Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61990CJ0087

Sentenza della Corte dell'11 luglio 1991.
A. Verholen e altri contro Sociale Verzekeringsbank.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi.
Parità di trattamento fra uomini e donne - Previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Ambito di applicazione nel tempo.
Cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-03757

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:314

61990J0087

SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 LUGLIO 1991. - A. VERHOLEN E ALTRI CONTRO SOCIALE VERZEKERINGSBANK AMSTERDAM. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN BEROEP'S-HERTOGENBOSCH - PAESI BASSI. - PARITA TRA UOMINI E DONNE - PREVIDENZA SOCIALE - DIRETTIVA 79/7/CEE - EFFICACIA NEL TEMPO. - CAUSE RIUNITE C-87/90, C-88/90 E C-89/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03757


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Diritto comunitario - Efficacia diretta - Poteri del giudice nazionale - Valutazione d' ufficio della conformità di una normativa nazionale col diritto comunitario

2. Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Sfera d' applicazione "ratione personae" della direttiva 79/7 - Determinazione indipendentemente dalla sua sfera d' applicazione "ratione materiae"

(Direttiva del Consiglio 79/7, artt. 2 e 3)

3. Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Invocabilità da parte di una persona che non rientra nell' ambito della sua sfera d' applicazione "ratione personae" - Presupposto - Danno connesso all' applicazione al coniuge, avente lui stesso il diritto di invocare la direttiva, di una disposizione discriminatoria

(Direttiva del Consiglio 79/7)

4. Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Mantenimento in vigore degli effetti di una normativa nazionale che esclude le donne coniugate dal beneficio dell' assicurazione per la vecchiaia - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 79/7)

Massima


1. Il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale valuti d' ufficio la conformità di una normativa nazionale con le disposizioni puntuali ed incondizionate di una direttiva per la quale è scaduto il termine di attuazione, qualora l' interessato non abbia invocato dinanzi al giudice il beneficio di detta direttiva.

2. La sfera d' applicazione "ratione personae" della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, è fissata dal suo art. 2 e ad una persona che ne è esclusa non può essere estesa per il fatto che questa persona rientra nell' ambito di applicazione di un regime nazionale che, ai sensi dell' art. 3 della direttiva, rientra nella sfera d' applicazione "ratione materiae" di quest' ultima.

3. Un singolo può invocare dinanzi al giudice nazionale le disposizioni della direttiva 79/7 qualora subisca gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria riguardante sua moglie, che non è parte nella causa, purché però la moglie stessa rientri nella sfera d' applicazione della direttiva.

4. La direttiva 79/7 deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di mantenere in vigore, dopo la scadenza del termine fissato per la sua attuazione, gli effetti di una precedente normativa nazionale che in talune circostanze escludeva le donne sposate dal beneficio dell' assicurazione per la vecchiaia.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-87/90, C-88/90 e C-89/90,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Raad van Beroep di 's Hertogenbosch (Paesi Bassi), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

A. Verholen

e

Sociale Verzekeringsbank (causa C-87/90),

e tra

T.H.M. van Wetten-van Uden

e

Sociale Verzekeringsbank (causa C-88/90),

e tra

G.H. Heiderijk

e

Sociale Verzekeringsbank (causa C-89/90),

domande vertenti sull' interpretazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet e F.A. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

considerate le osservazioni scritte presentate:

- per la Sociale Verzekeringsbank di Amsterdam, dagli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk e M. Droogleever Fortuyn, rispettivamente del foro di Amsterdam e dell' Aja;

- per il governo olandese, dal sig. B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. René Barents e Karen Banks, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Sociale Verzekeringsbank di Amsterdam, del governo olandese e della Commissione all' udienza del 17 aprile 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 maggio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con tre ordinanze 30 gennaio e 15 febbraio 1990, pervenute in cancelleria il 23 marzo 1990, il Raad Van Beroep di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di tre liti fra cittadini olandesi e la Sociale Verzekeringsbank di Amsterdam, vertenti sull' applicazione della legge generale sulle pensioni di vecchiaia ("Algemene Ouderdomswet", Staatsblad, 281, in prosieguo: l' "AOW").

3 Dal fascicolo delle cause principali risulta che l' AOW istituisce a favore dei residenti olandesi, nonché dei non residenti, aventi 65 anni di età, che erano stati soggetti all' imposta sul reddito per un' attività esercitata nei Paesi Bassi, un regime generale di pensione di vecchiaia nell' ambito del quale i diritti a pensione sono costituiti in base ai periodi assicurativi maturati. Secondo tale regime, vigente sino ad una modifica legislativa entrata in vigore il 1 aprile 1985, la donna coniugata, residente nei Paesi Bassi, il cui marito residente nei Paesi Bassi non era assicurato ai sensi dell' AOW in quanto esercitava un' attività lavorativa all' estero, dove era assicurato, era a sua volta esclusa dall' assicurazione per i periodi corrispondenti; viceversa, l' uomo coniugato, residente nei Paesi Bassi, la cui moglie era esclusa dal beneficio dell' assicurazione, rimaneva iscritto al regime pensionistico olandese.

4 Il beneficiario di una pensione il cui coniuge a carico non ha ancora raggiunto l' età di 65 anni riceve una pensione maggiorata. La maggiorazione è tuttavia ridotta in base al numero di anni durante i quali il coniuge non è stato assicurato.

5 La ricorrente nella causa C-87/90, la sig.ra A. Verholen, dopo aver svolto un' attività subordinata nei Paesi Bassi fino all' età di 61 anni ha fruito di una pensione anticipata di vecchiaia, avvalendosi di una clausola connessa al suo contratto di lavoro. La ricorrente nella causa C-88/90, la sig.ra T.H.M. van Wetten-van Uden come la moglie del ricorrente nella causa C-89/90, il sig. G.H. Heiderijk, non hanno mai svolto un' attività lavorativa.

6 La Sociale Verzekeringsbank negava alle ricorrenti nelle cause C-87/90 e C-88/90, vale a dire alle sig.re Verholen e van Wetten-van Uden che avevano compiuto 65 anni, l' assegnazione di una pensione completa, motivando che i loro mariti, residenti nei Paesi Bassi, avevano esercitato durante taluni periodi un' attività lavorativa all' estero, dove erano assicurati. Al ricorrente nella causa C-89/90, cioè al sig. Heiderijk, veniva ridotta la maggiorazione della sua pensione di vecchiaia per coniuge a carico che non ha ancora compiuto 65 anni, in base agli anni durante i quali sua moglie non era assicurata, compresi quelli nei quali egli stesso aveva lavorato nella Repubblica federale di Germania.

7 Considerando che i ricorsi proposti avverso i provvedimenti della Sociale Verzekeringsbank sollevano un problema d' interpretazione della direttiva 79/7, il Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Nella causa C-87/90

"Se sia conciliabile con l' art. 4, n. 1 (e/o con l' art. 5), della direttiva 79/7/CEE il fatto che le conseguenze di una norma nazionale, che escludeva unicamente le donne sposate dal godimento delle prestazioni assicurative di cui all' AOW, si estendano successivamente al 22 dicembre 1984, e precisamente nel senso che anche dopo tale data la loro pensione AOW può venir ridotta, in virtù di un presupposto che non era contemplato per gli uomini".

Nella causa C-88/90

"1) Se il diritto comunitario impedisca al giudice nazionale di valutare (d' ufficio) una norma di diritto nazionale alla luce di una direttiva comunitaria per la quale è scaduto il termine d' attuazione, qualora l' interessato (ad esempio per ignoranza) non vi faccia richiamo.

2) Se il diritto comunitario impedisca al giudice nazionale di valutare una norma di diritto nazionale alla luce di una direttiva comunitaria per la quale è scaduto il termine d' attuazione, qualora l' interessato - dal momento che non rientra nella sfera d' applicazione 'ratione personae' della direttiva - non vi può far richiamo nonostante la stessa persona sia assoggettata ad una norma nazionale toccata dalla direttiva.

3) Se l' art. 2 della direttiva 79/7/CEE abbia relazione con la sfera d' applicazione 'ratione personae' della stessa direttiva, oppure se debba considerarsi come limitazione (oltre la limitazione di cui all' art. 3 della direttiva) delle norme nazionali toccate dalla direttiva".

Nella causa C-89/90

"Se la parte che agisce dinanzi al giudice nazionale possa invocare l' art. 4, n. 1 (e/o l' art. 5), della direttiva 79/7/CEE qualora impugni le conseguenze di una norma nazionale discriminatoria che toccava la propria consorte, non legittimata ad intervenire nella stessa causa".

8 Con ordinanza 16 gennaio 1991, le cause C-87/90, C-88/90 e C-89/90 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle cause principali, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

10 Poiché le questioni sollevate dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch nelle cause C-88/90 e C-89/90 mirano a precisare i poteri del giudice nazionale in merito all' applicazione del diritto comunitario e alle modalità della sua applicazione, occorre risolvere dette questioni prima di esaminare la questione sollevata nella causa C-87/90 relativa all' ambito di applicazione nel tempo del principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 79/7.

Sulle questioni sollevate nella causa C-88/90

11 Con la prima questione nella causa C-88/90 il Raad van Beroep mira a stabilire se il diritto comunitario impedisca ad un giudice nazionale di valutare d' ufficio la conformità di una normativa nazionale con una direttiva per la quale è scaduto il termine d' attuazione, qualora l' interessato non abbia invocato dinanzi al giudice il beneficio di questa direttiva.

12 A tal proposito, si deve ricordare come la Corte abbia ammesso che l' art. 177 del Trattato CEE conferisce ai giudici nazionali la facoltà ed eventualmente impone loro l' obbligo di effettuare un deferimento pregiudiziale se il giudice rileva, sia d' ufficio che su domanda di parte, che il merito della controversia è connesso con la soluzione di uno dei punti di cui al primo comma di detto articolo (sentenza 16 gennaio 1974, Rheinmuehlen, causa 166/73, Racc. pag. 33, punto 3 della motivazione).

13 Tale facoltà di sollevare d' ufficio una questione di diritto comunitario presuppone che secondo il giudice nazionale occorre o applicare il diritto comunitario disapplicando all' occorrenza il diritto nazionale od interpretare il diritto nazionale conformemente al diritto comunitario.

14 Siffatta questione può, in particolare, riguardare una direttiva non recepita dalle autorità nazionali entro i termini fissati, la quale è vincolante per gli Stati membri e le cui disposizioni puntuali e incondizionate possono, secondo la giurisprudenza della Corte, essere direttamente applicate da un giudice nazionale.

15 Pertanto il diritto riconosciuto alla parte interessata di invocare, sussistendo determinati presupposti, dinanzi al giudice nazionale una direttiva per cui è scaduto il termine di attuazione non esclude la facoltà per il giudice nazionale di prendere in considerazione detta direttiva, sebbene la parte non faccia ad essa richiamo.

16 Occorre quindi risolvere la prima questione nella causa C-88/90 nel senso che il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale valuti d' ufficio la conformità di una normativa nazionale con le disposizioni puntuali ed incondizionate di una direttiva per la quale è scaduto il termine d' attuazione, qualora l' interessato non abbia invocato dinanzi al giudice il beneficio di detta direttiva.

17 Con la seconda questione nella causa C-88/90 il giudice nazionale chiede alla Corte se egli possa valutare la conformità del diritto nazionale con una direttiva qualora l' interessato non rientri nella sfera d' applicazione ratione personae della direttiva nonostante egli sia assoggettato ad un regime legale nazionale toccato da detta direttiva.

18 Tale questione solleva lo stesso problema posto in termini precisi dalla terza questione, con la quale il giudice nazionale chiede se l' art. 2 della direttiva 79/7 vada interpretato nel senso che esso si riferisce alla sfera di applicazione ratione personae della stessa direttiva, oppure nel senso che esso si riferisce, al pari dell' art. 3, alla delimitazione dei regimi nazionali di previdenza sociale toccati dalla direttiva.

19 A tal proposito si deve ricordare come la Corte nella sentenza 27 giugno 1989, Achterberg-te Riele e a., punto 9 della motivazione (cause riunite 48/88, 106/88 e 107/88, Racc. pag. 1963) abbia statuito che la sfera d' applicazione ratione personae della direttiva era determinata dall' art. 2, in forza del quale questa direttiva si applica alla popolazione attiva, alle persone in cerca di lavoro, nonché ai lavoratori la cui attività è stata interrotta da uno dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1, lett. a).

20. Occorre anche precisare che quando una disposizione di una direttiva, quale l' art. 2 della direttiva 79/7, determina precisamente i beneficiari della direttiva stessa, il giudice nazionale non può ampliarne la sfera d' applicazione ratione personae per il fatto che gli interessati rientrano nell' ambito d' applicazione di un regime nazionale, quale l' AOW, considerato da un' altra disposizione della direttiva relativa alla sua sfera d' applicazione ratione materiae, quale l' art. 3 della direttiva 79/7.

21 Si deve dunque risolvere la seconda e la terza questione nella causa C-88/90 nel senso che l' art. 2 della direttiva 79/7 va interpretato nel senso che esso si riferisce alla sfera d' applicazione ratione personae della direttiva il cui contenuto non può mutare a seconda della sfera d' applicazione ratione materiae, quale precisata dall' art. 3 della stessa direttiva.

Sulla questione sollevata nella causa C-89/90

22 La questione sollevata nella causa C-89/90 mira a stabilire se una parte che agisce dinanzi ad un giudice nazionale possa invocare le disposizioni della direttiva 79/7 qualora subisca gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria che riguardava sua moglie, non legittimata ad intervenire nella stessa causa.

23 Si deve preliminarmente precisare che il diritto di invocare le disposizioni della direttiva 79/7 non è limitato ai singoli che rientrano nella sfera d' applicazione ratione personae della direttiva, in quanto non si può escludere che altre persone possano avere un interesse diretto all' osservanza del principio di non discriminazione per le persone tutelate.

24 Anche se in via di principio spetta al diritto nazionale determinare la legittimazione e l' interesse ad agire di un singolo, il diritto comunitario richiede tuttavia che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale (v. sentenze 15 maggio 1986, Johnston, causa 222/84, Racc. pag. 1651; 15 ottobre 1987, Heylens, causa 222/86, Racc. pag. 4097) e che l' applicazione della normativa nazionale non renda praticamente impossibile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario (sentenza 9 novembre 1983, San Giorgio, causa 199/82, Racc. pag. 3595).

25 Per quanto riguarda il caso di specie occorre tuttavia precisare che il singolo, che subisca gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria, può essere ammesso ad invocare il beneficio della direttiva 79/7 soltanto qualora la propria consorte, vittima della discriminazione, rientri essa stessa nella sfera di applicazione della direttiva.

26 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata nella causa C-89/90 nel senso che un singolo può invocare dinanzi ad un giudice nazionale le disposizioni della direttiva 79/7 qualora subisca gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria riguardante sua moglie, che non è legittimata ad intervenire nella stessa causa, purché però la moglie stessa rientri nella sfera d' applicazione della direttiva.

Sulla questione sollevata nella causa C-87/90

27 La questione sollevata nella causa C-87/90 verte sul problema se gli artt. 4, n. 1, e 5 della direttiva 79/7 non consentano di mantenere in vigore, dopo la scadenza del termine di attuazione della direttiva, gli effetti di una normativa nazionale precedente che in talune circostanze escludeva le donne sposate dal beneficio dell' assicurazione di vecchiaia.

28 Si deve ricordare che nella sentenza 24 giugno 1987, Borrie Clarke (causa 384/85, Racc. pag. 2865), la Corte ha sottolineato che la direttiva 79/7 non contemplava alcuna deroga al principio della parità di trattamento, previsto dall' art. 4, n. 1, che potesse autorizzare la proroga degli effetti discriminatori di precedenti norme nazionali. Essa ne ha concluso nella sentenza 8 marzo 1988, Dik e a. (causa 80/87, Racc. pag. 1601), che uno Stato membro non poteva mantenere in vigore dopo il 23 dicembre 1984 disparità di trattamento dovute al fatto che i presupposti per l' acquisto del diritto a prestazioni sono anteriori a detta data.

29 Il governo olandese e la Sociale Verzekeringsbank a torto osservano come questa giurisprudenza applicata nell' ambito dei cosiddetti regimi basati sui rischio non possa essere trasposta ai cosiddetti regimi basati sui contributi, quale il regime dell' AOW. Infatti, il testo della direttiva 79/7, al pari delle sentenze 24 giugno 1987, Borrie Clarke, e 8 marzo 1988, Dik e a., stabiliscono molto chiaramente il principio del divieto di qualsiasi discriminazione una volta scaduto il termine di attuazione della direttiva, senza distinguere tra i vari regimi assicurativi.

30 Si deve quindi risolvere la questione formulata nella causa C-87/90 come segue: la direttiva 79/7 va interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di mantenere in vigore, dopo la scadenza del termine di attuazione fissato dal suo art. 8, gli effetti di una normativa nazionale precedente che in talune circostanze escludeva le donne sposate dal beneficio dell' assicurazione di vecchiaia.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

statuendo sulle questioni sottopostele dal Raad van Beroep di

' s-Hertogenbosch, con ordinanze 30 gennaio e 15 febbraio 1990, dichiara:

1) Il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale valuti d' ufficio la conformità di una normativa nazionale con le disposizioni puntuali ed incondizionate di una direttiva per la quale è scaduto il termine di attuazione, qualora l' interessato non abbia invocato dinanzi al giudice il beneficio di detta direttiva.

2) L' art. 2 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, va interpretato nel senso che esso si riferisce alla sfera d' applicazione 'ratione personae' della direttiva il cui contenuto non può mutare a seconda della sfera di applicazione 'ratione materiae' , quale precisata dall' art. 3 della stessa direttiva.

3) Un singolo può invocare dinanzi al giudice nazionale le disposizioni della citata direttiva 79/7/CEE qualora subisca gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria riguardante sua moglie, che non è legittimata ad intervenire nella stessa causa, purché però la moglie stessa rientri nella sfera d' applicazione della direttiva.

4) La citata direttiva 79/7/CEE va interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di mantenere in vigore, dopo la scadenza del termine di attuazione fissato dal suo art. 8, gli effetti di una normativa nazionale precedente che in talune circostanze escludeva le donne sposate dal beneficio dell' assicurazione di vecchiaia.

Top