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Document 61991CJ0241
Judgment of the Court of 6 April 1995. # Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities. # Competition - Abuse of a dominant position - Copyright. # Joined cases C-241/91 P and C-242/91 P.
Sentenza della Corte del 6 aprile 1995.
Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Diritto d'autore.
Cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P.
Sentenza della Corte del 6 aprile 1995.
Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Diritto d'autore.
Cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P.
Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-00743
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:98
SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 APRILE 1995. - RADIO TELEFIS EIREANN (RTE) E INDEPENDENT TELEVISION PUBLICATIONS LTD (ITP) CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - DIRITTO D'AUTORE. - CAUSE RIUNITE C-241/91 P E C-242/91 P.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00743
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza ° Posizione dominante ° Nozione ° Monopolio delle emittenti televisive sulle informazioni relative ai palinsesti settimanali
(Trattato CEE, art. 86)
2. Concorrenza ° Posizione dominante ° Diritti d' autore ° Palinsesti settimanali di programmi televisivi ° Esercizio del diritto ° Abuso ° Presupposti
(Trattato CEE, art. 86)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Erronea valutazione dei fatti ° Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 168 A; Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 51)
4. Concorrenza ° Posizione dominante ° Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri ° Criteri
(Trattato CEE, art. 86)
5. Accordi internazionali ° Accordi degli Stati membri ° Accordi precedenti al Trattato CEE ° Giustificazione di restrizioni al commercio intracomunitario ° Inammissibilità ° Accordo ratificato da uno Stato membro già vincolato dal Trattato CEE ° Conseguenze sui poteri della Comunità ° Insussistenza
(Trattato CEE, artt. 234 e 236)
6. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Cessazione delle infrazioni ° Potere della Commissione ° Ingiunzioni rivolte alle imprese
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 3]
7. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Cessazione delle infrazioni ° Oneri imposti alle imprese ° Proporzionalità ° Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
8. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione di accertamento di un' infrazione ° Motivazione ° Obbligo ° Portata
(Trattato CEE, art. 190)
1. Si trovano in una posizione dominante, ai sensi dell' art. 86 del Trattato, le emittenti televisive le quali, tramite il monopolio di fatto da esse detenuto sulle informazioni relative ai propri elenchi di programmi, captati dalla maggior parte dei telespettatori in uno Stato membro e da una parte sostanziale dei telespettatori nella parte vicina di un altro Stato membro, abbiano il potere di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato dei settimanali televisivi nelle regioni interessate.
2. Il comportamento di un' impresa in posizione dominante che rientri nell' esercizio di un diritto qualificato come "diritto d' autore" dal diritto nazionale non è di per sé sottratto a qualunque valutazione con riguardo all' art. 86 del Trattato.
Effettivamente, in mancanza di unificazione comunitaria o di ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela di un diritto di proprietà intellettuale dipende dalle norme nazionali e il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative dell' autore, con la conseguenza che un diniego di licenza, pur provenendo da un' impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso di tale posizione.
Tuttavia, dall' esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo. Ciò si verifica nel caso di emittenti televisive che si avvalgono del diritto d' autore conferito dalla normativa nazionale per impedire a un' altra impresa la pubblicazione di informazioni (canale, giorno, ora e titolo dei programmi), con commenti ed immagini, ottenute indipendentemente dalle dette società, su base settimanale, qualora, in primo luogo, tale comportamento ostacoli l' emergere di un prodotto nuovo, una guida settimanale completa dei programmi televisivi, che le società interessate non offrono e per cui sussiste una domanda potenziale da parte del consumatore, il che configura un abuso ex art. 86, secondo comma, lett. b), del Trattato, e, in secondo luogo, il rifiuto non sia giustificato dall' attività di diffusione radiotelevisiva né da quella di pubblicazione di guide televisive, nonché, in terzo luogo, le società interessate si riservino col loro comportamento un mercato derivato, quello delle guide televisive settimanali, escludendo qualunque tipo di concorrenza su siffatto mercato poiché negano l' accesso all' informazione grezza, materia prima indispensabile per elaborare una guida del genere.
3. Un ricorso contro una sentenza del Tribunale può, a norma dell' art. 168 A del Trattato CEE e dell' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, essere fondato solo su motivi inerenti alla trasgressione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti.
4. Affinché vi sia pregiudizio del commercio fra Stati membri, ai sensi dell' art. 86 del Trattato, non è necessario che il comportamento censurato abbia effettivamente pregiudicato gli scambi in misura rilevante. E' sufficiente dimostrare che tale comportamento è atto a produrre questo effetto. Ciò si verifica nel caso dell' impresa che precluda a qualunque concorrente potenziale l' accesso al mercato geografico costituito da uno Stato membro e da una parte di un altro Stato membro, e pertanto modifichi la struttura della concorrenza sul detto mercato, con conseguenze sul flusso di scambi potenziali fra i detti Stati membri.
5. Le disposizioni di una convenzione conclusa prima dell' entrata in vigore del Trattato o, a seconda dei casi, prima dell' adesione di uno Stato membro, convenzione alla quale si applica l' art. 234 del Trattato, non possono essere invocate nei rapporti intracomunitari allorché i diritti degli Stati terzi non vengono pregiudicati. Quando una convenzione è stata ratificata da uno Stato membro già vincolato dal Trattato, essa non può essere invocata per limitare i poteri della Comunità, previsti dal Trattato, poiché quest' ultimo può essere rivisto solo conformemente alla procedura di cui all' art. 236.
6. L' applicazione dell' art. 3 del regolamento n. 17 va adeguata alla natura della trasgressione accertata e può consistere tanto nell' ordine di tenere certi comportamenti o effettuare certe prestazioni, illegalmente omesse, quanto nel divieto di persistere in certi comportamenti e pratiche o di mantenere ferme certe situazioni contrarie al Trattato.
7. Nell' ambito dell' applicazione dell' art. 3 del regolamento n. 17, il principio di proporzionalità va inteso nel senso che gli oneri imposti alle imprese per porre fine all' infrazione alle norme sulla concorrenza non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che nella fattispecie sono state violate.
8. Le decisioni della Commissione che hanno per oggetto di constatare una violazione delle norme sulla concorrenza, di emettere ingiunzioni e di infliggere sanzioni pecuniarie devono essere motivate obbligatoriamente in forza dell' art. 190 del Trattato, il quale esige che la Commissione esponga le ragioni che l' hanno indotta ad adottare una decisione, in modo da consentire alla Corte e al Tribunale di esercitare il proprio controllo e da far conoscere sia agli Stati membri sia ai loro cittadini interessati in qual modo essa applichi il Trattato. D' altra parte, non si può esigere dalla Commissione che discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo.
Nei procedimenti riuniti C-241/91 P e C-242/91 P,
Radio Telefis Eireann (RTE), ente pubblico con sede in Dublino, rappresentata dagli avv.ti W. Alexander e G. van der Wal, su incarico del signor G.F. McLaughlin, direttore dell' ufficio legale della Radio Telefis Eireann, e dall' avv. E. Murphy, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt (C-241/91 P),
e
Independent Television Publications Ltd (ITP), società di diritto inglese con sede in Londra, rappresentata dagli avv.ti M.J. Reynolds e R. Strivens, solicitors, assistiti dall' avv. A. Tyrrell, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Zeyen, Beghin & Feider, 67, rue Ermesinde (C-242/91 P),
ricorrenti,
sostenute da
Intellectual Property Owners Inc. (IPO), con sede in Washington, D.C., Stati Uniti d' America, rappresentata dagli avv.ti D.R. Barrett e G.I.F. Leigh, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Bonn & Schmitt, 62, avenue Guillaume,
interveniente,
aventi ad oggetto i ricorsi diretti all' annullamento di due sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 10 luglio 1991 nelle cause T-69/89, RTE/Commissione (Racc. pag. II-485), e T-76/89, ITP/Commissione (Racc. pag. II-575),
procedimenti in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. I.S. Forrester, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Magill TV Guide Ltd, con sede in Dublino, rappresentata dagli avv.ti Gore & Grimes, solicitors, assistiti dall' avv. J.D. Cooke, SC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Louis Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
interveniente nei giudizi in primo grado,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias (relatore), presidente, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 1 dicembre 1993, nel corso della quale la Radio Telefis Eireann era rappresentata dagli avv.ti W. Alexander e G. van der Wal, la Independent Television Publications Ltd dagli avv.ti A. Tyrrell, QC, R. Strivens, solicitor, e T. Skinner, barrister, la Commissione dai signori J. Currall, membro del servizio giuridico, e I.S. Forrester, QC, la Magill TV Guide Ltd dall' avv. J.D. Cooke, SC, e la Intellectual Property Owners dagli avv.ti G.I.F. Leigh, solicitor, e D. Vaughan, QC,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 1991, la Radio Telefis Eireann (in prosieguo: la "RTE"), cui è stata notificata la sentenza del Tribunale 10 luglio 1991 (causa T-69/89, Racc. pag. II-485, in prosieguo: la "sentenza RTE") in pari data, ha proposto un ricorso contro la detta sentenza per violazione del diritto comunitario.
2 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 1991, la Independent Television Publications Ltd (in prosieguo: la "ITP"), cui è stata notificata la sentenza del Tribunale 10 luglio 1991 (causa T-76/89, Racc. pag. II-575, in prosieguo: la "sentenza ITP") il 12 luglio 1991, ha proposto un ricorso contro la detta sentenza per violazione del diritto comunitario.
3 Con due istanze depositate in cancelleria il 6 gennaio 1992, la Intellectual Property Owners Inc. (in prosieguo: la "IPO") ha chiesto di intervenire nei due procedimenti a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con due ordinanze 25 marzo 1992 la Corte ha autorizzato gli interventi.
4 Con ordinanza del presidente della Corte 21 aprile 1993, i procedimenti C-241/91 P e C-242/91 P sono stati riuniti ai fini della trattazione orale.
5 Attesa la connessione dei due procedimenti, occorre riunirli ai fini della sentenza conformemente all' art. 43 del regolamento di procedura.
6 Dalle sentenze del Tribunale risulta che la maggior parte dei telespettatori in Irlanda e il 30-40% dei telespettatori nell' Irlanda del Nord può ricevere le trasmissioni televisive della RTE, della ITV e della BBC.
7 All' epoca dei fatti non era disponibile nel mercato irlandese e nord irlandese nessuna guida televisiva generale settimanale. Ogni emittente faceva pubblicare una guida televisiva esclusivamente dedicata ai propri programmi e rivendicava, in forza della normativa irlandese e di quella del Regno Unito, la tutela del diritto d' autore sui suoi palinsesti settimanali onde opporsi alla loro riproduzione da parte di terzi.
8 La RTE pubblicava direttamente una propria guida televisiva settimanale, mentre la ITV la faceva pubblicare per il tramite della ITP, società costituita a tal fine.
9 La ITP, la RTE e la BBC praticavano la politica seguente per quanto riguarda la diffusione dei palinsesti. Esse comunicavano gratuitamente alla stampa quotidiana o periodica, su richiesta, i programmi delle loro trasmissioni unitamente ad una licenza gratuita in cui erano stabilite le modalità per la riproduzione di tali informazioni. I programmi quotidiani e, la vigilia dei giorni festivi, i programmi per due giorni potevano pertanto essere pubblicati subordinatamente a talune condizioni inerenti al formato della pubblicazione stessa. La pubblicazione dei "punti salienti" della settimana era altresì autorizzata. La ITP, la RTE e la BBC si accertavano del rigoroso rispetto delle condizioni stabilite nella licenza promuovendo se del caso azioni legali contro le pubblicazioni che non vi si conformassero.
10 La Magill TV Guide Ltd (in prosieguo: la "Magill") tentava di pubblicare una guida televisiva settimanale generale, ma doveva rinunciarvi in quanto le ricorrenti e la BBC ottenevano che le venisse inibita la pubblicazione dei palinsesti settimanali.
11 La Magill presentava una denuncia alla Commissione il 4 aprile 1986 in base all' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), onde ottenere la dichiarazione che le ricorrenti e la BBC avevano commesso un abuso di posizione dominante negando la concessione delle licenze per la pubblicazione dei rispettivi palinsesti settimanali. La Commissione decideva di avviare il procedimento in esito al quale emanava la decisione 21 dicembre 1988, 89/205/CEE, relativa ad una procedura in applicazione dell' articolo 86 del Trattato CEE (IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE; GU 1989, L 78, pag. 43, in prosieguo: la "decisione"), che veniva impugnata dinanzi al Tribunale.
12 In tale decisione la Commissione accertava l' infrazione dell' art. 86 del Trattato CEE e ingiungeva alle tre società di cessare la detta infrazione, in particolare "fornendo a terzi su richiesta e su base non discriminatoria i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e consentendo la riproduzione di tali elenchi da parte di altre parti". Essa indicava altresì che qualora le tre società avessero scelto di concedere licenze di riproduzione, gli eventuali diritti avrebbero dovuto essere di un importo ragionevole.
13 Con ordinanza 11 maggio 1989, cause riunite 76/89 R, 77/89 R e 91/89 R, RTE e a./Commissione (Racc. pag. 1141), il presidente della Corte disponeva, su richiesta delle ricorrenti, la sospensione "dell' esecuzione dell' art. 2 della decisione (...), in quanto tale norma obbliga le ricorrenti a porre fine immediatamente all' infrazione rilevata dalla Commissione, fornendosi reciprocamente e mettendo a disposizione di terzi, su richiesta e su base non discriminatoria, i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e consentendo la riproduzione di tali elenchi da parte di terzi".
14 In primo grado le due ricorrenti chiedevano l' annullamento della decisione della Commissione e la condanna di quest' ultima alle spese.
15 Il Tribunale respingeva i ricorsi delle ricorrenti e le condannava alle spese.
16 La RTE conclude che la Corte voglia:
"1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;
2) annullare la decisione della Commissione 21 dicembre 1988;
3) condannare la Commissione e l' interveniente alle spese".
17 La ITP chiede che la Corte voglia:
"1) annullare la sentenza del Tribunale 10 luglio 1991 nella causa T-76/89, ITP/Commissione, e pronunciarsi definitivamente nel merito;
2) annullare la decisione della Commissione 21 dicembre 1988, IV/31.851 (Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE), e
3) condannare la Commissione e/o l' interveniente alle spese sostenute dalla ITP dinanzi al Tribunale nonché la Commissione alle spese sostenute dalla ITP dinanzi alla Corte".
18 La Commissione conclude chiedendo alla Corte di respingere i ricorsi, di condannare ogni ricorrente alle spese occasionate dalla sua comparsa e condannare la IPO alle spese sostenute dalla Commissione a causa dell' intervento della IPO.
19 In via subordinata, qualora la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dovesse ritenere che le sentenze del Tribunale devono essere annullate su un punto soltanto, la Commissione ritiene che la Corte debba confermare il dispositivo delle sentenze del Tribunale e procedere alla sostituzione della motivazione, conformemente alla sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I-3755). Secondo la Commissione, il dispositivo delle sentenze, che ha confermato la decisione, non può essere censurato in quanto il comportamento di cui trattasi era manifestamente abusivo, ha leso gli interessi dei consumatori, ha escluso dal mercato la guida televisiva "multicanale" proposta dalla Magill, ha limitato gli scambi fra Stati membri ed era volto (per lo meno per quanto riguarda due delle tre ricorrenti) a restringere i detti scambi.
20 La IPO chiede l' annullamento delle due sentenze del Tribunale e della decisione della Commissione nonché la condanna di quest' ultima alle spese sostenute dalla IPO dinanzi alla Corte.
21 A sostegno del ricorso la RTE deduce tre motivi. Il primo verte sulla trasgressione da parte del Tribunale della nozione di abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato, il secondo sulla trasgressione da parte del Tribunale della nozione di pregiudizio del commercio fra Stati membri ed il terzo sull' omessa presa in considerazione da parte del Tribunale della Convenzione di Berna del 1886.
22 La ITP deduce a sostegno del ricorso, oltre al primo motivo addotto dalla RTE, due altri motivi. Il primo riguarda la trasgressione da parte del Tribunale dell' art. 3 del regolamento n. 17, in quanto il Tribunale avrebbe riconosciuto alla Commissione il potere di imporre al titolare di diritti di proprietà intellettuale l' obbligo di rilasciare licenze obbligatorie. Il secondo riguarda la trasgressione dell' art. 190 del Trattato CEE in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato che la motivazione della decisione rispondeva ai requisiti inerenti al rispetto dei diritti della difesa.
23 Nelle due memorie di intervento da essa depositate, la IPO si è associata in particolare al motivo comune della ITP e della RTE, cioè quello relativo alla trasgressione da parte del Tribunale della nozione di abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato.
Sull' esistenza di un abuso di posizione dominante
24 Per quanto riguarda l' esistenza di una posizione dominante, il Tribunale ha dichiarato che "la ITP disponeva, grazie al diritto d' autore sui palinsesti della ITV e di Channel 4, che le erano stati ceduti dalle società televisive che producevano i programmi di tali emittenti, del diritto esclusivo di riprodurre e mettere in commercio i suddetti palinsesti. Tale circostanza le ha consentito, al momento dei fatti censurati, di garantirsi il monopolio della pubblicazione dei propri palinsesti settimanali in una rivista specializzata nella presentazione dei programmi della ITV e di Channel 4, la TV Times". Secondo il Tribunale "ne consegue che la ricorrente deteneva chiaramente, nel periodo di cui trattasi, una posizione dominante sia sul mercato dei suoi palinsesti settimanali sia su quello delle riviste nelle quali questi ultimi erano pubblicati in Irlanda e Irlanda del Nord. Infatti, i terzi che, come la società Magill, intendevano pubblicare una rivista televisiva completa si trovavano in una situazione di dipendenza economica nei confronti della ricorrente, che aveva così la possibilità di opporsi all' apparizione di ogni tipo di concorrenza effettiva sul mercato dell' informazione sui propri programmi settimanali" (sentenza ITP, punto 49). Per quanto riguarda la RTE, il Tribunale è giunto alla medesima conclusione in termini praticamente identici (sentenza RTE, punto 63).
25 Per quanto riguarda l' esistenza di un abuso di siffatta posizione dominante, il Tribunale ha dichiarato che occorreva interpretare l' art. 86 in relazione al diritto d' autore sui palinsesti. Ha ricordato che, in mancanza di armonizzazione delle norme nazionali o di uniformazione nell' ambito della Comunità, la determinazione delle condizioni e delle modalità della tutela del diritto d' autore appartiene alla competenza degli Stati membri (sentenza ITP, punti 50 e 51). Il rapporto fra le discipline nazionali della proprietà intellettuale e i principi generali di diritto comunitario è espressamente regolato dall' art. 36 del Trattato CEE, laddove si prevede la possibilità di derogare alle norme relative alla libera circolazione delle merci per motivi inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale nel rispetto delle riserve di cui all' art. 36, seconda frase. L' art. 36 sottolinea infatti che il contemperamento delle esigenze della libera circolazione delle merci con il rispetto dovuto ai diritti di proprietà intellettuale va realizzato in modo da tutelare il legittimo esercizio di questi diritti, l' unico a trovare protezione in forza di questo articolo, rifiutando invece la tutela di ogni abuso di tali diritti, atto a creare artificiali ripartizioni del mercato o a pregiudicare il regime di concorrenza nella Comunità. Il Tribunale ha dichiarato che l' esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attribuiti dagli ordinamenti nazionali va quindi limitato nella misura necessaria a tale contemperamento (sentenza ITP, punto 52).
26 Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte secondo la quale dall' art. 36 del Trattato risulta che sono lecite le sole restrizioni alla libera concorrenza o alla libera circolazione delle merci e dei servizi dirette a salvaguardare la sostanza stessa del diritto di proprietà intellettuale. Il Tribunale ha richiamato in particolare la sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon (Racc. pag. 487, punto 11), in cui la Corte ha dichiarato che, mentre consente dei divieti o restrizioni alla libera circolazione dei prodotti per motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, l' art. 36 ammette delle deroghe a detta libertà solo nella misura in cui appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà (sentenza ITP, punto 54).
27 Il Tribunale ha poi osservato che la tutela dell' oggetto specifico del diritto d' autore conferisce al titolare di esso, di massima, la facoltà di riservare a se stesso il diritto esclusivo di riproduzione dell' opera protetta (sentenza ITP, punto 55).
28 Il Tribunale ha cionondimeno dichiarato che, se è certo che l' esercizio del diritto esclusivo di riproduzione dell' opera tutelata non prospetta, in sé, gli elementi di un abuso, quest' ultimo si profila invece allorché, alla luce delle peculiari circostanze di ogni caso concreto, risulta che le condizioni e le modalità d' esercizio del diritto esclusivo di riproduzione perseguono in realtà uno scopo manifestamente contrario agli obiettivi dell' art. 86. In siffatta ipotesi, ha proseguito il Tribunale, l' esercizio del diritto d' autore non risponde più alla funzione essenziale di questo diritto, consistente, ai sensi dell' art. 36 del Trattato, nell' assicurare la tutela del diritto morale d' autore e la remunerazione dello sforzo creativo, nel rispetto delle finalità perseguite, in particolare, dall' art. 86. Il Tribunale ha concluso che, in questo caso, il diritto comunitario e in ispecie i suoi principi fondamentali, come quelli della libera circolazione delle merci e della libera concorrenza, prevalgono sull' uso, non conforme a questi principi, di una norma nazionale in materia di proprietà intellettuale (sentenza ITP, punto 56).
29 Nel presente caso, il Tribunale ha rilevato come le ricorrenti, riservandosi il diritto esclusivo di pubblicazione dei palinsesti televisivi settimanali, ostacolassero l' ingresso nel mercato di un prodotto nuovo, vale a dire una guida televisiva completa, in grado di fare concorrenza alla loro rivista. Le ricorrenti utilizzavano in tal modo il proprio diritto d' autore sui palinsesti prodotti nell' ambito dell' attività di trasmissione di programmi televisivi per assicurarsi un monopolio sul mercato derivato delle guide televisive settimanali in Irlanda e nell' Irlanda del Nord. Il Tribunale ha d' altronde considerato significativa la circostanza che le ricorrenti autorizzassero gratuitamente la pubblicazione dei propri palinsesti giornalieri e dei punti salienti dei loro programmi settimanali da parte della stampa irlandese e britannica.
30 Il Tribunale ha infatti dichiarato che un simile comportamento ° caratterizzato dal fatto di frapporre ostacoli alla produzione ed allo smercio di un prodotto nuovo, per il quale esiste una domanda potenziale da parte dei consumatori, sul mercato connesso delle guide televisive settimanali, e dalla correlativa esclusione di qualsiasi concorrenza su tale mercato, al solo scopo di conservare il monopolio delle ricorrenti ° eccedeva manifestamente i limiti di quanto era indispensabile alla realizzazione della funzione essenziale assegnata dal diritto comunitario al diritto d' autore. Infatti, secondo il Tribunale, il rifiuto delle ricorrenti di autorizzare i terzi alla pubblicazione dei loro programmi settimanali presentava nel caso di specie un carattere arbitrario, in quanto non era giustificato dalle particolari esigenze del settore della diffusione radiotelevisiva. Le ricorrenti avevano quindi la possibilità di adeguarsi alle condizioni di un mercato delle guide televisive aperto alla concorrenza per garantire la redditività commerciale dei loro settimanali. I fatti censurati non trovavano pertanto giustificazione, nel diritto comunitario, in base alla tutela del diritto d' autore sui palinsesti (sentenza ITP, punto 58).
31 Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale ha constatato che, sebbene i palinsesti fossero, al momento dei fatti controversi, tutelati dal diritto d' autore riconosciuto dal diritto nazionale ° il quale permane competente a determinare le modalità di questa tutela ° il comportamento censurato non poteva giovarsi di una tale tutela, dovendosi tener conto della necessità di un contemperamento tra i diritti di proprietà intellettuale e i principi fondamentali del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci ed alla libera concorrenza. Infatti questo comportamento aveva finalità chiaramente contrastanti con quelle dell' art. 86 (sentenza ITP, punto 60).
32 Il Tribunale ha pertanto respinto il motivo fondato sulla trasgressione dell' art. 86.
33 La RTE, sostenuta dalla IPO, afferma, richiamando la sentenza 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo (Racc. pag. 6211), che l' esercizio, da parte del titolare di diritti sulla proprietà intellettuale, del suo diritto esclusivo, e in particolare del rifiuto di concedere una licenza, non può essere considerato di per sé uno sfruttamento abusivo di posizione dominante.
34 Infatti, secondo la RTE, la ITP e la IPO, una delle prerogative fondamentali del titolare del diritto d' autore, senza la quale tale diritto verrebbe privato del suo contenuto, è il diritto esclusivo di riproduzione. Questo diritto, che non è stato pregiudicato dalle norme del Trattato, consente al titolare di essere remunerato per la vendita esclusiva dei prodotti che contengono l' opera tutelata e di opporsi alla concorrenza di un terzo relativamente agli stessi prodotti.
35 La ITP contesta che l' esercizio del diritto esclusivo di riproduzione configuri di per sé un abuso in quanto volto al perseguimento di uno scopo manifestamente in contrasto con le finalità dell' art. 86 del Trattato (sentenza ITP, punto 56), poiché è normale e naturale che i titolari di diritti d' autore esercitino i loro diritti al fine di limitare la concorrenza che viene fatta ai loro prodotti da altri prodotti ottenuti dal materiale tutelato, ivi compreso in un mercato derivato. Ciò costituisce, a suo parere, l' essenza del diritto d' autore.
36 La IPO ritiene che il diritto d' autore agevoli per sua stessa natura la concorrenza e ricorda che conferisce diritti di proprietà esclusivi unicamente all' espressione specifica di un' idea o di un concetto e non al detto concetto o alla detta idea.
37 La RTE e la IPO ricordano che, in mancanza di armonizzazione, l' ambito di applicazione delle varie normative nazionali in tema di diritti d' autore può essere definito unicamente dal legislatore di ogni Stato membro. La definizione del detto campo di applicazione non può essere modificata da un provvedimento di attuazione dell' art. 86 del Trattato, bensì unicamente da una normativa comunitaria specifica.
38 Inoltre, prosegue la RTE, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il diritto di prima messa in commercio è stato considerato come l' oggetto specifico di tutti i diritti di proprietà industriale.
39 La RTE sostiene che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale non è tenuto a motivare il diniego di concessione di licenze, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale. La ITP aggiunge che questa tesi del Tribunale non è corroborata dalla giurisprudenza della Corte e pregiudica, a causa dell' imprecisione dei criteri utilizzati, la certezza del diritto dei titolari di diritti d' autore.
40 Secondo la RTE e la IPO, il rifiuto del titolare del diritto di concedere licenze fa parte dell' oggetto specifico del diritto esclusivo. La RTE ritiene che potrebbe configurarsi un abuso unicamente in circostanze particolarissime e la IPO aggiunge che l' uso di un diritto di proprietà intellettuale è giustificato qualora rientri nell' oggetto specifico del diritto di cui trattasi.
41 La IPO e la RTE criticano l' impostazione del Tribunale e della Commissione in questa causa, in quanto essi avrebbero circoscritto il diritto d' autore alla semplice combinazione del diritto all' attribuzione dello status di autore e del diritto di ottenere una remunerazione in caso di sfruttamento. La IPO sostiene che questa concezione contrasta non solo con il diritto dei diversi Stati membri, ma altresì con la Convenzione di Berna e comporterebbe una riduzione significativa della tutela conferita dal diritto d' autore. La ITP aggiunge che questa concezione prescinde dal diritto esclusivo di riproduzione e separa la tutela del diritto morale da quella del diritto patrimoniale, con la conseguenza che i cessionari del creatore ° come la ITP ° non potrebbero avvalersi di siffatto diritto morale, il quale è inalienabile, e non potrebbero quindi esercitare il diritto esclusivo di riproduzione.
42 La RTE sostiene che la domanda del consumatore non può giustificare l' applicazione dell' art. 86 del Trattato al caso di specie e che unicamente il legislatore nazionale può porvi rimedio, come è d' altronde avvenuto nel Regno Unito. La ITP aggiunge che la situazione del titolare del diritto d' autore che vende il proprio prodotto ottenuto dal materiale tutelato e priva pertanto il consumatore della possibilità di ottenerlo in modo diverso rientra nella consuetudine.
43 Inoltre, secondo la IPO, non esiste una presunzione secondo la quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale fruisce di una posizione dominante ai sensi dell' art. 86 (sentenze 18 febbraio 1971, causa 40/70, Sirena, Racc. pag. 69, e Deutsche Grammophon, già citata). Richiamandosi in particolare alla sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461), la IPO ritiene che la posizione dominante presupponga una situazione di predominanza economica e contesta pertanto l' analisi del Tribunale secondo cui le ricorrenti fruivano di una posizione dominante solo perché erano titolari di diritti d' autore, senza aver effettuato il benché minimo esame della potenza economica sul mercato.
44 La IPO addebita alla Commissione di non aver neppure applicato il criterio di posizione dominante fondato sulla potenza economica, bensì di aver considerato che le ricorrenti e la BBC disponevano di un monopolio di fatto. Infatti la Commissione avrebbe ritenuto che siffatto monopolio sussiste ogni volta che vi è un mercato primario e un mercato secondario e un terzo intenda procurarsi i prodotti o i servizi del mercato primario onde svolgere un' attività commerciale sul mercato secondario. Secondo la IPO, la Commissione ritiene che un intento di questo tipo configuri una situazione di dipendenza economica che è caratteristica della posizione dominante.
45 La IPO critica questa concezione in quanto ricollegherebbe artificialmente la dipendenza economica all' intenzione di un terzo, che avrebbe sempre la possibilità di intraprendere un' altra attività economica. La IPO vede nella nozione di "monopolio di fatto" una costruzione artificiale della Commissione per giustificare l' applicazione del diritto della concorrenza allo scopo di modificare l' oggetto specifico del diritto d' autore.
a) Sulla posizione dominante
46 Per quanto riguarda la posizione dominante, si deve ricordare anzitutto che il semplice fatto di essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale non è atto a costituire siffatta posizione.
47 Tuttavia, le informazioni grezze costituite dall' indicazione del canale, del giorno, dell' ora e del titolo dei programmi sono la conseguenza necessaria dell' attività di programmazione delle emittenti televisive, e queste ultime sono pertanto l' unica fonte delle dette informazioni per un' impresa come la Magill che intenda pubblicarle unitamente a commenti o immagini. La RTE e la ITP, avente causa della ITV, dispongono necessariamente, con la BBC, di un monopolio di fatto sulle informazioni utilizzate per l' elaborazione degli elenchi dei programmi televisivi captati dalla maggior parte dei telespettatori in Irlanda e dal 30-40% dei telespettatori nell' Irlanda del Nord. Le ricorrenti hanno pertanto il potere di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato dei settimanali televisivi, giustificando quindi la decisione del Tribunale di confermare la valutazione della Commissione, la quale aveva ritenuto che esse si trovassero in posizione dominante (v. sentenza Michelin/Commissione, già citata, punto 30).
b) Sull' abuso
48 Quanto all' abuso, si deve rilevare che l' argomento delle ricorrenti e della IPO presuppone erroneamente che, qualora il comportamento di un' impresa in posizione dominante rientri nell' esercizio di un diritto qualificato come "diritto d' autore" dal diritto nazionale, tale comportamento sia sottratto a qualunque valutazione alla luce dell' art. 86 del Trattato.
49 E' senz' altro esatto che, in mancanza di unificazione comunitaria o di ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela di un diritto di proprietà intellettuale dipende dalle norme nazionali e il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative dell' autore, con la conseguenza che un diniego di licenza, pur provenendo da un' impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso di tale posizione (sentenza Volvo, già citata, punti 7 e 8).
50 Tuttavia, come risulta dalla medesima sentenza (punto 9), dall' esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo.
51 Nel caso di specie, il censurato comportamento delle ricorrenti consiste nell' avvalersi del diritto d' autore conferito dalla normativa nazionale per impedire alla Magill ° o a qualunque altra impresa avente lo stesso progetto ° di pubblicare informazioni (canale, giorno, ora e titolo dei programmi), con commenti ed immagini, ottenute indipendentemente dalle ricorrenti, su base settimanale.
52 Fra le circostanze considerate dal Tribunale al fine di qualificare tale comportamento come abusivo, si deve rilevare in primo luogo che non esisteva, stando agli accertamenti del Tribunale, nessun sostituto reale o potenziale di una guida televisiva settimanale in grado di offrire informazioni sui programmi della settimana successiva. Il Tribunale ha confermato in proposito quanto rilevato dalla Commissione, cioè che l' elenco completo dei programmi per un periodo di 24 ore, ovvero di 48 ore per i fine settimana o la vigilia dei giorni festivi, pubblicato in taluni quotidiani e giornali domenicali, nonché le rubriche televisive di talune riviste contenenti, inoltre, i "punti salienti" dei programmi settimanali possono sostituire solo in misura estremamente ridotta la previa informazione dei telespettatori sul complesso dei programmi settimanali. Soltanto una guida televisiva settimanale che offra un' informazione completa sui programmi della settimana seguente consente agli utenti di avere conoscenza anticipatamente delle trasmissioni che desiderano seguire e, se del caso, di programmare in conseguenza le loro attività del tempo libero settimanali. Il Tribunale ha d' altra parte accertato l' esistenza di una domanda potenziale specifica, costante e regolare da parte dei consumatori (v. sentenze RTE, punto 62, e ITP, punto 48).
53 Pertanto le ricorrenti ° che erano necessariamente le uniche fonti di informazioni grezze sui programmi, materia prima indispensabile per produrre una guida televisiva settimanale ° lasciavano al telespettatore desideroso di informarsi sull' offerta di programmi per la settimana seguente unicamente la possibilità di acquistare le guide settimanali di ogni emittente onde trarne personalmente i dati utili a un raffronto.
54 Il rifiuto di fornire informazioni grezze opposto dalle ricorrenti avvalendosi delle disposizioni nazionali sul diritto d' autore ha quindi ostacolato l' emergere di un prodotto nuovo ° una guida settimanale completa dei programmi televisivi ° che le ricorrenti non offrivano e per cui sussisteva una domanda potenziale da parte del consumatore, il che configura un abuso ex art. 86, secondo comma, lett. b), del Trattato.
55 In secondo luogo, tale rifiuto non era giustificato dall' attività di diffusione radiotelevisiva né da quella di pubblicazione di guide televisive (sentenze RTE, punto 73, e ITP, punto 58).
56 Infine, e in terzo luogo, come ha altresì rilevato il Tribunale, con tale comportamento le ricorrenti si sono riservate un mercato derivato, quello delle guide televisive settimanali, escludendo qualunque tipo di concorrenza su siffatto mercato (v. sentenza 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 25), poiché le ricorrenti negavano l' accesso all' informazione grezza, materia prima indispensabile per elaborare una guida del genere.
57 Atteso il complesso di tali circostanze, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto qualificando il comportamento delle ricorrenti come abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato.
58 Ne consegue che, senza che occorra esaminare la motivazione delle sentenze impugnate nella parte in cui è fondata sull' art. 36 del Trattato, il motivo inerente alla trasgressione da parte del Tribunale della nozione di abuso di posizione dominante va disatteso.
Sul pregiudizio del commercio fra Stati membri (secondo motivo di ricorso nel procedimento C-241/91 P)
59 Per quanto riguarda il pregiudizio del commercio fra Stati membri, il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte (sentenza RTE, punto 76), ha concluso (punto 77) che "il controverso comportamento della ricorrente ha modificato la struttura della concorrenza sul mercato delle guide televisive in Irlanda e Irlanda del Nord, con conseguente pregiudizio sul flusso di scambi potenziali tra l' Irlanda e il Regno Unito".
60 Il Tribunale ha motivato questa conclusione con le conseguenze del rifiuto della ricorrente di autorizzare i terzi a pubblicare i suoi palinsesti sulla struttura della concorrenza nel territorio dell' Irlanda e dell' Irlanda del Nord. Essa avrebbe pertanto precluso qualsiasi possibilità di concorrenza sul detto mercato "con il conseguente mantenimento della ripartizione dei mercati (...) [dell' ]Irlanda e [dell' ]Irlanda del Nord". Ha sottolineato che le sensibili ripercussioni provocate dalla politica in questione sulle correnti di scambi potenziali tra l' Irlanda e il Regno Unito erano chiaramente dimostrate dall' esistenza di una domanda specifica per una guida televisiva completa. Ha aggiunto che "il territorio geografico rilevante, sul quale è già stato realizzato un mercato unico dei servizi di trasmissione di programmi televisivi, costituisce nel contempo un mercato unico dell' informazione sui programmi televisivi, avuto riguardo in particolare alla grande facilità degli scambi dal punto di vista linguistico" (punto 77).
61 La RTE ricorda che il diritto comunitario della concorrenza non è destinato ad operare in situazioni puramente interne di uno Stato membro e contesta l' affermazione del Tribunale secondo cui essa avrebbe effettivamente mantenuto "la ripartizione dei mercati rappresentati rispettivamente dall' Irlanda e dall' Irlanda del Nord". La RTE sostiene infatti di aver praticato una sola ed unica politica per quanto riguarda la fornitura dei palinsesti settimanali e la concessione di licenze, senza tener conto della sede delle imprese interessate. Essa nega di aver mai ostacolato le esportazioni e le importazioni di guide televisive.
62 La RTE ricorda altresì i dati seguenti, corroborati dagli accertamenti della Commissione e del Tribunale:
i) al di fuori dell' Irlanda, i programmi della RTE sono captati solo in una parte dell' Irlanda del Nord, che rappresenta meno dell' 1,6% del mercato televisivo del Regno Unito e meno dello 0,3% del mercato comunitario;
ii) stando agli accertamenti della High Court d' Irlanda, il segnale della RTE era captato dal 30-40% della popolazione dell' Irlanda del Nord;
iii) le vendite di guide televisive della RTE nel Regno Unito sono inferiori al 5% delle vendite in Irlanda.
63 Essa aggiunge di non avere programmi né pubblicità destinati all' Irlanda del Nord o trasmessi in quella zona. I suoi programmi possono essere captati nell' Irlanda del Nord da circa 100 000 spettatori unicamente a causa di uno sconfinamento ("overspill"); la RTE vende 5 000 esemplari della sua guida televisiva in quel territorio.
64 Questi dati dimostrano, secondo la RTE, la rilevanza marginale delle vendite transfrontaliere di guide settimanali contenenti i suoi programmi.
65 D' altra parte, in conseguenza della nuova politica di concessione di licenze attuata dalla RTE, si è potuto accertare quanto segue:
i) le vendite in Irlanda di Radio Times e di TV Times, provenienti dal Regno Unito, hanno registrato un calo;
ii) le vendite nell' Irlanda del Nord di RTE Guide, proveniente dall' Irlanda, non hanno subito un incremento; in via generale, l' introduzione dei palinsesti della RTE in una guida generale è irrilevante per le vendite di una guida del genere nell' Irlanda del Nord;
iii) nessun altro editore si è avvalso della nuova possibilità di pubblicare guide televisive settimanali generali, contenenti anche i programmi della RTE, e di venderle oltre confine.
66 La RTE deduce da queste informazioni che la sua politica di concessione di licenze, censurata dalla Commissione, era priva di conseguenze sugli scambi fra l' Irlanda e il Regno Unito, ovvero esercitava solo un effetto insignificante sui detti scambi. Ora, prosegue la RTE, la Commissione è tenuta a provare che il commercio fra Stati membri viene pregiudicato in modo rilevante (sentenza 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207), cosa di cui il Tribunale non ha però tenuto conto. Essa rileva che gli argomenti della Commissione su questo punto riguardano unicamente le vendite in Gran Bretagna alla ITP e alla BBC.
67 Si deve ricordare anzitutto che, per giurisprudenza consolidata, un ricorso contro una sentenza del Tribunale può, a norma dell' art. 168 A del Trattato e dell' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, essere fondato solo su motivi inerenti alla trasgressione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti (sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 10). Gli argomenti dedotti dalla RTE, in quanto volti a rimettere in discussione la valutazione dei fatti cui ha proceduto il Tribunale, vanno quindi respinti.
68 Cionondimeno il presupposto del pregiudizio del commercio fra Stati membri è una questione di diritto sottoposta in quanto tale al sindacato della Corte.
69 Affinché vi sia pregiudizio del commercio fra Stati membri non è necessario che il comportamento censurato abbia effettivamente pregiudicato gli scambi in misura rilevante. E' sufficiente dimostrare che tale comportamento è atto a produrre questo effetto (sentenze Michelin/Commissione, già citata, punto 104, e 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 32).
70 Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che la ricorrente ha precluso a qualunque concorrente potenziale l' accesso al mercato geografico costituito da uno Stato membro e da una parte di un altro Stato membro, cioè l' Irlanda e l' Irlanda del Nord, ed ha pertanto modificato la struttura della concorrenza sul detto mercato, con conseguenze sul flusso di scambi potenziali fra l' Irlanda e il Regno Unito. Il Tribunale ne ha giustamente dedotto che era soddisfatta la condizione di un pregiudizio del commercio fra Stati membri.
71 Ne consegue che il motivo fondato sulla trasgressione da parte del Tribunale della nozione di pregiudizio del commercio fra Stati membri va disatteso.
Sulla Convenzione di Berna (terzo motivo di ricorso nel procedimento C-241/91 P)
72 Per quanto riguarda la Convenzione di Berna (in prosieguo: la "convenzione"), la RTE ha sostenuto dinanzi al Tribunale che l' art. 9, n. 1, della medesima sanciva il diritto esclusivo di riproduzione e che il n. 2 autorizzava gli Stati firmatari a consentire la riproduzione solo in taluni casi speciali, purché non fosse incompatibile con lo sfruttamento normale dell' opera e non causasse un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell' autore. La RTE ne deduceva che l' art. 2 della decisione impugnata era incompatibile con la convenzione in quanto arrecava danno al normale sfruttamento del suo diritto d' autore e causava un grave pregiudizio ai suoi interessi legittimi (sentenza RTE, punto 100).
73 In risposta a questi argomenti, il Tribunale ha esaminato la questione dell' applicabilità della convenzione. Ha rilevato anzitutto che la Comunità non era parte nella convenzione stessa. Dopo aver ricordato l' art. 234 del Trattato CEE e la giurisprudenza della Corte (sentenza RTE, punto 102), ha osservato che "nel presente caso, concernente l' Irlanda e il Regno Unito, l' art. 234 del Trattato si applica alle convenzioni concluse anteriormente (...) il 1 gennaio 1973, in forza dell' art. 5 dell' Atto di adesione". Ne ha dedotto che "nei rapporti intracomunitari, le disposizioni della Convenzione di Berna, ratificata dall' Irlanda e dal Regno Unito prima del 1 gennaio 1973, non possono pregiudicare le norme del Trattato. (...) L' argomento secondo cui l' art. 2 della decisione sarebbe contrario all' art. 9, n. 1, della Convenzione di Berna va pertanto respinto, senza che sia nemmeno necessario esaminarlo nel merito". Per quanto riguarda il n. 2 dell' art. 9, il Tribunale ha osservato "che tale paragrafo è stato inserito dall' Atto di Parigi del 1971, al quale il Regno Unito ha aderito dal 2 gennaio 1990, e che l' Irlanda non ha ratificato". Il Tribunale ha ricordato quindi che una convenzione conclusa dopo l' adesione senza seguire la procedura prescritta dall' art. 236 del Trattato CEE non può pregiudicare l' applicazione di una norma di quest' ultimo (sentenza RTE, punto 103).
74 Il Tribunale ha quindi respinto il motivo relativo alla violazione della convenzione (sentenza RTE, punto 104).
75 La RTE sostiene che l' art. 9, n. 2, della convenzione, emendata a Parigi nel 1971, autorizza che venga pregiudicato il diritto esclusivo di riproduzione degli autori unicamente per via legislativa, in casi speciali, quando la detta riproduzione non pregiudica lo sfruttamento normale dell' opera né causa un danno ingiustificato agli interessi legittimi dell' autore.
76 Secondo la RTE, la convenzione non contiene una definizione di ciò che essa tutela, ma esclude unicamente i "fatti diversi che hanno il carattere di semplici informazioni di stampa" (art. 2, n. 8), eccezione che dev' essere di interpretazione stretta. Spetterebbe quindi al legislatore e ai giudici nazionali definire l' ambito di applicazione della convenzione a livello nazionale.
77 La RTE sostiene che l' obbligo imposto dalla decisione della Commissione non è stato previsto da una normativa che definisca in modo sufficientemente chiaro le circostanze e le modalità di autorizzazione della riproduzione. La decisione stessa non può essere considerata una "legislazione". L' applicazione del diritto della concorrenza non soddisfa le condizioni dell' art. 9, n. 2. Il titolare del diritto d' autore deve poter conoscere, in base ad una legislazione esplicita, se può essere tenuto o meno a concedere licenze obbligatorie. Una disposizione come l' art. 86 del Trattato, che si limita a prevedere un obbligo generale e che occorre precisare e adeguare ad ogni singola fattispecie, non soddisfa le condizioni imposte dall' art. 9, n. 2, della convenzione. Unicamente una legislazione comunitaria potrebbe fornire un' idonea base legislativa.
78 La RTE sostiene che la convenzione fa parte delle norme giuridiche relative all' applicazione del Trattato, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE. A sostegno di questa tesi la RTE si riferisce a numerose dichiarazioni della Commissione, da cui risulterebbe che la convenzione fruisce di un ampio consenso internazionale (v. preambolo alla proposta di decisione del Consiglio concernente l' adesione degli Stati membri alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche come riveduta dall' Atto di Parigi del 24 luglio 1971 e alla Convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961, GU 1991, C 24, pag. 5). Secondo la RTE, la Commissione ha sempre considerato che la detta convenzione garantisce un livello minimo di tutela. Essa si riferisce alla proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica dei programmi di elaboratori elettronici (GU 1989, C 91, pag. 4, in particolare pagg. 8 e 10) e alla direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42). L' art. 1 bis della proposta modificata di decisione del Consiglio relativa all' adesione degli Stati membri alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, come riveduta dall' Atto di Parigi del 24 luglio 1971, e alla Convenzione internazionale di Roma del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (GU 1992, C 57, pag. 13), è stato redatto dalla Commissione nel modo seguente: "Nell' esercizio delle sue competenze, in materia di diritto d' autore e di diritti connessi, la Comunità si ispira ai principi e si conforma alle disposizioni della Convenzione di Berna (...)". La proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, adottata il 29 gennaio 1992, costituisce una base legislativa per l' imposizione di licenze obbligatorie. La RTE rileva che, in tutti i settori diversi dal diritto della concorrenza, la Comunità rispetta la convenzione.
79 La RTE ritiene quindi che, sebbene la Comunità non abbia aderito alla convenzione, occorre tener conto, nell' ambito del diritto comunitario, delle norme di tale convenzione (sentenze 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione, Racc. pag. 491, e 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859).
80 La RTE sostiene che la Comunità non può, da un lato, imporre agli Stati membri di aderire e conformarsi alla convenzione e, dall' altro, emanare provvedimenti che non siano conformi alla convenzione stessa.
81 Essa ritiene infine che l' esame della portata degli artt. 234 e 236 sarebbe giustificato solo qualora fosse dimostrato che taluni obblighi risultanti dalla convenzione fossero confliggenti con talune disposizioni del Trattato CEE.
82 La IPO condivide questa opinione e afferma che un' armonizzazione del diritto nazionale della proprietà intellettuale può essere ottenuta solo tramite mezzi legislativi, cioè mediante un atto del Consiglio adottato seguendo la procedura di cui all' art. 100 A o all' art. 235 del Trattato CEE. Una decisione individuale della Commissione ai sensi del diritto della concorrenza non rappresenta una soluzione soddisfacente di tale questione.
83 Si deve rilevare anzitutto, come ha fatto il Tribunale, che la Comunità non ha aderito alla convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche.
84 Inoltre, per quanto riguarda il Regno Unito e l' Irlanda, essi avevano effettivamente già aderito alla convenzione alla data della loro adesione alla Comunità e, in forza dell' art. 5 dell' Atto di adesione, l' art. 234 del Trattato si applica quindi a tale convenzione. Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che le disposizioni di una convenzione conclusa prima dell' entrata in vigore del Trattato o, a seconda dei casi, prima dell' adesione di uno Stato membro non possono essere invocate nei rapporti intracomunitari allorché, come nel caso di specie, i diritti degli Stati terzi non vengono pregiudicati (v., in particolare, sentenza 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, Racc. pag. 4907, punto 18).
85 Infine l' Atto di Parigi che ha modificato l' art. 9, nn. 1 e 2, della convenzione, disposizione invocata dalla RTE, è stato ratificato dal Regno Unito solo dopo la sua adesione alla Comunità e non è stato ancora ratificato dall' Irlanda.
86 Il Tribunale era quindi legittimato a concludere che questo articolo non potesse essere invocato per limitare i poteri della Comunità, previsti dal Trattato CEE, poiché poteva essere rivisto solo conformemente alla procedura di cui all' art. 236.
87 Ne consegue che il motivo inerente alla trasgressione della convenzione da parte del Tribunale va disatteso.
Sui poteri conferiti alla Commissione dall' art. 3 del regolamento n. 17 (secondo motivo di ricorso nel procedimento C-242/91 P)
88 Il secondo motivo, prima parte, della ITP riguarda la trasgressione da parte del Tribunale dell' art. 3 del regolamento n. 17, in quanto avrebbe dichiarato che tale disposizione consentiva alla Commissione di imporre licenze obbligatorie, da essa stessa gestite, relative a diritti di proprietà intellettuale istituiti dalle normative degli Stati membri. Con riferimento alla sentenza 14 settembre 1982, causa 144/81, Keurkoop (Racc. pag. 2853), la ITP sostiene che unicamente i parlamenti d' Irlanda e del Regno Unito possono sopprimere o sostituire il diritto d' autore che essi hanno conferito.
89 La seconda parte di questo motivo riguarda l' inosservanza del principio di proporzionalità, in quanto il Tribunale ha dichiarato che la decisione della Commissione non lo aveva trasgredito (sentenza ITP, punti 78-81). La ITP sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle considerazioni seguenti: la decisione ha soppresso il diritto esclusivo di riproduzione della ITP, ma anche il diritto di prima messa in commercio, particolarmente importante in questo caso, poiché la longevità del prodotto è limitata a dieci giorni. Non vi è nessuna reciprocità tra la ITP e i concorrenti (diversi dalla BBC e dalla RTE) cui le viene imposto di concedere licenze. Un gran numero di tali concorrenti, in particolare i giornali diffusi su scala nazionale, producono fatturato e utili nettamente superiori a quelli della ITP. I loro diritti d' autore hanno un valore economico certo e sono tutelati dalla riproduzione.
90 Si deve rilevare che l' applicazione dell' art. 3 del regolamento n. 17 va adeguata alla natura della trasgressione accertata e può consistere tanto nell' ordine di tenere certi comportamenti o effettuare certe prestazioni, illegalmente omesse, quanto nel divieto di persistere in certi comportamenti e pratiche o di mantenere ferme certe situazioni contrarie al Trattato (sentenza Commercial Solvents/Commissione, già citata, punto 45).
91 Nel caso di specie, avendo la Commissione accertato che il rifiuto di fornire ad imprese come la Magill le informazioni grezze contenute nei palinsesti televisivi settimanali costituiva un abuso di posizione dominante, essa era legittimata, in forza del detto articolo e onde garantire l' efficacia della sua decisione, ad obbligare le ricorrenti a fornire le dette informazioni. Infatti, come il Tribunale ha correttamente osservato, l' imposizione di tale obbligo ° d' altronde limitato dalla possibilità di subordinare l' autorizzazione di pubblicazione a talune condizioni, fra cui il pagamento di diritti ° costituiva l' unico mezzo per porre fine all' infrazione.
92 Il Tribunale, riferendosi ai medesimi accertamenti di fatto, ha altresì correttamente disatteso l' argomento relativo all' inosservanza del principio di proporzionalità.
93 Infatti, come il Tribunale ha giustamente rilevato, nell' ambito dell' applicazione dell' art. 3 del regolamento n. 17, il principio di proporzionalità va inteso nel senso che gli oneri imposti alle imprese per porre fine all' infrazione alle norme sulla concorrenza non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che nella fattispecie sono state violate (sentenza ITP, punto 80).
94 Concludendo, al punto 81 della medesima sentenza, che alla luce delle constatazioni di cui sopra l' ordine rivolto alla ricorrente costituiva una misura appropriata e necessaria per porre fine all' infrazione, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto.
Sulla motivazione (terzo motivo di ricorso nel procedimento C-242/91 P)
95 Il terzo motivo della ITP riguarda la trasgressione dell' art. 190 del Trattato da parte del Tribunale, in quanto ha dichiarato che la decisione era sufficientemente motivata (sentenza ITP, punti 64 e 65), mentre la Commissione si è limitata ad affermare che l' esercizio del diritto d' autore esulava dall' ambito di applicazione dell' oggetto specifico del diritto stesso per dedurne che l' esercizio del diritto d' autore consistente unicamente nel negare la concessione di una licenza di riproduzione configurava un abuso di posizione dominante.
96 Secondo la ITP, la questione fondamentale se un semplice diniego di licenza potesse costituire un abuso è stata trattata in modo sommario dalla Commissione. Non vi è stata nessuna analisi della situazione specifica dei titolari di diritti d' autore nel contesto dell' applicazione dell' art. 86 del Trattato. La ITP afferma che questo modo di agire non è conforme ai requisiti delineati dalla sentenza 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universitaet Muenchen (Racc. pag. I-5469). La ITP sostiene di non aver ancora acclarato cosa intendesse la Commissione nel descrivere il suo modo di avvalersi dei suoi diritti d' autore esulando dall' oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale.
97 La ITP aggiunge che l' insufficienza di motivazione della decisione è stata posta in evidenza dai numerosi chiarimenti che la Commissione ha prodotto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Se la Commissione potesse legalmente comportarsi in tal modo, l' art. 190 del Trattato verrebbe privato di contenuto. La ITP sostiene che il Tribunale ha sviluppato la propria motivazione giuridica prescindendo dalla decisione.
98 Conformemente ad una giurisprudenza costante, le decisioni della Commissione che hanno per oggetto di constatare una violazione delle norme sulla concorrenza, di emettere ingiunzioni e di infliggere sanzioni pecuniarie devono essere motivate obbligatoriamente in forza dell' art. 190 del Trattato, il quale esige che la Commissione esponga le ragioni che l' hanno indotta ad adottare una decisione, in modo da consentire alla Corte e al Tribunale di esercitare il proprio controllo e da far conoscere sia agli Stati membri sia ai loro cittadini interessati in qual modo essa applichi il Trattato (v. sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punto 66).
99 D' altra parte, non si può esigere dalla Commissione che discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo (sentenza 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 55).
100 Il Tribunale ha rilevato in particolare, al punto 64 della sentenza ITP, che "con riferimento alla nozione di abuso, la Commissione ha chiaramente indicato, nella decisione, i motivi per i quali ha accertato che la ricorrente, facendo del proprio diritto esclusivo di riproduzione dei palinsesti lo strumento di una politica contraria agli obiettivi di cui all' art. 86, ha ecceduto i limiti di quanto è necessario per garantire la tutela della sostanza stessa del diritto d' autore ed ha commesso un abuso ai sensi dell' art. 86". Ne ha quindi concluso che "a differenza di quanto asserisce la ricorrente, la motivazione della decisione impugnata consente agli interessati di conoscere i principali elementi di fatto e di diritto posti a fondamento degli accertamenti effettuati dalla Commissione, rendendo possibile al Tribunale l' esercizio del proprio sindacato giurisdizionale. Pertanto la motivazione della decisione soddisfa le condizioni relative al rispetto dei diritti della difesa, quali sono costantemente state indicate dalla giurisprudenza".
101 Dalle critiche della ricorrente non risulta che tale valutazione del Tribunale sia viziata da un errore di diritto.
102 Occorre aggiungere che tali critiche, riguardando l' insufficienza dell' analisi giuridica della situazione che la Commissione avrebbe svolto nella sua decisione, riproducono in sostanza gli argomenti dedotti per contestare la qualificazione del comportamento delle ricorrenti come un abuso di posizione dominante, argomenti che sono stati già respinti nell' ambito della disamina del primo motivo.
103 Il motivo inerente all' inosservanza dell' art. 190 del Trattato va quindi disatteso.
104 I ricorsi vanno pertanto respinti nel loro complesso.
Sulle spese
105 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse vanno condannate ognuna alle spese relative al ricorso contro la sentenza del Tribunale da esse proposto. Quanto alla IPO, che è intervenuta a sostegno delle ricorrenti, essa va condannata, conformemente all' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione risultanti dall' intervento della IPO.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) La Radio Telefis Eireann (RTE) e la Independent Television Publications Ltd (ITP) sono condannate ognuna alle spese relative al ricorso contro la sentenza del Tribunale da esse proposto.
3) La Intellectual Property Owners Inc. (IPO) sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione occasionate dal suo intervento.