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Document 61991TO0042

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 21 giugno 1991.
Koninklijke PTT Nederland NV e PTT Post BV contro Commissione delle Comunità europee.
Dichiarazione di incompetenza.
Causa T-42/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00273

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:31

61991B0042

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 21 GIUGNO 1991. - KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV E PTT POST BV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RIMESSIONE ALLA CORTE. - CAUSA T-42/91.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00273


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

Procedura - Ripartizione delle competenze tra la Corte ed il Tribunale di primo grado - Pendenza dinanzi al Tribunale di un ricorso presentato da una persona fisica o giuridica, in base all' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, con riferimento all' attuazione delle regole di concorrenza da applicarsi alle imprese - Ricorso volto ad ottenere l' annullamento dello stesso atto, intentato da uno Stato membro dinanzi alla Corte - Interesse, per la buona amministrazione della giustizia, dell' esame da parte della Corte degli argomenti della persona fisica o giuridica - Dichiarazione di incompetenza del Tribunale

((Decisione del Consiglio 88/591, art. 3, n. 1, lett. c); Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 47, n. 3))

Parti


Nella causa T-42/91,

Koninklijke PTT Nederland NV e PTT Post BV, con gli avv.ti C.E.J. Bronckers e P.V.F. Bos, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.H.J. Bourgeois, consigliere giuridico principale, B. Jansen e B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Nederlandse Vereniging van Internationale Koeriers- en Expresbedrijven e Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport, associazioni di diritto olandese, con gli avv.ti M.J. Geus e I.G.F. Cath, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

European Express Organisation, associazione di diritto francese, con l' avv. R. Wojtek, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. P. Palinkas, 38, rue Paul Wilwertz,

Association of European Express Carriers, associazione di diritto belga, con l' avv. I.G.F. Cath, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 1989, 90/16/CEE, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei Paesi Bassi (GU 1990, L 10, pag. 47),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha pronunciato la presente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 4 giugno 1991, la Corte ha rinviato al Tribunale la causa C-66/90, Koninklijke PTT Nederland NV e PTT Post BV / Commissione (Racc. pag. I-0000).

2 La causa è stata registrata nella cancelleria del Tribunale col n. T-42/91.

3 Nel ricorso le ricorrenti chiedono l' annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 1989, 90/16/CEE, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei Paesi Bassi (GU 1990, L 10, pag. 47). Tale decisione, emanata ai sensi dell' art. 90, n. 3, del Trattato CEE, è stata rivolta dalla Commissione ai Paesi Bassi. La decisione controversa è al tempo stesso oggetto di un ricorso di annullamento presentato dal Regno dei Paesi Bassi (causa C-48/90, Regno dei Paesi Bassi / Commissione).

4 Nell' ordinanza 4 giugno 1991 la Corte ha dichiarato che, trattandosi nella causa C-66/90 di un ricorso proposto contro un' istituzione delle Comunità da una persona giuridica, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, a proposito dell' attuazione delle norme sulla concorrenza relative alle imprese, competente a conoscere del detto ricorso è il Tribunale, ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).

5 L' art. 47, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE (in prosieguo: lo "Statuto") prevede che la Corte, qualora constati che un ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest' ultimo che, in tal caso, non può declinare la propria competenza.

6 Ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto, qualora la Corte ed il Tribunale siano investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, sollevino lo stesso problema d' interpretazione o mettano in discussione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver sentito le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte. Tuttavia, laddove si tratti di ricorsi relativi all' annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza affinché la Corte di giustizia possa statuire in merito ai medesimi.

7 Poiché la Corte ha deciso, ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto, di non sospendere il procedimento relativo alla causa C-48/90 dinanzi ad essa promossa, occorre che il Tribunale si pronunci in merito all' eventuale sospensione del procedimento nella causa T-42/91 ovvero declini la propria competenza.

8 Con lettera del cancelliere del Tribunale 6 giugno 1991, le parti principali e le parti intervenute sono state invitate a presentare osservazioni, entro il 14 giugno 1991, in ordine all' applicazione dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto. Tutte le parti si sono dichiarate favorevoli a che il Tribunale declini la propria competenza in modo che le due cause possano essere trattate simultaneamente dinanzi alla Corte.

9 Nella specie, i ricorsi presentati dinanzi alla Corte ed al Tribunale sono diretti all' annullamento del medesimo atto, vale a dire la decisione rivolta dalla Commissione al Regno dei Paesi Bassi, ex art. 90, n. 3, del Trattato CEE, in data 20 dicembre 1989.

10 Considerato che l' art. 37, secondo comma, dello Statuto esclude il diritto di intervento delle persone fisiche o giuridiche nelle controversie fra Stati membri, da un lato, ed istituzioni della Comunità, dall' altro, la sola possibilità per le persone fisiche o giuridiche di far valere i propri argomenti nelle controversie che le riguardino è quella di proporre esse stesse ricorso, nei casi in cui siano legittimate ad agire, dinanzi al giudice competente.

11 Orbene, atteso che la Corte ha deciso di non sospendere il procedimento relativo alla causa C-48/90 dinanzi ad essa pendente, è nell' interesse della buona amministrazione della giustizia che il giudice competente a conoscere del ricorso proposto da uno Stato membro possa essere in grado di prendere in considerazione i vari mezzi ed argomenti dedotti dalle persone fisiche o giuridiche a sostegno delle loro domande dirette all' annullamento di un medesimo atto.

12 Nella specie, la mera sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale sino alla pronuncia della sentenza della Corte non consentirebbe a quest' ultima di esaminare i mezzi e gli argomenti dedotti nella causa T-42/91 dalle ricorrenti, nonché dalle varie parti intervenute, in ordine alla decisione controversa.

13 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene di dover declinare la propria competenza ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto e disporre la trasmissione del fascicolo alla Corte affinché questa possa pronunciarsi sulle domande di annullamento proposte nei due ricorsi.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

ordina:

1) Il Tribunale declina la propria competenza a conoscere della causa T-42/91, Koninklijke PTT Nederland NV e PTT Post BV / Commissione delle Comunità europee, affinché la Corte possa statuire sulla domanda di annullamento.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 21 giugno 1991.

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