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Document 61991CJ0213

Sentenza della Corte del 15 giugno 1993.
Abertal SAT Ltda e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Misure d'aiuto per la frutta a guscio e le carrube - Modifiche delle modalità d'applicazione - Ricorso d'annullamento promosso da organizzazioni di produttori - Ricevibilità.
Causa C-213/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-03177

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:238

61991J0213

SENTENZA DELLA CORTE DEL 15 GIUGNO 1993. - ABERTAL SAT LTDA E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - MISURE DI AIUTO PER LA FRUTTA A GUSCIO E LE CARRUBE - MODIFICA DELLE MODALITA DI APPLICAZIONE - RICORSO D'ANNULLAMENTO PROPOSTO DA ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI - RICEVIBILITA. - CAUSA C-213/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03177


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Regolamento che modifica le modalità d' applicazione dei provvedimenti d' aiuto per la frutta a guscio e le carrube

[Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento (CEE) della Commissione n. 1304/91, art. 1]

Massima


La possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l' identità dei soggetti ai quali si applica una misura non implica affatto che detti soggetti vadano considerati toccati individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma del Trattato, da detta misura, sempreché risulti evidente che detta applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto in questione.

Per questo motivo l' art. 1 del regolamento n. 1304/91, che ha lo scopo di modificare ex nunc, per tutte le organizzazioni di produttori, talune modalità d' applicazione dell' aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento nel settore della frutta a guscio e delle carrube, assoggettando a condizioni più restrittive le richieste presentate dagli operatori economici per ottenere la modifica di detti progetti, durante la loro esecuzione, per fruire delle quote annuali di aiuti e per riscuotere anticipi sugli stessi, non tocca individualmente le organizzazioni di produttori i cui progetti sono stati approvati prima della sua adozione.

Infatti, dal momento che non tocca specificamente dette organizzazioni, non contiene alcun elemento concreto che consenta di concludere che i provvedimenti in questione sarebbero stati adottati specificamente tenendo conto dei loro progetti e si applica in modo identico a tutte le organizzazioni di produttori, indipendentemente dalla data di approvazione dei loro progetti, esso si rivolge, in termini astratti e generali, a categorie di persone indeterminate esso si applica a situazioni determinate oggettivamente.

Parti


Nella causa C-213/91,

Abertal SAT Ltda, società di diritto spagnolo, con sede in Reus, Tarragona (Spagna) e diciotto altre organizzazioni di produttori spagnoli di frutta a guscio e di carrube, aventi sede in Spagna, rappresentate dagli avv.ti Fernando Pombo García, Ricardo García Vicente e Iñigo Igartua Arregui, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Claude Wassenich, 6, rue Dicks,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco José Santaolalla e Eugenio de March, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento dell' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1991, n. 1304, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89, che fissa le modalità d' applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72 (GU L 123, pag. 27).

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 10 marzo 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 aprile 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 agosto 1991, l' Abertal SAT Ltda e diciotto altre organizzazioni di produttori spagnoli di frutta a guscio e di carrube (in prosieguo: le "ricorrenti"), a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, hanno chiesto l' annullamento dell' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1991, n. 1304, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità d' applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1305/72 (GU L 123, pag. 27).

2 Con ordinanza 18 ottobre 1991, il presidente della Corte ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti presentata dalle ricorrenti onde ottenere la sospensione dell' esecuzione dell' art. 1 del regolamento n. 1304/91 fino alla pronuncia della Corte sul ricorso principale.

3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 789, che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 85, pag. 3), ha inserito un titolo II bis in detto regolamento del 18 maggio 1972, n. 1035 (GU L 118, pag. 1), poi modificato.

4 Il titolo II bis del regolamento n. 1035/72 stabilisce talune misure di aiuto nel settore della frutta a guscio e delle carrube, tra le quali in particolare un aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità nonché della vendita, presentati dalle organizzazioni di produttori e approvati dalle autorità nazionali (art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72).

5 I progetti contemplati da detta disposizione mirano al miglioramento della qualità della produzione mediante una riconversione delle varietà e un miglioramento delle colture su superfici di coltura omogenea e non dispersa nonché, se del caso, al miglioramento della vendita di prodotti.

6 Conformemente all' art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72, i progetti di miglioramento approvati fruiscono, per la loro realizzazione, di un aiuto comunitario del 45% se il loro finanziamento in ragione del 45% almeno è a carico delle organizzazioni di produttori e del 10% è a carico dello Stato membro. Tanto l' aiuto comunitario quanto il sussidio dello Stato membro sono limitati e corrisposti sull' arco di dieci anni. Il massimale è degressivo.

7 Le condizioni prescritte per l' applicazione dei progetti di miglioramento nonché, tra l' altro, le modalità di versamento dell' aiuto per la realizzazione dei progetti sono state stabilite nel regolamento (CEE) della Commissione 18 luglio 1989, n. 2159, che fissa le modalità d' applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento n. 1035/72 (GU L 207, pag. 19).

8 Il regolamento n. 1304/91 reca una seconda modifica al summenzionato regolamento n. 2159/89.

9 L' art. 1 del regolamento n. 1304/91, già ricordato, che costituisce oggetto del presente ricorso, restringe le condizioni alle quali le organizzazioni di produttori nel settore della frutta a guscio e delle carrube possono chiedere la modifica di progetti già approvati, allo scopo di aumentare la superficie contemplata dal progetto e il versamento di anticipi sulla quota annua dell' aiuto, e nel contempo rende più vincolanti le norme sulle informazioni amministrative che dette organizzazioni devono fornire per fruire dell' aiuto comunitario relativo ai progetti di miglioramento.

10 Conformemente all' art. 2 del regolamento n. 1304/91, dette modifiche sono entrate in vigore il 21 maggio 1991.

11 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1991, la Commissione, a norma dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, ha sollevato un' eccezione di irricevibilità avverso il ricorso. Conformemente all' art. 91, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di passare alla fase orale per l' esame di detta eccezione.

12 Per una più ampia esposizione dei fatti e dello sfondo regolamentare della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei motivi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo in quanto necessari a comprendere il ragionamento della Corte.

13 A sostegno dell' eccezione di irricevibilità, la Commissione afferma che le ricorrenti non sono toccate né direttamente né individualmente dal regolamento impugnato.

14 Le ricorrenti sostengono invece che, da un lato, la loro situazione è direttamente pregiudicata dal regolamento impugnato, poiché le autorità nazionali competenti non dispongono di alcun margine discrezionale per l' applicazione delle modifiche litigiose; d' altro canto, il fatto che le ricorrenti hanno programmato progetti di miglioramento presentati ed approvati prima dell' adozione del regolamento impugnato le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore nel settore dei frutti a guscio e delle carrube. Costituirebbero dunque una cerchia ben definita di operatori la cui identità sarebbe stata nota alle autorità comunitarie in quanto le ricorrenti avevano adempiuto una precisa formalità prima di una certa data, vale a dire la presentazione di progetti di miglioramento prima dell' adozione delle modifiche litigiose. Inoltre, gli emendamenti apportati dal regolamento impugnato al regime degli aiuti sarebbero stati motivati dalla situazione delle ricorrenti, in quanto la Commissione avrebbe inteso ridurre il costo dell' operazione a causa del numero delle organizzazioni di produttori costituite e dell' entità degli aiuti richiesti.

15 Per pronunciarsi sul merito dell' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, si deve ricordare che l' art. 173, secondo comma, del Trattato, consente alle persone fisiche o giuridiche di impugnare le decisioni di cui sono destinatarie o quelle che, benché adottate in forma di regolamento o di decisione indirizzata ad un terzo, le toccano direttamente ed individualmente.

16 Il presente ricorso mira all' annullamento di una disposizione di un regolamento, quindi si deve verificare se le ricorrenti sono toccate direttamente e individualmente dal provvedimento impugnato.

17 Per accertare se le ricorrenti sono toccate individualmente, si deve ricordare che una costante giurisprudenza afferma che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l' identità dei soggetti ai quali si applica una misura non implica affatto che detti soggetti vadano considerati toccati individualmente da detta misura, sempreché risulti evidente che detta applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto in questione (v. ad esempio, sentenza 16 marzo 1978, causa 123/77, UNICME/Consiglio, Racc. pag. 845, e sentenza 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941).

18 Su questo punto, si deve constatare che la disposizione impugnata dal regolamento n. 1304/91 ha lo scopo di modificare ex nunc, per tutte le organizzazioni di produttori, talune modalità d' applicazione dell' aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento nel settore dei frutti a guscio e delle carrube, assoggettando a condizioni più restrittive le richieste presentate dagli operatori economici per ottenere la modifica di detti progetti, durante la loro esecuzione, per fruire delle quote di aiuti e per riscuotere anticipi sugli stessi.

19 Di conseguenza, questa disposizione, lungi dal ledere le ricorrenti a motivo di alcune loro caratteristiche specifiche, o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore, contempla, in termini astratti e generali, categorie di persone indeterminate e si applica a situazioni determinate oggettivamente.

20 Infatti il regolamento impugnato non contempla specificamente le ricorrenti, ma le tocca solo nella loro qualità obiettiva di organizzazioni di produttori nel settore in questione, alla stessa stregua di qualunque altro operatore economico che si trova, in atto o in potenza, in identica situazione.

21 In particolare, il fatto allegato dalle ricorrenti che i progetti che intendono realizzare sono stati approvati senza incontrare obiezioni da parte della Commissione, che aveva facoltà di criticarli, non è sufficiente per contraddistinguerle sotto il profilo della disposizione impugnata del regolamento litigioso, disposizione che non colpisce in particolare le ricorrenti rispetto a tutti gli operatori del settore in questione.

22 Infatti, questa disposizione si applica allo stesso modo a tutte le organizzazioni di produttori i cui progetti di miglioramento sono stati approvati prima dell' adozione di detto regolamento, o che saranno approvati dopo questa data.

23 Inoltre, il regolamento litigioso non contiene alcun elemento concreto che consenta di concludere che i provvedimenti in questione sarebbero stati adottati specificamente tenendo conto dei progetti delle ricorrenti.

24 Così stando le cose, la disposizione impugnata non tocca le ricorrenti individualmente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, sicché il ricorso va dichiarato irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno condannate alle spese, ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese, ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

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