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Document 61990TJ0030

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 14 maggio 1991.
Wolfdietrich Zoder contro Parlamento europeo.
Dipendente - Promozione - Anzianità.
Causa T-30/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00207

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:24

61990A0030

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 14 MAGGIO 1991. - WOLFDIETRICH ZODER CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - PROMOZIONE - ANZIANITA. - CAUSA T-30/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00207


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Promozione - Minimo richiesto d' anzianità nel grado - Calcolo - Dies a quo - Nomina in ruolo - Agente temporaneo nominato dipendente di ruolo - Irrilevanza

(Statuto del personale, art. 45, n. 1)

2. Dipendenti - Promozione - Promesse - Violazione delle disposizioni statutarie - Legittimo affidamento - Insussistenza

(Statuto del personale, art. 45, n. 1)

3. Dipendenti - Parità di trattamento - Limiti - Vantaggio attribuito illegittimamente

Massima


1. Dall' art. 45 dello Statuto discende che il minimo d' anzianità nel grado che un dipendente deve maturare per potere essere promosso decorre, nel caso della prima promozione dopo l' assunzione, dalla data della nomina in ruolo.

Nessuna disposizione dello Statuto consente di prendere in considerazione, per quanto attiene a detto minimo di anzianità, il periodo durante il quale un dipendente, prima della sua nomina, ha prestato servizio presso l' istituzione cui appartiene come agente temporaneo, anche se al momento della sua assunzione come agente temporaneo l' interessato aveva i requisiti, in quanto vincitore di un concorso, per essere nominato dipendente di ruolo.

2. Promesse concernenti la presa in considerazione, ai fini di una promozione, del periodo durante il quale un dipendente ha prestato servizio presso l' istituzione cui appartiene come agente temporaneo, e che non tengano conto delle disposizioni statutarie vigenti, non possono suscitare un legittimo affidamento per l' interessato.

3. Un dipendente non può, invocando il principio della parità di trattamento, avvalersi di una prassi in contrasto con le disposizioni dello Statuto, in quanto nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri.

Parti


Nella causa T-30/90,

Wolfdietrich Zoder, dipendente del Parlamento europeo, residente in Senningerberg (Granducato del Lussemburgo), con l' avvocato domiciliatario Aloyse May, assistito dall' avv. Carole Kerschen, del foro di Lussemburgo, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dai sigg. Manfred Peter e Jannis Pantalis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 8 settembre 1989 di non iscrivere il ricorrente nell' elenco dei candidati promossi, con effetto dal 1º aprile 1988, al grado LA6 della carriera di traduttore,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, D.A.O. Edward e R. García-Valdecasas, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 27 febbraio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti all' origine del ricorso

1 Il sig. Wolfdietrich Zoder, ricorrente, di cittadinanza tedesca, dopo aver superato un concorso bandito dal Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") nei mesi di ottobre e novembre 1985 per l' assunzione di traduttori di lingua spagnola, veniva iscritto nell' elenco di riserva costituito a seguito di tale concorso. Nonostante questa iscrizione, egli veniva assunto dal Parlamento il 6 gennaio 1986 non come dipendente di ruolo, ma in qualità di agente temporaneo. Veniva nominato dipendente in prova, con inquadramento nel grado LA7, a partire dal 1º aprile 1986, e nominato in ruolo con tale grado con effetto dal 1º gennaio 1987.

2 Nel febbraio 1989 il ricorrente veniva iscritto nell' elenco dei dipendenti che potevano essere promossi dal grado LA7 al grado LA6 per l' anno 1988. Non figurava tuttavia nell' elenco dei dipendenti promossi al grado LA6 con effetto dal 1º aprile 1988, redatto con decisione del segretario generale del Parlamento 8 settembre 1989.

3 Con nota 7 dicembre 1989 il ricorrente presentava reclamo avverso la decisione 8 settembre 1989, in base all' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Egli contestava all' amministrazione di non aver tenuto conto di tutto il periodo in cui aveva lavorato al Parlamento. Ricordava di essere stato assunto in un primo momento quale agente temporaneo a partire dal 6 gennaio 1986, a causa di una mancanza di posti alla divisione spagnola, prima di essere nominato dipendente in prova dal 1º aprile 1986. Egli si doleva inoltre del fatto che alcuni colleghi più giovani di lui, con un rapporto informativo equivalente al suo, fossero stati promossi al grado LA6, anche se entrati in servizio dopo di lui. Tale discriminazione sarebbe stata peraltro in contraddizione con le dichiarazioni del sig. Van de Berghe, direttore generale del personale, rese durante una riunione di benvenuto per i nuovi dipendenti di ruolo e agenti temporanei tenutasi nel 1986, secondo cui ai fini di una promozione successiva per chiunque fosse stato iscritto in un elenco di riserva l' anzianità sarebbe stata calcolata a decorrere dalla data dell' entrata in servizio come dipendente di ruolo o dell' assunzione come agente temporaneo. Il ricorrente si richiamava inoltre ad una decisione del comitato consultivo di promozione adottata durante la riunione del 19 dicembre 1988, secondo cui si sarebbe dovuto tener conto non solo della particolare situazione delle divisioni recentemente istituite, ma anche di rispettare, al di là della menzionata promessa del direttore generale del personale, le assicurazioni fornite dalle autorità del Parlamento a persone che all' inizio del 1986 non figuravano in alcun elenco di riserva. Nel caso del ricorrente detta decisione non sarebbe stata applicata correttamente e con lettera del luglio 1989 i membri del comitato del personale facenti parte del comitato consultivo di promozione avrebbero segnalato tale errore al sig. Baldanza, segretario dello stesso comitato.

4 Il reclamo del sig. Zoder era oggetto di un parere favorevole del direttore della traduzione, il 13 dicembre 1989, e del direttore generale della traduzione e dei servizi generali del Parlamento, il 14 dicembre 1989.

5 L' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") si pronunciava sul reclamo soltanto con nota 3 luglio 1990, a seguito di ritardi amministrativi che lo stesso convenuto definiva "eccezionali". Per quanto riguarda la presunta discriminazione cui il sig. Zoder aveva fatto riferimento, riguardante il fatto che per alcuni suoi colleghi, figuranti anch' essi in un elenco di riserva, l' anzianità richiesta per la promozione sarebbe stata calcolata basandosi sulla data della loro entrata in servizio come funzionari o della loro assunzione come agenti temporanei, il sig. Enrico Vinci, segretario generale del Parlamento, faceva valere quanto segue:

"Tengo ad informarLa che il provvedimento menzionato nel Suo reclamo è stato adottato, previa eccezionale autorizzazione del Presidente del Parlamento, nei confronti dei Suoi colleghi traduttori principali e revisori spagnoli e portoghesi che hanno superato i concorsi interni LA 101 e LA 102. Il Suo caso è, beninteso, diverso; Lei ha superato un altro concorso PE/94/LA e la Sua nomina ha effetto dal 1º aprile 1986.

Detto provvedimento non può essere considerato discriminatorio nei Suoi confronti, poiché è stato adottato per ovviare alla situazione di svantaggio in cui si trovavano i colleghi selezionati prima di Lei, nel giugno 1985, e che sono stati nominati soltanto a decorrere dal 1º giugno 1986 a causa del ritardo nell' organizzazione dei loro concorsi interni. Per questo motivo la Sua situazione non può essere considerata la stessa, condizione per un' eventuale applicazione anche al Suo caso di tale provvedimento.

Per quanto riguarda i colleghi promossi al grado LA6 con decisione 8 settembre 1989, i quali avevano meriti equivalenti al Suo, constato che hanno un' anzianità di grado e di categoria superiori, poiché sono stati nominati dipendenti prima della data della Sua nomina".

6 Il sig. Zoder veniva promosso al grado LA6 con effetto dal 1º gennaio 1989.

Procedimento

7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 4 luglio 1990, il ricorrente, non ancora informato dell' esplicito rigetto del suo reclamo, ha proposto il presente ricorso volto ad ottenere l' annullamento della citata decisione 8 settembre 1989.

8 La fase scritta si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

9 La fase orale si è svolta il 27 febbraio 1991. I rappresentanti delle parti hanno svolto difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

10 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare ricevibile il ricorso;

2) accoglierlo;

3) annullare e dichiarare improduttiva di effetti la decisione di rigetto del suo reclamo;

4) annullare la decisione dell' APN del Parlamento 8 settembre 1989, a seguito della quale non è stato iscritto nell' elenco dei candidati promossi, con effetto dal 1º aprile 1988, dal grado LA7 al grado LA6 della carriera di traduttore;

5) annullare, se necessario, le successive promozioni;

6) condannare il convenuto alle spese.

11 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare irricevibile il ricorso;

2) se necessario, respingerlo;

3) statuire sulle spese in conformità alle norme vigenti.

Sulla ricevibilità

12 Il convenuto eccepisce l' irricevibilità del ricorso facendo valere che il ricorrente non poteva essere promosso nel 1988. Di conseguenza, il ricorso non sarebbe diretto contro un atto che arreca pregiudizio al ricorrente e quest' ultimo non potrebbe dimostrare di avere un interesse concreto ed attuale ad agire.

13 A sostegno di questo mezzo, esso sostiene che il periodo minimo di anzianità nel grado di due anni, prescritto dall' art. 43 dello Statuto per essere promossi, comincia a decorrere, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza della Corte 13 dicembre 1984, Vlachos / Corte di giustizia, cause riunite 20/83 e 21/83, Racc. pag. 4149, e ordinanza 7 ottobre 1987, Brueggemann / Comitato economico e sociale, causa 248/86, Racc. pag. 3963), soltanto a decorrere dalla nomina in ruolo del ricorrente, avvenuta il 1º gennaio 1987. Il nome del sig. Zoder non avrebbe quindi dovuto figurare nell' elenco dei dipendenti promuovibili per l' anno 1988.

14 In ogni caso, quest' elenco non avrebbe avuto sulla decisione impugnata ripercussioni tali da pregiudicare direttamente ed immediatamente gli interessi del ricorrente garantiti dallo Statuto. Infatti, fra i candidati effettivamente promossi uno solo sarebbe stato nominato nel posto e nominato in ruolo alla stessa data del ricorrente. Orbene, questo candidato avrebbe ottenuto un punteggio totale superiore a quello del sig. Zoder (56,50 a fronte di 55,50). Quanto agli altri candidati promossi, la loro nomina nel posto e la loro nomina in ruolo sarebbero avvenute prima di quella del sig. Zoder. Pertanto né la decisione 8 settembre 1989 né il suo eventuale annullamento potrebbero incidere sulla situazione del ricorrente.

15 Il ricorrente sostiene invece che poteva essere promosso per l' anno 1988. La decisione 8 settembre 1989 sarebbe stata viziata da un errore a suo danno per quanto riguarda il calcolo della sua anzianità e costituirebbe pertanto un atto che gli arreca pregiudizio, in modo che egli avrebbe un interesse ad agire. A sostegno del suo argomento egli precisa di essere stato assunto già il 6 gennaio 1986 e che la sua anzianità avrebbe dovuto essere calcolata a decorrere da questa data.

16 Egli aggiunge che fra le 25 persone promosse al grado LA6, con effetto prodottosi nel corso del 1988, almeno 21 si erano trovate nella sua stessa situazione, vale a dire all' atto della loro iscrizione nell' elenco dei dipendenti promuovibili per l' anno 1988 come dies a quo per calcolare la loro anzianità si era considerata la data della loro nomina come dipendenti in prova, e non quella della loro nomina in ruolo. Peraltro, detto elenco avrebbe contenuto vari nomi di candidati, effettivamente promossi in seguito al procedimento di promozione per l' anno 1988, due anni soltanto dopo la loro nomina a dipendenti in prova e non due anni dopo la loro nomina in ruolo, nonostante il fatto che la loro nomina nel posto e la loro nomina in ruolo fossero avvenute successivamente a quelle del ricorrente.

17 Il convenuto ribatte a quest' ultimo argomento che i casi cui si riferisce il ricorrente non concernono la decisione 8 settembre 1989.

18 Prima di formulare un giudizio sul mezzo di irricevibilità sollevato dal convenuto, va rilevato che all' udienza le due parti si sono trovate d' accordo nell' affermare che il problema essenziale sul quale verte la presente controversia è quello di stabilire quale sia, tenuto conto delle norme sulla promozione, la data a partire dalla quale bisogna calcolare l' anzianità del sig. Zoder, essendo inteso che quest' ultimo sostiene che dev' essere preso in considerazione il periodo della sua assunzione come agente temporaneo, mentre il convenuto sostiene il contrario.

19 A tal proposito è opportuno ricordare che l' art. 45, n. 1, dello Statuto così dispone:

"La promozione è conferita con decisione dell' autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

Il minimo di anzianità, per i funzionari nominati nel grado iniziale del loro quadro o della loro categoria, è di sei mesi a decorrere dalla loro nomina in ruolo, e di due anni per gli altri funzionari".

20 Il Tribunale rileva che dal testo di questa disposizione emerge che nella fattispecie il minimo di anzianità che per potere essere promosso doveva essere maturato dal ricorrente, il quale non era stato nominato al grado iniziale del suo quadro, bensì al grado LA7, era di due anni a decorrere dalla sua nomina in ruolo, vale a dire a decorrere dal 1º gennaio 1987.

21 Questa interpretazione è suffragata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale il dipendente che ha i requisiti per essere promosso deve aver maturato un minimo di anzianità pari, a seconda dei casi, a sei mesi o a due anni a decorrere dalla sua nomina in ruolo (v. la citata sentenza 13 dicembre 1984, Vlachos, punto 18 della motivazione, cause riunite 20/83 e 21/83, e la citata ordinanza 7 ottobre 1987, Brueggemann, punti 7 e 8 della motivazione, causa 248/86).

22 Peraltro, dalla consolidata giurisprudenza della Corte relativa all' art. 44 dello Statuto, riguardante l' avanzamento automatico nello scatto di un dipendente, emerge che nessuna disposizione dello Statuto consente di tenere conto di un periodo nel corso del quale un dipendente ha precedentemente prestato servizio presso l' istituzione cui appartiene come agente temporaneo, e che la particolare circostanza che l' interessato, al momento della sua assunzione come agente temporaneo, avesse già superato il concorso di ammissione e avesse quindi i requisiti per essere nominato dipendente di ruolo non modifica affatto tale considerazione (v. sentenze della Corte 6 giugno 1985, De Santis / Corte dei conti, causa 146/84, Racc. pag. 1731, e 19 aprile 1988, Sperber / Corte di giustizia, causa 37/87, Racc. pag. 1943). Tale criterio, di cui la Corte si è avvalsa per l' art. 44, che non indica espressamente la data a partire dalla quale va calcolata l' anzianità dell' interessato, può essere riferito a maggior ragione all' art. 45, il quale prevede espressamente la data di cui trattasi.

23 Da ciò che precede discende che nel caso di specie la data da prendere in considerazione per calcolare l' anzianità nel grado del sig. Zoder è il 1º gennaio 1987, data della sua nomina in ruolo. Egli ha dunque maturato il minimo d' anzianità richiesto per la promozione il 1º gennaio 1989, data in cui è stato effettivamente promosso.

24 Ne consegue che il ricorrente, non avendo maturato il minimo di anzianità richiesto, non poteva essere promosso per l' anno 1988. La decisione 8 settembre 1989, con cui vari dipendenti sono stati promossi con effetto dal 1º aprile 1988, non ha potuto pertanto costituire un atto arrecante pregiudizio al ricorrente e quest' ultimo non ha quindi alcun interesse a chiederne l' annullamento.

25 Ad abundantiam il Tribunale, per quanto riguarda le presunte promesse del direttore generale del personale fornite nel 1986 ai nuovi dipendenti ed agenti circa la presa in considerazione, ai fini di una promozione successiva, della data della loro entrata in servizio o della loro assunzione come agente temporaneo, rileva che promesse di tal genere, ammesso anche che siano provate, non avrebbero potuto suscitare un legittimo affidamento nei destinatari, in quanto esse sarebbero state effettuate senza tener conto delle disposizioni statutarie (v. sentenza della Corte 6 febbraio 1986, Vlachou / Corte dei conti, punto 6 della motivazione, causa 162/84, Racc. pag. 481, e sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, Chomel / Commissione, punto 30 della motivazione, causa T-123/89, Racc. pag. II-131).

26 Infine, anche supponendo che l' istituzione convenuta abbia effettivamente proceduto alla promozione di dipendenti che avevano maturato solo un' anzianità di due anni a decorrere dalla loro nomina a dipendenti in prova - e non a decorrere dalla loro nomina in ruolo - il ricorrente non può avvalersi di una prassi del genere, in contrasto con le disposizioni dello Statuto, poiché nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri (v. sentenze della Corte 9 ottobre 1984, Witte / Parlamento, punto 15 della motivazione, causa 188/83, Racc. pag. 3465, e 4 luglio 1985, Williams / Corte dei conti, punto 14 della motivazione, causa 134/84, Racc. pag. 2225).

27 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

28 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a tenore dell' art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità restano a loro carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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