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Document 61990CJ0338

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 marzo 1992.
Hamlin Electronics GmbH contro Hauptzollamt Darmstadt.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht dell'Assia - Germania.
Tariffa doganale comune - Sospensione temporanea dei dazi autonomi - Interruttori a lame.
Causa C-338/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-02333

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:156

61990J0338

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 31 MARZO 1992. - HAMLIN ELECTRONICS GMBH CONTRO HAUPTZOLLAMT DARMSTADT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HESSISCHES FINANZGERICHT - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI DAZI AUTONOMI - INTERRUTTORI A LAME. - CAUSA C-338/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02333


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Tariffa doganale comune - Modifica o sospensione dei dazi d' importazione - Descrizione delle merci interessate - Interpretazione - Criteri - "Interruttori a lame contenenti non più di una piccola quantità di mercurio" - Interruttori a lame non contenenti mercurio - Inclusione

[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 3696/88, art. 1, e n. 1656/89, art. 1]

Massima


I termini ambigui usati nell' allegato dei regolamenti nn. 3696/88 e 1656/89, recanti entrambi sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e affini), vale a dire (ex 8536 5000) "interruttori a lame, sotto forma di un' ampolla di vetro contenente non più di tre contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio", vanno interpretati - considerato che la sospensione è stata prevista a motivo della produzione insufficiente, nella Comunità, di interruttori contenenti poco (o non contenenti affatto) mercurio e dell' esigenza delle industrie utilizzatrici della Comunità di disporre di tali prodotti, mentre la produzione comunitaria di interruttori contenenti una grande quantità di mercurio è sufficiente - nel senso che la sospensione dei dazi doganali si applica agli interruttori che non contengono mercurio.

Parti


Nel procedimento C-338/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hessisches Finanzgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hamlin Electronics GmbH

e

Hauptzollamt Darmstadt

domanda vertente sull' interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 18 novembre 1988, n. 3696 (GU L 329, pag. 1) e 29 maggio 1989, n. 1656 (GU L 167, pag. 1), recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Hamlin Electronics GmbH, dall' avv. Dirk Krueger, del foro di Francoforte;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. René Barents, consigliere giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Commissione, rappresentata dal sig. Roberto Hayder, in qualità di agente, presentate all' udienza del 22 novembre 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 gennaio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 18 ottobre 1990, pervenuta in cancelleria il 7 novembre successivo, lo Hessisches Finanzgericht ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 18 novembre 1988, n. 3696 (GU L 329, pag. 1) e 29 maggio 1989, n. 1656 (GU L 167, pag. 1), recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini).

2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una lite tra la società Hamlin Electronics e lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Darmstadt a proposito della classificazione doganale di un prodotto nella sottovoce 8536 5000 9930, che figura nell' allegato dei summenzionati regolamenti con la designazione "interruttori a lame, sotto forma di un' ampolla di vetro contenente non più di 3 contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio".

3 Nel periodo giugno-dicembre 1989 la Hamlin Electronics importava dagli Stati Uniti interruttori elettrici a lame senza mercurio. A norma dei succitati regolamenti, lo Hauptzollamt di Darmstadt accordava inizialmente una sospensione dei dazi doganali per tali interruttori. Successivamente, con provvedimento di recupero, esso esigeva dazi doganali per l' importo di 152 702 DM, con la motivazione che gli interruttori a lame senza mercurio non andavano classificati nella sottovoce sopraccitata, bensì nella sottovoce 8536 5000 9990, per la quale non vigono sospensioni dei dazi.

4 La Hamlin Electronics chiedeva allora l' annullamento di tale provvedimento dinanzi allo Hessisches Finanzgericht. A sostegno del ricorso, essa ha dedotto che gli interruttori elettrici che non contengono mercurio rientrano anch' essi nell' ambito d' applicazione della detta sottovoce 8536 5000 9930.

5 Lo Hessisches Finanzgericht ha ritenuto che l' interpretazione di tale disposizione sollevasse il problema se la presenza di mercurio negli interruttori di cui trattasi sia una condizione determinante per la sospensione dei dazi doganali. Esso ha quindi sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se la descrizione figurante nella tabella II e, rispettivamente, nell' allegato dei regolamenti (CEE) del Consiglio 18 novembre 1988, n. 3696, e 29 maggio 1989, n. 1656, recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini) - Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1 dicembre 1988 (L 329, pag. 1) e del 16 giugno 1989 (L 167, pag. 1) - vale a dire (ex 8536 5000) "interruttori a lame, sotto forma di un' ampolla di vetro contenente non più di 3 contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio", vada intesa nel senso che gli interruttori a lame debbono contenere una piccola quantità di mercurio per fruire della sospensione dei dazi ovvero se detta descrizione significhi che gli interruttori a lame senza mercurio o con tutt' al più una piccola quantità di mercurio devono fruire della sospensione dei dazi".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

7 Con la sua questione il giudice nazionale mira, in sostanza, ad accertare se la norma controversa vada interpretata nel senso che gli interruttori di cui trattasi devono contenere una piccola quantità di mercurio per fruire della sospensione temporanea dei dazi doganali.

8 Per risolvere tale questione, si deve ricordare in via preliminare come risulti da una costante giurisprudenza (v., da ultimo, sentenza 24 gennaio 1991, causa C-384/89, Tomatis, Racc. pag. I-127) che, tenuto conto degli imperativi della certezza del diritto, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venir reperito in linea generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, come definite dal tenore delle voci della Tariffa doganale comune.

9 Solo in tal modo, infatti, è garantita l' applicazione non equivoca della disposizione considerata, tanto per l' operatore economico interessato quanto per le autorità che devono interpretarla. Tale imperativo della certezza del diritto assume particolare rilievo quando si tratta, come nel caso di specie, di una normativa che comporta conseguenze finanziarie per gli operatori economici.

10 Per quanto concerne il tenore della disposizione controversa, si pone la questione se l' espressione "contenente non più" debba considerarsi riferita ai due complementi oggetto che le fanno seguito. In caso affermativo, la piccola quantità di mercurio costituisce il limite superiore al di là del quale la sospensione dei dazi doganali non si applica più; quindi la definizione comprende interruttori senza mercurio. Viceversa, nel caso in cui tale espressione sia collegata solo al primo complemento oggetto che le fa seguito, la presenza di una piccola quantità di mercurio è necessaria per fruire della sospensione dei dazi doganali e quindi la definizione non comprende gli interruttori senza mercurio.

11 Va osservato in proposito che l' analisi grammaticale delle varie versioni linguistiche non fornisce una chiara indicazione nell' uno o nell' altro senso, anche se l' impiego, da parte del Consiglio, dell' espressione "piccola quantità" potrebbe essere inteso come espressione del suo intento di limitare, nella misura del possibile, la quantità di mercurio presente in tali interruttori.

12 In caso di ambiguità, una disposizione dev' essere interpretata in base alla ratio generale e alla finalità della normativa di cui fa parte.

13 A questo proposito, si deve rilevare che la sospensione dei dazi doganali è stata prevista a motivo della produzione insufficiente, nella Comunità, di interruttori contenenti poco (o non contenenti affatto) mercurio e dell' esigenza delle industrie utilizzatrici della Comunità di disporre di prodotti del genere. Viceversa, la produzione nella Comunità di interruttori contenenti una grande quantità di mercurio è sufficiente.

14 Per quanto riguarda gli interruttori senza mercurio, risulta dalle discussioni svoltesi dinanzi alla Corte che tali interruttori costituiscono prodotti più avanzati dal punto di vista tecnologico, la cui eliminazione implica d' altronde danni meno gravi per l' ambiente.

15 Tenuto conto di queste considerazioni, si deve concludere che la disposizione controversa va interpretata nel senso che gli interruttori di cui trattasi possono contenere non più di una piccola quantità di mercurio. Fra di essi figurano logicamente gli interruttori senza mercurio.

16 La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che la descrizione figurante nella tabella II del regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1988, n. 3696, e nell' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1656, recanti entrambi sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini), vale a dire (ex 8536 5000) "interruttori a lame, sotto forma di un' ampolla di vetro contenente non più di 3 contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio", dev' essere interpretata nel senso che la sospensione dei dazi doganali si applica agli interruttori che non contengono mercurio.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hessisches Finanzgericht, con ordinanza 18 ottobre 1990, dichiara:

La descrizione figurante nella tabella II del regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1988, n. 3696, e nell' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1656, recanti entrambi sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini), vale a dire (ex 8536 5000) "interruttori a lame, sotto forma di un' ampolla di vetro contenente non più di 3 contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio", dev' essere interpretata nel senso che la sospensione dei dazi doganali si applica agli interruttori che non contengono mercurio.

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