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Document 61990CJ0343

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 1992.
    Manuel José Lourenço Dias contro Director da Alfândega do Porto.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto - Portogallo.
    Interpretazione degli artt. 12 e 95 del Trattato CEE - Imposta sulle autovetture.
    Causa C-343/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-04673

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:327

    61990J0343

    SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 16 LUGLIO 1992. - MANUEL JOSE LOURENCO DIAS CONTRO DIRECTOR DA ALFANDEGA DO PORTO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL FISCAL ADUANEIRO DO PORTO - PORTOGALLO. - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 95 DEL TRATTATO CEE - IMPOSTA SUGLI AUTOVEICOLI. - CAUSA C-343/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04673
    edizione speciale svedese pagina I-00069
    edizione speciale finlandese pagina I-00069


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questioni di carattere generale o ipotetico ° Verifica della propria competenza da parte della Corte

    (Trattato CEE, art. 177)

    2. Questioni pregiudiziali ° Rinvio alla Corte ° Fase del procedimento in cui va effettuato il rinvio

    (Trattato CEE, art. 177)

    3. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Regime fiscale nazionale in parte discriminatorio ° Incompatibilità del complessivo regime con l' art. 95 del Trattato ° Insussistenza

    (Trattato CEE, art. 95)

    4. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse d' effetto equivalente ° Nozione ° Imposta sulle autovetture che grava senza distinzione su veicoli di produzione nazionale e importati ° Esclusione ° Carattere di tributo interno

    (Trattato CEE, artt. 12 e 95)

    Massima


    1. Nell' ambito della procedura di cooperazione tra la Corte e i giudici degli Stati membri prevista dall' art. 177 del Trattato, il giudice nazionale, che è l' unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa, è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità di questa, la necessità di una pronunzia pregiudiziale per essere posto in grado di emettere la sentenza. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano sull' interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a statuire.

    Tuttavia spetta alla Corte, al fine di verificare la propria competenza, esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale. Invero, lo spirito di collaborazione al quale dev' essere informato il funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale debba a sua volta tener presente la funzione di cui è investita la Corte, che è quella di contribuire all' amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche.

    2. Al fine di consentire alla Corte di fornire, ai sensi dell' art. 177 del Trattato, un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile, è auspicabile che, prima del rinvio, il giudice nazionale accerti i fatti della causa e risolva i problemi giuridici a carattere prettamente nazionale. Del pari è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca i motivi per i quali egli ritiene necessaria la soluzione delle questioni ai fini della definizione della controversia.

    3. Qualora in un sistema di tributi interni constino elementi o modalità applicative che siano discriminatorie e, conseguentemente, vietate ai sensi dell' art. 95 del Trattato, non per questo il complessivo regime fiscale al quale ineriscono deve ritenersi incompatibile con il suddetto articolo.

    Infatti, in una situazione in cui nella maggior parte degli Stati membri i regimi fiscali si caratterizzano per l' estrema diversità con cui taluni prodotti sono gravati da tributi o fruiscono di riduzioni d' imposta o di detrazioni, l' eventualità di un trattamento discriminatorio nei confronti di talune categorie di prodotti non può incidere sulla compatibilità con il diritto comunitario di tributi interni gravanti su altre categorie di prodotti, qualora tali imposte siano applicate in modo non discriminatorio.

    4. Un' imposta sulle autovetture, che si applichi senza distinzione ai veicoli assemblati o fabbricati nello Stato membro nel quale è riscossa ed ai veicoli importati, nuovi o usati, non può essere considerata tassa di effetto equivalente ad un dazio all' importazione, vietata dall' art. 12 del Trattato, qualora faccia parte integrante di un sistema generale di tributi interni che colpiscono sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti. Essa possiede invece il carattere di tributo interno ai sensi dell' art. 95.

    Parti


    Nel procedimento C-343/90,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Manuel José Lourenço Dias

    e

    Director da Alfândega do Porto,

    domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 12 e 95 del Trattato CEE,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: G. Tesauro,

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale,

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per il pubblico ministero dinanzi al Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, dalla signora Isabel Aguiar;

    ° per il governo portoghese, dal signor Luís Fernandes, direttore presso il servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee e dalla signora Maria Luísa Duarte, consigliere giuridico presso detto servizio;

    ° per il governo del Regno Unito, dal signor Hussein A. Kaya, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;

    ° per la Commissione dai signori António Caeiro, consigliere giuridico, e Daniel Calleja Crespo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali del governo portoghese e della Commissione, all' udienza del 20 febbraio 1992,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 31 marzo 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 18 ottobre 1990, pervenuta in cancelleria il 16 novembre seguente, il Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto (Portogallo) ha sottoposto alla Corte otto questioni pregiudiziali relative all' interpretazione delle norme del Trattato CEE in materia di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all' importazione e di tributi interni a carattere discriminatorio, al fine di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una disciplina nazionale che istituisce un' imposta sulle autovetture.

    2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il signor Manuel José Lourenço Dias e il Director da Alfândega do Porto (direttore della dogana di Oporto). Quest' ultimo contesta al signor Lourenço Dias l' aver alterato talune caratteristiche tecniche di un' autovettura, senza aver versato l' imposta dovuta in conseguenza di tale alterazione.

    3 L' imposta di cui trattasi è stata istituita con il decreto-legge 10 maggio 1989, n. 152 (Diário da República, I serie, n. 107, del 10 maggio 1989, pag. 1858, in prosieguo: il "decreto legge"). Essa grava in via di principio su tutte le autovetture, siano esse importate in Portogallo o colà assemblate o fabbricate. Tuttavia, in forza di una deroga contenuta nell' art. 2, n. 2, del decreto legge, i veicoli muniti di caratteristiche quali la presenza di una paratia inamovibile per separare il vano destinato al conducente ed ai passeggeri da quello riservato alle merci, e la cui superficie di carico delle merci è ricoperta da un pianale, sono considerati "autoveicoli leggeri per il trasporto di merci" e possono essere importati in Portogallo in esenzione dalla detta imposta.

    4 Dall' ordinanza di rinvio emerge che il veicolo di cui trattasi era stato importato in Portogallo nel novembre 1989 dalla Automóveis Citroën SA, società di diritto portoghese, in provenienza dalla Francia. Al momento dell' importazione il veicolo era provvisto di una paratia inamovibile e di un pianale continuo. L' importatore veniva quindi esentato dall' imposta sulle autovetture.

    5 Il 31 dicembre 1989 la società Citroën vendeva il veicolo al datore di lavoro del signor Lourenço Dias, che lo immatricolava, per la prima volta, il 2 gennaio 1990 registrandolo nella categoria "automezzo leggero del tipo trasporto merci". Qualche mese più tardi, nel luglio 1990, il signor Lourenço Dias, al volante del detto automezzo per conto del proprio datore di lavoro, veniva fermato dalla polizia di Oporto, la quale accertava che la paratia di separazione era stata tolta. La polizia riteneva che in tal modo il veicolo fosse diventato, ai sensi del decreto-legge anzidetto, un "autoveicolo leggero per il trasporto passeggeri o per uso promiscuo" e che andava pertanto assoggettato all' imposta sulle autovetture.

    6 L' art. 1, n. 2, del decreto-legge dispone infatti che l' imposta sulle autovetture si applica anche agli autoveicoli leggeri per il trasporto merci i quali, dopo l' immissione in consumo, siano trasformati in veicoli per il trasporto passeggeri o in veicoli per il trasporto promiscuo di passeggeri e merci.

    7 Il Director da Alfândega do Porto considerava il signor Lourenço Dias responsabile di questa modifica e lo condannava ad una ammenda, ritenendo che vi fosse stata una frode doganale, punita dall' art. 11 del decreto-legge, per via della mancata denuncia delle modifiche apportate alle caratteristiche determinanti ai fini della classificazione fiscale del veicolo.

    8 Non condividendo tale provvedimento il signor Lourenço Dias ricorreva dinanzi al Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, chiedendone l' annullamento.

    9 Quest' organo giudiziario riteneva necessario sottoporre alla Corte otto questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 12 e 95 del Trattato CEE. Tali questioni sono così formulate:

    "1. Se l' art. 95, primo comma, del Trattato CEE autorizzi lo Stato portoghese ad assoggettare all' 'imposta sulle autovetture' i veicoli usati importati dalla Comunità, lasciando esenti da imposta i veicoli usati acquistati in Portogallo.

    2. Se l' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE, consenta, nel sistema dell' imposta sulle autovetture portoghese, l' utilizzazione di una tabella di aliquote fiscali specifiche, che prevede un marcato aggravio dell' imposizione per i veicoli superiori ad una certa cilindrata che non siano montati o fabbricati in Portogallo e strutturata in forma tale da colpire esclusivamente quelli importati.

    3. Se l' art. 95 del Trattato CEE consenta che il Portogallo concentri o cerchi di concentrare l' acquisto di autovetture su modelli economici in una fascia di cilindrata compresa tra 801 e 1500 cm3 mediante la concessione di una riduzione dell' aliquota dell' imposta sulle autovetture per i veicoli di tale cilindrata.

    4. Se l' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE consenta che 'l' imposta sulle autovetture preveda per l' importazione modalità di riscossione e termini di versamento differenti rispetto all' imposta dovuta per i veicoli fabbricati in Portogallo' .

    5. Se l' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE consenta una restrizione della circolazione per i veicoli importati mentre nessuna restrizione è prevista per i veicoli montati o fabbricati in Portogallo, tenendo conto del fatto che i primi possono circolare solamente per 48 ore a decorrere dall' ingresso del veicolo nel Paese.

    6. Se l' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE consenta che lo Stato portoghese imponga un termine per la presentazione dei documenti di importazione alla dogana competente mentre nessun termine è previsto per la presentazione dei documenti doganali che possono riguardare i veicoli montati o fabbricati in Portogallo.

    7. Se l' art. 95 del Trattato CEE consenta che lo Stato portoghese esenti dall' imposta sulle autovetture l' importazione dei veicoli d' epoca, subordinando tale esenzione all' esistenza di determinate circostanze la cui verifica è rimessa ad una valutazione di carattere soggettivo.

    8. Se l' istituzione in uno Stato membro, alla vigilia della sua adesione alla Comunità, di un' imposta interna relativa ad un prodotto specifico che gravi tanto sui prodotti importati dalla Comunità quanto sui prodotti teoricamente fabbricati in tale Stato ° ove, in realtà, tali prodotti non sono fabbricati o lo sono in quantità talmente insignificante da non aver alcun rilievo sul mercato °, costituisca una violazione surrettizia o dissimulata dell' art. 95 del Trattato CEE e se, quindi, non si sia in presenza di una misura di effetto equivalente ad un dazio doganale in contrasto con l' art. 12 del Trattato stesso".

    10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla pertinenza delle questioni pregiudiziali

    11 In via preliminare, va rilevato che le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte nutrono tutte dubbi in ordine in ordine alla pertinenza delle questioni deferite o di talune di esse ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale.

    12 In particolare, il governo portoghese assume che la controversia, quale è concretamente sottoposta al giudice nazionale trae origine dalla distinzione operata dal regime fiscale nazionale tra "autoveicoli leggeri per il trasporto passeggeri o ad uso promiscuo" ed "autoveicoli leggeri per il trasporto merci" e che nessuna delle questioni sollevate presenta una connessione con questa distinzione.

    13 A questo proposito, è necessario richiamare e precisare alcuni principi relativi alla competenza della Corte ai sensi dell' art. 177 del Trattato.

    14 Innanzitutto, emerge dalla costante giurisprudenza della Corte (v., in primo luogo, sentenza 1 dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze, Racc. pag. 1081, e, da ultimo, sentenza 25 giugno 1992, causa C-147/91, Laderer, Racc. pag. I-4097, punto 6 della motivazione) che il procedimento di cui all' art. 177 del Trattato è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali.

    15 Secondo una giurisprudenza del pari consolidata (v. in primo luogo, sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc. pag. 2347, punto 25 della motivazione, e, da ultimo, sentenza 28 novembre 1991, causa C-186/90, Durighello, Racc. pag. I-5773, punto 8 della motivazione), nell' ambito di tale cooperazione, il giudice nazionale, che è l' unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa, è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità di questa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posto in grado di emettere la sentenza.

    16 Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano sull' interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a statuire (v. sentenza 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska, Racc. pag. I-4003, punto 20 della motivazione).

    17 Tuttavia, nella sentenza 16 dicembre 1981 (causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21 della motivazione) la Corte ha ritenuto che, al fine di verificare la propria competenza, spettasse a lei esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale. Invero, lo spirito di collaborazione al quale dev' essere informato il funzionamento del rinvio pregiudiziale implica altresì che il giudice nazionale debba a sua volta tener presente la funzione di cui è investita la Corte, che è quella di contribuire all' amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche (punti 18 e 20 della motivazione della sentenza 16 dicembre 1981, Foglia, citata, e punto 19 della motivazione della sentenza 3 febbraio 1983, causa 149/82, Robards, Racc. pag. 171).

    18 In considerazione di questo compito la Corte ritiene di non poter statuire su una questione pregiudiziale sollevata dinanzi ad un giudice nazionale in ispecie quando l' interpretazione richiesta verta su atti non ancora emanati dalle istituzioni della Comunità (v. sentenza 22 novembre 1978, causa 93/78, Mattheus, Racc. pag. 2203, punto 8 della motivazione), quando il giudizio dinanzi al giudice a quo si sia già concluso (v. sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini, Racc. pag. 2041, punto 11 della motivazione), o quando l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, richiesti dal giudice nazionale, non abbiano alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della controvesia nella causa principale (v. sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 6 della motivazione, e, da ultimo, sentenza 28 novembre 1991, Durighello, citata, punto 9 della motivazione).

    19 Occorre d' altra parte ricordare che, per consentire alla Corte di fornire un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile, è auspicabile che, prima del rinvio, il giudice nazionale accerti i fatti della causa e risolva i problemi giuridici a carattere prettamente nazionale (v. sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, Racc. pag. 735, punto 6 della motivazione). Del pari è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca i motivi per i quali egli ritiene necessaria la soluzione delle questioni ai fini della definizione della controversia (v. in primo luogo, sentenza 16 dicembre 1981, Foglia, già citata, punto 17 della motivazione, e, da ultimo, sentenza 12 giugno 1986, cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Bertini, Racc. pag. 1885, punto 6 della motivazione).

    20 Una volta in possesso di questi elementi, la Corte sarà in grado di verificare se la richiesta interpretazione del diritto comunitario presenti una relazione con l' effettività e l' oggetto della controversia nella causa principale. Laddove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente per la soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere.

    21 Alla luce dei suddetti orientamenti vanno valutate le obiezioni relative alla mancanza di connessione tra le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nel caso di specie e la concreta controversia che dovrà dirimere il giudice nazionale.

    22 Al riguardo, si devono prendere in considerazione tre elementi. In primo luogo, evincesi dalla lettura del fascicolo di causa fornito dallo stesso giudice nazionale e da quella di un documento allegato alle osservazioni del pubblico ministero che il veicolo, la cui trasformazione è all' origine della controversia, è un' autovettura nuova, fabbricata ed acquistata nel 1989, della cilindrata di 1 360 cm3. In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto nazionale, il governo portoghese ha segnalato alla Corte, nel corso della trattazione orale, che poiché la paratia controversa è stata ricollocata poco dopo l' accertamento della sua rimozione, l' imposta sugli autoveicoli non è dovuta e che pertanto tutto ciò che il giudice nazionale deve valutare è l' ammontare di un' eventuale ammenda il cui fondamento giuridico è costituito da disposizioni di legge diverse dal decreto-legge di cui trattasi. In terzo luogo, il giudice a quo espone i dubbi che esso nutre in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario di talune disposizioni del detto decreto-legge, ma non spiega alla Corte in quali circostanze tali disposizioni dovranno essere applicate nell' ambito della controversia per la quale è stato adito.

    23 Alla luce di queste considerazioni, è necessario analizzare anzitutto le questioni prima, terza, quarta, quinta, sesta e settima.

    Sulla questione relativa al diverso regime fiscale per le autovetture usate importate e per quelle immatricolate in Portogallo

    24 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l' art. 95, primo comma, del Trattato vieti ad uno Stato membro di assoggettare le autovetture usate importate da altri Stati membri ad un' imposta sulle autovetture, mentre non vi sono assoggettati i veicoli usati che sono dapprima stati importati allo stato nuovo o che in origine sono stati assemblati o fabbricati in Portogallo.

    25 A questo proposito è sufficiente ricordare che l' autovettura oggetto della controversia è stata importata e acquistata allo stato nuovo.

    Sulla questione relativa alle riduzioni d' imposta destinate a favorire l' acquisto di autovetture di una determinata cilindrata

    26 Con la terza questione il giudice a quo prospetta il quesito se l' art. 95 vieti ad uno Stato membro di favorire, attraverso la concessione di una riduzione sull' importo dell' imposta, l' acquisto di autovetture con una cilindrata compresa tra 801 e 1 500 cm3 a danno delle autovetture con una cilindrata superiore.

    27 Tale questione fa riferimento alla tabella allegata al decreto legge.

    28 Anche se l' autovettura del signor Lourenço Dias non avesse fruito dell' esenzione concessa per la categoria degli "autoveicoli leggeri per il trasporto merci", essa fruirebbe della riduzione dell' imposta, in quanto la sua cilindrata è di 1 360 cm3.

    Sulla questione relativa al diverso termine di versamento dell' imposta sulle autovetture a seconda che si tratti di autovetture importate o di fabbricazione nazionale

    29 Con la quarta questione il giudice chiede se l' art. 95, secondo comma, del Trattato vieti ad uno Stato membro di prevedere termini di versamento e modalità di riscossione diversi per un' imposta sulle autovetture, a seconda che si tratti di autovetture importate o di fabbricazione nazionale.

    30 Tale questione fa riferimento all' art. 4 del decreto-legge, il quale stabilisce che per quanto riguarda gli autoveicoli assemblati in Portogallo o importati già assemblati, destinati al consumo interno, l' imposta deve essere versata in conformità alle norme generali relative alle obbligazioni doganali e alla dilazione di pagamento dei dazi all' importazione. Lo stesso articolo dispone che, quando si tratti di autovetture fabbricate nel paese con componenti nazionali ed equiparati o trasformati nei termini di cui all' art. 1, n. 2, la liquidazione ed il pagamento dell' imposta devono essere effettuati presso la competente direzione delle dogane mediante il modulo previsto per l' imposta sulle autovetture.

    31 Il giudice proponente ne deduce che, per quanto riguarda le autovetture importate, il versamento dell' imposta sulle autovetture in via di principio deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data della liquidazione dell' importo del dazio dovuto, ai sensi dell' art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione ed alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione risultanti da un' obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1). Secondo questo giudice non vi sarebbe invece alcun termine per il versamento per quanto riguarda le autovetture fabbricate nel paese.

    32 Come sottolinea giustamente il governo britannico, la questione non è rilevante per la soluzione della controversia: l' autoveicolo di cui trattasi nella presente causa è stato importato in esenzione dall' imposta sulle autovetture in conformità della disciplina nazionale. L' importatore non è stato quindi vittima di una discriminazione all' atto dell' importazione. Ai termini dell' art. 4 del decreto legge dianzi citato, l' imposta diviene obbligatoria solo dopo la trasformazione dell' autovettura ai sensi dell' art. 1, n. 2. Orbene, in tale momento, la liquidazione ed il pagamento dell' imposta devono avvenire in condizioni identiche a quelle delle automobili fabbricate nel paese con componenti nazionali ed equiparati.

    Sulla questione relativa alla limitazione del tempo massimo di circolazione delle autovetture immatricolate all' estero e destinate all' importazione definitiva

    33 Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede se l' art. 95, secondo comma, vieti ad uno Stato membro di limitare a 48 ore a decorrere dal loro arrivo in Portogallo la circolazione delle autovetture importate, mentre le autovetture assemblate o fabbricate in Portogallo non sono assoggettate ad alcuna restrizione.

    34 Dall' ordinanza di rinvio emerge che tale questione fa riferimento all' art. 5, n. 1, del decreto-legge. Questo dispone che gli autoveicoli immatricolati all' estero e destinati all' importazione definitiva, i cui proprietari siano residenti o abbiano sede nel territorio nazionale, possono circolare solo per un tempo non superiore alle 48 ore dal loro ingresso in Portogallo.

    35 Tuttavia, come si rileva nella stessa ordinanza di rinvio, l' autovettura di cui trattasi nella presente causa è stata immatricolata per la prima volta in Portogallo. Essa non è quindi mai stata sottoposta alle restrizioni alla circolazione di cui all' art. 5, n. 1, del decreto legge.

    Sulla questione relativa alle differenti formalità doganali prescritte per le autovetture importate e per quelle assemblate in Portogallo

    36 Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede se l' art. 95 vieti ad uno Stato membro di imporre termini per il disbrigo di talune formalità doganali relative all' importazione di autovetture, mentre la produzione nazionale ne è esonerata.

    37 Tale questione fa riferimento all' art. 5, n. 2, del decreto legge, il quale stabilisce che la documentazione relativa all' importazione definitiva delle autovetture immatricolate all' estero dev' essere presentata agli uffici doganali entro 60 giorni dal loro ingresso in Portogallo.

    38 Va rilevato che l' eventuale discriminazione contenuta nell' art. 5, n. 2, del decreto legge opera solo relativamente alle autovetture già immatricolate all' estero. Orbene, come si è rilevato in precedenza, la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale riguarda un autoveicolo immatricolato per la prima volta in Portogallo.

    Sulla questione relativa all' esenzione delle autovetture d' epoca

    39 Con la settima questione il giudice del rinvio chiede se l' art. 95 vieti ad uno Stato membro di esentare da tributi all' importazione le autovetture d' epoca, mentre altri veicoli non fruiscono di tale beneficio.

    40 Tale questione fa riferimento all' art. 9 del decreto-legge il quale autorizza l' importazione in esenzione dall' imposta sulle autovetture delle automobili fabbricate entro e non oltre il 1950, qualora presentino un interesse per il patrimonio culturale nazionale.

    41 A questo proposito, è sufficiente rammentare che l' autovettura di cui trattasi nella presente causa è stata costruita nel 1989.

    42 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la soluzione delle questioni prima, terza, quarta, quinta, sesta e settima è superflua, dato che esse non hanno manifestamente alcun rapporto con l' oggetto della controversia nella causa principale.

    Sulla questione relativa all' aggravio della progressività delle aliquote fiscali a partire da una certa cilindrata

    43 Con la seconda questione il giudice proponente intende in sostanza accertare se l' art. 95, secondo comma, vieti di assoggettare le autovetture che superino una certa cilindrata ad un' imposta sulle autovetture il cui importo sia varie volte superiore all' imposta progressiva che dev' essere pagata per le autovetture che non raggiungono tale cilindrata, quando le autovetture gravate della maggiore imposta siano tutte autovetture importate, in particolare da altri Stati membri.

    44 A questo proposito il suddetto giudice precisa che nella tabella allegata al decreto-legge l' imposta sulle autovetture per le automobili con una cilindrata di 1 360 cm3 è quasi tre volte superiore a quella gravante sulle autovetture con una cilindrata di 1 750 cm3. Esso si chiede pertanto se, in tal modo, lo Stato portoghese non colpisca le autovetture importate dagli altri Stati membri con un tributo interno atto a proteggere indirettamente l' industria automobilistica nazionale, la quale osserva il medesimo, produce solo autovetture di piccola cilindrata.

    45 Come si è rilevato in precedenza, l' autovettura in questione ha una cilindrata di 1 360 cm3. Indipendentemente dalla sussistenza dell' obbligo di versare alla fine l' imposta sulle autovetture, tale circostanza esclude in ogni caso dalla maggiorazione dell' aliquota applicabile le autovetture con una cilindrata superiore a 1 750 cm3. Il fatto che questi ultimi siano eventualmente oggetto di una discriminazione non reca quindi pregiudizio al signor Lourenço Dias o alla sua impresa. Al riguardo, la situazione è diversa da quella presa in esame dalla Corte nell' ambito delle sentenze 9 maggio 1985 (causa 112/84, Humblot, Racc. pag. 1367), 17 settembre 1987 (causa 433/85, Feldain, Racc. pag. 3521) e 29 giugno 1988 (causa 240/87, Deville, Racc. pag. 3513), in cui la controversia verteva sull' aggravio d' imposta che i ricorrenti dovevano sopportare in quanto circolavano con autovetture di grossa cilindrata.

    46 Tuttavia, formulando simili dubbi circa la compatibilità di questi aspetti del decreto-legge con l' art. 95, il giudice a quo intende in realtà sapere se, nell' ipotesi in cui taluni elementi o talune modalità applicative di un sistema fiscale siano discriminatorie, il complessivo regime fiscale debba altresì essere considerato discriminatorio.

    47 Va rilevato, al riguardo, che nella maggior parte degli Stati membri i sistemi fiscali si caratterizzano per l' estrema diversità con cui taluni prodotti sono gravati da tributi o fruiscono di riduzioni d' imposta o di detrazioni.

    48 L' eventualità di un trattamento discriminatorio nei confronti di talune categorie di prodotti non può incidere sulla compatibilità con il diritto comunitario di imposte interne gravanti su altre categorie di prodotti, qualora tali imposte siano applicate in modo non discriminatorio. Infatti, l' eventualità di una discriminazione nei confronti di taluni prodotti non ha necessariamente l' effetto di rendere tutto il sistema fiscale incompatibile con il diritto comunitario (v., con riguardo ad un' ipotesi di discriminazione che colpiva un regime di accesso al pubblico impiego, sentenza 3 luglio 1991, causa C-355/89, Barr e Montrose, Racc. pag. I-3479, punto 19 della motivazione).

    49 Occorre pertanto risolvere la questione prospettata dal giudice nazionale nel senso che qualora in un sistema di tributi interni constino elementi o modalità applicative che siano discriminatori e, conseguentemente, vietati ai sensi dell' art. 95 del Trattato, non per questo il complessivo regime fiscale al quale ineriscono deve ritenersi incompatibile con il suddetto articolo.

    Sulla questione relativa alla violazione degli artt. 12 e 95 del Trattato

    50 Con l' ottava questione il giudice nazionale intende accertare se, in mancanza di prodotti nazionali analoghi, l' imposta gravante sulle automobili vada considerata una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dall' art. 12 del Trattato.

    51 A questo proposito va rilevato che il giudice nazionale formula tali interrogativi soltanto in quanto dichiara di non disporre di dati economici che gli consentirebbero di conoscere con precisione il settore automobilistico portoghese.

    52 Va tuttavia osservato che, in risposta ad un quesito della Corte, il governo portoghese ha fornito a quest' ultima dati statistici da cui risulta che un' industria automobilistica nazionale esiste e non è peraltro limitata alla produzione di autovetture di piccola cilindrata.

    53 Comunque sia, va ricordato che dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 7 maggio 1987, causa 193/85, Co-Frutta, Racc. pag. 2085, punto 14 della motivazione) risulta che un' imposta gravante sia sui prodotti importati sia sui prodotti nazionali, ma che in realtà si applica esclusivamente ai prodotti importati in quanto esiste una produzione nazionale estremamente ridotta, non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE, se fa parte integrante di un sistema generale di tributi interni che colpiscono sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti. Essa possiede pertanto il carattere di tributo interno ai sensi dell' art. 95.

    54 Orbene, l' imposta sulle autovetture, che si applica senza distinzione sia alle autovetture assemblate e fabbricate in Portogallo sia a quelle importate, nuove o usate, rientra in un siffatto sistema generale di tributi interni che gravano su categorie di prodotti in base ad un criterio obiettivo, nel caso di specie la cilindrata.

    55 La questione posta dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che un' imposta sulle autovetture che si applichi senza distinzione ai veicoli assemblati o fabbricati nello Stato membro nel quale è riscossa ed ai veicoli importati, nuovi o usati, non può essere considerata tassa di effetto equivalente ad un dazio all' importazione, vietata dall' art. 12 del Trattato CEE.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    56 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dal governo portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, con ordinanza 18 ottobre 1990, dichiara:

    1) Qualora in un sistema di tributi interni constino elementi o modalità applicative che siano discriminatorie e, conseguentemente, vietati ai sensi dell' art. 95 del Trattato, non per questo il complessivo regime fiscale al quale ineriscono deve ritenersi incompatibile con il suddetto articolo.

    2) Un' imposta sulle autovetture, che si applichi senza distinzione ai veicoli assemblati o fabbricati nello Stato membro nel quale è riscossa ed ai veicoli importati, nuovi o usati, non può essere considerata tassa di effetto equivalente ad un dazio all' importazione, vietata dall' art. 12 del Trattato CEE.

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