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Document 61992CJ0023

Sentenza della Corte del 2 agosto 1993.
Maria Grana-Novoa contro Landesversicherungsanstalt Hessen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht - Germania.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Convenzione stipulata tra uno Stato membro ed un paese terzo.
Causa C-23/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-04505

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:339

61992J0023

SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 AGOSTO 1993. - MARIA GRANA-NOVOA CONTRO LANDESVERSICHERUNGSANSTALT HESSEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESSOZIALGERICHT - GERMANIA. - SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PARITA DI TRATTAMENTO - CONVENZIONE STIPULATA TRA UNO STATO MEMBRO ED UN PAESE TERZO. - CAUSA C-23/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04505
edizione speciale svedese pagina I-00329
edizione speciale finlandese pagina I-00363


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Legislazione di uno Stato membro ai sensi dell' art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71 ° Nozione ° Convenzione in materia previdenziale stipulata tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo ° Esclusione ° Convenzione recepita come legge nell' ordinamento giuridico nazionale ° Irrilevanza

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 1, lett. j)]

Massima


Emerge dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71 che, per quel che riguarda le convenzioni internazionali in campo previdenziale, rientrano nella sua sfera d' applicazione solo quelle stipulate da almeno due Stati membri e che, nel caso di convenzioni stipulate con uno o più Stati terzi, il regolamento si applica solo in quanto siano in gioco le relazioni tra Stati membri. Nessuna disposizione del regolamento invece contempla le convenzioni stipulate tra un solo Stato membro ed uno o più Stati terzi, né per quel che riguarda se e in qual misura il regime del regolamento debba surrogarle, né per quel che riguarda l' applicazione del principio di parità di trattamento. Si deve perciò constatare che il regolamento ha inteso escludere dette convenzioni dalla sua sfera d' applicazione.

Così stando le cose, l' art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che la nozione di "legislazione", contemplata da detto articolo, non comprende le disposizioni di convenzioni internazionali in materia previdenziale stipulate tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo. Detta interpretazione non è inficiata dal fatto che dette convenzioni siano state recepite e trasformate in legge nell' ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.

Parti


Nel procedimento C-23/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Maria Grana-Novoa

e

Landesversicherungsanstalt Hessen,

in presenza di: Landesversicherungsanstalt Baden,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 7 del Trattato CEE e degli artt. 1, lett. j) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE,

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, facente funzione di presidente, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la signora Maria Grana-Novoa, dall' avv. G. Krutzki, del foro di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania);

° per il Landesversicherungsanstalt Hessen, dal signor Adelmann, direttore;

° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e dal signor J. Karl, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

° per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dal signor F. Guicciardi, avvocato dello Stato, in qualità di agente;

° per il governo portoghese, dal signor S. Pizarro, direttore generale del dipartimento delle relazioni internazionali e delle convenzioni di sicurezza sociale presso il ministero dell' Occupazione e della Sicurezza sociale e dal signor L. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

° per il governo del Regno Unito, dalla signorina S. Cochrane, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv. B. Schulte, del Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht, di Monaco (Repubblica federale di Germania),

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo tedesco, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signorina S. Cochrane, assistita dal signor N. Paines, barrister, in qualità di agenti, e della Commissione all' udienza del 2 marzo 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 aprile 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 agosto 1991, giunta alla Corte il 28 gennaio 1992, il Bundessozialgericht ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 7 del Trattato CEE e degli artt. 1, lett. j) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

2 Dette questioni sono insorte nell' ambito di una controversia tra la signora Maria Grana-Novoa e il Landesversicherungsanstalt Hessen (Istituto previdenziale dello Stato dell' Assia) circa la reiezione della sua domanda di pensione d' invalidità.

3 Emerge dal fascicolo trasmesso alla Corte che la signora Grana-Novoa, cittadina spagnola, non ha mai lavorato nel suo paese d' origine. Essa ha invece svolto attività professionale, soggetta all' assicurazione previdenziale obbligatoria, in un primo tempo in Svizzera, dal dicembre 1970 al giugno 1975, poi nella Repubblica federale di Germania, dal febbraio 1979 all' ottobre 1982.

4 In quest' ultimo paese veniva colpita da incapacità di lavoro permanente, motivo per cui, nell' agosto 1983, presentava domanda di pensione di invalidità. La domanda veniva però respinta dal Landesversicherungsanstalt Hessen, poiché il periodo lavorativo maturato in Germania era insufficiente per soddisfare le condizioni poste ad hoc in detto Stato membro. La signora Grana-Novoa impugnava detta decisione dinanzi al giudice tedesco.

5 E' pacifico che la signora Grana-Novoa, pur non avendo diritto ad una pensione d' invalidità in base alla sola legge tedesca, riuscirebbe però ad ottenerla nella Repubblica federale cumulando ai periodi assicurativi tedeschi anche quelli maturati in Svizzera.

6 A questo scopo, la signora Grana-Novoa ha invocato, dinanzi al giudice tedesco, il combinato disposto di due convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dalla Repubblica federale con la Confederazione elvetica, da un lato, e con il Regno di Spagna, dall' altro.

7 La convenzione germano-elvetica stipulata nel 1964 e modificata nel 1975 prevede, a determinate condizioni, l' applicazione del principio del cumulo dei periodi assicurativi maturati nella Repubblica federale e in Svizzera, ma limita il diritto ai cittadini dei due paesi contraenti. La convenzione germano-spagnola, stipulata nel 1973 e modificata nel 1975, stabilisce che, per quanto concerne la sua applicazione, i cittadini tedeschi e quelli spagnoli dispongono di identico trattamento. Conformemente alla costituzione tedesca, dette convenzioni sono state recepite nell' ordinamento giuridico nazionale in forza di una legge federale.

8 Il protocollo finale della convenzione germano-elvetica contiene una clausola di salvaguardia così redatta:

"Qualora, oltre alle condizioni cui è subordinata l' applicazione della Convenzione, siano parimente soddisfatte le condizioni dalle quali dipende l' applicazione di un' altra Convenzione o di un disciplinamento sovrannazionale, l' istituto germanico non tiene conto, per l' applicazione della Convenzione, dell' altra Convenzione o del disciplinamento sovrannazionale, purché questi ultimi non dispongano altrimenti".

9 Secondo i giudici tedeschi, detta clausola non consente alla signora Grana-Novoa di far appello contemporaneamente alla convenzione germano-elvetica e a quella germano-spagnola.

10 Risultata soccombente in primo e in secondo grado, la signora Grana-Novoa ha adito il Bundessozialgericht che si è posto il quesito se, dal 1 gennaio 1986, data di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee, il principio comunitario di non discriminazione a motivo della cittadinanza osti all' applicazione di una clausola di salvaguardia, come quella inserita nella convenzione germano-elvetica, in quanto essa rischierebbe di ostacolare, nello Stato membro aderente a detta convenzione, la libera circolazione dei cittadini degli altri Stati membri.

11 Così stando le cose, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 3, n. 1, e l' art. 1, lett. j), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi, e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, debbano interpretarsi nel senso che nella nozione di 'legislazione' ai sensi dell' art. 3, n. 1, rientrano anche norme di convenzioni interstatali stipulate tra uno Stato membro e uno Stato terzo, che, in quanto legge, sono divenute parte integrante dell' ordinamento giuridico interno dello Stato membro.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se l' art. 7 del Trattato CEE e l' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debbano interpretarsi nel senso che essi non consentono ad uno Stato membro di stabilire in una convenzione con uno Stato terzo che non si tenga conto di norme sovrannazionali in caso di applicazione della convenzione, qualora in tal modo il cumulo dei periodi di assicurazione maturati nell' ambito del sistema assicurativo pensionistico sia interno, sia dello Stato terzo, disposto in base al diritto interno di detto Stato membro in caso di applicazione della convenzione ai suoi cittadini, venga escluso per cittadini di altri Stati membri della CEE".

12 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Detti aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari a comprendere il ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

13 Per risolvere detta questione, si deve ricordare, anzitutto che, conformemente all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (in prosieguo: il "regolamento"), "le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento".

14 Il termine "legislazione" ricorrente nella disposizione di cui sopra è definito all' art. 1, lett. j), del regolamento nel senso che designa, per quel che riguarda l' applicazione del regolamento, "per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future" che riguardano i settori, i regimi e le prestazioni previdenziali contemplati dal regolamento.

15 A questo proposito, si deve sottolineare, in primo luogo, che questa definizione non cita le convenzioni internazionali in materia previdenziale.

16 Si deve osservare in seguito che dette convenzioni costituiscono invece oggetto di disposizioni specifiche del regolamento.

17 Quindi, l' art. 6 del regolamento fissa il principio che questo surroga qualsiasi convenzione in materia previdenziale vincolante unicamente due o più Stati membri, oppure almeno due Stati membri e uno o più Stati terzi, sempreché, in quest' ultima ipotesi, si tratti di situazioni da risolversi senza l' intervento di alcun ente di uno Stato terzo.

18 In deroga a detto principio, l' art. 7 del regolamento stabilisce che lo stesso non pregiudica svariati accordi internazionali esistenti, tra i quali le disposizioni delle convenzioni bilaterali in materia previdenziale stipulate tra Stati membri, elencate all' allegato III del regolamento.

19 L' art. 8 del regolamento stabilisce che due o più Stati membri possono stipulare convenzioni di reciprocità fondate sui principi e sullo spirito del regolamento.

20 Conformemente all' art. 3, n. 3, del regolamento, fruiscono delle disposizioni delle convenzioni in materia previdenziale stipulate tra due Stati membri ed elencate all' allegato III, che rimangono applicabili in virtù dell' art. 7, nonché delle disposizioni delle convenzioni stipulate tra Stati membri in virtù dell' art. 8, tutte le persone alle quali si applica il regolamento, salvoché nell' allegato III sia disposto altrimenti.

21 Quanto all' applicazione delle disposizioni che precedono, l' art. 1, lett. k), del regolamento stabilisce che "il termine 'convenzione di sicurezza sociale' designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicurezza sociale per l' insieme o parte dei settori e regimi previsti dal regolamento, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti".

22 Emerge da quanto precede che, nel caso delle convenzioni internazionali in materia previdenziale, il regolamento si fonda sul principio secondo il quale, nei rapporti tra gli Stati membri, e fatte salve talune eccezioni elencate limitativamente, da un lato, le convenzioni esistenti non possono privare i cittadini di detti Stati della fruizione del regime di coordinamento dei sistemi previdenziali nazionali che esso ha istituito e, dall' altro, le nuove convenzioni stipulate tra gli Stati membri non possono derogare alle norme e allo spirito del regolamento, sicché i cittadini comunitari devono sempre potersi avvalere delle disposizioni dello stesso nei confronti degli enti previdenziali dei vari Stati membri interessati.

23 Emerge quindi dalle disposizioni del regolamento che, per quel che riguarda le convenzioni internazionali di sicurezza sociale, rientrano nella sua sfera d' applicazione soltanto quelle sottoscritte da almeno due Stati membri e che, nel caso di convenzioni stipulate con uno o più Stati terzi, il regolamento si applica solo in quanto interessi i rapporti tra gli Stati membri.

24 Nessuna disposizione del regolamento riguarda invece le convenzioni stipulate tra un solo Stato membro ed uno o più Stati terzi, né per quel che riguarda il problema se e in qual misura il regime del regolamento debba surrogarle, né per quel che riguarda l' applicazione del principio della parità di trattamento. Si deve perciò constatare che il regolamento ha inteso escludere dette convenzioni dalla sua sfera d' applicazione.

25 Se così non fosse, si sarebbero adottate disposizioni particolari per disciplinare l' applicazione del regolamento a siffatte convenzioni, come ha fatto il regolamento per disciplinare convenzioni che vincolavano due o più Stati membri, nonché quelle stipulate tra due Stati membri almeno ed uno o più Stati terzi. Sarebbe infatti illogico includere integralmente nella sfera d' applicazione del regolamento le convenzioni stipulate da un solo Stato membro con uno o più Stati terzi, mentre detto regolamento contiene espressamente alcune riserve circa la sua applicazione alle convenzioni stipulate tra due o più Stati membri.

26 Così stando le cose, la nozione di "legislazione", ai sensi del regolamento, non può comprendere convenzioni in materia previdenziale stipulate tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo, come quelle di cui deve conoscere il giudice a quo.

27 Si deve aggiungere che detta interpretazione non è inficiata dal fatto che una convenzione del genere è stata recepita, in forma di legge, nell' ordinamento giuridico di taluni Stati membri e fa perciò parte del loro ordinamento nazionale. Infatti la portata del regolamento deve essere la stessa in tutti gli Stati membri, onde garantire l' applicazione uniforme della stessa in tutta la Comunità e non può perciò dipendere dal metodo d' integrazione, nell' ordinamento giuridico dei diversi Stati membri, delle convenzioni internazionali in materia previdenziale che essi hanno stipulato.

28 Di conseguenza, il fatto che una convenzione internazionale sia stata recepita, trasformandola in legge, nell' ordinamento interno di uno Stato membro non è sufficiente a includere detta convenzione nella nozione di "legislazione" di detto Stato membro, sotto il profilo dell' applicazione del regolamento.

29 Dalle considerazioni che precedono si conclude che la prima questione posta dal Bundessozialgericht va risolta dichiarando che l' art. 3, n. 1, e l' art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che la nozione di "legislazione" contemplata da detti articoli non comprende le disposizioni di convenzioni internazionali in materia previdenziale stipulate tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo. Detta interpretazione non è inficiata dal fatto che dette convenzioni sono state recepite, trasformandole in legge, nell' ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.

Sulla seconda questione

30 Vista la soluzione data alla prima questione, non è il caso di pronunciarsi sulla seconda.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano, olandese, portoghese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanza 28 agosto 1991, dichiara:

L' art. 3, n. 1, e l' art. 1, lett. j), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, vanno interpretati nel senso che la nozione di "legislazione", contemplata da detti articoli, non comprende le disposizioni di convenzioni internazionali in materia previdenziale stipulate tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo. Detta interpretazione non è inficiata dal fatto che dette convenzioni sono state recepite, trasformandole in legge, nell' ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.

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