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Document 61991CJ0094
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 8 April 1992. # Hans-Otto Wagner GmbH v Fonds d'intervention et de Régularisation du Marché du Sucre. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal administratif de Paris - France. # Calculation of export refunds. # Case C-94/91.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 aprile 1992.
Hans-Otto Wagner GmbH contro Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif di Parigi - Francia.
Calcolo delle restituzioni all'esportazione.
Causa C-94/91.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 aprile 1992.
Hans-Otto Wagner GmbH contro Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif di Parigi - Francia.
Calcolo delle restituzioni all'esportazione.
Causa C-94/91.
Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-02765
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:181
*A9* Tribunal administratif de Paris, 1re chambre, jugement du 17/01/1991 (8707333/7)
SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DELL'8 APRILE 1992. - HANS-OTTO WAGNER GMBH CONTRO FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS - FRANCIA. - CALCOLO DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE. - CAUSA C-94/91.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02765
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Titoli d' importazione, d' esportazione e di fissazione anticipata - Nota esplicativa pubblicata dalla Commissione per gli operatori economici - Documento d' informazione - Mancanza di effetto vincolante
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Esportazione nei paesi terzi - Sistema di gara permanente - Fissazione anticipata della restituzione - Restituzione che figura sul titolo d' esportazione in moneta di uno Stato membro - Restituzione attribuita in ECU - Utilizzo del titolo d' esportazione in un altro Stato membro - Modalità di conversione verso la moneta di questo Stato - Applicazione all' importo in ECU del tasso rappresentativo in vigore all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' esportazione
[Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 2382/84, 2976/84 e 3067/84]
1. La nota esplicativa della Commissione 11 marzo 1981 relativa ai titoli d' importazione, d' esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli, pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e destinata a facilitare l' adempimento da parte dei servizi doganali e degli operatori economici delle formalità che derivano dalle norme comunitarie relative agli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità ed i paesi terzi, riveste il carattere di un documento informativo e non costituisce un atto vincolante che, di per sé solo, consentirebbe alle autorità nazionali di opporre agli operatori le modalità di conversione che vi sono previste.
2. Secondo la normativa comunitaria in materia di restituzioni all' esportazione di zucchero bianco determinate mediante gara permanente, la conversione monetaria, per quanto riguarda una restituzione all' esportazione con fissazione anticipata che figura sul titolo d' esportazione in moneta dello Stato membro in cui l' offerta è stata presentata ma attribuita in ECU, si effettua, quando il titolo è utilizzato in un altro Stato membro, tra detto importo in ECU e la moneta nazionale di questo Stato membro d' esportazione per mezzo del tasso rappresentativo in vigore al momento dell' espletamento delle formalità doganali d' esportazione.
Nel procedimento C-94/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal administratif di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hans-Otto Wagner GmbH
e
Fonds d' intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS)
domanda vertente sulla validità della nota esplicativa della Commissione 11 marzo 1981, relativa ai titoli d' importazione, d' esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (GU C 52, pag. 2),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate
- per la ricorrente nella causa principale, dall' avv. Christian E. Roth, del foro di Parigi,
- per il governo francese, dal sig. P. Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal sig. J.L. Falconi, segretario degli Affari esteri presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti, presentate all' udienza del 17 gennaio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 17 gennaio 1991, pervenuta in cancelleria il 18 marzo seguente, il Tribunal administratif di Parigi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità della nota 2 dell' allegato I della nota esplicativa della Commissione 11 marzo 1981, relativa ai titoli d' importazione, d' esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (GU C 52, pag. 2, in prosieguo: la "nota esplicativa").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che oppone la società Wagner, commerciante di prodotti agricoli, al Fonds d' intervention et de régularisation du marché du sucre (in prosieguo: il "Fondo"), circa il pagamento in franchi francesi di restituzioni all' esportazione fissate mediante gara in marchi tedeschi.
3 Al fine di facilitare le esportazioni comunitarie nel settore dello zucchero, il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), prevede, in considerazione delle differenze tra i prezzi sul mercato mondiale ed i prezzi all' interno della Comunità, l' attribuzione di restituzioni all' esportazione dello zucchero destinate a coprire queste differenze.
4 Con il regolamento (CEE) 14 agosto 1984, n. 2382 (GU L 221, pag. 5), la Commissione ha indetto, fino al 12 giugno 1985, una gara permanente principale per la determinazione di restituzioni all' esportazione di zucchero bianco. Gli importi massimi di queste restituzioni dovevano essere fissati dalla Commissione, sulla base delle offerte presentate.
5 In base alle disposizioni di applicazione che figurano nel bando di gara di cui trattasi (GU 1984, C 218, pag. 27), ogni offerta doveva indicare l' importo della restituzione all' esportazione espressa in moneta dello Stato membro in cui l' offerta era presentata. Venivano dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta fosse pari o inferiore all' importo massimo della restituzione all' esportazione fissato dalla Commissione. L' aggiudicatario aveva diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo d' esportazione su cui figurava l' importo della restituzione indicato nell' offerta.
6 Nel 1984 la società Wagner partecipava in Germania alla decima e undicesima gara nell' ambito della gara permanente principale di cui al regolamento n. 2382/84, soprammenzionato. In conformità alle disposizioni di questo regolamento, le sue offerte erano espresse in marchi tedeschi.
7 Quattro di queste offerte, che indicavano importi di restituzione all' esportazione pari o inferiori agli importi massimi fissati dalla Commissione per queste due gare, e riferentisi in totale all' esportazione di 1 500 tonnellate di zucchero bianco, venivano prese in considerazione, e venivano ad essa rilasciati titoli d' esportazione.
8 Nell' aprile 1985 le 1 500 tonnellate di zucchero bianco venivano esportate dalla società Wagner a partire dalla Francia. Poiché le restituzioni all' esportazione erano pagate dallo Stato membro sul cui territorio erano state espletate le formalità doganali d' esportazione, essa presentava al Fondo alcune domande di pagamento delle restituzioni che, secondo i suoi calcoli, ammontavano in totale a 4 196 946 FF.
9 La società Wagner perveniva a tale importo applicando all' importo in marchi tedeschi delle restituzioni all' esportazione che figurava sui titoli d' esportazione il tasso di cambio rappresentativo in vigore al momento dell' esportazione.
10 Il Fondo, per contro, riteneva che la conversione in franchi francesi delle restituzioni espresse in marchi tedeschi sui titoli d' esportazione doveva essere effettuata in conformità alla nota 2 dell' allegato I della nota esplicativa. Di conseguenza, esso ha innanzitutto convertito in ECU gli importi delle restituzioni che figuravano sui titoli d' esportazione applicando il tasso rappresentativo del marco tedesco in vigore al momento delle aggiudicazioni, ed ha successivamente convertito in franchi francesi gli importi così ottenuti applicando il tasso rappresentativo del franco francese in vigore al momento dell' adempimento delle formalità doganali d' esportazione. Questi calcoli hanno indotto il Fondo a versare solo una somma di 3 974 893 FF, riducendo così l' importo richiesto dalla società Wagner di 222 113 FF.
11 Contro questa decisione la società Wagner ha sostenuto che la nota esplicativa non poteva essere fatta valere nei suoi confronti e che, per di più, essa non era più in vigore al momento dei fatti. Essa ha quindi intimato al Fondo di versarle la somma di 222 113 FF.
12 Non avendo avuto seguito tale richiesta, la società Wagner adiva il Tribunal administratif di Parigi. Ritenendo che per risolvere la controversia si dovesse accertare se la nota 2 dell' allegato I della nota esplicativa potesse validamente essere applicata dal Fondo, il Tribunal administratif ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla validità di tale nota.
13 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
14 La nota 2 dell' allegato I della nota esplicativa è così formulata:
"Se, per uno stesso prodotto, i tassi rappresentativi di cui sopra entrano in vigore a date differenti a seconda dello Stato membro, la conversione degli importi fissati in anticipo, espressi in moneta nazionale e indicati nei titoli, dovrà essere effettuata come segue, quando i titoli vengono utilizzati in uno Stato membro diverso:
a) l' importo espresso in moneta nazionale, indicato nel titolo, dev' essere convertito in ECU per mezzo del tasso di cambio applicato per calcolare detto importo,
b) l' importo in ECU ottenuto conformemente alla lett. a) dev' essere convertito in moneta nazionale per mezzo del tasso di cambio applicabile il giorno dell' espletamento delle formalità doganali nello Stato membro in cui il titolo viene utilizzato".
15 Al fine di determinare la portata della questione pregiudiziale, occorre precisare preliminarmente la natura giuridica della nota esplicativa, e più in particolare quella della nota 2 dell' allegato I.
16 A tal riguardo, occorre osservare che questa nota esplicativa, pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, non costituisce un atto vincolante che, di per sé solo, consente alle autorità nazionali di far valere nei confronti degli operatori economici le modalità di conversione in esso previste. Infatti, la nota esplicativa riveste il carattere di un documento informativo inteso a facilitare agli operatori economici ed ai servizi doganali l' adempimento delle formalità che derivano dalle norme comunitarie relative agli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità ed i paesi terzi. La nota 2 dell' allegato I della nota esplicativa chiarisce come l' importo, fissato in anticipo, di una restituzione, espresso nella moneta di uno Stato, deve essere convertito nella moneta di un altro Stato quando il titolo d' esportazione è utilizzato in quest' altro Stato.
17 Tenuto conto della natura illustrativa della nota 2 dell' allegato I della nota esplicativa, non occorre esaminare la sua validità, ma, in considerazione dell' oggetto della causa principale, occorre intendere la questione pregiudiziale nel senso che mira ad accertare se la nota sopra considerata sia compatibile con i criteri di conversione monetaria fissati dalle disposizioni comunitarie vigenti al momento dei fatti di causa. Per fornire al giudice nazionale una soluzione utile, occorre esaminare le disposizioni comunitarie che disciplinano le modalità di conversione nella moneta dello Stato d' esportazione di una restituzione all' esportazione il cui importo fissato in anticipo è espresso nella moneta di un altro Stato.
18 A tal riguardo occorre ricordare che l' obiettivo principale di una procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all' esportazione è di consentire alla Comunità di smerciare le sue eccedenze di zucchero verso i paesi terzi, assicurando la parità di trattamento di tutti gli offerenti, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento nella Comunità, per quanto riguarda l' importo di queste restituzioni.
19 Al fine di garantire il rispetto di quest' ultimo principio, il bando di gara di cui trattasi nella presente fattispecie precisava al punto V.8 che, per la comparabilità delle offerte presentate in monete nazionali e per l' attribuzione della gara da parte degli Stati membri, gli importi proposti per le restituzioni all' esportazione, espressi in moneta nazionale, sono convertiti in ECU, utilizzando il tasso rappresentativo in vigore al momento dell' esame di queste offerte.
20 Dopo l' esame delle offerte ricevute, la Commissione, con i regolamenti (CEE) 24 ottobre 1984, n. 2976, e 31 ottobre 1984, n. 3067 (GU L 281, pag. 22, e GU L 288, pag. 65), ha fissato in ECU gli importi massimi delle restituzioni all' esportazione di zucchero bianco per la decima e undicesima gara parziale, effettuate nell' ambito della gara permanente principale di cui al regolamento n. 2382/84, soprammenzionato.
21 Di conseguenza gli importi delle restituzioni all' esportazione attribuiti agli offerenti che hanno presentato offerte per un importo pari o inferiore all' importo massimo fissato dalla Commissione sono stati espressi in ECU, applicando agli importi espressi in monete nazionali nelle offerte il tasso rappresentativo in vigore al momento della gara.
22 Un tale sistema consente di assicurare al titolare di un titolo d' esportazione rilasciato nell' ambito di una procedura di gara di restituzioni all' esportazione un diritto a ricevere, all' atto dell' esportazione, l' importo della restituzione che gli è stato attribuito sulla base delle sue offerte evitando che questo importo sia modificato a posteriori, a causa, ad esempio, di eventi monetari negativi verificatisi dopo la sua attribuzione.
23 Da quanto precede deriva che la nota 2 dell' allegato I della nota esplicativa riassume in maniera corretta i criteri fissati dalla normativa comunitaria per le conversioni monetarie necessarie nel campo delle restituzioni all' esportazione.
24 Per contro, le modalità di conversione volute dalla società Wagner si discostano dalla logica di questa normativa, poiché esse possono pervenire ad una restituzione più o meno elevata rispetto a quella che era stata ad essa attribuita all' atto dell' aggiudicazione. Infatti, l' importo della restituzione all' esportazione attribuito nell' ambito della procedura di gara viene ad essere modificato a posteriori. Questa modifica può portare, in un caso come quello di specie, ad un importo che avrebbe comportato il rigetto delle offerte presentate dall' impresa nelle gare alle quali essa aveva partecipato.
25 Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale nel senso che, in base alla normativa comunitaria, la conversione monetaria per quanto riguarda una restituzione all' esportazione, indicata sul titolo d' esportazione in moneta dello Stato membro in cui l' offerta è stata presentata ma attribuita in ECU, si effettua, quando il titolo è utilizzato in un altro Stato membro, tra detto importo in ECU e la moneta nazionale di tale Stato membro d' esportazione per mezzo del tasso rappresentativo in vigore al momento dell' espletamento delle formalità doganali d' esportazione.
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Parigi con ordinanza 17 gennaio 1991, dichiara:
Secondo la normativa comunitaria, la conversione monetaria per quanto riguarda una restituzione all' esportazione, indicata sul titolo d' esportazione in moneta dello Stato membro in cui l' offerta è stata presentata ma attribuita in ECU, si effettua, quando il titolo è utilizzato in un altro Stato membro, tra detto importo in ECU e la moneta nazionale di tale Stato membro d' esportazione per mezzo del tasso rappresentativo in vigore al momento dell' espletamento delle formalità doganali d' esportazione.