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Document 61991CJ0186

Sentenza della Corte del 10 marzo 1993.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Trasposizione parziale della direttiva 85/203/CEE - Norme di qualità dell'aria per il biossido di azoto - Obbligo di consultazione con gli Stati membri limitrofi.
Causa C-186/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-00851

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:93

61991J0186

SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 MARZO 1993. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - INADEMPIMENTO DI STATO - ESECUZIONE PARZIALE DELLA DIRETTIVA 85/203/CEE - NORME DI QUALITA DELL'ARIA PER IL BIOSSIDO DI AZOTO - OBBLIGO DI CONCERTAZIONE CON GLI STATI MEMBRI LIMITROFI. - CAUSA C-186/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00851


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ambiente ° Inquinamento atmosferico ° Direttiva 85/203/CEE ° Fissazione di un valore limite relativo alla concentrazione di biossido di azoto ° Facoltà per gli Stati membri di fissare valori più restrittivi ° Esercizio nelle regioni frontaliere ° Relativo obbligo di consultazione e di informazione ° Necessità di trasposizione nella normativa interna

(Direttiva del Consiglio 85/203/CEE, artt. 4 e 11)

Massima


Nell' ambito della direttiva 85/203, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, gli Stati membri sono autorizzati a fissare, ai sensi dell' art. 4, valori inferiori a quelli previsti dalla direttiva e devono soddisfare, a norma del successivo art. 11, taluni obblighi di consultazione e di informazione laddove intendano avvalersi di tale possibilità in una regione frontaliera rispetto ad uno o più Stati membri. Al fine di garantire la tutela completa e efficace dell' atmosfera contro le concentrazioni eccessive di biossido di azoto nelle regioni frontaliere, è indispensabile che lo Stato membro interessato preveda espressamente nella propria normativa che la consultazione preventiva, contemplata dal n. 1 dell' art. 11, abbia luogo anteriormente all' adozione di misure riguardanti le zone frontaliere e che la normativa medesima preveda espressamente la consultazione, di cui al successivo n. 2, in caso di inquinamento sensibile proveniente da uno Stato membro limitrofo.

Conseguentemente, la trasposizione nell' ordinamento interno dell' art. 4 della direttiva non accompagnata da quella dell' art. 11, che prevede un obbligo relativo all' esercizio della facoltà prevista dall' art. 4, costituisce incompleta attuazione della direttiva medesima.

Parti


Nella causa C-186/91,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal signor J. Devadder, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo provveduto all' emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini della trasposizione nell' ordinamento interno dell' obbligo di cui all' art. 11 della direttiva del Consiglio 7 marzo 1985, 85/203/CEE, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU L 87, pag. 1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' articolo medesimo nonché dell' art. 189 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 7 ottobre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 novembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo provveduto all' emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini della trasposizione nell' ordinamento interno dell' obbligo di cui all' art. 11 della direttiva del Consiglio 7 marzo 1985, 85/203/CEE, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU L 87, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' articolo medesimo nonché dell' art. 189 del Trattato CEE.

2 L' art. 2 e gli allegati I e II della direttiva stabiliscono un valore limite, nonché valori guida, per le concentrazioni di biossido di azoto contenuto nell' atmosfera.

3 Ai sensi dell' art. 4 della direttiva, gli Stati membri sono autorizzati, in presenza di determinate condizioni, a fissare valori inferiori a quelli previsti nei detti allegati I e II. Uno Stato membro che intenda avvalersi di tale facoltà in una regione frontaliera rispetto ad uno o più Stati membri è obbligato, ai sensi dell' art. 11, n. 1, ad avviare consultazioni preliminari con gli Stati membri interessati. Il successivo n. 2 impone agli Stati membri medesimi di provvedere a consultazioni, per rimediare alla situazione, qualora il valore limite o i valori inferiori, fissati a termini degli artt. 4 e 11, n. 1, precedentemente menzionati, siano stati superati o sussista il rischio di un superamento per effetto di un notevole inquinamento proveniente o che possa provenire da un altro Stato membro. Dalle disposizioni dell' art. 11 emerge che la Commissione dev' essere in ogni caso informata per poter partecipare alle dette consultazioni.

4 Ai sensi dell' art. 15 della direttiva, gli Stati membri devono procedere all' emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva medesima entro il 1 gennaio 1987.

5 Il governo belga ha emanato a tal fine il regio decreto 1 luglio 1986, che fissa le norme di qualità dell' aria per il biossido di azoto (Moniteur belge del 23 settembre 1986, pag. 12867; in prosieguo: il "regio decreto").

6 La Commissione contesta tuttavia al governo belga di non aver provveduto alla trasposizione nel menzionato regio decreto delle disposizioni dell' art. 11 della direttiva e, conseguentemente, di non aver previsto né l' obbligo di consultazione delle autorità degli Stati membri limitrofi, nei termini stabiliti dai nn. 1 e 2 del detto articolo, né quello di informare i servizi della Commissione al fine di consentire a quest' ultima l' eventuale partecipazione alle dette consultazioni.

7 Per una più ampia esposizione dei fatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 La Commissione fa valere che in mancanza delle consultazioni, previste dai nn. 1 e 2 dell' art. 11, non sarebbe garantito l' effetto utile dei valori fissati dall' art. 4 della direttiva né il conseguimento del suo obiettivo generale consistente nella tutela dell' ambiente e della salute dell' uomo. Essa ritiene che l' art. 11 della direttiva stabilisca regole precise e dettagliate da cui scaturiscono diritti e obblighi nei confronti dei singoli.

9 Il governo belga non contesta la mancata trasposizione dell' art. 11. Esso ritiene tuttavia che questa sia giustificata, atteso che le autorità belghe non intendono attuare misure rientranti nella sfera di applicazione del detto articolo. Esso fa in particolare valere, al riguardo che, ove le autorità belghe dovessero mutare orientamento, le consultazioni di cui trattasi avrebbero necessariamente luogo, atteso che le misure previste potrebbero raggiungere il loro obiettivo solamente qualora lo Stato limitrofo adottasse misure analoghe. Tali consultazioni verrebbero avviate conformemente a quanto previsto dalla Costituzione belga. Il governo belga sostiene infine che l' obbligo di consultazione, di cui all' art. 11, non potrebbe tuttavia obbligare lo Stato limitrofo ad adottare misure analoghe e, conseguentemente, far sorgere diritti in capo ai singoli.

10 Si deve anzitutto osservare che, come sottolineato dalla Commissione, gli obblighi sanciti dall' art. 11 della direttiva costituiscono il corollario del diritto, riconosciuto dall' art. 4 agli Stati membri, di fissare valori inferiori rispetto a quelli previsti dagli allegati I e II della direttiva.

11 Si deve inoltre rilevare che, al fine di garantire la tutela completa ed efficace dell' atmosfera contro le concentrazioni eccessive di biossido di azoto nelle regioni frontaliere, è indispensabile che lo Stato membro interessato preveda espressamente nella propria normativa che la consultazione preventiva di cui all' art. 11, n. 1, della direttiva abbia luogo anteriormente all' adozione delle misure riguardanti le zone frontaliere. Parimenti, è indispensabile che tale normativa preveda espressamente la consultazione, contemplata dall' art. 11, n. 2, della direttiva medesima, in caso di notevole inquinamento proveniente da uno Stato membro limitrofo, al fine di consentire agli Stati membri interessati di porre rimedio a tale situazione.

12 Conseguentemente, si deve rilevare che l' aver trasposto nell' ordinamento interno l' art. 4 della direttiva, norma che attribuisce una facoltà agli Stati membri, omettendo di trasporre l' art. 11, che prevede un obbligo concernente l' esercizio di tale facoltà, costituisce un' attuazione incompleta della direttiva stessa.

13 Per quanto attiene all' argomento del convenuto fondato sulle norme della Costituzione belga riguardanti i rispettivi poteri, da un lato, delle autorità nazionali e, dall' altro, di quelle regionali, in materia di rapporti con gli Stati limitrofi, è sufficiente rilevare che nessuna disposizione della Costituzione belga impone di procedere a consultazioni come quelle previste dall' art. 11 della direttiva.

14 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rilevare che il Regno del Belgio, non avendo provveduto ad emanare entro i termini prescritti tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all' art. 11 della direttiva del Consiglio 7 marzo 1985, 85/203/CEE, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

15 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e deve essere quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il Regno del Belgio, non avendo provveduto ad emanare entro i termini prescritti tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all' art. 11 della direttiva del Consiglio 7 marzo 1985, 85/203/CEE, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU L 87, pag. 1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del Trattato.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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