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Document 61992CJ0059

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 aprile 1993.
    Hauptzollamt Hamburg-St Annen contro Ebbe Sönnichsen GmbH.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania.
    Dazi all'importazione - Determinazione del valore in dogana delle merci difettose.
    Causa C-59/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-02193

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:167

    61992J0059

    SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 29 APRILE 1993. - HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ST. ANNEN CONTRO EBBE SOENNICHSEN GMBH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - DAZI ALL'IMPORTAZIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA DI MERCI AFFETTE DA VIZI. - CAUSA C-59/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02193


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Tariffa doganale comune ° Valore in dogana ° Diminuzione a causa del deterioramento delle merci ° Irrilevanza della data del trasferimento del rischio all' acquirente per la presa in considerazione del deterioramento

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, artt. 1, 3 e 8; regolamento (CEE) della Commissione n. 1495/80, art. 4, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/81]

    Massima


    L' art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1981, n. 1580, dev' essere interpretato nel senso che non si deve effettuare una distinzione a seconda che un deterioramento delle merci che diminuisce il loro valore in dogana avvenga prima o dopo il trasferimento del rischio all' acquirente.

    Parti


    Nel procedimento C-59/92,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Hauptzollamt Hamburg-St Annen

    e

    Ebbe Soennichsen GmbH,

    domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 154, pag. 14), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1981, n. 1580 (GU L 154, pag. 36), e dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1),

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: J.-G. Giraud

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico, e Arnold Ridout, funzionario britannico distaccato presso il servizio giuridico nell' ambito degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti, assistita dall' avv. Hans-Juergen Rabe del foro di Amburgo,

    ° per la Ebbe Soennichsen GmbH, dall' avv. Klaus Landry, del foro di Amburgo,

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 31 marzo 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 10 dicembre 1991, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 1992, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 154, pag. 14), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1981, n. 1580 (GU L 154, pag. 36), e dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1).

    2 Dette questioni sono formulate come segue:

    "1) Se l' art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495 (GU L 154, pag. 14), come modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/81 (GU L 154, pag. 36), si applichi anche qualora la merce acquistata fosse affetta da vizi (vizi della cosa) che ne diminuivano il valore già prima del trasferimento al compratore del rischio di eventuali danni (passaggio del rischio).

    2) In caso di soluzione negativa della prima questione: se l' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consigliio 28 maggio 1980, n. 1224 (GU L 134, pag. 1), vada interpretato nel senso che il valore di transazione viene determinato esclusivamente sulla base di un nuovo accordo sul prezzo che tenga conto dei vizi accertati, oppure se sia necessario che l' accordo di modifica del prezzo di vendita originario venga effettivamente eseguito".

    3 Per l' esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza.

    4 Per i motivi esposti nelle conclusioni dell' avvocato generale 31 marzo 1993, le questioni del giudice a quo devono essere risolte come segue: l' art. 4, seconda frase, del suddetto regolamento (CEE) n. 1495/80, come modificato dal suddetto regolamento (CEE) n. 1580/81, dev' essere interpretato nel senso che non si deve effettuare una distinzione a seconda che un deterioramento delle merci che diminuisce il loro valore in dogana avvenga prima o dopo il trasferimento del rischio all' acquirente.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    5 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 10 dicembre 1991, dichiara:

    L' art. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1981, n. 1580, dev' essere interpretato nel senso che non si deve effettuare una distinzione a seconda che un deterioramento delle merci che diminuisce il loro valore in dogana avvenga prima o dopo il trasferimento del rischio all' acquirente.

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