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Document 61992CC0392

    Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 23 febbraio 1994.
    Christel Schmidt contro Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht dello Schleswig-Holstein - Germania.
    Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
    Causa C-392/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-01311

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:61

    61992C0392

    Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 23 febbraio 1994. - CHRISTEL SCHMIDT CONTRO SPAR- UND LEIHKASSE DER FRUEHEREN AEMTER BORDESHOLM, KIEL UND CRONSHAGEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: LANDESARBEITSGERICHT SCHLESWIG-HOLSTEIN - GERMANIA. - MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE. - CAUSA C-392/92.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01311
    edizione speciale svedese pagina I-00081
    edizione speciale finlandese pagina I-00111


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1. Nella causa in esame, il Landesarbeitsgericht dello Schleswig-Holstein ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (in prosieguo: la "direttiva") (1):

    "1) Se l' attività di pulizia di uno stabilimento aziendale, nell' ipotesi in cui la sua effettuazione sia affidata per contratto ad un' impresa terza, possa essere equiparata ad una parte di stabilimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE.

    2) In caso di risposta affermativa, se ciò valga anche qualora l' attività di pulizia sia stata espletata, sino al momento dell' affidamento ad un' impresa terza, da un' unica addetta".

    Riassumeremo anzitutto gli antefatti della causa principale.

    2. La signora Christel Schmidt era impiegata come addetta alle pulizie della cassa depositi e prestiti degli enti disciolti dei comuni di Bordesholm, Kiel e Cronshagen (in prosieguo: la "cassa depositi e prestiti") con una retribuzione mensile forfettaria netta pari da ultimo a 413,40 DM. Essa provvedeva, da sola, alla pulizia dei locali di una filiale sita in Wacken, che la cassa depositi e prestiti aveva acquisito il 1 luglio 1990.

    Nel febbraio 1992 la cassa depositi e prestiti risolveva il contratto di lavoro con la signora Schmidt in base al motivo che la filiale di Wacken era stata ristrutturata ed ingrandita e che la pulizia dei nuovi locali necessitava di tempi ben maggiori rispetto a quanto sino a quel momento convenuto con la stessa signora Schmidt. La cassa depositi e prestiti chiedeva successivamente all' impresa Spiegelblank, che già curava la pulizia di tutti gli altri edifici della cassa stessa, di provvedere, da quel momento in poi, anche alla pulizia dei locali della filiale di Wacken.

    Il 21 febbraio 1992 la ditta Spiegelblank proponeva alla signora Schmidt di lavorare alle proprie dipendenze per una retribuzione mensile netta di 520 DM (retribuzione quindi superiore a quella sino a quel momento percepita). La signora Schmidt non si dichiarava tuttavia disposta a lavorare per conto della Spiegelblank per la detta retribuzione, in quanto, considerata la maggiore estensione delle superfici da pulire, riteneva che l' offerta implicasse una riduzione della propria paga oraria.

    3. Avverso il licenziamento la signora Schmidt proponeva quindi ricorso in base all' art. 1 del Kuendigungsschutzgesetz (legge tedesca in materia di tutela contro il licenziamento), sostenendo che il licenziamento stesso non appariva socialmente giustificato, come richiesto dalla menzionata disposizione. L' Arbeitsgericht di Elmshorn respingeva il ricorso in base al rilievo che la cassa depositi e prestiti poteva legittimamente invocare, con riguardo al licenziamento, ragioni attinenti all' economia dell' impresa: la ristrutturazione della filiale di Wacken e la maggiore estensione delle superfici da pulire che ne derivava avevano indotto la cassa depositi e prestiti ad adottare una decisione di natura imprenditoriale, consistente nel non far più eseguire i lavori di pulizia dal proprio personale, bensì ad affidarne l' esecuzione ad un' impresa di pulizie. Una siffatta decisione poteva essere oggetto di sindacato da parte dell' Arbeitsgericht solamente ove apparisse manifestamente ingiusta ed arbitraria, ipotesi che non ricorreva nella specie.

    Avverso tale decisione la signora Schmidt proponeva appello dinanzi al giudice di rinvio.

    Esame delle questioni pregiudiziali

    4. Con le questioni pregiudiziali il Landesarbeitsgericht intende accertare se, nella specie, si sia verificato un "trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva, con conseguente applicabilità nella specie delle disposizioni della direttiva medesima. Come è noto, l' art. 1, n. 1, così recita:

    "la presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione".

    Nell' ordinanza di rinvio, il Landesarbeitsgericht precisa che le questioni si ricollegano alla sentenza della Corte nella causa Redmond Stichting (2). Secondo il Landesarbeitsgericht, nella specie sorge la questione se la nozione di "attività di natura particolare costituita da compiti autonomi" ai sensi della menzionata giurisprudenza (v. il seguente paragrafo 10) possa ricomprendere anche lavori di pulizia e, in caso affermativo, se il fatto che tali attività siano state espletate da una sola addetta osti all' equiparazione di tale fattispecie a quella del trasferimento di una parte di stabilimento. In caso di risposta affermativa alla prima questione e negativa alla seconda, troverebbe applicazione per analogia, secondo il Landesarbeitsgericht, l' art. 613 a, quarto comma, del BGB (Buergerliches Gesetzbuch: codice civile tedesco). Tale disposizione, che fa parte della normativa tedesca diretta alla trasposizione della direttiva, prevede tra l' altro l' illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro motivato dalla cessione di una parte di uno stabilimento. Pertanto, nel caso di specie, l' applicazione analogica della menzionata disposizione determinerebbe l' illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro operata dalla cassa depositi e prestiti.

    5. Secondo la cassa depositi e prestiti, il governo tedesco ed il governo britannico, non può parlarsi nella specie di trasferimento di una parte di stabilimento ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva.

    La cassa depositi e prestiti fa valere che i lavori di pulizia di cui trattasi non rientrano né nella propria attività principale né nelle proprie attività accessorie. Essa ritiene che la cessione di una minima parte delle proprie attività non possa costituire un trasferimento di una parte di stabilimento ai sensi della direttiva né possa esservi assimilata per analogia.

    L' argomento dedotto dal governo tedesco è più elaborato: esso sostiene che la nozione di "entità economica", accolta nella giurisprudenza della Corte successivamente alla sentenza Spijkers (3), implica il perseguimento, nell' ambito di un' organizzazione autonoma (che può essere parte di un complesso di dimensioni maggiori), di un obiettivo economico ben definito. E' quindi escluso, ad esempio, che un elemento isolato, quale un macchinario o un terreno, possa essere considerato parte d' impresa, idoneo ad essere oggetto di trasferimento, ai sensi della direttiva; per contro, le unità di produzione e di servizi nel senso più ampio rientrano nella nozione di entità economica così definita. Nella specie, non si tratta tuttavia di una "entità economica", bensì meramente di una decisione di natura imprenditoriale consistente nel non far più eseguire i lavori di pulizia da un' addetta dell' impresa stessa, bensì di affidarne l' esecuzione ad una entità economica esterna.

    6. Il governo britannico ritiene, dal canto suo, che la circostanza che un' impresa ponga termine ad un' attività, quale la pulizia dei propri locali, decidendo di sostituirla con un servizio fornito da un' altra impresa a pagamento, non costituisca di per sé un trasferimento di impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento. Richiamandosi ai criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte, il detto governo ritiene che nella specie non si sia verificato né il trasferimento di un' entità economica né il trasferimento di locali o di elementi attivi. Il governo britannico ne deriva che, ancorché non sussista alcun motivo per escludere i lavori di pulizia dai tipi di attività che possono essere oggetto di un trasferimento ai sensi della direttiva, non possa ritenersi che un semplice accordo contrattuale con un terzo ai fini dell' effettuazione di tali attività equivalga ad una cessione di stabilimento o di parte di stabilimento.

    7. Il punto di vista della Commissione è più sfumato. Essa ritiene che la soluzione della questione dipenda dalle circostanze concrete in cui i lavori di pulizia di cui trattasi vengono effettuati. L' attività di pulizia, ove venga svolta dal personale dell' impresa, nell' ambito delle strutture ed avvalendosi dei mezzi dell' impresa stessa, potrebbe essere quindi equiparata, sotto il profilo giuridico, secondo la definizione data dalla Corte nella sentenza Watson Rask (4), alla gestione di una mensa aziendale. Si tratterebbe, quindi, di un servizio gestito in modo diretto, e dal fatto che tale attività costituisca unicamente un' attività accessoria priva di rapporto di necessarietà con l' oggetto sociale dell' impresa non può derivare l' effetto di escluderla dalla sfera di applicazione della direttiva.

    Per contro, l' attività di pulizia, ove sia affidata ad un' impresa esterna, non può essere assimilata, secondo la Commissione, ad una parte di stabilimento ai sensi della direttiva. In una siffatta ipotesi, si tratta di una prestazione di servizi cui l' impresa ricorre contrattualmente ove non intenda o non sia in grado di assicurare l' effettuazione di tale attività con i propri mezzi, in termini di personale o di materiale. Spetterebbe al giudice di rinvio valutare se, nella specie, i lavori di pulizia rientrino o meno nella prima ipotesi.

    8. Desideriamo precisare anzitutto che, così come osservato dal governo britannico e dalla Commissione, non vediamo ragione alcuna per escludere i lavori di pulizia dai tipi di attività che possono costituire oggetto di un trasferimento ai sensi della direttiva. L' unico elemento determinante affinché un' attività rientri nella sfera di applicazione della direttiva è ° in considerazione soprattutto della base giuridica della direttiva stessa, vale a dire l' art. 100 del Trattato ° il fatto che essa costituisca un' attività economica ai sensi dell' art. 2 del Trattato CE (5). I lavori di pulizia rientrano incontestabilmente in tale ipotesi.

    Il problema sollevato nel caso di specie non è tuttavia questo. La questione fondamentale che si pone nella specie consiste nell' accertare se il fatto di porre termine ad un' attività ben determinata in seno ad un' impresa e di affidarne successivamente l' esecuzione ad un' impresa esterna debba essere considerato alla stregua di un trasferimento di una parte di stabilimento ai sensi della direttiva.

    9. Come osservato dal Landesarbeitsgericht, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte, ed in particolare delle sentenze Redmond Stichting e Watson Rask, ciò non può essere escluso a priori.

    Nella sentenza Redmond Stichting, la Corte ha rilevato che, qualora, nel caso di un' impresa ° nella specie di una fondazione di diritto olandese diretta a dare assistenza ai tossicodipendenti °, oggetto del trasferimento ad un' altra impresa sia solamente una parte delle attività (vale a dire unicamente l' attività di assistenza, ma non le attività di ritrovo né le attività ricreative), non ne consegue necessariamente l' inapplicabilità della direttiva: la Corte ha osservato che la sola circostanza che le dette attività ricreative e di ritrovo

    "abbiano costituito un compito autonomo non basta ad escludere l' applicazione delle citate disposizioni della direttiva, previste non solo per i trasferimenti di imprese, ma anche per i trasferimenti di stabilimenti o di parti di stabilimenti, cui possono essere equiparate attività di natura particolare" (6).

    10. La sentenza Watson Rask 12 novembre 1992 ° pronunciata successivamente all' ordinanza di rinvio pregiudiziale nella causa in esame, datata 27 ottobre 1992 - riguarda un' impresa, la Philips, che aveva trasferito contrattualmente la gestione delle proprie quattro mense aziendali ad un' impresa di ristorazione collettiva, la ISS. Quest' ultima impresa si impegnava contemporaneamente, dietro versamento di un importo mensile fisso e di altri compensi in natura, a riassumere i lavoratori della Philips (una decina), addetti nelle mense de quibus, alle stesse condizioni di lavoro. Tali compensi in natura consistevano nella messa a disposizione gratuita da parte della Philips dei locali, dell' attrezzatura necessaria, dell' energia elettrica, dell' acqua calda, del telefono, del vestiario e dell' eliminazione dei rifiuti nonché nella fornitura, da parte della Philips stessa, di taluni beni di consumo a prezzi all' ingrosso. La questione dell' applicabilità della direttiva ad una siffatta fattispecie è stata risolta dalla Corte in senso affermativo. In particolare, la Corte ha affermato in proposito che

    "quando un imprenditore affidi, mediante un accordo, la responsabilità di provvedere ad un servizio della sua impresa, quale una mensa, ad un altro imprenditore il quale assuma quindi gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che vi sono addetti, l' operazione che ne deriva può rientrare nel campo di applicazione della direttiva, quale è definito dall' art. 1, n. 1. Dalla circostanza che, in un caso del genere, l' attività trasferita costituisca per l' impresa cedente solo un' attività accessoria senza rapporto di necessarietà col suo oggetto sociale non può derivare l' effetto di escludere l' operazione stessa dalla sfera di applicazione della direttiva" (7).

    11. E' giurisprudenza costante della Corte che la valutazione della questione dell' effettiva applicabilità della direttiva deve essere lasciata al giudice di rinvio che, a tal riguardo, può basarsi sulle circostanze di fatto indicate dalla Corte al punto 13 della sentenza Spijkers:

    "Per determinare se siano soddisfatte queste condizioni, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d' impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un' eventuale sospensione di tali attività. Va tuttavia precisato che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente" (8).

    12. Una fattispecie come quella oggetto della causa in esame richiede tuttavia alcune precisazioni supplementari. Si pone infatti la questione se il semplice fatto di affidare a terzi un' attività ("contracting out") ° anche quando, come nella specie, non vi sia trasferimento, né diretto né indiretto, di elementi materiali e/o immateriali di una certa rilevanza ed il trasferimento riguardi una sola unità del personale ° possa essere considerato alla stregua di trasferimento d' impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva.

    Il fondamento della soluzione a tale questione va ritrovato nella sentenza Spijkers, ai punti 11 e 12 (precedenti il punto sopra richiamato):

    "Dal sistema della direttiva 77/187 e dal tenore del suo art. 1, n. 1, risulta infatti che tale direttiva mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell' ambito di un' entità economica, indipendentemente da un cambiamento del titolare. Ne consegue che il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi di detta direttiva consiste nella circostanza che l' entità in questione conservi la propria identità.

    Di conseguenza, non si può constatare che si ha un trasferimento di un' impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento per il solo fatto che vengano alienati elementi attivi degli stessi. Si deve invece stabilire, in un caso come quello di specie, se sia stata alienata un' entità economica ancora esistente, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe".

    13. Dal passo sopra richiamato emerge che, nelle tre nozioni di "impresa", di "stabilimento" o di "parte di stabilimento" la Corte assume una nozione ad esse sottesa, vale a dire quella di "entità economica" (9), nozione che, a nostro parere, rinvia ad una entità che presenti un minimo di autonomia organizzativa, che può esistere di per sé o formare una parte di un' impresa in senso più ampio. Nella sentenza Botzen, pronunciata anteriormente alla sentenza Spijkers, la Corte aveva già affermato che il solo criterio determinante ai fini del trasferimento dei diritti e degli obblighi dei lavoratori, ai sensi della direttiva, "consiste nella questione se l' ufficio al quale erano addetti e nell' ambito del quale si concretava, sotto il profilo organizzativo, il rapporto di lavoro venga trasferito o meno" (10).

    14. Nella sentenza Spijkers la Corte precisa, inoltre, che non si può affermare l' esistenza di un trasferimento d' impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento per il solo fatto che vi sia stata alienazione dei suoi elementi attivi. Il governo tedesco osserva giustamente, peraltro, che la mera cessione, ad esempio, di un terreno o di un macchinario non viene presa in considerazione dalla direttiva. Il giudice nazionale deve piuttosto tener conto, come emerge dall' elencazione elaborata dalla Corte, di fattori quali la cessione di "elementi materiali, quali gli edifici e di beni mobili", di "elementi immateriali" e della "riassunzione o meno della maggior parte del personale".

    Da tutti i suddetti elementi deduciamo che i termini "imprese, stabilimenti o parti di stabilimenti" ai sensi della direttiva si fondano su una nozione di entità economica che rinvia ad un complesso organizzato di persone e di elementi patrimoniali (materiali e/o immateriali), strumentale per l' esercizio di un' attività economica, che persegue un obiettivo proprio ° quantunque accessorio rispetto all' oggetto dell' impresa °, un complesso che può peraltro costituire una parte dell' impresa globalmente intesa (11).

    15. Spetta quindi al giudice nazionale applicare tale definizione alla fattispecie di cui deve conoscere, tenuto conto delle "circostanze di fatto" menzionate precedentemente (v. paragrafo 11). A fronte della seconda questione posta dal Landesarbeitsgericht, desideriamo comunque sottolineare che, malgrado un criterio strettamente quantitativo non appaia adeguato al fine di delimitare la sfera di applicazione della direttiva, il fatto che l' attività economica di cui trattasi sia svolta da un solo addetto o da una sola addetta costituisce uno degli elementi da tenere in considerazione ai fini della valutazione della questione se, nella specie, si sia in presenza di una entità organizzativa.

    Conclusioni

    16. Suggeriamo pertanto alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dal Landesarbeitsgericht nei termini seguenti:

    "I lavori di pulizia costituiscono un' attività economica che può rientrare nella sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE. Al fine di poter valutare se tale direttiva trovi effettivamente applicazione in una fattispecie in cui un' impresa rinunci a far espletare i lavori di pulizia sino a quel momento svolti dal proprio personale e ne affidi contrattualmente l' effettuazione ad un' altra impresa, il giudice nazionale deve verificare se la fattispecie concreta sottoposta al suo esame riguardi, alla luce degli elementi interpretativi desumibili dalla costante giurisprudenza della Corte, il trasferimento di un' unità economica, in altri termini di un complesso organizzato di persone e di elementi patrimoniali (materiali e/o immateriali) strumentali allo svolgimento di un' attività economica che persegua un obiettivo proprio, ancorché accessorio".

    (*) Lingua originale: l' olandese.

    (1) - Direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).

    (2) - Sentenza 19 maggio 1992, causa C-29/91 (Racc. pag. I-3189).

    (3) - Sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85 (Racc. pag. 1119, in particolare punto 11).

    (4) - Sentenza 12 novembre 1992, causa C-209/91 (Racc. pag. I-5755).

    (5) - La Corte ha già confermato nella sentenza 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà (Racc. pag. 1333, punto 12), e, più recentemente, nella sentenza 5 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann (Racc. pag. 6159, punto 10), che la nozione di attività economica ai sensi dell' art. 2 del Trattato CE comprende qualsiasi prestazione di lavoro dipendente e qualsiasi prestazione di servizi retribuiti.

    (6) - Sentenza Redmond Stichting, punto 30 (il corsivo è mio).

    (7) - Sentenza Watson Rask, punto 17 (il corsivo è mio).

    (8) - Sentenza Spijkers, punto 13; v., anche, sentenza Redmond Stichting, punto 24; sentenza Watson Rask, punto 20.

    (9) - Entità economica costituisce il termine utilizzato nella maggior parte delle versioni linguistiche della sentenza, in particolare nelle versioni danese ( oekonomisk enhed ), tedesca ( wirtschaftliche Einheit ), francese ( entité économique ), italiana ( entità economica ), portoghese ( uma entidade económica ) e spagnolo ( una entidad económica ). Le versioni inglese ed olandese utilizzano, rispettivamente, i termini business e bedrijf .

    (10) - Sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83, Botzen (Racc. pag. 519, punto 14; il corsivo è mio).

    (11) - V. la definizione che, certamente nel contesto di altre disposizioni, la Corte ha elaborato in ordine alla nozione di ramo di attività ai sensi dell' art. 7 della direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali (GU L 249, pag. 25), come riferentesi a qualsiasi parte di azienda che costituisca un insieme organizzato di beni e di persone capaci di concorrere alla realizzazione di un' attività determinata : sentenza 13 ottobre 1992, causa C-50/91, Commerz-Credit-Bank (Racc. pag. I-5225, punto 12).

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