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Document 61991CJ0190

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 gennaio 1993.
    Antonio Lante contro Regione Veneto.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Italia.
    Riconversione agraria - Aiuto alla ristrutturazione.
    Causa C-190/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-00067

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:11

    61991J0190

    SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 14 GENNAIO 1993. - ANTONIO LANTE CONTRO REGIONE VENETO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - ITALIA. - RICONVERSIONE AGRICOLA - AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE. - CAUSA C-190/91.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00067


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Agricoltura ° Politica agricola comune ° Riforma delle strutture ° Miglioramento dell' efficienza delle strutture ° Aiuto all' estensivizzazione della produzione di carne bovina ° Presupposti per la concessione ° Facoltà degli Stati membri di escludere determinate categorie di imprese dal godimento dell' aiuto ° Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 797/85, art. 1 ter, n. 3, lett. a), come modificato dal regolamento n. 1094/88]

    Massima


    L' art. 1 ter, n. 3, lett. a), del regolamento n. 797/85, come modificato, per quanto riguarda il ritiro dei seminativi nonché l' estensivizzazione e la riconversione della produzione, dal regolamento n. 1094/88, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, all' atto di determinare le condizioni per la concessione dell' aiuto destinato all' estensivizzazione della produzione di carne bovina, di escludere determinate categorie di imprese, come gli allevamenti zootecnici intensivi, dalla fruizione dell' aiuto medesimo.

    Parti


    Nel procedimento C-190/91,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Antonio Lante

    e

    Regione Veneto,

    domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1), modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1987, n. 1760 (GU L 167, pag. 1), entrambi modificati con regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1094 (GU L 106, pag. 28), nonché con regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4115, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' aiuto all' estensivizzazione della produzione (GU L 361, pag. 13),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai signori J.L. Murray, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: W. Van Gerven

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il signor A. Lante, dall' avv. W. Viscardini Donà, del foro di Padova;

    - per il governo italiano, dal prof. L. Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri e dall' avv. dello Stato O. Fiumara, in qualità di agente;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori E. de March e F. Santaolalla, consiglieri giuridici, e dall' avv. A. Carnelutti, del foro di Parigi, in qualità di agenti;

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza del 17 settembre 1992,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 ottobre 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 3 maggio 1991, pervenuta alla Corte il 25 luglio seguente, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1), modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1987, n. 1760 (GU L 167, pag. 1), entrambi modificati con regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1094 (GU L 106, pag. 28), nonché con regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4115, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' aiuto all' estensivizzazione della produzione (GU L 361, pag. 13).

    2 Le questioni sono sorte in occasione di un ricorso proposto dal signor A. Lante contro un provvedimento dell' Istituto regionale per l' Agricoltura di Verona 19 settembre 1990, con il quale è stata respinta la domanda di aiuto per l' estensivizzazione della produzione presentata dal signor Lante ai sensi dei citati regolamenti.

    3 Poiché il signor Lante possiede un allevamento intensivo di bovini da macello, la regione Veneto ha respinto la sua domanda in quanto l' aiuto non poteva essere versato ad un allevamento intensivo in cui il bestiame è alimentato con foraggi ottenuti per meno di un quarto dal fondo agricolo.

    4 Ritenendo che l' interpretazione dei citati regolamenti fosse necessaria per risolvere la controversia, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se il n. 3, lett. a), dell' art. 1 ter del regolamento (CEE) n. 1094/88 vada interpretato nel senso di consentire agli Stati membri ° all' atto di determinare le condizioni della concessione dell' aiuto destinato all' estensivizzazione della produzione, secondo le modalità proprie del rispettivo diritto pubblico interno ° di escludere determinate categorie di imprese, quali ad esempio gli allevamenti zootecnici cosiddetti 'intensivi' (cioè non effettuati in connessione con un fondo agricolo), dalla fruizione dell' aiuto medesimo, nel presupposto che tale tipo di aiuto sia rivolto esclusivamente alle aziende agricole.

    Se tale interpretazione sia ammissibile tenuto conto degli obiettivi generali della politica delle strutture agrarie perseguiti dal regolamento (CEE) n. 797/85 (e successive modificazioni e integrazioni) nonché degli attuali indirizzi della politica agraria comune, così come risultanti dalla normativa comunitaria, tenuto altresì conto che dall' ordinamento comunitario non è possibile ricavare una definizione generale ed uniforme di azienda agricola (sentenza della Corte 28 febbraio 1978, causa 85/77), e considerato infine che l' art. 2 e l' allegato I del regolamento (CEE) della Commissione n. 4115/88 stabiliscono che per il prodotto 'carni bovine' sia concesso l' aiuto di cui si tratta.

    2) Ove al precedente quesito dovesse rispondersi positivamente, si chiede altresì alla Corte se l' art. 10, n. 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 4115/88, laddove prevede che le superfici foraggere restino destinate all' alimentazione degli animali dell' azienda, possa essere interpretato nel senso che gli allevamenti nei quali il bestiame sia allevato con unità foraggere ottenute per meno di un quarto dal fondo non possano beneficiare dell' aiuto all' estensivizzazione della produzione, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal medesimo regolamento n. 4115/88".

    5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    6 Occorre sottolineare anzitutto che la controversia a quo riguarda il modo in cui le autorità nazionali di cui è causa applicano la normativa comunitaria volta a ridurre gli eccedenti di produzione nel settore delle carni bovine.

    7 Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede in sostanza che sia accertato se l' art. 1 ter, n. 3, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1094/88 vada interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro, all' atto di determinare le condizioni della concessione dell' aiuto destinato all' estensivizzazione della produzione di carni bovine, di escludere talune categorie di imprese, come gli allevamenti zootecnici intensivi, dalla fruizione dell' aiuto medesimo.

    8 Occorre ricordare in proposito che, con regolamento n. 797/85, modificato da ultimo con il citato regolamento n. 1094/88, il Consiglio ha imposto agli Stati membri l' obbligo di istituire un regime di aiuti allo scopo di promuovere l' estensivizzazione della produzione in taluni settori caratterizzati da eccedenti, in particolare nel settore della carne bovina, precisando che l' estensivizzazione consiste nella riduzione pari almeno al 20% per un periodo minimo di cinque anni della produzione del prodotto considerato, senza che aumentino le capacità di altre produzioni eccedentarie.

    9 A norma dell' art. 1 ter, n. 3, del citato regolamento n. 1094/88, gli Stati membri determinano le condizioni della concessione dell' aiuto, in particolare le modalità di riduzione della produzione, l' importo dell' aiuto, il periodo di riferimento, secondo la produzione interessata, per il calcolo della riduzione, nonché l' impegno che il beneficiario deve sottoscrivere soprattutto in previsione di un controllo volto ad accertare che la produzione è effettivamente diminuita.

    10 Col citato regolamento n. 4115/88 la Commissione ha stabilito le modalità d' applicazione del regime d' aiuto all' estensivizzazione della produzione. L' art. 10, n. 3, di questo regolamento prevede che, in caso di estensivizzazione dell' allevamento, il produttore si impegna a che le capacità di produzione rese libere in seguito all' estensivizzazione non siano utilizzate né dall' imprenditore, né da terzi per incrementare produzioni elencate nell' allegato I nonché la produzione suinicola o avicola e che le superfici foraggere restino destinate all' alimentazione degli animali dell' azienda.

    11 Per quel che riguarda i potenziali destinatari dell' aiuto di cui trattasi, occorre osservare che i regolamenti di cui è causa non contengono nessuna disposizione specifica per i diversi tipi di produzione.

    12 Occorre pertanto stabilire se gli Stati membri, per determinare le condizioni della concessione dell' aiuto, e in particolare le modalità di riduzione della produzione, abbiano la facoltà di escludere dall' ambito di applicazione del regime di aiuti gli allevatori di bovini che non dispongono di una sufficiente produzione di foraggi per alimentare il bestiame.

    13 Si deve osservare in proposito che le disposizioni comunitarie di cui è causa limitano la competenza degli Stati membri alle questioni tecniche e non consentono loro di determinare la cerchia dei destinatari. Detta competenza riguarda infatti solo l' attuazione pratica del regime di aiuti, cioè l' adeguamento alle situazioni locali e più in particolare le modalità concrete di riduzione della produzione.

    14 Il fatto che gli Stati membri non possono limitare la cerchia dei destinatari è confermato dall' art. 4, n. 3, del citato regolamento n. 4115/88, a norma del quale la Commissione può autorizzare gli Stati membri a fissare condizioni specifiche per la concessione dell' aiuto nelle zone in cui le produzioni o i sistemi di produzione sono già estensivi. Questa disposizione conferisce agli Stati membri una competenza normativa specifica nel caso in cui l' estensivizzazione sia già stata realizzata in talune zone, cosicché gli Stati membri non possono, salvo questo caso particolare, limitare la concessione dell' aiuto fondandosi su altri criteri.

    15 Benché esistano altre possibilità, economiche o giuridiche, per conseguire la riduzione degli eccedenti di carne, a tal fine il legislatore comunitario ha però unicamente scelto l' estensivizzazione della produzione di carne. Ne risulta che il potere degli Stati membri di limitare la cerchia dei destinatari dell' aiuto sarebbe incompatibile con questa scelta del legislatore comunitario nel caso di specie.

    16 Va aggiunto che se gli Stati membri disponessero del potere discrezionale di definire le categorie dei destinatari dell' aiuto, potrebbero risultarne ingiustificate discriminazioni fra i produttori nei diversi Stati membri, in violazione dell' art. 40, n. 3, del Trattato.

    17 Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto vanno pertanto risolte dichiarando che l' art. 1 ter, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1094/88 deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, all' atto di determinare le condizioni della concessione dell' aiuto destinato all' estensivizzazione della produzione della carne bovina, di escludere determinate categorie di imprese, come gli allevamenti zootecnici intensivi, dalla fruizione dell' aiuto medesimo.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    18 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza 3 maggio 1991, dichiara:

    L' art. 1 ter, n. 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1094, che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l' estensivizzazione e la riconversione della produzione, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, all' atto di determinare le condizioni della concessione dell' aiuto destinato all' estensivizzazione della produzione della carne bovina, di escludere determinate categorie di imprese, come gli allevamenti zootecnici intensivi, dalla fruizione dell' aiuto medesimo.

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