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Document 61992CJ0065

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 aprile 1993.
Office national des pensions (ONP) contro Raffaele Levatino.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Terza Sezione) - Belgio.
Artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Applicazione al reddito garantito per gli anziani.
Causa C-65/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-02005

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:149

61992J0065

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 22 APRILE 1993. - OFFICE NATIONAL DES PENSIONS CONTRO RAFFAELE LEVATINO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION - BELGIO. - ARTT. 46 E 51 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 - APPLICAZIONE AL REDDITO GARANTITO PER GLI ANZIANI. - CAUSA C-65/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02005


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa comunitaria ° Ambito d' applicazione ratione materiae ° Prestazione, d' importo variabile secondo le risorse dell' interessato, erogata ai residenti anziani ° Inclusione, in quanto prestazione di vecchiaia, se è concessa ad una persona che sia stata assoggettata, come lavoratore, alla normativa dello Stato erogante, in forza della quale essa fruisce già di una pensione

[Trattato CEE, art. 51; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 4]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione vecchiaia e morte ° Prestazioni ° Prestazione che integra il reddito dei beneficiari in misura pari alla differenza fra il minimo di risorse garantito dalla legge e una parte delle loro risorse di qualsiasi natura ° Adeguamento in caso di rivalutazione di una pensione straniera ° Nuovo calcolo

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 46 e 51]

Massima


1. Le disposizioni legislative che garantiscano, in uno Stato membro, a tutti i residenti anziani il diritto a un minimo di pensione rientrano, per quanto riguarda i lavoratori subordinati o equiparati che abbiano compiuto periodi lavorativi in detto Stato, vi risiedano e vi godano di una pensione, nell' ambito della previdenza sociale disciplinata dall' art. 51 del Trattato, anche se la stessa qualificazione può non essere valida per altre categorie di beneficiari.

Deve quindi essere considerata "prestazione di vecchiaia" ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione concessa ai residenti anziani le cui risorse siano inferiori al minimo garantito dalla legge e che integra il reddito dei beneficiari in misura pari alla differenza tra il detto minimo e una parte delle risorse di qualsiasi natura di cui essi possono disporre.

2. L' art. 51, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del quale non si devono ricalcolare le prestazioni ai sensi dell' art. 46 dello stesso regolamento quando la modifica di una delle prestazioni erogate è dovuta a eventi estranei alla situazione personale del lavoratore ed è conseguenza del cambiamento della situazione economica e sociale, non può applicarsi qualora si tratti di una prestazione di vecchiaia che, diretta a garantire un minimo di reddito al beneficiario, ha carattere differenziale e il cui importo varia, per natura, in funzione dell' evoluzione dell' ammontare del reddito minimo garantito, periodicamente rivalutato, e di quella delle risorse dell' interessato.

Infatti, l' applicazione dell' art. 51, n. 1, da un lato si risolverebbe nel trascurare l' aumento delle risorse dell' interessato dovuto alla rivalutazione della pensione spettantegli in base ai diritti acquisiti in un altro Stato membro e nel conferirgli la possibilità di disporre sistematicamente di risorse superiori e alla lunga molto superiori, al reddito minimo garantito dalla legge e, d' altro lato, non si limiterebbe a favorire il lavoratore migrante, ma snaturerebbe lo scopo della prestazione e sconvolgerebbe il sistema istituito dalla normativa nazionale.

E' quindi l' art. 51, n. 2, che deve applicarsi per la determinazione e per l' adeguamento dell' importo di una prestazione diretta a fornire un reddito minimo garantito, versata a un lavoratore che ha esercitato attività subordinate in uno Stato membro, che risiede in questo Stato e gode di una pensione di vecchiaia a carico dello stesso Stato nonché di una pensione di vecchiaia erogata da un altro Stato membro. L' applicazione della detta disposizione determina un nuovo calcolo della prestazione in caso di modifica dell' ammontare del reddito garantito o delle risorse del beneficiario.

Parti


Nel procedimento C-65/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation del Belgio (Terza Sezione), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Office national des pensions (ONP),

e

Raffaele Levatino,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità [nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, GU L 230, pag. 6],

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O Edward, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate

° per l' office national des pensions, dal signor R. Masyn, amministratore generale,

° per il signor Levatino, dall' avvocato Jules Raskin, del foro di Liegi,

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali dell' office national des pensions, rappresentato dal signor J.P. Lheureux, segretario di amministrazione, del signor Levatino e della Commissione all' udienza del 17 dicembre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 gennaio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 10 febbraio 1992, pervenuta in cancelleria il 4 marzo seguente, la Cour de cassation del Belgio ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 3, 46 e 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, in prosieguo: il "regolamento").

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra l' office national des pensions (in prosieguo: l' "ONP"), che è l' ente belga competente per il pagamento delle prestazioni di vecchiaia, e il signor Levatino, succeduto alla madre, signora Milazzo, nella causa principale.

3 Si evince dal fascicolo di causa che la signora Milazzo, cittadina italiana, residente in Belgio, fruiva in questo Stato membro, dal 1 ottobre 1967, di una pensione di vecchiaia di lavoratore subordinato, e, dal 1 novembre 1967, di una pensione di vecchiaia in Italia.

4 Essa fruiva, inoltre, dal 1 gennaio 1973, del reddito garantito per gli anziani previsto dalla legge belga 1 aprile 1969, successivamente modificata (in prosieguo: il "reddito garantito").

5 Il reddito garantito è una prestazione intesa ad assicurare al beneficiario risorse complementari pari alla differenza tra l' importo del reddito minimo garantito dalla legge e una parte delle risorse finanziarie di qualsiasi natura di cui egli eventualmente dispone.

6 Tale prestazione è accordata ad ogni persona residente in Belgio, di età superiore a 65 anni, se uomo, e a 60 anni, se donna, e le cui risorse finanziarie siano inferiori al minimo garantito dalla legge.

7 Secondo la legge belga, come modificata dalla legge 8 agosto 1980, in vigore alla data alla quale è stata adottata la decisione che è all' origine della causa principale, il versamento della detta prestazione ad un cittadino straniero era tuttavia subordinato all' esistenza di un accordo di reciprocità tra lo Stato di cui l' interessato era cittadino e il Regno del Belgio, o alla condizione che l' interessato godesse in quest' ultimo Stato di una pensione di vecchiaia di lavoratore subordinato. Era inoltre richiesto che il cittadino straniero avesse risieduto in Belgio almeno durante i cinque anni precedenti la data di acquisizione del diritto a pensione.

8 Ai termini dell' art. 10 della legge:

"L' importo del reddito garantito è diminuito dell' importo delle prestazioni di vecchiaia e di reversibilità e di ogni altro vantaggio accordato al richiedente o al coniuge, in forza di un regime pensionistico obbligatorio belga, istituito da o in base a una legge (...) o in forza di un regime pensionistico obbligatorio straniero (...).

Inoltre, ai fini del presente articolo, si tiene conto solo dell' importo effettivamente versato (...)".

9 In conformità a queste disposizioni, la Caisse de pension de retraite et de survie, alla quale l' ONP è succeduto nel 1987, ha diminuito, con decorrenza dal 1 aprile 1984, l' importo del reddito garantito versato alla signora Milazzo per tener conto dell' ultimo importo noto della sua pensione straniera. La relativa decisione è stata notificata all' interessata il 6 marzo 1984.

10 La signora Milazzo ha impugnato tale decisione davanti al Tribunal du travail di Liegi, sostenendo che l' art. 51 del regolamento non consentiva di procedere ad un nuovo calcolo del reddito garantito per tener conto della rivalutazione della sua pensione italiana, che era legata all' andamento del costo della vita.

11 Con sentenza 16 settembre 1987, il Tribunal du travail di Liegi ha accolto il ricorso dell' interessata ed ha condannato l' ONP a versare al signor Levatino, in qualità di erede della ricorrente, gli arretrati di reddito garantito dovuti alla signora Milazzo dal 1 aprile al 26 agosto 1984, data del decesso di quest' ultima, "senza effettuare qualsivoglia detrazione col pretesto che l' originaria ricorrente ha fruito di una pensione straniera".

12 L' ONP ha interposto appello contro tale sentenza davanti alla Cour du travail di Liegi, asserendo che l' art. 51 del regolamento non era applicabile al nuovo calcolo del reddito garantito, in quanto riguardava soltanto le prestazioni liquidate a norma dell' art. 46 dello stesso regolamento, nelle quali non rientrava il reddito garantito.

13 Con sentenza 3 febbraio 1989, la Cour du travail di Liegi ha disatteso quest' argomentazione ed ha confermato che l' ONP era tenuto a versare al signor Levatino gli arretrati di reddito garantito dovuti alla signor Milazzo dal 1 aprile al 26 agosto 1984, "senza tener conto delle modifiche della pensione italiana dovute all' aumento dei prezzi e, pertanto, all' aumento dell' indice del costo della vita".

14 L' ONP è ricorso avverso tale sentenza davanti alla Cour de cassation del Belgio, deducendo sostanzialmente che gli artt. 46 e 51 del regolamento non sono applicabili al calcolo del reddito garantito e che la loro applicazione potrebbe risultare contraria al principio della parità di trattamento enunciato dall' art. 3, n. 1, dello stesso regolamento.

15 Considerando che la controversia sollevava problemi di interpretazione del diritto comunitario, la Cour de cassation ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

"Se gli artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che si applicano in caso di cumulo di una prestazione di vecchiaia liquidata in base alla normativa di uno Stato membro e di una prestazione integrativa di una prestazione di vecchiaia di lavoratore subordinato, che garantisce a una persona anziana un reddito indipendente della durata dei periodi di assicurazione e viene liquidata in base alla normativa di un altro Stato membro, anche se tale applicazione può favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore che non possiede tale qualità, mentre l' art. 3, n. 1, del citato regolamento, prescrive la parità di trattamento di tutti i cittadini degli Stati membri".

16 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme pertinenti, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

17 Con la sua questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede se gli artt. 46 e 51 del regolamento si applichino alla determinazione e all' adeguamento dell' importo di una prestazione come il reddito garantito, erogata ad un lavoratore che ha esercitato attività subordinate in uno Stato membro, che risiede in questo Stato, che gode di una pensione di vecchiaia a carico dello stesso Stato e fruisce di una pensione di vecchiaia a carico di un altro Stato membro, anche quando tale applicazione può favorire i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori non migranti.

18 L' art. 46 del regolamento contiene le norme relative alla liquidazione delle pensioni di vecchiaia, mentre l' art. 51 stabilisce le condizioni in cui devono essere rivalutate o nuovamente calcolate le prestazioni "stabilite conformemente alle disposizioni dell' articolo 46".

19 L' art. 51 consta di due paragrafi. Il n. 1 dispone che se, per l' aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati membri sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o tale importo devono essere applicati direttamente all' importo delle prestazioni, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni dell' art. 46. Il n. 2 prescrive, invece, che un nuovo calcolo sia effettuato conformemente a quest' ultimo articolo in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni.

20 Adita in via pregiudiziale in una controversia relativa, per l' appunto, al reddito garantito per gli anziani previsto dalla legge belga 1 aprile 1969, sopra menzionata, la Corte, nella sentenza 22 giugno 1972, causa 1/72, Frilli (Racc. pag. 457, punto 18 della motivazione), ha dichiarato che, per quanto riguarda un lavoratore subordinato o equiparato che abbia compiuto periodi lavorativi in uno Stato membro, vi risieda e vi goda di una pensione, le disposizioni legislative che garantiscono a tutti i residenti anziani il diritto a un minimo di pensione rientrano nell' ambito della previdenza sociale, disciplinata dall' art. 51 del Trattato CEE e delle norme di attuazione di detto articolo, anche se la stessa qualificazione può non essere valida per altre categorie di beneficiari.

21 Di conseguenza, una prestazione come quella controversa nella causa principale deve essere considerata come una "prestazione di vecchiaia" ai sensi del regolamento. In tal caso, conformemente all' art. 44 di quest' ultimo, i diritti del beneficiario vanno determinati secondo le disposizioni del capitolo 3, titolo III, del medesimo regolamento, ossia, in particolare, secondo gli artt. 46 e 51.

22 L' ONP sostiene che le disposizioni dell' art. 46 non sono applicabili ad una prestazione come il reddito garantito, trattandosi di prestazione non contributiva il cui importo non dipende dalle risorse finanziarie del beneficiario.

23 Tale tesi non può essere accolta.

24 In effetti, il regolamento rispecchia la volontà del legislatore di ricomprendere le prestazioni di vecchiaia non contributive, quali il reddito garantito, nella sfera d' applicazione dell' art. 46.

25 Da un lato, l' art. 4, n. 2, del regolamento dispone espressamente che quest' ultimo si applica ai regimi contributivi e non contributivi riguardanti le prestazioni di vecchiaia.

26 Dall' altro, l' art. 46 del regolamento contiene, nel n. 2, lett. a), norme specifiche per la determinazione del cosiddetto importo "teorico" delle prestazioni non contributive.

27 Pertanto, in mancanza di una qualsiasi norma espressa in senso contrario, l' art. 46 si applica per la determinazione di prestazioni sociali come il reddito garantito.

28 Per il fatto di riferirsi espressamente all' adeguamento delle prestazioni stabilite "conformemente alle disposizioni dell' articolo 46", l' art. 51 è, in linea di principio, anch' esso applicabile a prestazioni come il reddito garantito.

29 Tuttavia, dato che una prestazione come il reddito garantito presenta caratteristiche particolari, occorre accertare se l' art. 51, dato il suo contenuto, sia compatibile con tali caratteristiche e se la sua applicazione non sia tale da comportare il sovvertimento della normativa di cui fa menzione la citata sentenza Frilli.

30 Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Roenfeldt, Racc. pag. I-323, punto 12 della motivazione), il regolamento ha il solo scopo di provvedere al coordinamento delle normative nazionali di previdenza sociale, lasciando sussistere le loro diversità, e non può avere l' effetto di modificare la normativa nazionale.

31 La Corte ha, in particolare, precisato nella citata sentenza Frilli (punti 20 e 21 della motivazione) che, se le difficoltà che potrebbero sorgere dall' applicazione della normativa comunitaria a prestazioni come il reddito garantito non pregiudicano il diritto e il dovere dei giudici di garantire la tutela dei lavoratori migranti, tale tutela può e dev' essere garantita solo se non sconvolge il sistema istituito dalla normativa nazionale.

32 Occorre, quindi esaminare anzitutto se l' art. 51, n. 1, del regolamento si applichi nei confronti di una prestazione di vecchiaia come il reddito garantito.

33 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v, in particolare, sentenza 20 marzo 1991, causa C-93/90, Cassamali, Racc. pag. I-1401, punti 15 e 16 della motivazione), l' art. 51, n. 1, del regolamento va interpretato nel senso che, per ridurre l' onere amministrativo che comporterebbe il riesame della situazione del lavoratore ogniqualvolta vi sia una modifica delle prestazioni percepite, esso esclude un nuovo calcolo della prestazione ai sensi dell' art. 46 del regolamento quando la modifica di una delle prestazioni sia determinata da fatti estranei alla situazione individuale del lavoratore e sia conseguenza dell' andamento generale della situazione economica e sociale. Soltanto nel caso in cui la modifica sia dovuta ad un cambiamento del modo di determinazione o delle norme che disciplinano il calcolo delle prestazioni, segnatamente in ragione di un cambiamento della situazione personale del lavoratore, si deve procedere ad un nuovo calcolo delle prestazioni di vecchiaia in forza dell' art. 51, n. 2, del regolamento.

34 Il fine perseguito da una prestazione come il reddito garantito per gli anziani è quello di compensare l' insufficienza delle risorse dell' interessato in modo da permettergli di raggiungere il livello minimo di risorse garantito dalla legge, almeno quando risiede nel territorio dello Stato che versa la prestazione. Tale prestazione è accordata senza condizioni quanto alla durata dell' assicurazione o, per taluni beneficiari, quanto alla durata della residenza. Il suo importo, indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, è pari alla differenza tra il minimo di reddito fissato dalla normativa nazionale e una parte delle risorse del beneficiario, fra le quali sono comprese le pensioni, sia nazionali che straniere, che egli percepisce. Costituendo la differenza tra due fattori, l' importo della prestazione varia, per sua stessa natura, in funzione dell' evoluzione dell' ammontare del reddito minimo garantito, che è periodicamente rivalutato, e dell' evolversi delle risorse dell' interessato.

35 Secondo la giurisprudenza della Corte, l' applicazione dell' art. 51, n. 1, si risolverebbe nel trascurare l' aumento delle risorse dell' interessato dovuto alla rivalutazione della pensione straniera e nel conferirgli la possibilità di disporre sistematicamente di risorse superiori, e alla lunga molto superiori, al reddito minimo garantito dalla legge.

36 In tal modo, l' applicazione dell' art. 51, n. 1, non si limiterebbe a favorire il lavoratore migrante, ma snaturerebbe lo scopo della prestazione di reddito garantito e sconvolgerebbe il sistema istituito dalla normativa nazionale considerata.

37 Infatti, impedendo che siano prese in considerazione risorse che, di regola, dovrebbero essere detratte dall' importo del reddito minimo garantito dalla legge, l' applicazione dell' art. 51, n. 1, sarebbe in contrasto con la funzione integrativa di una prestazione il cui importo varia secondo le risorse dell' interessato, l' insufficienza delle quali essa mira a compensare.

38 Sotto questo profilo, una prestazione come il reddito garantito si distingue dalle pensioni di vecchiaia, poiché la natura e il modo di determinazione di queste ultime non sono, contrariamente a quanto avviene per la prestazione di reddito garantito, alterati per effetto dell' applicazione dell' art. 51, n. 1, anche se questa può favorire il lavoratore migrante.

39 Orbene, se l' applicazione dell' art. 51, n. 1, può, dato lo scopo di tale disposizione, avere la conseguenza di far godere il lavoratore migrante di prestazioni di importo superiore a quello spettante ai lavoratori per effetto dell' applicazione dell' art. 46, essa non può, tuttavia, snaturare lo scopo stesso della prestazione erogata.

40 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostengono il signor Levatino e la Commissione, l' art. 51, n. 1, del regolamento non può applicarsi a prestazioni come il reddito garantito.

41 Occorre quindi esaminare se a questa categoria di prestazioni sia applicabile l' art. 51, n. 2.

42 Disposizioni come gli artt. 8 e 10 della citata legge 1 aprile 1969 si propongono, nel loro complesso, di garantire che, per il calcolo dell' importo della prestazione, siano prese in considerazione, in tutto o in parte, le risorse dell' interessato. Esse costituiscono dunque norme relative alla determinazione dell' importo della prestazione, e non, come sostengono il signor Levatino e la Commissione, norme destinate ad evitare il cumulo della prestazione di reddito garantito con altre prestazioni della stessa natura.

43 Pertanto, ogni variazione delle risorse del beneficiario, qualunque ne sia l' origine, incide sulla situazione personale di quest' ultimo con riguardo alla normativa pertinente e modifica il modo di determinazione della prestazione erogatagli. Ciò avviene, in particolare, quando il beneficiario è altresì titolare di una pensione di vecchiaia versata da un altro Stato membro e quando tale pensione è rivalutata per tener conto segnatamente, come nella fattispecie in esame, dell' aumento del costo della vita, o viene nuovamente calcolata.

44 L' art. 51, n. 2, del regolamento prevede un nuovo calcolo della prestazione nel caso in cui siano cambiati il modo di determinazione o i criteri di calcolo. Esso si applica alla prestazione di reddito garantito, il cui calcolo dev' essere modificato ogniqualvolta l' importo della prestazione stessa o le risorse finanziarie del beneficiario subiscano modifiche. E' dunque in forza dell' art. 51, n. 2, che l' importo della prestazione di reddito garantito deve essere nuovamente calcolato.

45 A differenza del disposto del n. 1, le disposizioni del n. 2 dell' art. 51 non permettono ad un lavoratore migrante di fruire di risorse molto superiori al minimo garantito dalla legge qualora le prestazioni di vecchiaia erogategli da un altro Stato membro siano state rivalutate. Esse non sono quindi tali da sconvolgere la normativa nazionale di cui trattasi e possono essere applicate a prestazioni come il reddito garantito.

46 Consegue da quanto precede che una prestazione come il reddito garantito per gli anziani, corrisposta ad un lavoratore che ha esercitato attività subordinate in uno Stato membro, che risiede in questo Stato e gode di una pensione di vecchiaia a carico dello stesso Stato, deve essere calcolata e adeguata conformemente agli artt. 46 e 51, n. 2, del regolamento.

47 Infine, risulta dal fascicolo del giudice nazionale, e segnatamente dall' argomentazione del ricorrente nella causa principale, che la questione se le norme del regolamento vadano applicate anche nel caso in cui abbiano l' effetto di favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore non migrante riguarda unicamente le disposizioni dell' art. 51, n. 1, del regolamento, le quali potevano appunto comportare un vantaggio par la signora Milazzo e che sono state d' altronde invocate dal successore della medesima, signor Levatino, per censurare la riduzione, ad opera dell' ONP, dell' importo della prestazione di reddito garantito a lui spettante.

48 Dal momento che l' art. 51, n. 1, del regolamento non è applicabile per l' adeguamento di una simile prestazione, non appare necessario pronunciarsi su tale punto.

49 Ad ogni buon conto, basta ricordare quanto la Corte ha affermato nella sentenza 13 ottobre 1977, causa 22/77, Mura (Racc. pag. 1699, punto 9 e 10 della motivazione) e cioè, da un lato, che il semplice fatto che l' applicazione delle norme comunitarie abbia il risultato di favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore non migrante non ha, per questo, natura discriminatoria, giacché la situazione dei lavoratori migranti non è paragonabile a quella dei lavoratori che non hanno mai lasciato il loro paese, e, d' altro canto, che le eventuali disuguaglianze a favore dei lavoratori migranti sono dovute non già all' interpretazione del diritto comunitario, ma alla mancanza di un regime comune di previdenza sociale o alla mancata armonizzazione dei regimi nazionali esistenti, cui il semplice coordinamento attualmente in vigore non può ovviare.

50 Ne consegue che gli artt. 46 e 51 del regolamento sono applicabili anche se hanno l' effetto di favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore non migrante.

51 La questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che gli artt. 46 e 51, n. 2, del regolamento si applicano alla determinazione e all' adeguamento dell' importo di una prestazione come il reddito garantito, erogata ad un lavoratore che ha esercitato attività subordinate in uno Stato membro, che risiede in questo Stato, che gode di una pensione di vecchaia a carico dello stesso Stato e fruisce di una pensione di vecchiaia a carico di un altro Stato membro. Per contro, l' art. 51, n. 1, non è applicabile all' adeguamento di tale prestazione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

52 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation del Belgio con sentenza 10 febbraio 1992, dichiara:

Gli artt. 46 e 51, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, si applicano alla determinazione e all' adeguamento dell' importo di una prestazione come il reddito garantito, erogata a un lavoratore che ha esercitato attività subordinate in uno Stato membro, che risiede in questo Stato, che gode di una pensione di vecchiaia a carico dello stesso Stato e fruisce di una pensione di vecchiaia a carico di un altro Stato membro. Per contro, l' art. 51, n. 1, di detto regolamento non è applicabile all' adeguamento di tale prestazione.

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