This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61991TO0022
Order of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 14 July 1993. # Inès Raiola-Denti and others v Council of the European Communities. # Interpretation. # Case T-22/91 INT.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 14 luglio 1993.
Inès Raiola-Denti e altri contro Consiglio delle Comunità europee.
Interpretazione.
Causa T-22/91 INT.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 14 luglio 1993.
Inès Raiola-Denti e altri contro Consiglio delle Comunità europee.
Interpretazione.
Causa T-22/91 INT.
Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00817
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:64
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 14 LUGLIO 1993. - INES RAIOLA-DENTI E ALTRI CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - INTERPRETAZIONE. - CAUSA T-22/91 INT.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00817
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Procedura ° Interpretazione di sentenza ° Requisiti di ricevibilità della domanda
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 129)
La domanda d' interpretazione di sentenza, per essere ricevibile, deve riguardare il dispositivo della sentenza nel combinato con i punti essenziali della motivazione e dev' essere intesa a dissipare eventuali oscurità o ambiguità del senso e della portata della stessa sentenza per quanto riguarda il caso specifico su cui ha statuito.
La domanda d' interpretazione è quindi irricevibile qualora riguardi punti che non siano stati decisi dalla sentenza o qualora tenda ad ottenere dal giudice adito un parere sull' applicazione, sull' esecuzione o sulle conseguenze della sentenza medesima.
Nella causa T-22/91 INT,
Inès Raiola-Denti, Marie-Thérèse de Cuyper-Pirotte, Lieve De Nil, Everdien Diks, Alma Forsyth, Claudine Hendrickx, Chrisiane Impens, Rita Talloen, Danielle Vandenameele, dipendenti del Consiglio delle Comunità europee, residenti a Bruxelles, rappresentati dagli avv.ti Gérard Collin, Michel Deruyver e Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor Yves Crétien, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda di interpretazione della sentenza pronunciata dal Tribunale (Quinta Sezione) l' 11 febbraio 1993, causa T-22/91, Raiola-Denti e a./Consiglio (Racc. pag. II-69),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 2 giugno 1993, la signora Inès Raiola-Denti e otto altri dipendenti del Consiglio delle Comunità europee (in prosieguo: il "Consiglio"), ricorrenti nella causa T-22/91, hanno proposto, ai sensi dell' art. 129 del regolamento di procedura, domanda di interpretazione della sentenza pronunciata dal Tribunale (Quinta Sezione) l' 11 febbraio 1993 nella menzionata causa (Racc. pag. II-69).
2 Con la detta sentenza il Tribunale, accogliendo la domanda dei ricorrenti, che avevano chiesto l' annullamento delle "operazioni successive alle decisioni di ammissione alle prove del concorso", ha annullato "le operazioni successive alle decisioni di ammissione dei candidati alle prove del concorso interno B/228, organizzato dal Consiglio ed il cui bando è stato pubblicato nella comunicazione al personale 26 ottobre 1990, n. 100/90".
3 Con la domanda di interpretazione i ricorrenti chiedono che il Tribunale indichi "quali siano le operazioni successive alle decisioni di ammissione dei candidati alle prove del concorso annullate". A sostegno della domanda i ricorrenti deducono che una sentenza interpretativa (ex art. 129, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura) del Tribunale può loro consentire "di verificare se i provvedimenti adottati dal Consiglio ai fini dell' esecuzione della sentenza pronunciata l' 11 febbraio 1993 nella causa T-22/91 siano conformi al disposto dell' art. 176 del Trattato CEE (...)".
4 Nelle osservazioni registrate nella cancelleria del Tribunale il 30 giugno 1993 il Consiglio sostiene l' irricevibilità della domanda di interpretazione e conclude chiedendone la reiezione nonché la condanna dei ricorrenti alle spese.
5 Secondo il Consiglio, che si richiama alla giurisprudenza della Corte in materia, la ricevibilità di una domanda d' interpretazione di una sentenza dipende, in primo luogo, dalla sussistenza di difficoltà interpretative in ordine al senso e alla portata della sentenza di cui trattasi e, quindi, dalla necessità di rimuovere eventuali oscurità o ambiguità. Orbene, nella specie, appare evidente che l' annullamento pronunciato dal Tribunale nella causa T-22/91 riguarda tutte le operazioni effettuate dalla commissione giudicatrice successivamente alla redazione dell' elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove del concorso. In secondo luogo, una domanda d' interpretazione dev' essere diretta, secondo il Consiglio, ad ottenere un' interpretazione della sentenza di cui trattasi e non un parere della Corte o del Tribunale in ordine all' applicazione, all' esecuzione o alle conseguenze della sentenza medesima. Atteso che i ricorrenti dichiarano che la domanda d' interpretazione è diretta a consentire loro di verificare se i provvedimenti adottati dal Consiglio ai fini dell' esecuzione della sentenza di cui trattasi siano conformi ai requisiti dettati dall' art. 176 del Trattato CEE, la domanda medesima sarebbe conseguentemente irricevibile, tanto più che il Consiglio non avrebbe ancora adottato provvedimenti ai fini dell' esecuzione della sentenza di cui trattasi.
6 Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la domanda di interpretazione, per essere ricevibile, deve riguardare il dispositivo della sentenza nel combinato con i punti essenziali della motivazione e dev' essere intesa a dissipare eventuali oscurità o ambiguità del senso e della portata della stessa sentenza per quanto riguarda il caso specifico su cui ha statuito. Ai sensi della stessa giurisprudenza, la domanda di interpretazione è quindi irricevibile qualora riguardi i punti che non siano stati decisi dalla sentenza o qualora tenda ad ottenere dal giudice adito un parere sull' applicazione, sull' esecuzione o sulle conseguenze della sentenza medesima (v. sentenze 28 giugno 1955, causa 5/55, Assider/Alta Autorità, Racc. pag. 263; 7 aprile 1965, causa 70/63 bis, Alta Autorità/Collotti e Corte di giustizia, Racc. pag. 353; 13 luglio 1966, causa 110/63 bis, Willame/Commissione della CEEA, Racc. pag. 411; ordinanze 29 settembre 1983, causa 9/81 Interpretazione, Corte dei conti/Williams, Racc. pag. 2859, e causa 206/81 bis, Alvarez/Parlamento, Racc. pag. 2865; 11 dicembre 1986, causa 25/86, Suss/Commissione, Racc. pag. 3929; 20 aprile 1988, cause riunite 146/85 e 431/85 Interpretazione, Maindiaux e a./CES e a., Racc. pag. 2003).
7 Nella specie i ricorrenti chiedono al Tribunale di interpretare il dispositivo della sentenza pronunciata l' 11 febbraio 1993 ed indicano gli atti annullati dal dispositivo medesimo.
8 Si deve rilevare, in primo luogo, che i ricorrenti non deducono, a sostegno della domanda, un' oscurità o un' ambiguità insita nel dispositivo della sentenza 11 febbraio 1993 in relazione, eventualmente, alla parte essenziale della motivazione di tale sentenza.
9 Si deve sottolineare, in secondo luogo, che nel ricorso d' annullamento da essi proposto con riguardo all' operato della Commissione giudicatrice del concorso interno B/228, indetto dal Consiglio, i ricorrenti hanno concluso chiedendo l' annullamento delle "decisioni della commissione giudicatrice successive alle decisioni di ammissione alle prove del concorso". I ricorrenti hanno quindi chiesto al Tribunale di annullare tutte le operazioni del concorso contestato compiute successivamente all' emanazione, da parte della commissione giudicatrice, delle decisioni in ordine all' ammissione dei candidati alle prove del concorso stesso. Queste ultime decisioni non erano quindi oggetto della domanda di annullamento. Avendo essi stessi precisato, nei termini sopraindicati, quali erano le decisioni della commissione giudicatrice di cui avevano chiesto l' annullamento al Tribunale, i ricorrenti ben sapevano, conseguentemente, quali erano le decisioni emanate nell' ambito dello svolgimento della procedura del concorso controverso ° che, "come previsto dall' allegato III dello Statuto del personale, si conclude con la fissazione dell' elenco degli idonei e la trasmissione di tale elenco all' autorità che ha il potere di nomina accompagnata da una relazione motivata della commissione giudicatrice" (v. sentenza della Corte 6 luglio 1993, causa C-242/90 P, Commissione/Albani, Racc. pag. I-3839, punto 10 della motivazione) ° di cui avevano chiesto l' annullamento e quale potevano pertanto essere le decisioni del concorso controverso annullate dalla sentenza 11 febbraio 1993, a termini della quale "le operazioni successive alle decisioni di ammissione dei candidati alle prove del concorso interno B/228 (...) sono annullate". Il dispositivo della sentenza di cui trattasi non presenta quindi oscurità o ambiguità né del senso né della portata, né con riguardo al suo stesso tenore né in relazione con le conclusioni dei ricorrenti (v. per quanto attiene a quest' ultimo punto, la sentenza Willame/Commissione della CEEA, citata).
10 Ne consegue che la domanda di interpretazione sottoposta a questo Tribunale non risponde al requisito di irricevibilità relativo alla sussistenza di oscurità o ambiguità quanto al senso e alla portata della sentenza di cui sia chiesta l' interpretazione.
11 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre pronunciarsi unicamente, mediante ordinanza, in ordine alla ricevibilità della domanda d' interpretazione, senza dar corso alla fase orale e senza necessità di invitare le parti a presentare osservazioni supplementari a sostegno delle rispettive conclusioni, e la domanda dev' essere pertanto respinta in quanto irricevibile.
Sulle spese
12 Ai termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a termine dell' art. 88 del regolamento di procedura, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) La domanda d' interpretazione è respinta perché irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 14 luglio 1993.