Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61990CJ0284

    Sentenza della Corte del 31 marzo 1992.
    Consiglio delle Comunità europee contro Parlamento europeo.
    Procedimento di bilancio - Bilancio rettificativo e suppletivo - Riporto di entrate - Pareggio del bilancio.
    Causa C-284/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-02277

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:154

    61990J0284

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 31 MARZO 1992. - CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - PROCEDURA DI BILANCIO - BILANCIO RETTIFICATIVO ED INTEGRATIVO - DIFFERIMENTO DELLE ENTRATE - EQUILIBRIO DI BILANCIO. - CAUSA C-284/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02277


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Bilancio delle Comunità europee - Procedimento di bilancio - Obbligo del riporto dell' eccedenza di bilancio - Portata

    (Decisione del Consiglio 24 giugno 1988, art. 7)

    2. Bilancio delle Comunità europee - Principi - Annualità e unicità - Espressione nell' obbligo del riporto dell' eccedenza al bilancio dell' esercizio successivo - Riporto parziale - Illegittimità

    (Trattato CEE, artt. 199 e 202; decisione del Consiglio 24 giugno 1988, art. 7; regolamento finanziario, art. 32)

    3. Risorse proprie delle Comunità europee - Risorse IVA - Aliquota fissata dalla decisione sulle risorse proprie delle Comunità - Applicazione per un dato esercizio finanziario di un' aliquota inferiore ma sufficiente a coprire le spese ritenute necessarie - Ammissibilità

    (Decisione del Consiglio 24 giugno 1988, art. 2, n. 4)

    4. Ricorso d' annullamento - Sentenza d' annullamento - Effetti - Limitazione da parte della Corte - Invalidità di un bilancio rettificativo e suppletivo delle Comunità europee

    (Trattato CEE, art. 174, secondo comma)

    Massima


    1. Prevedendo in termini generali il riporto all' esercizio successivo dell' eventuale eccedenza delle risorse proprie delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio, senza fare alcun riferimento ad un tipo particolare di risorse o ad un importo specifico dell' eccedenza, l' art. 7 della decisione sulle risorse proprie delle Comunità riguarda tutta l' eccedenza accertata, qualunque ne sia l' origine, e non solo la parte proveniente dalle risorse calcolate sul prodotto nazionale lordo degli Stati membri.

    2. La regola stabilita dalle disposizioni dell' art. 7 della decisione sulle risorse proprie delle Comunità e dell' art. 32 del regolamento finanziario, secondo cui l' eccedenza delle risorse proprie sulle spese nel corso di un esercizio finanziario può essere riportata solo all' esercizio successivo, costituisce l' espressione di due principi fondamentali in materia di bilancio, cioè quello dell' annualità e quello dell' unicità del bilancio. Questi principi, sanciti dagli artt. 199 e 202 del Trattato, impongono che tutte le entrate di cui dispone la Comunità per un determinato esercizio finanziario siano iscritte nel bilancio di detto esercizio. Ne consegue che la decisione di non iscrivere una parte del saldo positivo di un esercizio finanziario nell' esercizio successivo, poiché comporta che il bilancio di quest' ultimo esercizio non evidenzia tutte le entrate di cui dispone la Comunità per detto esercizio, trasgredisce detti principi. Avendo effettuato solo un riporto parziale dell' eccedenza, il bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l' esercizio 1990 è irregolare e l' atto con cui il presidente del Parlamento ne ha dichiarato l' adozione definitiva deve essere annullato.

    3. L' obbligo di applicare l' art. 2, n. 4, della decisione sulle risorse proprie delle Comunità europee, che fissa la risorsa IVA all' 1,4% della base imponibile dell' IVA per gli Stati membri, deve essere interpretato alla luce della finalità di questa decisione. Un' aliquota inferiore all' 1,4% è pertanto lecita nel caso eccezionale in cui l' applicazione obbligatoria della regola del riporto dell' eccedenza di un esercizio finanziario a quello successivo comporti che le Comunità dispongono per quest' ultimo di risorse che non corrispondono affatto alle spese ritenute necessarie.

    4. Importanti esigenze di certezza del diritto e la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico europeo impongono che l' annullamento dell' atto con cui il presidente del Parlamento ha dichiarato l' adozione definitiva di un bilancio rettificativo e suppletivo delle Comunità europee, successiva alla chiusura dell' esercizio finanziario, non possa invalidare le operazioni di pagamento o di impegno effettuate né quelle relative al ricorso alle risorse proprie e alla loro riscossione effettuate prima della pronuncia della sentenza d' annullamento.

    Parti


    Nella causa C-284/90,

    Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Arthur Alan Dashwood, direttore del servizio giuridico, e Yves Crétien, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Joerg Kaeser, direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, e Christian Pennera, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    convenuto,

    sostenuto da

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Jean Amphoux e David Gilmour, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    interveniente,

    avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere l' annullamento del bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l' esercizio 1990 adottato dal Parlamento europeo l' 11 luglio 1990, nonché dell' atto del presidente del Parlamento europeo 11 luglio 1990 che dichiara che detto bilancio rettificativo e suppletivo è stato definitivamente adottato (GU L 239, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: J.-G. Giraud

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 19 settembre 1991,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 ottobre 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1990 il Consiglio delle Comunità europee ha chiesto, ai sensi degli artt. 173 del Trattato CEE e 146 del Trattato CEEA, l' annullamento del bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l' esercizio 1990 adottato dal Parlamento europeo l' 11 luglio 1990, nonché dell' atto del presidente del Parlamento europeo 11 luglio 1990 che dichiara che detto bilancio rettificativo e suppletivo è stato definitivamente adottato (GU L 239, pag. 1).

    2 Il Consiglio ha altresì chiesto alla Corte di dichiarare che l' annullamento di ambedue gli atti di cui è causa non invalida le operazioni di pagamento o di impegno né quelle relative al ricorso alle risorse proprie ed alla loro riscossione effettuate prima della chiusura dell' esercizio finanziario 1990.

    3 Il 20 marzo 1990 la Commissione trasmetteva al Consiglio, in applicazione dell' art. 15 del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), emendato da ultimo con regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 13 marzo 1990, n. 610 (GU L 70, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento finanziario"), il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l' esercizio 1990 (in prosieguo: il "progetto preliminare di BRS n. 2/90"). Detto progetto preliminare di BRS aveva ad oggetto l' iscrizione nel bilancio per l' esercizio 1990 di una parte dell' eccedenza netta delle entrate dell' esercizio 1989 e conteneva un adattamento della correzione degli squilibri di bilancio in favore del Regno Unito nonché un adeguamento delle restituzioni alla Spagna e al Portogallo.

    4 Nel progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per l' esercizio 1990 (in prosieguo: il "progetto di BRS n. 2/90"), elaborato il 7 maggio 1990, il Consiglio si discostava dal progetto preliminare di BRS n. 2/90. Anzitutto vi iscriveva la totalità del saldo delle entrate dell' esercizio 1989. Decideva altresì di non fare ricorso alla "quarta risorsa propria", cioè le entrate provenienti dall' applicazione di un' aliquota alla somma dei prodotti nazionali lordi (in prosieguo: le "risorse PNL"), di cui all' art. 2, n. 1, lett. d), della decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24, in prosieguo: la "decisione sulle risorse proprie"). Infine, e contrariamente alla proposta della Commissione, il Consiglio riduceva l' importo delle risorse proprie che risulterebbe dall' applicazione dell' aliquota uniforme alla base imponibile IVA (in prosieguo: le "risorse IVA"), previsto all' art. 2, nn. 1, lett. c), e 4, della stessa decisione.

    5 Il Parlamento modificava il progetto di BRS n. 2/90, fra l' altro mediante l' emendamento n. 2 relativo allo stato delle entrate, volto a ripristinare il progetto di BRS nella forma adottata nel progetto preliminare di BRS della Commissione. Detto emendamento riguardava pertanto gli artt. 130 (risorse proprie provenienti dall' IVA), 140 (risorse proprie fondate sul PNL) e 300 (eccedenze disponibili dell' esercizio precedente) del progetto di BRS n. 2/90. Il Parlamento decideva di ricorrere alle risorse IVA con l' aliquota dell' 1,4%, prevista all' art. 2, n. 4, della decisione sulle risorse proprie. Decideva poi di ricorrere alle risorse proprie PNL solo ai fini del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito. Infine iscriveva nel bilancio 1990 solo una parte del saldo dell' esercizio 1989.

    6 Nel corso della sessione 25 e 26 giugno 1990 il Consiglio respingeva esplicitamente l' emendamento n. 2 del Parlamento, pur precisando che questa soppressione non implicava che lo si potesse considerare un emendamento, poiché ai sensi dell' art. 203 del Trattato gli emendamenti riguardano solo le spese non obbligatorie e non lo stato delle entrate. Pertanto confermava lo stato delle entrate di cui al progetto di BRS n. 2/90 come corretto con due lettere rettificative.

    7 L' 11 luglio 1990 il Parlamento deliberava su dette modifiche del Consiglio al progetto di BRS, poi adottava definitivamente il bilancio rettificativo e suppletivo per l' esercizio 1990 (in prosieguo: il "BRS n. 2/90") così come era stato da esso approvato nel citato emendamento n. 2.

    8 L' 11 luglio 1990 il presidente del Parlamento dichiarava che il BRS n. 2/90 era definitivamente adottato e ne informava il Consiglio con lettera 12 luglio 1990.

    9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla ricevibilità

    10 Il Parlamento europeo ritiene che il ricorso vada dichiarato irricevibile in quanto volto all' annullamento del BRS n. 2/90, adottato dal Parlamento l' 11 luglio 1990, nonché ad ottenere che la Corte dichiari che la validità di tutti gli atti adottati in esecuzione del bilancio non è rimessa in discussione.

    11 Il Parlamento sostiene che l' adozione definitiva del BRS n. 2/90 non costituisce un atto impugnabile con ricorso di annullamento. Riferendosi al dispositivo della sentenza 3 luglio 1986, Consiglio/Parlamento (causa 34/86, Racc. pag. 2155), ritiene impugnabile solo l' atto del presidente del Parlamento 11 luglio 1990 che ha dichiarato che detto BRS è stato definitivamente adottato, e che pertanto la domanda del Consiglio volta all' annullamento del BRS vada dichiarata irricevibile.

    12 Va osservato in proposito che l' eventuale annullamento dell' atto del presidente del Parlamento 11 luglio 1990 per irregolarità del BRS n. 2/90, richiesto dal Consiglio, avrà l' effetto di privare di validità detto BRS (v. sentenza Consiglio/Parlamento, già citata, punto 46 della motivazione).

    13 Non occorre quindi statuire sulle conclusioni del Consiglio volte all' annullamento del BRS n. 2/90 e pertanto sull' eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento a questo proposito.

    14 Le osservazioni del Parlamento sulle conclusioni del ricorso relative ai provvedimenti da adottare in caso di annullamento dell' atto del presidente del Parlamento 11 luglio 1990 saranno prese in considerazione dopo l' esame del merito.

    Nel merito

    15 A sostegno del ricorso il Consiglio deduce due mezzi. Eccepisce l' irregolarità del BRS n. 2/90 alla luce, in primo luogo, degli artt. 7 della decisione sulle risorse proprie e 32 del regolamento finanziario, già citati, e in secondo luogo, alla luce dei poteri del Parlamento.

    16 Per quel che riguarda il primo mezzo, il Consiglio sostiene che gli artt. 7 della decisione sulle risorse proprie e 32 del regolamento finanziario (in prosieguo: la "regola del riporto dell' eccedenza") impongono che tutta l' eccedenza dell' esercizio 1989 sia riportata all' esercizio 1990. Esso ritiene che queste disposizioni non lascino alcuna discrezionalità in ordine all' importo dell' eccedenza da riportare all' esercizio successivo. Aggiunge che, in considerazione del principio del pareggio del bilancio, sancito dall' art. 199, secondo comma, del Trattato e poiché, senza neanche far ricorso alla risorsa PNL, detto riporto comporterebbe un' eccedenza delle entrate rispetto alle spese effettive previste per l' esercizio 1990, l' aliquota uniforme delle risorse IVA avrebbe dovuto essere fissata ad un livello più basso di quello che avrebbe dovuto risultare dall' applicazione pura e semplice, decisa dal Parlamento, dell' art. 2, n. 4, della decisione sulle risorse proprie.

    17 Per confutare questo argomento il Parlamento sostiene anzitutto che dalla logica del sistema di bilancio, e in particolare da un' analisi comparata degli artt. 2 e 7 della decisione sulle risorse proprie e degli articoli corrispondenti delle precedenti decisioni 21 aprile 1970 (GU L 94, pag. 19) e 7 maggio 1985 (GU L 128, pag. 15) si ricava che l' eccedenza delle entrate di cui all' art. 7 di detta decisione può risultare solo dalla risorsa residua PNL e non dalle risorse proprie per natura fra cui, in particolare, le risorse IVA.

    18 Quest' argomento del Parlamento va disatteso.

    19 L' art. 7 della decisione sulle risorse proprie non fa nessuna distinzione fra le entrate delle Comunità. Benché l' art. 4, n. 5, della citata decisione 21 aprile 1970 disponga che la regola del riporto dell' eccedenza si applica solo a decorrere dall' applicazione completa delle disposizioni di cui al n. 1, secondo comma, di detto articolo, relative alle risorse IVA, il n. 5 si riferisce genericamente all' "eccedenza eventuale delle risorse proprie delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio" e non si riferisce affatto ad un tipo particolare di risorse o ad un importo specifico dell' eccedenza. Comunque sia, l' art. 7 della decisione sulle risorse proprie, come d' altronde il corrispondente art. 6 della citata decisione 7 maggio 1985, non menzionano affatto le risorse IVA.

    20 Il Parlamento sostiene poi che a norma dell' art. 2, n. 4, lett. a), della decisione sulle risorse proprie l' aliquota IVA corrisponde all' aliquota risultante dall' "applicazione dell' 1,4% alla base imponibile IVA per gli Stati membri". Poiché l' aliquota IVA viene pertanto fissata in modo immutabile, le risorse IVA spetterebbero definitivamente alla Comunità e non potrebbero quindi essere restituite.

    21 Da parte sua la Commissione ritiene che, nell' elaborazione del bilancio per l' esercizio 1990, l' eccedenza dell' esercizio 1989 abbia reso impossibile l' applicazione simultanea dell' art. 199, secondo comma, del Trattato, che esige un bilancio in pareggio, dell' art. 2, n. 4, della decisione sulle risorse proprie, che fissa l' aliquota IVA al livello dell' 1,4%, e della regola stabilita dall' art. 7 di detta decisione la quale, precisata all' art. 32 del regolamento finanziario, prescrive il riporto del saldo al bilancio dell' esercizio successivo. Essa sostiene che le due prime norme, essendo fondamentali, non possono essere eluse mediante l' applicazione della regola, essenzialmente tecnica, di cui al citato art. 7.

    22 Anche questi argomenti vanno disattesi.

    23 Occorre osservare anzitutto che il problema sollevato dall' applicazione simultanea delle disposizioni in materia di bilancio, già citate al punto 21 della motivazione, deve essere risolto in armonia con i principi su cui si fonda il sistema di bilancio della Comunità.

    24 Per quel che riguarda l' art. 199, secondo comma, del Trattato, si deve rilevare che le parti della presente controversia non contestano l' obbligo di applicare al bilancio 1990 il principio del pareggio del bilancio.

    25 Quanto all' obbligo di applicare la regola del riporto dell' eccedenza, occorre ricordare che risulta dal dettato stesso degli artt. 7 della decisione sulle risorse proprie e 32 del regolamento finanziario che l' eccedenza di un esercizio può essere riportata solo all' esercizio finanziario successivo.

    26 Questa regola costituisce l' espressione di due principi fondamentali in materia di bilancio, e cioè quello dell' annualità e quello dell' unicità del bilancio. Questi principi, sanciti dal primo comma degli artt. 199 e 202 del Trattato, impongono che tutte le entrate di cui dispone la Comunità per un determinato esercizio finanziario siano iscritte nel bilancio di detto esercizio.

    27 Ne consegue che la soluzione di non iscrivere una parte del saldo positivo di un esercizio finanziario nell' esercizio successivo, adottata dal Parlamento e sostenuta dalla Commissione, comporta che il bilancio di quest' ultimo esercizio non evidenzia tutte le entrate di cui dispone la Comunità per detto esercizio in spregio, pertanto, ai summenzionati principi.

    28 Quanto all' obbligo di applicare l' art. 2, n. 4, della decisione sulle risorse proprie, che fissa l' aliquota IVA all' 1,4%, questa disposizione va interpretata tenendo presente la finalità di detta decisione.

    29 A questo proposito occorre ricordare anzitutto che la decisione sulle risorse proprie è fondata, come le due che l' hanno preceduta, sull' ipotesi che le entrate siano insufficienti, come è stato chiarito ai punti da 31 a 34 delle conclusioni dell' avvocato generale. Proprio per far fronte a questo problema la decisione risorse proprie, dopo aver rilevato al secondo e decimo 'considerando' che il limite dell' 1,4% dell' aliquota IVA si era dimostrato insufficiente a garantire la copertura delle previsioni di spesa della Comunità, ha istituito un nuovo tipo di risorse risultante dall' applicazione di un' aliquota uniforme al PNL ed il cui importo può variare a seconda della necessità di raggiungere il pareggio conformemente all' art. 199, secondo comma, del Trattato.

    30 Si deve rilevare poi che dal quarto 'considerando' della decisione sulle risorse proprie risulta che "la Comunità deve disporre di entrate stabili e garantite che le consentano di risanare l' attuale situazione e di realizzare le politiche comuni" e che "tali entrate devono basarsi sulle spese che sono state giudicate necessarie a tal fine (...)".

    31 Si deve pertanto osservare che, trattandosi nel caso di specie di un avanzo di bilancio il quale, riportato all' esercizio finanziario 1990, non corrisponde affatto alle spese ritenute necessarie per questo esercizio ma risulta dall' applicazione obbligatoria della regola del riporto dell' eccedenza, la finalità della decisione sulle risorse proprie non osta a che in un siffatto caso eccezionale e per rispettare il principio del pareggio del bilancio, l' aliquota IVA venga fissata ad un livello più basso dell' 1,4% previsto dall' art. 2, n. 4, e che pertanto si faccia ricorso alle risorse IVA solo e nei limiti in cui ciò risulti necessario per coprire le spese previste per detto esercizio finanziario.

    32 Da tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che il Consiglio ha giustamente segnalato l' irregolarità del BRS n. 2/90 alla luce dei citati artt. 7 della decisione sulle risorse proprie e 32 del regolamento finanziario, per il motivo che fra le entrate del bilancio 1990 è stata iscritta solo una parte dell' eccedenza dell' esercizio finanziario precedente.

    33 Pertanto, e senza che occorra statuire sull' altro mezzo dedotto dal Consiglio, si deve annullare, per irregolarità del BRS n. 2/90 del Parlamento, l' atto con cui il presidente del Parlamento ne ha dichiarato l' adozione definitiva, e dichiarare che questo annullamento priva di validità il BRS n. 2/90.

    Sulle conseguenze dell' annullamento

    34 Nel ricorso il Consiglio ha chiesto alla Corte di indicare che l' annullamento dell' atto del presidente del Parlamento non invalida le operazioni di pagamento o di impegno né quelle relative al ricorso alle risorse proprie e alla loro riscossione effettuate prima della chiusura dell' esercizio finanziario 1990.

    35 Il Parlamento ritiene che il Consiglio non possa avere interesse a chiedere contemporaneamente l' annullamento di quest' atto e il mantenimento integrale della sua efficacia e che pertanto ambedue le domande debbano essere dichiarate irricevibili.

    36 Questa tesi va respinta. Basta sottolineare in proposito che spetta alla Corte pronunciarsi sulle conseguenze di un annullamento senza essere vincolata dalle proposte formulate in merito dalle parti e che il Consiglio ha comunque interesse ad ottenere una dichiarazione di illegittimità anche qualora gli effetti dell' atto impugnato vengano integralmente mantenuti.

    37 Dato che l' annullamento dell' atto del presidente del Parlamento è successivo alla chiusura del bilancio, la Corte ritiene che importanti esigenze di certezza del diritto e la necessità di garantire la continuazione del servizio pubblico europeo impongano che l' annullamento di questo atto non possa invalidare le operazioni di pagamento o di impegno effettuate né quelle relative al ricorso alle risorse proprie ed alla loro riscossione effettuate prima della pronuncia della presente sentenza.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    38 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio non ha chiesto la condanna del Parlamento alle spese. Ogni parte sopporterà quindi le proprie spese. Conformemente all' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, l' interveniente sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) L' atto del presidente del Parlamento europeo 11 luglio 1990, che dichiara che il bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 delle Comunità europee per l' esercizio finanziario 1990 è stato definitivamente adottato, è annullato.

    2) L' annullamento del citato atto del presidente del Parlamento 11 luglio 1990 non consente di invalidare i pagamenti effettuati e gli impegni presi né le operazioni relative al ricorso alle risorse proprie ed alla loro riscossione effettuate, prima della pronuncia della presente sentenza, in esecuzione del bilancio rettificativo e suppletivo n. 2, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    3) Ogni parte, compresa l' interveniente, sosterrà le proprie spese.

    Top