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Document 61992CC0053

    Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 10 novembre 1993.
    Hilti AG contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Nozione di mercato da prendere in considerazione.
    Causa C-53/92 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-00667

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:875

    61992C0053

    Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 10 novembre 1993. - HILTI AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IMPUGNAZIONE - CONCORRENZA - ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - NOZIONE DI MERCATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE. - CAUSA C-53/92 P.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00667


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1. La presente causa è stata portata innanzi alla Corte per via di una impugnazione contro la sentenza pronunciata il 12 dicembre 1991 dal Tribunale di primo grado nella causa Hilti/Commissione (1) (in prosieguo: la "sentenza"). La sentenza rigettava la domanda della Hilti tendente ad ottenere l' annullamento di una decisione della Commissione che aveva accertato che la Hilti deteneva una posizione dominante nel mercato CEE delle pistole sparachiodi, dei chiodi e dei nastri caricatori a cartucce destinati a tali pistole, e che aveva abusato di tale posizione ai sensi dell' art. 86 del Trattato (2). Con la decisione veniva inflitta alla Hilti un' ammenda di 6 000 000 di ECU e le veniva ingiunto di desistere dagli abusi riscontrati.

    2. Il procedimento contro la Hilti era stato aperto a seguito di denunce presentate alla Commissione dalla Bauco (UK) Ltd e dalla Profix Distribution Ltd (già "Eurofix"). Entrambe erano intervenute a sostegno della Commissione nel procedimento davanti al Tribunale di primo grado. Conseguentemente, a norma degli artt. 114 e 115 del regolamento di procedura della Corte, entrambe avevano la facoltà di depositare una comparsa di risposta all' atto di impugnazione della Hilti. Peraltro solo la Bauco se ne è avvalsa.

    3. Le pistole sparachiodi prodotte dalla Hilti sono uno strumento tecnologicamente avanzato per procedere a fissaggi sicuri in edilizia. Insieme a nastri di cartucce, cartucce e chiodi, le pistole costituiscono un sistema di "fissaggio azionato da carica esplosiva" (o "PAFS") che spara i chiodi in diversi materiali, secondo l' occorrenza, ma non è comunque adatto a qualsiasi materiale. Le cartucce forniscono la carica esplosiva del sistema e ogni nastro ne ospita un certo numero, il che rende possibile l' uso ripetuto della pistola senza che occorra caricarla con nuove cartucce. I chiodi compatibili con le pistole prodotte dalla Hilti sono fabbricati e forniti, oltre che dalla stessa Hilti, anche da altre imprese. La Bauco e la Profix sono due di questi produttori indipendenti di chiodi adatti alle pistole sparachiodi Hilti. Nel prosieguo, si intenderanno per "caricatori" e "chiodi" gli elementi destinati ad essere impiegati nelle sparachiodi prodotte dalla Hilti. Nella decisione della Commissione tali elementi sono indicati come "prodotti accessori".

    4. L' art. 86, n. 1, del Trattato, dispone che:

    "E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo".

    La presente impugnazione è limitata alle parti della sentenza nelle quali il Tribunale di primo grado ha confermato gli accertamenti della Commissione secondo cui la Hilti deteneva una posizione dominante nel mercato comune. Pertanto la Hilti non contesta che, ammesso che essa detenesse una tale posizione, la condotta accertata dalla decisione della Commissione costituisca un abuso. La Hilti non contesta neppure che il comportamento in questione possa essere stato pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri.

    5. La condotta abusiva rilevata dalla Commissione consisteva nell' esercizio, da parte della Hilti, del potere sul mercato in quanto produttore di pistole sparachiodi, caricatori e chiodi, in un modo tale da ostacolare l' accesso e la penetrazione di produttori indipendenti sul mercato dei chiodi, o da danneggiare altrimenti l' attività di questi. Tale condotta, comunque, è contraria all' art. 86 solo se la Hilti occupava effettivamente una posizione dominante in almeno uno dei mercato in questione.

    6. Per accertare l' esistenza di una posizione dominante ai sensi dell' art. 86, occorre identificare il mercato o i mercati di cui trattasi dove esiste la posizione dominante. Come la Corte ha affermato nella sentenza Continental Can (3), al punto 32:

    "Ai fini della valutazione (...) della posizione dominante [della ricorrente] (...), ha importanza essenziale la delimitazione del mercato di cui trattasi, poiché le possibilità di concorrenza non possono essere valutate se non in funzione delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, grazie alle quali detti prodotti sarebbero particolarmente atti a soddisfare bisogni costanti e non sarebbero facilmente intercambiabili con altri prodotti".

    Ai fini di tale valutazione, inoltre, occorre considerare non solo la gamma dei prodotti in questione ("mercato dei prodotti di cui trattasi"), ma anche l' estensione geografica del mercato. Secondo la Hilti, la Commissione nella sua decisione avrebbe individuato erroneamente i mercati merceologici in questione e la Hilti ora impugna quelle parti della sentenza del Tribunale di primo grado che hanno confermato l' individuazione di quei mercati fatta dalla Commissione. La Hilti non contesta invece l' individuazione del mercato geografico rilevante fatta dalla Commissione.

    7. Nella sua decisione la Commissione individuava tre distinti mercati dei prodotti di cui trattasi nei quali la Hilti risultava essere dominante: il mercato delle pistole sparachiodi, quello dei caricatori e quello dei chiodi destinati alle pistole. Secondo il paragrafo 74 della decisione, la Hilti aveva abusato della propria posizione dominante su questi mercati per impedire una efficace concorrenza da parte di imprese che si affacciassero sul mercato dei chiodi.

    8. La delimitazione del mercato dei prodotti di cui trattasi, ai fini dell' accertamento dell' esistenza di una posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato, è un' operazione complessa che richiede sia dati di fatto, sia la loro valutazione secondo principi economici e criteri giuridici (4). Nel giudizio sull' impugnazione di una sentenza del Tribunale di primo grado, naturalmente la Corte è confinata all' esame dei punti di diritto, a norma dell' art. 168 A, n. 1, del Trattato. Si ricorda che l' art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia stabilisce che:

    "L' impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale".

    9. Per quanto tale limitazione riguardi chiaramente tutte le impugnazioni dinanzi alla Corte di decisioni del Tribunale, nelle cause di concorrenza che hanno origine in decisioni della Commissione che accertano violazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato (5) possono venire in esame fattori particolari. In particolare, occorre notare che in tali casi il Tribunale ha avuto esso stesso il compito di riesaminare la legittimità di una decisione della Commissione fondata, da un lato, su elementi di fatto, e, dall' altro, su una valutazione economica anche complessa. Questioni come quelle sollevate in questo caso, relative alla delimitazione del mercato da tenere in considerazione e all' esistenza di una posizione dominante in quel mercato, richiedono l' applicazione di criteri sui quali gli economisti possono non essere unanimi. Occorre notare che il controllo giudiziale su tali questioni è più limitato che su questioni di puro fatto: la correttezza dei fatti materiali sui quali la Commissione si è fondata può sempre essere esaminata dal Tribunale, mentre un esame delle valutazioni economiche, di norma, non va oltre il verificare se la Commissione non abbia commesso un evidente errore di giudizio o un abuso di potere (6). Sorge quindi la questione, che esamineremo più in dettaglio più avanti, di sapere fino a che punto la Corte può sindacare una valutazione di fatti materiali espressa dal Tribunale stesso (7).

    10. L' attuale competenza del Tribunale di primo grado in materia di concorrenza era originariamente esercitata dalla Corte a norma degli artt. 173 e 175 del Trattato, e fu trasferita al Tribunale con la decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (8). Dal preambolo della decisione appare che la ragione dell' istituzione di un Tribunale di primo grado era di affidare ad esso, piuttosto che alla Corte, l' esame di questioni di fatto complesse. Pertanto, la decisione 24 ottobre 1988, in primo luogo, afferma che l' art. 168 A del Trattato autorizza il Consiglio ad affiancare alla Corte di giustizia un Tribunale di primo grado "chiamato ad esercitare importanti funzioni giurisdizionali". Essa recita poi che "per le controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi, l' istituzione di un doppio grado di giurisdizione è atta a migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti"; e afferma che "al fine di preservare l' efficacia della tutela giurisdizionale nell' ordinamento giuridico comunitario, si deve consentire alla Corte di concentrare la sua attività sul suo compito principale, che è quello di assicurare l' interpretazione uniforme del diritto comunitario". Infine essa dichiara che è necessario "trasferire al Tribunale la competenza a conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi che spesso richiedono l' esame di fatti complessi", tra i quali ricorsi di persone fisiche o giuridiche in materia di concorrenza. La decisione del Consiglio dell' 8 giugno 1993 (9) muove dalle stesse considerazioni e trasferisce al Tribunale, con effetto, per lo più, dal 1 agosto 1993 (10), altre categorie di ricorsi di persone fisiche o giuridiche.

    11. E' evidente, come ha affermato all' udienza il legale della Commissione, che non si è voluto semplicemente inserire il Tribunale come organo intermedio tra la Commissione e la Corte, ma piuttosto trasferirgli una parte sostanziale delle competenze di quest' ultima. E' significativo, quindi, che l' art. 3 della decisione del 24 ottobre 1988 parli di "esercizio" da parte del Tribunale di parte delle competenze attribuite dai Trattati alla Corte di giustizia, e che il preambolo faccia riferimento, come abbiamo appena visto, a un "trasferimento" di competenze al Tribunale.

    12. Conseguentemente, mi sembra che, almeno nelle cause di concorrenza, occorra interpretare in modo stretto la prescrizione dell' art. 51 dello Statuto, secondo la quale le impugnazioni davanti alla Corte sono limitate a motivi di diritto. Ciò premesso, passerò in rassegna i motivi di impugnazione della Hilti.

    Motivi di ricorso della Hilti

    13. La Hilti adduce sette motivi di ricorso, che possono essere così riassunti per sommi capi:

    1) Ai punti 66 e 67 della sentenza il Tribunale ha erroneamente dedotto l' esistenza di mercati separati per i caricatori e i chiodi, sulla base del fatto che sin dagli anni '60 sono esistiti produttori indipendenti di chiodi per pistole sparachiodi e che i nastri caricatori e i chiodi sono espressamente prodotti e acquistati dagli utilizzatori per un' unica marca di pistola. Il Tribunale ha mancato di applicare il criterio del caso per la definizione del mercato dei prodotti di cui trattasi nel campo dei pezzi di ricambio e dei componenti ed ha ignorato la questione della sostituibilità della domanda tra diversi sistemi di fissaggio.

    2) Il Tribunale è giunto alla conclusione, nel punto 69 della sentenza, che i PAFS costituiscono un mercato di prodotti da prendere in considerazione, senza quantificare il numero di casi in cui altri sistemi di fissaggio potrebbero sostituire i PAFS.

    3) Il Tribunale ha erroneamente confermato, ai punti 70 e 71 della sentenza, la conclusione della Commissione secondo la quale gli altri sistemi di fissaggio non sono facilmente intercambiabili con i PAFS, conclusione che si basava su una semplice descrizione delle diverse caratteristiche dei prodotti in questione, e che era pertanto insufficientemente motivata.

    4) Similmente, al punto 71 della sentenza, il Tribunale ha erroneamente confermato il giudizio di non intercambiabilità fondato sulla coesistenza di diversi metodi di fissaggio per un considerevole periodo di tempo.

    5) Respingendo, al punto 74 della sentenza, gli elementi addotti dalla Hilti per dimostrare la intercambiabilità tra i diversi sistemi di fissaggio, il Tribunale ha interpretato erroneamente il principio giuridico dell' onere della prova.

    6) Ai punti 73 e 76 della sentenza, il Tribunale ha erroneamente concluso che le risultanze della Commissione fossero corroborate, o almeno non confutate, da talune prove addotte dalla Hilti, ovvero da un parere redatto da un certo Yarrow, uno studio condotto da un ditta chiamata Rosslyn Research e un' analisi econometrica di un certo Prof. Albach.

    7) Il Tribunale ha omesso di considerare tutti gli elementi probatori attinenti invocato dalla Hilti.

    14. Nel seguito, esaminerò in successione questi sette motivi di ricorso. Occorre notare, tuttavia, che, talvolta, i temi sollevati dai singoli motivi si sovrappongono in parte, e quindi non sempre i motivi possono essere presi in esame isolatamente.

    Primo motivo di ricorso

    15. La prima questione sollevata è se possono ritenersi esistere dei mercati separati per i caricatori e i chiodi impiegati con le pistole Hilti, o se le pistole e i loro accessori devono essere considerati un tutto inscindibile. La Hilti sostiene che il Tribunale ha mancato di applicare una regola per determinare se esiste un mercato separato per la fornitura di pezzi di ricambio di un prodotto, regola che, secondo la Hilti, la Corte avrebbe enunciato nella causa Hugin (11). E' incontestabile che l' affermazione secondo la quale una regola giuridica sarebbe stata ignorata o erroneamente interpretata solleva una questione di diritto che può essere valutata in una impugnazione davanti alla Corte.

    16. La causa Hugin verteva su un rifiuto della Hugin Cash Registers Ltd di fornire a un' altra ditta, la Liptons, pezzi di ricambio per i propri registratori di cassa. La Hilti si richiama in particolare al punto 5 della sentenza Hugin, ove la Corte affermava:

    "Per risolvere la controversia, è necessario anzitutto definire il mercato considerato. (...) Si tratta quindi di stabilire se la fornitura di pezzi di ricambio costituisca un mercato specifico o faccia parte di un più vasto mercato. Per risolvere tale questione, è necessario stabilire quale sia la clientela dalla quale proviene la domanda di tali pezzi".

    La Corte giungeva alla conclusione che esisteva un mercato distinto per i ricambi, perché esistevano imprese indipendenti, specializzate nella manutenzione e nella riparazione dei registratori di cassa e nella vendita e ricondizionamento di macchine vecchie, che a loro volta richiedevano pezzi di ricambio; imprese che costituivano un gruppo distinto rispetto agli acquirenti delle macchine (v. punto 7 della sentenza Hugin). Secondo la Hilti, il ragionamento della Corte nella causa Hugin dimostra che i chiodi potrebbero essere considerati costituire un mercato di prodotti distinto dalle pistole sparachiodi nelle quali vengono impiegati, solo ove gli acquirenti dei chiodi fossero diversi da quelli delle pistole.

    17. Mi pare tuttavia che la causa Hugin non autorizzi tale conclusione. Era a causa delle circostanze del caso di specie, che occorreva prendere in considerazione la clientela che richiedeva i ricambi. In primo luogo la Hugin forniva i ricambi in questione in regime di monopolio. Inoltre, questi richiedevano l' intervento di tecnici specializzati per essere montati, e il loro valore era scarso in relazione al costo della manutenzione e della riparazione; perciò gli utilizzatori dei registratori di cassa non agivano sul mercato come acquirenti di pezzi di ricambio. Così è chiaro che se i soli clienti per i ricambi fossero stati gli stessi acquirenti dei registratori di cassa, non ci sarebbe stato un mercato dei pezzi di ricambio distinto da quello delle macchine e da quello dei servizi di manutenzione e riparazione delle macchine (v. punto 6 della citata sentenza).

    18. Ad ogni modo, come osservano sia la Bauco sia la Commissione, la sentenza Hugin non dev' essere interpretata nel senso di enunciare una regola secondo cui, perché esista un mercato separato dei ricambi o di altri componenti, bisogna che gli acquirenti dei ricambi siano diversi da quelli degli apparecchi cui sono destinati. Lungi dall' affermare una regola generale, nella causa Hugin, la Corte si è limitata a decidere se nelle circostanze particolari del caso esisteva un mercato dei ricambi da prendere in considerazione. I fatti della presente causa si discostano alquanto da quelli della Hugin. I pezzi acquistati per essere impiegati con le pistole sparachiodi Hilti non sono ricambi per i quali occorre un tecnico esperto, ma piuttosto materiali d' uso per le pistole, pensati per essere utilizzati da chiunque sia idoneo a usare la pistola. Tali materiali, peraltro, non sono forniti solo dalla Hilti, ma anche da produttori indipendenti che fabbricano chiodi destinati alle pistole Hilti. Come il Tribunale ha osservato al punto 67 della sentenza, tali circostanze costituiscono di per sé una prova sufficiente dell' esistenza di un distinto mercato dei chiodi. Così, a differenza di quanto verificatosi nel caso Hugin, gli utilizzatori delle pistole entrano direttamente sul mercato come acquirenti di chiodi, e non è rilevante che gli acquirenti dei chiodi non sono un gruppo distinto dagli acquirenti delle pistole.

    19. E' vero che, per definire i mercati dei chiodi e dei caricatori come mercati da prendere in considerazione nei quali la Hilti è dominante, può essere necessario considerare la posizione della Hilti su mercati strettamente connessi a quelli dei caricatori e dei chiodi. Come già visto, la decisione della Commissione individuava una posizione dominante della Hilti pure nel mercato delle pistole sparachiodi. Se la Hilti è dominante su tale mercato, ciò naturalmente può solo rinsaldare la sua posizione nel mercato di componenti come i caricatori e i chiodi. Per converso, la posizione della Hilti in questi ultimi mercati sarebbe indebolita se i PAFS competessero con gli altri in un unico mercato, dove la Hilti non è in posizione dominante.

    20. Sorge quindi la questione se i PAFS costituiscano davvero un mercato dei prodotti di cui trattasi dominato dalla Hilti, e distinto dal mercato complessivo dei sistemi di fissaggio. Non sarebbe così se ci fosse un apprezzabile grado di sostituibilità tra i diversi sistemi. Pertanto, col primo motivo di ricorso, la Hilti solleva anche la questione della sostituibilità tra i vari sistemi di fissaggio. Poiché però la stessa questione ricorre anche in altri motivi del ricorso, in particolare il secondo, terzo, quarto e quinto, ne tratterò sotto quelle rubriche.

    Secondo motivo di ricorso

    21. Come abbiamo visto, la Commissione ha ritenuto che la Hilti detenesse una posizione dominante nei mercati dei chiodi e dei caricatori, oltre che delle pistole sparachiodi. La Hilti non contesta ora le conclusioni della Commissione sulla sua ampia quota del mercato dei chiodi, dei caricatori e delle pistole, e gli altri vantaggi quali la tutela brevettuale e un sistema di distribuzione bene organizzato che, a parere della Commissione, servivano a mantenere e rinforzare la sua posizione su quei mercati.

    22. Tuttavia, per accertare l' esistenza di una posizione dominante, occorre provare che l' impresa in questione gode di una posizione di potenza economica "grazie alla quale l' impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori" (12). Come già riferito, la Hilti sostiene che la propria possibilità di tenere comportamenti indipendenti sul mercato dei chiodi era diminuita dal fatto che i PAFS sono parte di un più ampio mercato dei sistemi di fissaggio in generale. Così, anche se chiodi, caricatori e pistole fossero considerati mercati distinti, essi potrebbero non essere mercati da prendere in considerazione al fine di accertare l' esistenza di una posizione dominante, perché gli utilizzatori delle sparachiodi Hilti avrebbero la scelta di passare a un sistema di fissaggio che prescinda dall' acquisto di caricatori e chiodi. La Hilti sostiene che la Commissione avrebbe definito erroneamente i mercati dei prodotti rilevanti, perché non avrebbe preso in considerazione l' elevato grado di questa "sostituibilità della domanda" tra i diversi sistemi.

    23. Ugualmente, la Hilti sostiene che il Tribunale avrebbe errato in diritto confermando le conclusioni della Commissione secondo le quali i PAFS e gli altri sistemi di fissaggio non sono agevolmente sostituibili tra loro. Nei suoi vari motivi di impugnazione, la Hilti insiste ripetutamente sul punto della sostituibilità.

    24. In primo luogo, nel secondo motivo la Hilti evidenzia l' omissione del Tribunale che non ha indicato il numero di casi in cui i PAFS non potrebbero essere agevolmente sostituiti da sistemi di fissaggio diversi. La Hilti si riferisce in particolare al punto 69 della sentenza, che dichiara:

    "Le caratteristiche proprie dei sistemi di fissaggio a carica esplosiva, quali elencate nel punto 62 della decisione, sono tali da far sì che la scelta si orienti palesemente sugli stessi in un certo numero di casi".

    La Hilti sostiene che, in mancanza di una risultanza secondo la quale il numero di tali casi non è scarso o addirittura irrisorio, il Tribunale non può concludere che i PAFS e gli altri sistemi di fissaggio non sono intercambiabili.

    25. L' affermazione, tuttavia, è contraddetta dal tenore dello stesso punto 69, che prosegue:

    " (...) Dal fascicolo emerge infatti che, in numerosi casi, non esiste un' effettiva alternativa né per l' operaio qualificato che esegue un lavoro in un cantiere né per il tecnico che deve determinare in anticipo i metodi di fissaggio che saranno utilizzati in una determinata situazione" (il corsivo è mio).

    Inoltre, al punto 71 della sentenza, si afferma che le considerazioni della Commissione

    " (...) non lasciano sussistere alcun serio dubbio sul fatto che esiste, in pratica, tutta una varietà di situazioni, di cui alcune privilegiano per loro natura l' utilizzazione di un sistema di fissaggio a carica esplosiva, mentre altre privilegiano quella di un altro sistema o di vari altri sistemi di fissaggio" (il corsivo è mio).

    Mi sembra che tali passaggi indichino che il Tribunale ha accertato una situazione di fatto secondo cui in un significativo numero di casi vi è un basso grado di sostituibilità della domanda tra i diversi sistemi. Le argomentazioni della Hilti nel secondo motivo devono essere pertanto respinte.

    Terzo e quarto motivo di ricorso

    26. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che i PAFS e gli altri sistemi di fissaggio non facciano parte dello stesso mercato basandosi sui seguenti elementi: i) le diverse caratteristiche qualitative dei prodotti esposte dalla Commissione; ii) la coesistenza sul mercato di diversi sistemi di fissaggio per un periodo prolungato; iii) la perizia del signor Yarrow; e iv) lo studio della Rosslyn Research. Inoltre, il Tribunale ha preso in esame, respingendole, le conclusioni dell' analisi econometrica compiuta dal Prof. Albach.

    27. Col terzo motivo di ricorso, la Hilti sostiene che il Tribunale ha errato nel basare le proprie conclusioni sulla definizione del mercato dei prodotti, ai punti 70 e 71, solo sulle differenti caratteristiche dei sistemi di fissaggio. Analogamente, col quarto motivo, la Hilti sostiene che, al punto 71, il Tribunale ha erroneamente inferito dal fatto che PAFS e gli altri abbiano a lungo convissuto la conseguenza che i diversi sistemi non fossero intercambiabili (e pertanto non appartenessero allo stesso mercato dei prodotti da prendere in considerazione). Ritengo però che tali affermazioni non riferiscano correttamente il ragionamento del Tribunale. Come abbiamo visto, questo ha raggiunto le sue conclusioni sul mercato dei prodotti di cui trattasi dopo una serie di accertamenti che vanno considerati nel loro insieme. Non si può quindi rimproverare al Tribunale di aver basato le proprie conclusioni su uno qualsiasi di tali accertamenti preso separatamente.

    28. Occorre quindi esaminare se, nel formare il proprio convincimento, il Tribunale ha ponderato tutti i fattori pertinenti. Se non ha preso in considerazione degli elementi rilevanti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver insufficientemente motivato le proprie conclusioni. Va da sé che, nell' ottenimento di una conclusione giuridica, la mancata considerazione di fattori rilevanti è di per sé un errore di diritto idoneo a rendere la sentenza annullabile. Si deve notare che in questo caso la Corte non porta il proprio sindacato sui fatti accertati dal Tribunale, ma si limita a verificare se i giudizi formulati siano suffragati da elementi sufficienti. Ritengo, inoltre, che l' identificazione del mercato dei prodotti di cui trattasi ai fini di accertare una posizione dominante costituisca una valutazione di diritto piuttosto che un accertamento di puro fatto.

    29. Col terzo motivo, la Hilti sostiene che il modo di argomentare dei punti 70 e 71 della sentenza è contrario ai principi consolidati del diritto comunitario in materia di definizione del mercato da prendere in considerazione. La Hilti richiama in particolare il caso Michelin (13), in cui la Corte stabilì, al punto 37 della sentenza, che:

    "Come la Corte ha ripetutamente sottolineato, (...) , ai fini della valutazione della posizione, eventualmente dominante, di una impresa su un mercato determinato, le possibilità di concorrenza vanno valutate nell' ambito del mercato comprendente tutti i prodotti che, in ragione delle loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili con altri prodotti. Bisogna tuttavia osservare che la determinazione del mercato di cui trattasi serve a valutare se l' impresa interessata sia in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva e di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori. Pertanto, non ci si può, a tale scopo, limitare all' esame delle sole caratteristiche obiettive dei prodotti di cui trattasi, ma bisogna anche prendere in considerazione le condizioni di concorrenza e la struttura della domanda e dell' offerta sul mercato".

    La Hilti sostiene che la Commissione e il Tribunale "non si sono basati su nessuno di tali elementi necessari".

    30. La causa Michelin riguardava il mercato dei pneumatici nuovi di ricambio per veicoli pesanti, come camion, autobus e simili. Era pacifico per la Michelin e la Commissione che i pneumatici originali, forniti col veicolo, non dovessero essere presi in considerazione; come la Corte ha detto al punto 38 della sentenza:

    "Infatti, data la struttura particolare della domanda, caratterizzata dalle commesse dirette dei fabbricanti di automobili, la concorrenza si svolge, in questo campo, secondo regole e fattori del tutto diversi".

    Ciò conferma il principio secondo cui persino i prodotti con caratteristiche identiche possono appartenere a mercati differenti se si prende in esame la struttura della domanda. Per quanto riguardava il mercato dei pneumatici di ricambio, la Corte enunciava tre osservazioni (v. punti 39-41 di detta sentenza): primo, in relazione alle esigenze degli utenti, i pneumatici per veicoli pesanti non sono intercambiabili con quelli per auto o furgoni; secondo, in relazione alla struttura della domanda, gli acquirenti di pneumatici per veicoli pesanti sono prevalentemente utenti professionali e possono essere perciò distinti dall' acquirente medio di pneumatici per auto o furgoni; e infine:

    "(...) (non vi è) elasticità dell' offerta tra i pneumatici per autoveicoli pesanti e i pneumatici per autovetture a causa delle notevoli differenze nelle tecniche di produzione nonché negli impianti e nelle attrezzature necessari a tale scopo".

    Per "elasticità dell' offerta" si intende il grado di reattività dell' offerta di un prodotto alle variazioni di prezzo. Quindi l' elasticità dell' offerta tra due prodotti è una misura del grado di sostituibilità tra le rispettive offerte: vale a dire, del grado al quale i produttori o fornitori di un prodotto possono passare a produrre o fornire l' altro. Questo è chiaramente un fattore importante per l' esistenza di una posizione dominante sul mercato di un prodotto: anche se un produttore detiene un' ampia quota di mercato, non potrà definire i prezzi indipendentemente dagli altri produttori se così facendo attira sul mercato altri fornitori capaci di vendere a prezzi concorrenziali. Occorre tuttavia notare che in alcuni casi una quota di mercato molto grande costituisce già una barriera all' ingresso, poiché fornitori alternativi possono incontrare difficoltà a soddisfare rapidamente la domanda di chi volesse abbandonare l' impresa detentrice della quota di mercato maggioritaria (14).

    31. La Corte ha già preso in esame la struttura dell' offerta in svariati casi, tra i quali Hoffmann-La Roche (15), United Brands (16) e Continental Can (17). Naturalmente possono presentarsi casi in cui tale questione non viene in esame, oppure è di soluzione ovvia, per esempio quando l' offerta del prodotto o del servizio in questione è riservata dalla legislazione nazionale a una impresa particolare. In tali circostanze è chiaro che non possono esservi fornitori alternativi che influenzano la concorrenza sul mercato del prodotto (18). Tuttavia, di norma, la struttura dell' offerta sarà rilevante ai fini dell' accertamento di una posizione dominante. E' anche vero che non sarà sempre corretto affrontare la questione nell' ambito della definizione del mercato. La Corte ha esaminato la struttura dell' offerta in quel contesto solo quando si è trovata a trattare specificamente l' elasticità dell' offerta tra prodotti diversi. Al contrario, le barriere all' ingresso e alla penetrazione sul mercato sono state generalmente affrontate nell' ambito della "posizione sul mercato in esame" dell' impresa o della "struttura del mercato in esame" (19). Sembra comunque che la questione dovrà essere affrontata di solito in relazione alla definizione dei mercati da prendere in considerazione o alla forza della posizione dell' impresa su tali mercati.

    32. Nel seguito tratterò separatamente le questioni della domanda e dell' offerta di sistemi di fissaggio. Il Tribunale di primo grado ha raggiunto talune conclusioni relative al lato "domanda" del mercato e si discute qui se queste non siano erronee, come sostiene la Hilti. Per quanto riguarda invece la struttura dell' offerta, non sembra che il Tribunale abbia compiuto propri accertamenti.

    1) La domanda di sistemi di fissaggio

    33. Il Tribunale ha basato le proprie conclusioni in materia di domanda dei diversi sistemi di fissaggio su due dati di fatto principali: la descrizione delle diverse caratteristiche qualitative dei prodotti fatta dalla Commissione e il fatto che i diversi sistemi di fissaggio siano coesistiti per un considerevole periodo di tempo. Come abbiamo visto, col terzo motivo la Hilti sostiene che il fatto che i PAFS si differenziano dagli altri per le proprie caratteristiche peculiari non basta per presumere, come ha fatto la Commissione e ha confermato il Tribunale, che i sistemi non siano sostituibili l' uno con l' altro. Analogamente, col quarto motivo, la Hilti sostiene che la circostanza che i diversi sistemi siano coesistiti per un lungo periodo non potrebbe da sola giustificare la conclusione che essi non siano intercambiabili, conclusione che la Hilti ravvisa nella seconda frase del punto 71 della sentenza.

    34. Tuttavia la seconda frase del punto 71 dev' essere letta nel contesto dell' argomentazione esposta nei punti da 69 a 72. Al punto 70 si afferma che la descrizione delle caratteristiche dei PAFS fatta dalla Commissione è sufficientemente chiara e convincente per giustificare le conclusioni che la Commissione ne trae. I punti 71 e 72, poi, proseguono:

    "Tali considerazioni non lasciano sussistere alcun serio dubbio sul fatto che esiste, in pratica, tutta una varietà di situazioni, di cui alcune privilegiano per loro natura l' utilizzazione di un sistema di fissaggio a carica esplosiva, mentre altre privilegiano quella di un altro sistema o di vari altri sistemi di fissaggio. Come rileva la Commissione, il fatto che vari procedimenti di fissaggio diversi continuino a rappresentare, ciascuno, per lunghi periodi, una parte rilevante della domanda totale in materia di fissaggio, dimostra che esiste solo una sostituibilità relativamente modesta tra i diversi sistemi di fissaggio.

    Si deve aggiungere che, in tali circostanze, la Commissione aveva il diritto di basare le sue conclusioni su ragionamenti che tenessero conto delle caratteristiche qualitative dei prodotti di cui trattasi".

    Si può quindi vedere che, come già osservato, il Tribunale ha fondato la propria conclusione relativa alla sostituibilità della domanda su entrambe le considerazioni suesposte, congiuntamente considerate, e non su ciascuna separatamente. Infatti il Tribunale ha affermato, nel punto 72 della sentenza, che "in tali circostanze" la Commissione aveva il diritto di basare le sue conclusioni sulle caratteristiche qualitative dei prodotti, e le circostanze in questione chiaramente comprendono la coesistenza di diversi sistemi di fissaggio per lunghi periodi di tempo. Al contrario di quanto la Hilti sostiene nel quarto motivo, quindi, il Tribunale non si è basato solo sul fatto della coesistenza.

    35. Mi sembra, inoltre, che il Tribunale potesse legittimamente fondare le proprie conclusioni su quei due fattori congiunti. Benché, come visto, la Hilti critichi il ragionamento del Tribunale sulla sostituibilità della domanda, essa non indica altri fattori relativi alla domanda di sistemi di fissaggio che avrebbero dovuto essere presi in esame. Perciò sono dell' avviso che non possa imputarsi al Tribunale di aver tralasciato di considerare un fattore attinente alla sostituibilità della domanda o alcun altro fattore relativo alla domanda.

    36. Si ricorderà che, oltre ai due fattori summenzionati, il Tribunale ha preso in considerazione anche alcune consulenze tecniche prodotte dalla Hilti relative alla domanda di sistemi di fissaggio. Si tratta del parere del signor Yarrow, dello studio della Rosslyn Research, e dell' analisi econometrica del Prof. Albach. Nel quinto e sesto motivo di impugnazione, la Hilti tende a dimostrare che tali elementi di prova sono stati valutati dal Tribunale in modo contrario a principi di diritto o manifestamente erroneo nel ragionamento. Commenterò più avanti tali affermazioni, ma devo prima esaminare se il Tribunale abbia mancato di valutare qualche fattore rilevante attinente all' offerta di sistemi di fissaggio.

    2) La struttura dell' offerta

    37. A differenza di quanto avvenuto per la domanda, non sembra che il Tribunale abbia accertato dei fatti relativi alla questione della sostituibilità dell' offerta tra diversi sistemi di fissaggio, benché tale questione fosse stata sollevata in causa. E' vero che la sentenza richiama le argomentazioni delle parti sul punto della sostituibilità dell' offerta; tuttavia il Tribunale non si è espresso in materia. La struttura della domanda relativa a uno dei mercati in questione viene esaminata solo nei punti 66 e 67, tali passaggi non riguardano però la questione se i sistemi di fissaggio a carica esplosiva formino un mercato merceologico rilevante ma la questione diversa se i mercati dei caricatori e dei chiodi siano distinti da quello delle pistole.

    38. Ad ogni modo, la Hilti non ha sollevato nel ricorso il tema della sostituibilità dell' offerta. E' bensì vero che la Hilti invoca il punto della sentenza Michelin che afferma che "bisogna anche prendere in considerazione le condizioni di concorrenza e la struttura della domanda e dell' offerta sul mercato". Ma la questione della sostituibilità dell' offerta non è specificamente indicata nelle difese della Hilti. Il tema non è stato nemmeno affrontato dalla Commissione e dalla Bauco nella comparsa di risposta. L' assenza di specifiche argomentazioni sul punto indica che questo non è stato considerato come una specifica censura e pertanto non conviene che la Corte lo affronti.

    39. Deduco pertanto che la Hilti non ha identificato alcuna questione rilevante, attinente alla struttura dell' offerta o della domanda o alle condizioni di concorrenza sul mercato, che non sia stata esaminata nelle sentenza del Tribunale. Conseguentemente vengono meno le censure della Hilti secondo cui il Tribunale avrebbe mancato di accertare tutti i fatti necessari per definire i mercati in questione.

    40. Conviene aggiungere che se la sentenza fosse risultata viziata in uno dei questi aspetti, ciò non avrebbe portato all' annullamento della decisione della Commissione, ma al rinvio della causa al Tribunale di primo grado, a norma dell' art. 54 dello Statuto.

    Quinto motivo di ricorso

    41. Nel quinto motivo di ricorso, la Hilti prende spunto dall' affermazione, contenuta al punto 74 della sentenza, secondo la quale "gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non sono tali da rendere meno attendibili gli accertamenti della Commissione". La ricorrente sostiene che era tenuta solo a offrire elementi di prova che indicassero una spiegazione alternativa di quanto accertato dalla Commissione, e non a produrre prove che "rendessero meno attendibili" quegli accertamenti. La ricorrente conclude che il Tribunale in questo passaggio "inverte indebitamente l' onere della prova".

    42. A sostegno di tale affermazione, la Hilti richiama il paragrafo 63 della decisione della Commissione, in cui questa conclude che:

    "(...) non è concepibile che lievi variazioni nel prezzo di una pistola sparachiodi, dei chiodi o dei caricatori possano causare uno spostamento immediato e cospicuo verso o da metodi di fissaggio alternativi".

    La ricorrente sostiene che il termine "concepibile" indica che l' accertamento della Commissione si fondava su semplici supposizioni. Essa allega che per confutare una semplice supposizione è sufficiente provare circostanze che mettano i fatti appurati dalla Commissione sotto una luce diversa: v. punto 16 della sentenza della Corte nella causa CRAM e Rheinzink (20).

    43. A mio parere, invece, l' esame del ragionamento della Commissione ai paragrafi 63-65 della decisione non suffraga l' opinione che le conclusioni della Commissione si fondino su semplici supposizioni. La Commissione descrive con una certa dovizia di dettagli, nei paragrafi 61 e 62 della decisione, i fattori che in determinate circostanze possono influenzare la scelta di un sistema di fissaggio e le caratteristiche tecniche che distinguono i PAFS da altri metodi di fissaggio. E' sulla base di queste considerazioni che, al paragrafo 63, la Commissione giunge alla conclusione che i PAFS e gli altri sistemi di fissaggio non vanno considerati parte dello stesso mercato da prendere in considerazione. Come spiega la Commissione in tale paragrafo:

    "(...) La scelta del miglior metodo di fissaggio da utilizzare è effettuata sulla base di un' applicazione specifica in un posto determinato (...). Considerati i numerosissimi fattori che influenzano questa scelta e tenuto conto del fatto che gli elementi di fissaggio sono di norma una parte infima del costo della costruzione, i prezzi degli elementi di metodi diversi di fissaggio non sono l' unico fattore, o il fattore principale, della scelta del metodo di fissaggio da utilizzare per un lavoro particolare. Di conseguenza non è concepibile che lievi variazioni del prezzo di una pistola sparachiodi, dei chiodi o dei caricatori possano causare uno spostamento immediato e cospicuo verso o da metodi di fissaggio alternativi" (il corsivo è mio).

    Si può vedere che l' affermazione della Commissione secondo cui "non è concepibile" che piccole variazioni di prezzo provochino immediatamente un grande spostamento tra metodi di fissaggio alternativi è presentata come corollario della conclusione, già raggiunta in base agli elementi di prova, che la scelta di un metodo di fissaggio non dipende strettamente dal prezzo degli elementi del sistema, ovvero dalle pistole, dei caricatori e dei chiodi. Quindi non è corretto dire che questa affermazione è una semplice supposizione o speculazione: è piuttosto una conclusione suffragata da elementi di prova. Per gettare dubbi su una simile conclusione, la Hilti avrebbe dovuto, nel procedimento dinanzi al Tribunale, o dimostrare l' insufficienza delle prove utilizzate dalla Commissione per sostenerla, o dimostrare con una costruzione probatoria alternativa che il prezzo degli elementi di un sistema di fissaggio è un fattore cruciale nella scelta tra diverse opzioni (21).

    44. A mio parere, quindi, il Tribunale ha correttamente ritenuto che incombesse alla Hilti dimostrare che le nuove prove da essa addotte rendevano meno attendibili gli accertamenti della Commissione. Va quindi respinta la censura della ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe indebitamente invertito l' onere della prova.

    Sesto motivo di ricorso

    45. Col sesto motivo la ricorrente sostiene che in almeno tre casi il Tribunale ha valutato erroneamente le prove prodotte. Il mezzo invocato richiede che sia appurato se l' allegazione si limiti a questioni di diritto, suscettibili di riesame da parte della Corte, o tocchi solo questioni di fatto, sulle quali l' accertamento del Tribunale è definitivo. Come si vedrà, ritengo pacifico che gli argomenti invocati dalla Hilti con questo motivo sollevino solo questioni di fatto sottratte al giudizio della Corte.

    46. Certo, può avvenire che non sia facile individuare la linea di demarcazione tra questioni di fatto e di diritto. Negli ordinamenti nazionali la distinzione è dibattuta; nell' atto di impugnazione, la Hilti sembra indicare che la Corte debba seguire la prassi di taluni giudici nazionali che in date circostanze considerano gli errori di fatto manifesti come equivalenti a errori di diritto. A mio parere, invece, nel caso di impugnazioni di decisioni del Tribunale di primo grado, la Corte è chiamata ad interpretare restrittivamente la nozione di "violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale" enunciata dall' art. 51 dello Statuto. La Corte deve rifuggire dall' effettuare un nuovo esame dei fatti quando viene asserito un errore manifesto di fatto. Una simile prassi sovvertirebbe gli scopi per i quali è stato istituito il Tribunale di primo grado. Per i motivi già esposti, tale considerazione si applica in modo particolare alle cause di concorrenza, nelle quali la decisione del Tribunale costituisce già un riesame molto ampio di una decisione motivata della Commissione (22).

    47. Quindi, mi sembra chiaro che, se il Tribunale riesamina i fatti accertati nella decisione della Commissione o le conclusioni tratte da questi, senza procedere in proprio all' acquisizione di nuove prove né verifiche di fatti, la Corte non può intraprendere un nuovo riesame dei fatti accertati dalla Commissione. Questa Corte potrebbe intervenire solo se dalla sentenza del Tribunale emergesse una errata applicazione del diritto comunitario come per esempio l' uso di un criterio sbagliato nella definizione del mercato di cui trattasi, o l' insufficiente motivazione delle conclusioni. Solo un errore di questo tipo potrebbe costituire "violazione del diritto comunitario" ai fini dell' art. 51 dello Statuto. Un tale errore emergerebbe dai termini stessi della sentenza, e alla Corte basterebbe esaminare il modo in cui la sentenza è motivata.

    48. Dovrebbero forse essere diverse le conseguenze quando il Tribunale assume prove o compie altre indagini sui fatti, ed eventualmente accerta fatti nuovi? Occorre sottolineare che tali accertamenti non intendono sostituirsi a quelli della Commissione, ma solo confermarli o confutarli; il Tribunale non si comporta in questo caso come un organo di primo grado che compie accertamenti per la prima volta, ma li compie solo per riesaminare quelli della Commissione. In tal caso, motivando la sentenza, il Tribunale non potrà non esporre i fatti accertati e inferirne le proprie conclusioni. Anche in questo caso, pertanto, il riesame da parte della Corte deve limitarsi all' argomentazione svolta in sentenza. Questa deve certamente dare adeguato conto delle allegazioni delle parti, e così facendo non potrà non rivelare gli accertamenti compiuti dal Tribunale e le conclusioni tratte da questi. Pertanto non sarà necessario che la Corte vada oltre la sentenza del Tribunale occupandosi delle prove prodotte davanti a questo.

    49. Possono naturalmente esservi casi complessi nei quali la Corte debba determinare in quale misura essa può riesaminare il ragionamento attraverso il quale il Tribunale ha valutato i fatti accertati. Come ho già detto, mi pare che questa Corte possa intendere in modo restrittivo la propria giurisdizione di secondo grado in materia di concorrenza, dato lo scopo per cui è stato creato il Tribunale di primo grado ed il fatto che nelle cause di concorrenza sono già intervenute due decisioni motivate. Comunque si intenda l' ambito della giurisdizione di secondo grado di questa Corte, non può ritenersi che questa debba andare al di là di fatti acclarati nella sentenza del Tribunale in sede di riesame di accertamenti compiuti dalla Commissione.

    50. Ciò premesso, esaminiamo ora gli errori censurati nel sesto motivo di impugnazione della Hilti.

    51. Il primo errore asserito dalla Hilti è l' affermazione, al punto 73 della sentenza, che le conclusioni della Commissione sono

    "corroborate dall' analisi realizzata dal Prof. Yarrow e dallo studio effettuato dall' istituto Rosslyn Research, (...) in quanto essi rilevano l' esistenza di un notevole numero di utenti di pistole sparachiodi, i quali non individuavano soluzioni alternative che potessero realmente sostituirsi al sistema di fissaggio a carica esplosiva in situazioni corrispondenti alla maggioranza di quelle situazioni in cui le pistole sparachiodi sono state effettivamente utilizzate".

    La Hilti obietta che l' interpretazione dello studio della Rosslyn Research è "manifestamente errata" e "basata su un semplice errore aritmetico". Secondo la Hilti, lungi dal rilevare l' esistenza di tale notevole numero di utenti di pistole sparachiodi, lo studio dimostra che solo una minoranza di utenti di pistole sparachiodi sperimenta situazioni nelle quali non può usare sistemi alternativi di fissaggio, e solo in una frazione dei casi nei quali usa pistole sparachiodi.

    52. Pertanto la Hilti contesta l' assunto che, alla prova di uno studio particolare, vi sia un grande numero di utenti per i quali, nella maggior parte dei casi, i PAFS siano insostituibili. Mi sembra che questo sia un puro accertamento di fatto compiuto dal Tribunale. Come abbiamo già visto, non compete a questa Corte andare al di là dei dati di fatto esposti in sentenza; essa potrà tutt' al più sindacare il ragionamento seguito dal Tribunale per trarre le conclusioni da tali fatti. Conseguentemente, l' interpretazione dei risultati dello studio della Rosslyn Research è materia di esclusiva competenza del Tribunale, e non può essere censurata in sede di impugnazione.

    53. Ritengo che un identico ragionamento si applichi alla seconda censura del sesto motivo di impugnazione, riguardante il punto 75 della sentenza. Lì, il Tribunale critica la metodologia seguita nella relazione Yarrow e nello studio Rosslyn Research, osservando che i quesiti posti alle imprese edili nello studio

    "non sono tali da fornire una soluzione per la questione fondamentale sorta nella presente causa, vale a dire se modeste ma significative variazioni nel prezzo dei chiodi possano modificare notevolmente la domanda".

    A mio parere, la valutazione della metodologia seguita in uno studio empirico è materia di competenza esclusiva del Tribunale, in quanto giudice del fatto. E' evidente che il modo corretto di formulare i quesiti posti alle imprese edili, per valutare la sensibilità al prezzo della loro decisione di utilizzare un particolare sistema di fissaggio, non è un punto di diritto che possa essere dibattuto in questa sede.

    54. Infine, la Hilti si appiglia all' affermazione contenuta nel punto 76 della sentenza, che critica la metodologia seguita nello studio econometrico del Prof. Albach. Risulta che tali problemi di metodo sono stati oggetto di una dichiarazione resa dal Prof. Albach in udienza, di cui l' atto di impugnazione della Hilti riporta uno stralcio. Mi sembra evidente che compete al Tribunale, e solo ad esso, valutare se i dubbi sollevati siano stati fugati dalla deposizione del Prof. Albach.

    55. Giungo quindi alla conclusione che nessuna delle allegazioni della Hilti nel sesto motivo di impugnazione possa sollevare un punto di diritto suscettibile di esame in sede di impugnazione.

    Settimo motivo di ricorso

    56. Nel suo ultimo motivo di ricorso, la Hilti sostiene che il Tribunale ha commesso errore di diritto per non avere considerato tutte le prove peritali prodotte idonee a concorrere alla definizione dei mercati merceologici da prendere in considerazione. A sostegno di questa affermazione, la Hilti osserva che le prove da essa prodotte sono oggetto solo di tre brevi punti della sentenza che, per di più, tratterebbero solo tre aspetti del tutto secondari delle prove.

    57. Come abbiamo già visto, il Tribunale ha ritenuto che le consulenze tecniche addotte dalla Hilti non confutassero ma piuttosto corroborassero le conclusioni della Commissione sui mercati dei prodotti di cui trattasi. Non mi sembra, ad ogni modo, che il Tribunale abbia ignorato la prova, ma che ne abbia tratto conclusioni diverse da quelle auspicate dalla Hilti. Al paragrafo 4.58 dell' atto introduttivo del ricorso, la Hilti espone quella che a suo parere sarebbe la principale conseguenza dell' apparato probatorio passato in rassegna dal signor Yarrow e dal Prof. Albach. Comunque, il fatto che il Tribunale di primo grado ne abbia tratto conclusioni diverse non implica che abbia ignorato tale apparato probatorio.

    Pertanto ritengo che anche il settimo motivo di ricorso vada rigettato. Ne consegue che l' impugnazione della Hilti è destituita di fondamento.

    58. Va notato, infine, che l' osservazione della Bauco secondo la quale l' ammenda imposta alla Hilti dev' essere aumentata non può essere presa in considerazione. E' pacifico che un interveniente davanti al Tribunale può solo aderire o opporsi, in tutto o in parte, alla domanda di una delle parti, e che in sede di impugnazione non può chiedere, con la comparsa di risposta, una decisione diversa da quella chiesta in primo grado (23). Pertanto la Bauco non può chiedere un aumento dell' ammenda, né con l' atto di intervento davanti al Tribunale, né con la comparsa di risposta in secondo grado.

    59. Concludo pertanto affinché la Corte:

    1) rigetti il ricorso;

    2) condanni la Hilti alle spese, comprese quelle della Bauco.

    (*) Lingua originale: l' inglese.

    (1) - Causa T-30/89, Hilti/Commissione (Racc. 1991, pag. II-1439).

    (2) - Decisione della Commissione 22 dicembre 1987, 88/138/CEE, concernente un procedimento ex art. 86 del Trattato CEE (IV/30.787 e 31.488 - Eurofix-Bauco/Hilti), GU 1988, L 65, pag. 19.

    (3) - Causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione (Racc. 1973, pag. 215). V. ugualmente causa 31/80, L' Oréal/De Nieuwe AMCK (Racc. 1980, pag. 3775, punto 25), e causa C-62/86, AKZO/Commissione (Racc. 1991, pag. I-3359, punto 51).

    (4) - V. in particolare la trattazione fatta da Whish, Competition Law (seconda edizione, Londra 1989), pagg. 278-287.

    (5) - Sull' applicazione della limitazione a impugnazioni in cause di personale, v. per esempio: causa C-115/90 P, Turner/Commissione (Racc. 1991, pag. I-1423); causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. 1991, pag. I-4339); causa C-107/90 P, Hochbaum/Commissione (Racc. 1992, pag. I-157); causa C-18/91 P, V/Parlamento (Racc. 1992, pag. I-3997).

    (6) - V. causa 42/84, Remia/Commissione (Racc. 1985, pag. 2545, punto 34).

    (7) - V. infra, paragrafi 46-49.

    (8) - Decisione del Consiglio 88/591/CECA, CEE, Euratom (GU 1988, L 319, pag. 1).

    (9) - Decisione del Consiglio 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU 1993, L 144, pag. 21).

    (10) - Per le cause in materia di dumping e di sovvenzioni, l' entrata in vigore della decisione è rinviata a una data da stabilirsi dal Consiglio all' unanimità: v. art. 3.

    (11) - Causa 22/78, Hugin/Commissione (Racc. 1979, pag. 1869).

    (12) - Causa 27/76, United Brands/Commissione (Racc. 1978, pag. 207, punto 65).

    (13) - Causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. 1983, pag. 3461).

    (14) - V. causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione (Racc. 1979, pag. 461, punto 41).

    (15) - Citata in nota 14; v. punti 33, 34 e 48 della sentenza.

    (16) - Citata in nota 12; v. punto 122 della sentenza, che esamina tuttavia la questione a titolo di posizione della United Brands sul mercato in esame, piuttosto che di definizione di quest' ultimo.

    (17) - Citata in nota 3; v. punti 33-36 della sentenza.

    (18) - V., ad esempio, causa 26/75, General Motors/Commissione (Racc. 1975, pag. 1367); causa 226/84, British Leyland/Commissione (Racc. 1986, pag. 3263); causa C-41/90, Hoefner e Elser (Racc. 1991, pag. I-1979).

    (19) - V. nota 16 supra, e anche punti 33 e 34 della sentenza Hoffmann-La Roche, citata in nota 14.

    (20) - Cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione (Racc. 1984, pag. 1679).

    (21) - V. le osservazioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion Française/Commissione (Racc. 1983, pag. 1825, in particolare pagg. 1930-1931).

    (22) - V. supra, paragrafi 9-12.

    (23) - V. art. 116, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e art. 116, n. 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

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