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Document 61992CC0414

    Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 22 marzo 1994.
    Solo Kleinmotoren GmbH contro Emilio Boch.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania.
    Convenzione di Bruxelles - Art. 27, punto 3 - Decisione resa tra le medesime parti - Nozione - Transazione giudiziaria.
    Causa C-414/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-02237

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:110

    61992C0414

    Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 22 marzo 1994. - SOLO KLEINMOTOREN GMBH CONTRO EMILIO BOCH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESGERICHTSHOF - GERMANIA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - ARTICOLO 27, PUNTO 3 - DECISIONE RESA TRA LE MEDESIME PARTI - NOZIONE - TRANSAZIONE GIUDIZIARIA. - CAUSA C-414/92.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02237


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1. Il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali riguardanti l' interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "Convenzione di Bruxelles"). Tali questioni rientrano nell' ambito di una controversia tra l' impresa tedesca Solo Kleinmotoren e il signor Emilio Boch, commerciante italiano. La controversia verte sulla questione se una transazione giudiziaria stipulata nella Repubblica federale di Germania possa impedire al signor Boch di ottenere l' esecuzione nello stesso Stato di una sentenza emessa in Italia.

    2. Le circostanze della causa di cui trattasi sono le seguenti: il signor Boch esercitava la sua attività a Milano sotto la ditta "Solo" e vendeva macchine agricole fornite dalla Solo Kleinmotoren. Nel 1966 veniva costituita a Bologna la società Solo Italiana SpA, la quale riceveva in seguito l' incarico di vendere in Italia le macchine prodotte dalla Solo Kleinmotoren, il che ha indotto quest' ultima a cessare di effettuare le sue forniture al signor Boch.

    Questi esperiva quindi due procedimenti. Il primo procedimento, promosso dinanzi al Tribunale civile di Milano, concerneva la violazione del contratto tra le parti. Col secondo procedimento, promosso dinanzi al Tribunale civile di Bologna, contemporaneamente contro la Solo Kleinmotoren e la Solo Italiana, il ricorrente esperiva un' azione per usurpazione della ragione sociale e per concorrenza sleale.

    3. Il procedimento svoltosi a Milano terminava nel 1975 con la condanna della Solo Kleinmotoren a pagare al signor Emilio Boch circa 48 milioni di LIT, maggiorati degli interessi. A questa sentenza veniva apposta la formula esecutiva nella Repubblica federale di Germania, in conformità delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles. La Solo Kleinmotoren adiva tuttavia l' Oberlandesgericht di Stoccarda contro tale provvedimento. Dinanzi a questo giudice, e in seguito ad una sua proposta, le parti stipulavano il 24 febbraio 1978 una transazione, la quale disponeva tra l' altro:

    "1. La convenuta [la Solo Kleinmotoren] verserà la somma di 160 000 DM al ricorrente [vale a dire, al signor Boch].

    2. La convenuta ritirerà (...) le merci (...).

    3. La presente transazione pone fine alle pretese reciproche delle parti sorte in seguito al loro rapporto d' affari (...).

    Il ricorrente si impegna a non avanzare nei confronti della società Solo Italiana, avente sede a Bologna, le richieste che costituivano l' oggetto della presente controversia".

    4. Il procedimento svoltosi a Bologna terminava nel 1979 con una sentenza della Corte d' appello di Bologna, in cui si dichiaravano la Solo Kleinmotoren e la Solo Italiana responsabili in solido dell' usurpazione della ditta "Solo" e di concorrenza sleale. La Corte d' appello rinviava ad un procedimento successivo la determinazione del risarcimento. Nella motivazione della sentenza, la Corte d' appello si pronunciava sull' argomento secondo cui tutte le richieste avanzate dal signor Boch dovevano essere considerate già tacitate dalla transazione giudiziaria stipulata a Stoccarda il 24 febbraio 1978. La Corte d' appello non accoglieva tale argomento sostenendo, tra l' altro, che la transazione non era mai stata dichiarata esecutiva in Italia e che, in ogni caso, essa non aveva alcun collegamento con la lite dinanzi ad essa pendente. Nella sentenza si legge in particolare:

    "Del resto, dal contenuto del verbale della transazione, nonché dall' oggetto della lite sottoposta all' esame dei giudici tedeschi, oggetto esaminato nella transazione, emerge chiaramente che la materia oggetto della presente controversia è stata esclusa dall' accordo raggiunto dal signor Boch e dalla società tedesca mediante la transazione di cui trattasi. Dinanzi all' Oberlandesgericht di Stoccarda si discuteva sull' esecutorietà della sentenza emessa dalla Corte d' appello di Milano; detta sentenza riguardava l' azione del signor Boch per risoluzione del contratto esclusivo di somministrazione e per il risarcimento del danno sorto dalla sua mancata esecuzione (...)".

    5. Nel 1981 il signor Boch proponeva un ricorso dinanzi al Tribunale civile di Bologna per ottenere il risarcimento del danno dovuto all' usurpazione della ditta e agli atti di concorrenza sleale. Nel 1986 il Tribunale civile di Bologna condannava la Solo Kleinmotoren e la Solo Italiana a pagare un risarcimento di circa 180 milioni di LIT. Questa sentenza veniva confermata dalla Corte d' appello di Bologna. Dinanzi a questi due organi giudiziari la Solo Kleinmotoren sosteneva che la transazione stipulata dinanzi all' Oberlandesgericht di Stoccarda aveva posto fine a ogni rapporto tra le parti. I due organi giurisdizionali respingevano tale argomento con la motivazione che la questione era stata già esaminata nella sentenza pronunciata nel 1979 dalla Corte d' appello di Bologna e per il fatto che questa sentenza era passata in giudicato.

    6. Il signor Boch chiedeva in seguito al Landesgericht di Stoccarda di apporre alla sentenza di risarcimento pronunciata a Bologna la formula esecutiva per la Repubblica federale di Germania. La formula esecutiva veniva apposta con ordinanza 4 dicembre 1990. Essa veniva confermata dall' Oberlandesgericht di Stoccarda con ordinanza 4 febbraio 1992. La Solo Kleinmotoren ha impugnato questa ordinanza davanti al Bundesgerichtshof chiedendo il suo annullamento e il rigetto della domanda di opposizione della formula esecutiva proposta dal signor Boch.

    7. La Solo Kleinmotoren ha sostenuto dinanzi al Bundesgerichtshof che il punto 3 della transazione conclusa dinanzi all' Oberlandesgericht di Stoccarda intendeva porre fine a tutte le pretese che il signor Boch poteva avanzare contro la società, comprese le sue richieste accolte in seguito dai giudici di Bologna; la Solo Kleinmotoren ha pertanto sostenuto che la transazione impediva il riconoscimento e l' esecuzione della sentenza di risarcimento pronunciata a Bologna. Essa si è basata al riguardo sull' art. 27, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, che così dispone:

    "Le decisioni non sono riconosciute:

    (...)

    3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto".

    La Solo Kleinmotoren ha sostenuto che l' art. 27, punto 3, si applica alle transazioni giudiziarie.

    8. Il Bundesgerichtshof ha rilevato che, prima di pronunciarsi sull' eventuale incompatibilità tra il contenuto della transazione e la sentenza della quale si chiedeva l' esecuzione, occorreva pronunciarsi sulla questione se una transazione giudiziaria potesse essere equiparata alle decisioni che impediscono il riconoscimento ai sensi dell' art. 27, punto 3. Di conseguenza, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    " Se si possa considerare decisione ai sensi dell' art. 27, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in contrasto con la decisione di cui si chiede il riconoscimento, anche la transazione suscettibile di esecuzione conclusa dalle stesse parti dinanzi ad un giudice dello Stato richiesto per definire una lite pendente.

    Nel caso di risposta affermativa: se ciò valga per tutte le regolamentazioni definite in tale transazione o solo per quelle cui, ai sensi dell' art. 51 della Convenzione di Bruxelles, si potrebbe dare autonomamente esecuzione, e eventualmente solo se sussistono i presupposti per l' esecuzione".

    9. Le parti nella causa principale, il governo tedesco, il governo italiano e la Commissione hanno presentato osservazioni alla Corte.

    10. Il signor Boch ha sostenuto che la Corte doveva rifiutarsi di risolvere le questioni sottopostele. Egli adduce soprattutto che la Corte d' appello di Bologna si è pronunciata definitivamente sull' eventuale incompatibilità tra la transazione giudiziaria e le domande formulate dinanzi a tale giudice e da questi accolte. La fondatezza di tale sentenza, passata in giudicato, non può essere contestata in occasione di una domanda di formula esecutiva ai sensi della Convenzione di Bruxelles, in quanto l' art. 34, terzo comma, di questa Convenzione dispone che il Tribunale che conosce della domanda di esecuzione non può in alcun caso riesaminare la decisione straniera nel merito.

    11. La tesi del signor Boch si fonda su una determinata interpretazione della Convenzione, secondo cui l' art. 34, terzo comma, osta all' applicazione dell' art. 27, punto 3, quando in una sentenza della quale si chiede l' esecuzione ci si pronuncia sul punto se la stessa sentenza sia incompatibile con "una decisione tra le medesime parti" emessa nello Stato richiesto.

    12. Il Bundesgerichtshof non ha sottoposto alla Corte una questione relativa all' interpretazione dell' art. 34, terzo comma. Esso ha deciso di formulare la precitata questione, la quale riguarda l' interpretazione dell' art. 27, punto 3. Esso ritiene opportuno risolvere tale questione perché, in caso di soluzione negativa, è esclusa in ogni caso l' applicazione dell' art. 27, punto 3.

    13. A mio parere, non sarebbe giustificato che la Corte si pronunciasse sulla fondatezza dell' interpretazione dell' art. 34, terzo comma, della Convenzione, sostenuta dal signor Boch. Nessuna questione pregiudiziale è stata sollevata al riguardo e, come si è già osservato, una soluzione negativa della questione pregiudiziale rende superflua una pronuncia sul significato dell' art. 34, terzo comma.

    14. Il Bundesgerichtshof ha sollevato una questione relativa all' interpretazione dell' art. 27, punto 3, perché la Solo Kleinmotoren si è avvalsa di tale disposizione per impedire l' esecuzione della sentenza emessa in Italia, la quale la condannava al risarcimento del danno.

    15. A norma dell' art. 31 della Convenzione, "le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata". Ai sensi dell' art. 34, secondo comma, "l' istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28".

    16. Le norme cui si deve fare riferimento per risolvere la controversia figurano nel titolo III della Convenzione, relativo al riconoscimento e all' esecuzione. La prima disposizione di questo titolo è costituita dall' art. 25, in cui si stabilisce che "per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione presa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali".

    17. E' evidente che questa definizione non comprende le transazioni giudiziarie.

    18. Il titolo IV della Convenzione, relativo agli atti autentici e alle transazioni giudiziarie, contiene alcune norme specifiche sull' esecuzione delle transazioni giudiziarie. L' art. 51 dispone: "le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici". L' art. 50, che riguarda gli atti autentici, dispone che tali documenti "ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti" e che "l' istanza può essere rigettata solo se l' esecuzione dell' atto autentico è contraria all' ordine pubblico dello Stato richiesto".

    19. Mentre è pacifico che l' art. 27, punto 3, si basa, per quanto riguarda le decisioni da riconoscere, sulla nozione definita dall' art. 25, nel presente procedimento sono stati manifestati dubbi sul punto se la definizione dell' art. 25 valga anche per le "decisioni" invocate per impedire il riconoscimento della decisione straniera.

    20. Al riguardo, il Bundesgerichtshof afferma che la definizione di cui all' art. 25 della Convenzione si applica direttamente solo alla decisione che può essere riconosciuta e che è lecito chiedersi se la nozione di "decisione" in quanto ostacolo al riconoscimento ai sensi dell' art. 27, punto 3, "tenuto conto del suo obiettivo di deroga, corrisponda esattamente a quella fissata dall' art. 25 della Convenzione".

    21. Secondo me, l' assunto da cui prende le mosse il Bundesgerichshof è difficilmente sostenibile. La definizione di cui all' art. 25, secondo la lettera dello stesso articolo, si applica in modo generale alla nozione di decisione ove questa figura nella Convenzione [v., al riguardo, l' espressione "Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende (...)"]. Né nei lavori preparatori né altrove nella Convenzione vi sono elementi a favore della tesi secondo la quale questa definizione non dovrebbe essere applicabile alle decisioni che impediscono il riconoscimento.

    22. La formulazione stessa dell' art. 27, punto 3, depone d' altronde a sfavore di un' interpretazione secondo la quale le decisioni che impediscono il riconoscimento comprendono le transazioni giudiziarie. Ad esempio, la versione inglese di questo articolo impiega il termine "judgement" anche per gli ostacoli al riconoscimento. In tutte le versioni linguistiche si parla di "decisioni" che sono "rese" nello Stato richiesto. Ai termini dell' art. 51 della Convenzione, le transazioni giudiziarie sono "concluse" davanti al giudice nel corso di un processo.

    23. Per ammettere che le decisioni che impediscono il riconoscimento a norma dell' art. 27, punto 3, possano essere anche le transazioni giudiziarie, occorrerebbe quindi interpretare detto articolo in un senso che non è corroborato né dalla lettera né dal contesto dell' articolo.

    24. Un' interpretazione così ampia non sembra pacifica se si considera che l' art. 27, punto 3, comporta una deroga all' obiettivo della Convenzione di consentire il riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni giudiziarie negli Stati contraenti e se si tiene conto che l' art. 27, punto 3, assegna mediante la sua formulazione una posizione particolarmente privilegiata alle decisioni dello "Stato richiesto", poiché queste possono impedire il riconoscimento, indipendentemente dal se esse siano state rese prima o dopo la decisione da riconoscere e da eseguire.

    25. A ciò si aggiunga che, come è stato rilevato nell' ordinanza di rinvio e in varie memorie contenenti osservazioni, l' accoglimento della tesi secondo cui le transazioni giudiziarie possono impedire il riconoscimento fa sorgere problemi particolari, tra i quali quelli che hanno dato origine alla seconda questione pregiudiziale.

    26. Di conseguenza, occorrerebbero motivi solidamente ancorati alla realtà per interpretare l' art. 27, punto 3, nel senso che le transazioni giudiziarie possono anch' esse impedire il riconoscimento.

    27. Secondo i lavori preparatori, il motivo di questa disposizione è costituito dal fatto che "l' ordine sociale di uno Stato sarebbe turbato se la parte potesse giovarsi di due sentenze contraddittorie" (1). Si può osservare che l' ordine sociale nello Stato richiesto sarebbe ugualmente turbato in caso di una contraddizione tra una decisione straniera e una transazione giudiziaria interna. A ciò si può opporre, ugualmente a ragione, che il turbamento è più grave e più sensibile quando vi è contrasto tra due decisioni giudiziarie.

    28. A mio parere, non occorre esaminare approfonditamente gli argomenti a favore di un' interpretazione estensiva dell' art. 27, punto 3, che si basano sulle regole relative alla litispendenza dettate dall' art. 21 della Convenzione e che muovono dalla premessa, di per sé corretta, che i vari articoli devono essere interpretati in modo coerente. Secondo me, tali argomenti non offrono alcun elemento decisivo a favore di un' interpretazione estensiva dell' art. 27, punto 3.

    29. La Solo Kleinmotoren ha sostenuto che solo ammettendo che le transazioni giudiziarie possono impedire il riconoscimento si può creare la parità di trattamento necessaria tra i diversi modi con cui si chiude un processo nei vari Stati contraenti.

    La Solo Kleinmotoren ha sostenuto in particolare che in tutti gli Stati contraenti un processo può concludersi per mutuo consenso delle parti. Tuttavia, in alcuni di detti Stati il consenso non assumerebbe la forma di una "transazione", ma quella di una "sentenza concordata" (2). Ciò varrebbe, ad esempio, per il Belgio, per il Lussemburgo, per il Regno Unito e per l' Irlanda. Di conseguenza, in pratica, si tratterebbe essenzialmente dello stesso fenomeno, il quale differisce da uno Stato all' altro solo per la sua denominazione e per dettagli secondari. Se in tale situazione si desse più importanza alla denominazione impiegata che alla sostanza, vi sarebbe certamente un' uguaglianza formale di trattamento delle decisioni provenienti dagli Stati contraenti. Per quanto riguarda la sostanza, per contro, sarebbero discriminati gli Stati membri che hanno intitolato "transazione" l' atto con cui si chiude un processo fondato su una decisione delle parti.

    30. A mio parere, tale argomentazione non ha un peso sufficiente per consentire l' interpretazione proposta dalla Solo Kleinmotoren. Secondo le informazioni disponibili, è tutt' altro che provato che i due mezzi alternativi con cui si chiude un processo differiscano tra loro solo per dettagli secondari. Secondo le informazioni fornite, non vi è attualmente alcuno Stato contraente il cui ordinamento conferisca forza di giudicato alle transazioni giudiziarie, mentre le "sentenze concordate" possono essere dotate dell' autorità del giudicato. E' vero che la Convenzione non richiede che una sentenza sia passata in giudicato per essere riconosciuta (v., ad esempio, l' art. 30, n. 1); vi è tuttavia una differenza rilevante tra i due modi di porre fine ad un processo in generale, in quanto l' uno non può mai portare al passaggio in giudicato, mentre l' altro di solito porterà prima o poi a tale risultato.

    A ciò si aggiunga che le transazioni non sono munite affatto delle stesse garanzie di una decisione giudiziaria e che l' autorità del Tribunale non si trova alla base di una transazione giudiziaria nella stessa misura in cui essa si trova alla base di una decisione giudiziaria.

    31. Non mi sembra quindi possibile interpretare l' art. 27, punto 3, nel senso che, contrariamente alla sua lettera, tale disposizione comprenderebbe le transazioni giudiziarie tra gli ostacoli al riconoscimento. Se risultasse che una soluzione del genere risponde ad una necessità pratica, occorrerebbe una modifica della disposizione in tal senso.

    32. Al riguardo non si deve dimenticare che ° come è stato anche osservato nell' ordinanza di rinvio ° l' art. 27, punto 1, contiene un principio di cui ci si può avvalere per rifiutare il riconoscimento e l' esecuzione di decisioni straniere, vale a dire quando il riconoscimento "è contrario all' ordine pubblico dello Stato richiesto" e che tale disposizione potrebbe essere eventualmente applicata anche in un caso nel quale ricorrono circostanze del tutto straordinarie.

    33. Data l' interpretazione dell' art. 27, punto 3, da me suggerita, non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.

    Conclusioni

    34. Sulla base delle suddette considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale come segue:

    "Una decisione che, ai sensi dell' art. 27, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, può impedire il riconoscimento di una decisione straniera non può essere una transazione suscettibile di esecuzione, conclusa tra le stesse parti dinanzi a un giudice dello Stato richiesto, per definire una lite pendente".

    (*) Lingua originale: il danese.

    (1) - Relazione Jenard (GU 1979, C 59, pag. 45).

    (2) - Le cosiddette sentenze convenus , d' expédient , de donner acte e i consent judgments .

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