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Document 61990CJ0360

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 1992.
    Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. contro Monika Bötel.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht di Berlino - Germania.
    Parità delle retribuzioni - Compensazione per corsi di formazione seguiti da membri della commissione interna occupati a tempo parziale.
    Causa C-360/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-03589

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:246

    61990J0360

    SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 4 GIUGNO 1992. - ARBEITERWOHLFAHRT DER STADT BERLIN EV CONTRO MONIKA BOETEL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: LANDESARBEITSGERICHT BERLIN - GERMANIA. - PARITA DI REMUNERAZIONE - INDENNITA PER CORSI SEGUITI DAI MEMBRI DELLA COMMISSIONE INTERNA AZIENDALE OCCUPATI AD ORARIO RIDOTTO. - CAUSA C-360/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03589
    edizione speciale svedese pagina I-00127
    edizione speciale finlandese pagina I-00171


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile ° Parità di retribuzione - Retribuzione ° Nozione ° Compensazione per la partecipazione a corsi di formazione che impartiscono ai membri delle commissioni interne le conoscenze necessarie per l' esercizio del loro mandato ° Inclusione

    (Trattato CEE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117/CEE)

    2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile ° Parità della retribuzione ° Compensazione per la partecipazione a corsi di formazione per i membri delle commissioni interne organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno ° Normativa nazionale che limita all' orario individuale di lavoro la compensazione dovuta ai partecipanti occupati a tempo parziale ° Disparità di trattamento rispetto ai partecipanti occupati a tempo pieno ° Prevalenza delle donne fra i membri delle commissioni interne occupati a tempo parziale ° Inammissibilità in mancanza di giustificazioni obiettive

    (Trattato CEE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117/CEE)

    Massima


    1. La nozione di "retribuzione" ai sensi dell' art. 119 del Trattato comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, anche indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge o a titolo volontario.

    Rientra in questo concetto la compensazione corrisposta, sotto forma di ferie o ore straordinarie retribuite, dal datore di lavoro ai membri della commissione interna, in ragione della partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività delle commissioni interne con il fine di assicurare agli interessati una fonte di reddito, anche se, durante i corsi di formazione, non svolgono alcuna attività prevista dal contratto di lavoro. Benché siffatta compensazione non derivi, in quanto tale, dal contratto di lavoro, essa è cionondimeno pagata dal datore di lavoro in virtù di disposizioni di legge ed in ragione dell' esistenza di rapporti di lavoro subordinato.

    2. L' art. 119 del Trattato CEE e la direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, ostano a che una normativa nazionale, applicabile ad un numero assai più elevato di donne che di uomini, limiti all' orario individuale di lavoro la compensazione che i membri della commissione interna, occupati a tempo parziale, debbono ricevere dal loro datore di lavoro, sotto forma di ferie o di ore di straordinario retribuite, per la partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività delle commissioni interne, che sono organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa, ma che eccedono l' orario individuale di lavoro a tempo parziale, mentre i membri della commissione interna occupati a tempo pieno ricevono, per la partecipazione agli stessi corsi, una compensazione entro i limiti dell' orario di lavoro a tempo pieno. Allo Stato membro resta possibile dimostrare che tale normativa è giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso.

    Parti


    Nel procedimento C-360/90,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landesarbeitsgericht di Berlino, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V.

    e

    Monika Boetel,

    domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per la signora Monika Boetel, dall' avv. Hartmut Kuster, del foro di Berlino;

    ° per la Repubblica federale di Germania dai signori Ernst Roeder e Claus-Dieter Quassowski, rispettivamente Regierungsdirektor e Oberregierungsrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti;

    ° per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks e dal signor Bernhard Jansen, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali dell' Arbeiterwohlfahrt, rappresentato dall' avv. Walter Meyer, del foro di Berlino, della signora Monika Boetel, della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito, rappresentato dal signor Christopher Vajda, barrister, e della Commissione delle Comunità europee svolte all' udienza del 29 novembre 1991,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 gennaio 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 24 ottobre 1990, pervenuta in cancelleria il 10 dicembre successivo, il Landesarbeitsgericht di Berlino ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 119 del Trattato e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19) onde valutare la compatibilità con detto principio di talune disposizioni della legge sull' organizzazione delle imprese 15 gennaio 1972 (Betriebsverfassungsgesetz).

    2 La questione è sorta nel contesto di una controversia vertente sulla compensazione che la signora Boetel, infermiera a domicilio a tempo parziale, reclama, per la sua partecipazione a corsi di formazione, dal suo datore di lavoro, l' Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin, associazione che assicura compiti di assistenza sociale nel Land di Berlino.

    3 L' orario settimanale lavorativo medio della signora Boetel è di 29,25 ore. La signora Boetel, che dal 1985 è presidente di una commissione interna (Betriebsrat) circondariale del suo datore di lavoro, partecipava nel 1989 a sei corsi di formazione per l' apprendimento di conoscenze necessarie all' attività delle commissioni interne ai sensi dell' art. 37, paragrafo 6, della citata legge e vertente, in particolare, sul diritto del lavoro e sul diritto industriale.

    4 In virtù del combinato disposto dei paragrafi 2 e 6 dell' art. 37 della citata legge, i membri di una commissione interna che partecipano a siffatti corsi di formazione debbono essere dispensati dal datore di lavoro dai loro obblighi di lavoro senza riduzione dello stipendio.

    5 In applicazione di dette disposizioni, il datore di lavoro pagava alla signora Boetel le ore di lavoro non prestate in conseguenza della sua partecipazione ai corsi, fino a concorrenza dell' orario individuale di lavoro. Di conseguenza, la signora Boetel non riceveva alcuna compensazione per le ore di formazione svolte al di fuori dell' orario individuale di lavoro.

    6 E' pacifico che se la signora Boetel avesse lavorato a tempo pieno, l' associazione convenuta sarebbe stata obbligata a versarle, in virtù delle citate disposizioni nazionali, una compensazione entro i limiti dell' orario di lavoro a tempo pieno, cioè ad effettuare un pagamento supplementare corrispondente a 50,3 ore.

    7 La signora Boetel citava in giudizio il suo datore di lavoro dinanzi all' Arbeitsgericht di Berlino, onde ottenere la compensazione di dette ore supplementari, a titolo di congedo retribuito o retribuzione per ore di straordinario. Con sentenza 18 maggio 1990, l' Arbeitsgericht condannava il datore di lavoro a concedere alla signora Boetel un congedo retribuito della durata di 50,3 ore.

    8 Il datore di lavoro interponeva appello dinanzi al Landesarbeitsgericht di Berlino il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

    "Se sia compatibile con l' art. 119 del Trattato CEE e con la direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile una normativa che garantisce ai membri della commissione interna un' indennità (principio dell' integrazione del salario) per le ore di lavoro non effettuate a causa della partecipazione a corsi di formazione (nei quali si apprendono nozioni necessarie per l' attività della commissione interna), mentre nega ai membri della commissione interna occupati a tempo parziale, i quali per seguire detti corsi di formazione devono sacrificare, oltre all' orario di lavoro individuale, anche il proprio tempo, una compensazione in ferie e/o in denaro, sia pure entro i limiti dell' orario di lavoro aziendale a tempo pieno, per il tempo ulteriormente impegnato, sebbene la quota delle donne interessate da tale disciplina sia considerevolmente superiore a quella degli uomini".

    9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    10 Come emerge dall' ordinanza di rinvio, il giudice a quo intende in sostanza accertare se, dato che i membri di una commissione interna occupati a tempo parziale sono di norma donne, il principio di parità delle retribuzioni sancito dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117 osti all' applicazione di una normativa nazionale che limita, fino a concorrenza dell' orario individuale di lavoro, la compensazione che i membri della commissione interna occupati a tempo parziale debbono ricevere dal datore di lavoro per la partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento di conoscenze necessarie all' attività delle commissioni interne e organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa, ma di durata eccedente l' orario individuale di lavoro a tempo parziale, mentre i membri della commissione interna dipendenti a tempo pieno ricevono, per la partecipazione ai medesimi corsi, una compensazione entro i limiti dell' orario di lavoro a tempo pieno.

    11 In primo luogo, si deve determinare se la compensazione, sotto forma di congedo retribuito o di retribuzione per ore di straordinario, per i corsi di formazione per l' apprendimento di conoscenze necessarie all' attività delle commissioni interne rientri nella nozione di "retribuzione" ai sensi dell' art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117.

    12 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze 13 luglio 1989 causa 171/88, Rinner-Kuehn, Racc. pag. 2743, e 17 maggio 1990, C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889), la nozione di "retribuzione" ai sensi dell' art. 119 del Trattato comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge ovvero a titolo volontario.

    13 Detta definizione è applicabile ad un caso quale quello sottoposto all' esame del giudice nazionale.

    14 Benché una compensazione come quella considerata nella controversia di cui alla causa principale non derivi, in quanto tale, dal contratto di impiego, essa è cionondimeno pagata dal datore di lavoro in virtù di disposizioni di legge ed in ragione dell' esistenza di rapporti di lavoro subordinato. Infatti, i membri di commissioni interne hanno necessariamente la qualità di dipendente dell' impresa e sono incaricati di vigilare sugli interessi del personale favorendo così l' esistenza di rapporti di lavoro armoniosi in seno all' impresa e nell' interesse generale della stessa.

    15 Inoltre la compensazione versata in forza di norme di legge quali quelle considerate nella causa principale ha lo scopo di assicurare una fonte di reddito ai membri delle commissioni interne anche se, durante la durata dei corsi di formazione non svolgono l' attività prevista dal contratto di lavoro.

    16 In secondo luogo, si deve accertare se, in ragione dell' applicazione della normativa nazionale, i membri delle commissioni interne occupati a tempo parziale siano trattati, con riferimento alla compensazione per i corsi di formazione, in modo diverso dai membri che sono dipendenti a tempo pieno.

    17 Risulta che le due categorie di membri delle commissioni interne dedicano lo stesso numero di ore per partecipare ai corsi considerati. Tuttavia qualora la durata dei corsi organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno in vigore nell' impresa ecceda l' orario individuale di lavoro dei membri occupati a tempo parziale, questi ultimi ricevono dal datore di lavoro una compensazione inferiore a quella dei membri occupati a tempo pieno e, di conseguenza, costituiscono oggetto di una disparità di trattamento.

    18 In terzo luogo, si deve rilevare che, se dovesse risultare che tra i membri delle commissioni interne la percentuale di donne che lavorano a tempo pieno è considerevolmente inferiore a quella degli uomini, tale disparità di trattamento dei membri delle commissioni interne occupati a tempo parziale sarebbe in contrasto con l' art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117, qualora, tenuto conto delle difficoltà che i lavoratori di sesso femminile incontrano per poter lavorare a tempo pieno, detta compensazione inferiore non possa giustificarsi con fattori che escludano una discriminazione fondata sul sesso (sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, e sentenza 13 luglio 1989, Rinner-Kuehn, già citata).

    19 Il giudice a quo rileva che i membri delle commissioni interne occupati a tempo parziale sono di norma donne. Inoltre dagli atti della causa principale risulta che tra i membri delle commissioni interne del datore di lavoro occupati a tempo parziale vi è un numero di donne molto più elevato degli uomini.

    20 Ne consegue che, con riferimento alla compensazione per la partecipazione a corsi di formazione, l' applicazione di norme di legge come quelle considerate nella causa principale implica, in linea di principio, sotto il profilo retributivo, una discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile in contrasto con l' art. 119 del Trattato e con la direttiva 75/117.

    21 Varrebbero considerazioni diverse unicamente qualora la differenza di trattamento operata tra le due categorie di membri delle commissioni interne fosse giustificata da fattori obiettivi e estranei ad ogni discriminazione fondata sul sesso (v., in particolare, sentenza 171/88, già citata).

    22 Dinanzi alla Corte è stato sostenuto che la disparità di trattamento sarebbe unicamente dovuta alla differenza degli orari di lavoro, dato che la normativa tedesca compensa senza distinzione solo le ore di lavoro che non sono state prestate in ragione della partecipazione a corsi di formazione. Non si potrebbe, pertanto, considerare la discriminazione dimostrata, a meno che non si qualifichino le attività svolte in seno alle commissione interne come una forma particolare di attività lavorativa da svolgere in forza del contratto di lavoro.

    23 Si deve in primo luogo rilevare che le nozioni e le qualifiche giuridiche elaborate dal diritto nazionale non possono inficiare l' interpretazione o la forza vincolante del diritto comunitario, né, di conseguenza, la portata del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e i lavoratori di sesso femminile sancito dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117 e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte (per la nozione di lavoratore v. sentenza 19 marzo 1964, causa 73/63, Unger, Racc. pag. 347).

    24 Inoltre, la tesi secondo la quale la compensazione per la partecipazione ai corsi di formazione concessa dalla normativa nazionale è calcolata con riferimento alle sole ore di lavoro non prestate, nulla toglie al fatto che i membri delle commissioni interne occupati a tempo parziale ricevono una compensazione inferiore a quelle dei loro omologhi occupati a tempo pieno, anche se, in definitiva, le due categorie di lavoratori seguono indistintamente lo stesso numero di ore di formazione onde essere in grado di vigilare efficacemente sugli interessi dei lavoratori subordinati nell' interesse delle buone relazioni di lavoro e per il buon andamento generale dell' impresa.

    25 Infine, una situazione del genere è atta a dissuadere la categoria dei lavoratori a tempo parziale, ove la percentuale delle donne è incontestabilmente preponderante, dallo svolgimento delle funzioni di membro della commissione interna o dall' acquisire le conoscenze necessarie all' esercizio di dette funzioni, e a rendere più difficile la rappresentanza di detta categoria di lavoratori da parte di membri di commissioni interne qualificati.

    26 Pertanto, la controversa disparità di trattamento non può ritenersi giustificata da fattori oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione fondata sul sesso, a meno che lo Stato membro considerato non dimostri il contrario dinanzi al giudice nazionale.

    27 La questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere pertanto risolta nel senso che l' art. 119 del Trattato e la direttiva del Consiglio 10 febbraio, 75/117/CEE, ostano a che una normativa nazionale, applicabile ad un numero assai più elevato di donne che di uomini, limiti all' orario individuale di lavoro la compensazione che i membri della commissione interna, occupati a tempo parziale, debbono ricevere dal loro datore di lavoro, sotto forma di ferie o di ore di straordinario retribuite, a seguito della loro partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività delle commissioni interne, che sono organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa ma che eccedono l' orario individuale di lavoro a tempo parziale, mentre, i membri della commissione interna occupati a tempo pieno ricevono, per la partecipazione agli stessi corsi, una compensazione entro i limiti dell' orario di lavoro a tempo pieno. Allo Stato membro resta possibile dimostrare che tale normativa è giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    28 Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dal Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landesarbeitsgericht di Berlino, con ordinanza 24 ottobre 1990, dichiara:

    L' art. 119 del Trattato CEE e la direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, ostano a che una normativa nazionale, applicabile ad un numero assai più elevato di donne che di uomini, limiti all' orario individuale di lavoro la compensazione che i membri della commissione interna, occupati a tempo parziale, debbono ricevere dal loro datore di lavoro, sotto forma di ferie o di ore di straordinario retribuite, a seguito della loro partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività delle commissioni interne, che sono organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa ma che eccedono l' orario individuale di lavoro a tempo parziale, mentre i membri della commissione interna occupati a tempo pieno ricevono, per la partecipazione agli stessi corsi, una compensazione entro i limiti dell' orario di lavoro a tempo pieno. Allo Stato membro resta possibile dimostrare che tale normativa è giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso.

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