. 1408/71 estende infatti espressamente l' applicazione dello stesso ai regimi non contributivi.
19 La prima questione sollevata dal giudice di rinvio dev' essere pertanto risolta nel senso che una prestazione quale quella prevista da una normativa come la IOAW costituisce una prestazione di disoccupazione e rientra pertanto nel regolamento n. 1408/71.
Sulla seconda questione
20 Con la seconda questione, il giudice di rinvio chiede se l' art. 68, n. 2, del regolamento n. 1408/71 osti ad una norma, quale quella della IOAW, in forza della quale le prestazioni in favore di un cittadino comunitario sono calcolate senza tenere conto del suo coniuge residente in un altro Stato membro.
21 Occorre preliminarmente ricordare che la prima frase dell' art. 68, n. 2, del regolamento dispone che "l' istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l' ammontare delle prestazioni varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell' interessato che risiedano nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero sul territorio dello Stato competente".
22 In udienza, il governo olandese ha sostenuto che l' art. 68 del regolamento riguarda le prestazioni il cui importo dipende dal numero dei familiari. Orbene, ciò non avverrebbe nel caso della prestazione ai sensi della IOAW, tenuto conto che ai fini dell' applicazione di detta normativa il numero dei familiari è irrilevante.
23 Questo argomento deve essere disatteso.
24 In primo luogo, infatti, nel caso in cui il richiedente sia una persona sola, l' importo delle prestazioni erogate ai sensi della IOAW è indiscutibilmente connesso al numero di familiari, dato che per il lavoratore senza prole la base applicabile è pari al 70% della retribuzione netta, laddove essa è pari al 90% nel caso di lavoratore con prole.
25 In secondo luogo, qualora il richiedente sia coniugato, vero è che la IOAW attribuisce tanto al lavoratore disoccupato quanto al coniuge un diritto proprio pari alla metà della prestazione prevista, pari quest' ultima alla differenza tra il totale dei loro redditi e il 100% della retribuzione minima netta. Tuttavia, come giustamente rileva la Commissione, l' esistenza del diritto del coniuge dipende da quella del diritto del disoccupato stesso. Come si evince infatti dall' art. 5 della IOAW, qualora il lavoratore subordinato disoccupato non abbia diritto all' indennità di cui trattasi, non vi ha diritto nemmeno il coniuge.
26 Ne consegue che l' importo di prestazioni quali quelle erogate ai sensi della IOAW è connesso al numero dei familiari ai sensi dell' art. 68, n. 2, del regolamento.
27 La seconda questione sollevata dal giudice di rinvio dev' essere pertanto risolta nel senso che l' art. 68, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71 osta, fatte salve le disposizioni della seconda frase dello stesso paragrafo, ad una norma quale quella della IOAW, in forza della quale le prestazioni erogate al cittadino di un altro Stato membro sono calcolate senza tenere conto del coniuge residente in un altro Stato membro.
Sulla terza questione
28 Alla luce della soluzione data alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, la terza questione diviene priva di oggetto.
Sulle spese
29 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State con decisione 28 febbraio 1992, dichiara:
1) Una prestazione quale quella prevista da una normativa come la Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (legge olandese che garantisce l' erogazione di un reddito ai disoccupati anziani o colpiti da parziale incapacità lavorativa) costituisce una prestazione di disoccupazione ed è pertanto soggetta al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e al principio generale di diritto comunitario di non discriminazione in base alla cittadinanza.
2) L' art. 68, n. 2, prima frase, del citato regolamento n. 1408/71, osta, fatte salve le disposizioni della seconda frase dello stesso paragrafo, ad una norma quale quella della Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, in forza della quale le prestazioni erogate al cittadino di un altro Stato membro sono calcolate senza tenere conto del coniuge residente in un altro Stato membro.