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Document 61990CC0260

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 7 novembre 1991.
Bernard Leplat contro Territorio della Polinesia francese.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de paix di Papeete (Polinesia) - Francia.
Paesi e territori d'oltremare - Dazi doganali e tasse di effetto equivalente.
Causa C-260/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-00643

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:419

61990C0260

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 7 novembre 1991. - BERNARD LEPLAT CONTRO TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE PAIX DE PAPEETE (POLINESIA) - FRANCIA. - PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE - DAZI DOGANALI ED IMPOSTE DI EFFETTO EQUIVALENTE. - CAUSA C-260/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00643


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. La presente controversia è stata sottoposta alla Corte in applicazione dell' art. 177 del Trattato CEE dal Tribunal de paix de Papeete (Polinesia francese). L' attore nella causa principale, sig. Bernard Leplat, reclama il rimborso di svariati tributi che esso è stato obbligato a pagare all' importazione, avvenuta il 26 luglio 1988, nella Polinesia francese, di un' autovettura Mercedes fabbricata nella Repubblica federale di Germania. La lite verte sull' efficacia dell' art. 133 del Trattato in una tale situazione.

Lo sfondo della controversia

2. Prima di affrontare le questioni sollevate dal giudice proponente, occorrerà esaminare il rapporto tra gli Stati membri e territori quali la Polinesia francese. Nel settimo 'considerando' del Trattato CEE, viene fatta menzione dell' intenzione degli Stati membri "di confermare la solidarietà che lega l' Europa ai paesi d' oltremare" e del loro desiderio di "assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite (...)". L' art. 3, lett. k), del Trattato comprende, di conseguenza, nell' azione della Comunità "l' associazione dei paesi e territori d' oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale". Il regime speciale di associazione considerato da tali disposizioni è esposto nella parte quarta del Trattato (artt. 131-136 bis) e i paesi e territori d' oltremare a cui tale regime si applica sono elencati, in applicazione dell' art. 227, n. 3, all' allegato IV del Trattato. Uno di questi territori è la Polinesia francese.

3. A norma dell' art. 131, secondo comma, lo "scopo dell' associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l' instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme". Uno dei mezzi con cui tale obiettivo dev' essere raggiunto è la liberalizzazione degli scambi fra i paesi e territori d' oltremare e gli Stati membri. Tale azione doveva essere condotta senza discriminazioni, dato che ciascun paese o territorio applica "ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari" (art. 132, n. 2).

I. L' abolizione dei dazi doganali sugli scambi tra gli Stati membri e i paesi e territori forma oggetto dell' art. 133, a norma del quale:

"1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell' eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato.

2. All' entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli artt. 12, 13, 14, 15 e 17.

3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quello da cui è gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità all' entrata nel paese o territorio importatore.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento dell' entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L' introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri".

5. Il regime dettagliato di associazione dei paesi e territori con la Comunità, per i primi cinque anni successivi all' entrata in vigore del Trattato, è stato stabilito da una convenzione di applicazione allegata al Trattato CEE, a norma dell' art. 136, primo comma. In seguito, tale regime è stato rinnovato periodicamente da una serie di decisioni del Consiglio adottate in base all' art. 136, secondo comma, ai sensi del quale: "Prima dello scadere della convenzione prevista dal comma precedente, il Consiglio, deliberando all' unanimità, stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo".

6. La decisione in vigore all' epoca dei fatti era la decisione 30 giugno 1986, 86/283/CEE (GU L 175, pag. 1). Tale decisione tratta in maniera diversa, da un lato, le importazioni dai paesi e territori nella Comunità e, dall' altro, le importazioni dalla Comunità nei paesi e territori d' oltremare. Così, l' art. 70, n. 1, della decisione prevede che "I prodotti originari dei paesi e territori sono ammessi all' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d' effetto equivalente". Per quanto riguarda le importazioni dalla Comunità nei paesi e territori, il Consiglio riconosce tuttavia, al terzo 'considerando' di tale decisione che "(...) le necessità di sviluppo dei paesi e territori e le esigenze della promozione del loro sviluppo industriale giustificano il mantenimento della possibilità di riscuotere dazi doganali e di stabilire restrizioni quantitative (...)". Di conseguenza, l' art. 74, n. 1, della decisione precisa che: "Le autorità competenti di un paese o territorio possono mantenere o fissare, per quanto riguarda l' importazione di prodotti originari della Comunità o degli altri paesi e territori, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che esse reputano necessari, tenuto conto delle attuali esigenze di sviluppo del paese o territorio".

In fatto

7. La somma che il sig. Leplat è stato obbligato a pagare per l' importazione della sua autovettura nella Polinesia francese ammontava in totale a 1 143 525 franchi francesi del Pacifico (CFP), moneta del valore unitario di circa un ventesimo di un franco francese. Tale somma era così composta:

a) 892 000 CFP a titolo di dazio fiscale d' entrata. Tale dazio grava su tutti i beni importati, indipendentemente dalla loro origine, alle stesse condizioni dei dazi doganali in senso proprio;

b) 223 000 CFP in base alla nuova imposta di solidarietà per la protezione sociale. Tale imposta colpisce taluni beni importati nella Polinesia francese ed è riscossa dalle autorità doganali. Il gettito dell' imposta è impiegato per finanziare il fondo d' azione sanitaria, sociale e familiare e l' Office territorial de l' action sociale et de solidarité;

c) 27 875 CFP a titolo di diritti di pedaggio. Tali diritti sono destinati al finanziamento dei servizi forniti dal porto di Papeete, che, come spiega il governo francese, è responsabile della distribuzione dei prodotti importati tra le 125 isole componenti cinque arcipelaghi sparsi su quattro milioni di chilometri quadrati di oceano che costituiscono il territorio della Polinesia francese;

d) 650 CFP a titolo di diritti di statistica, che colpiscono tutti i beni prodotti nella Polinesia francese nonché tutti i beni importati sul territorio o esportati a partire da tale territorio. Tali diritti servono al finanziamento del servizio locale delle statistiche.

8. Il sig. Leplat non ha presentato osservazioni alla Corte ma sembra che nell' ambito dell' azione principale abbia ammesso che tali imposizioni non sono dazi doganali in senso stretto. Egli sostiene invece che si tratta di tasse di effetto equivalente a dazi doganali. Tale qualificazione sembra sia stata accolta dal giudice a quo. Gli autori delle osservazioni scritte che sono state presentate, nei limiti in cui hanno affrontato il problema, sono partiti dal presupposto secondo cui i dazi e le tasse contestate non erano dazi doganali in senso stretto, ma tasse di effetto equivalente. Per motivi che risulteranno chiari, è inutile che esprima un' opinione sulla corretta qualificazione delle imposizioni contestate.

9. Secondo la sentenza di rinvio pregiudiziale, il sig. Leplat sostiene che l' art. 133 vieta l' istituzione, da parte dell' autorità della Polinesia francese, di tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni dagli Stati membri eccedenti il livello dei dazi doganali gravanti sulle importazioni dalla Francia metropolitana alla data di entrata in vigore del Trattato. Sembra che all' epoca le importazioni dalla Francia metropolitana non fossero assoggettate a imposizioni di tale natura, anche se non viene detto che esista attualmente alcuna discriminazione tra le importazioni nella Polinesia francese a partire dalla Francia metropolitana e le importazioni provenienti da qualsiasi altro paese della Comunità. Benché l' art. 133 si riferisca espressamente ai soli dazi doganali, il sig. Leplat sostiene che si deve ritenere che esso si estenda implicitamente anche alle tasse di effetto equivalente. Nei limiti in cui l' art. 74, n. 1, della decisione 86/283 tende ad autorizzare i paesi e i territori ad istituire tasse di tale natura dopo l' entrata in vigore del Trattato, il sig. Leplat sostiene che tale disposizione non è valida, in quanto essa è a suo parere incompatibile con l' art. 133.

10. Il Tribunal de paix ha quindi proposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:

"1) Se l' art. 133, nn. 2 e 3, del Trattato 25 marzo 1957 faccia riferimento alle misure di effetto equivalente a dazi doganali.

2. In caso di soluzione affermativa: se i paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità possano riscuotere detti dazi o tasse all' atto dell' importazione di prodotti originari della Comunità economica europea.

3) In caso di soluzione affermativa: quali siano gli obblighi derivanti ai paesi e territori d' oltremare dalla finalità di ridurre i dazi doganali di cui all' art. 133, n. 3, del Trattato.

4) In caso di soluzione negativa: se le decisioni del Consiglio delle Comunità europee in materia di associazione dei paesi e territori d' oltremare che autorizzano questi ultimi a mantenere in vigore o a fissare dazi doganali sui prodotti importati dalla Comunità, segnatamente l' art. 74 della decisione 30 giugno 1986, 86/283/CEE, siano valide alla luce degli artt. 133 e 136 del Trattato".

Questioni preliminari

11. All' epoca in cui la decisione di rinvio è stata emanata, esistevano dubbi sul se i giudici della Polinesia francese avessero il diritto di avvalersi della facoltà prevista dall' art. 177 del Trattato CEE. Tuttavia, come risulta chiaramente dalla sentenza della Corte 12 dicembre 1990 nelle cause riunite C-100/89 e C-101/89, Kaefer e Procacci / Francia, la facoltà del giudice a quo di avvalersi dell' art. 177 non è più in discussione.

12. La Corte ha poi dichiarato, nella causa Kaefer e Procacci, che tutte le disposizioni della decisione 86/283 che fossero incondizionate e sufficientemente precise producevano effetti diretti nei paesi e territori. A mio parere, lo stesso avviene in linea di principio con l' art. 133 del Trattato, anche se, per i motivi esposti in prosieguo, non credo che il problema dell' efficacia diretta debba essere risolto nella presente controversia.

Le questioni proposte alla Corte

13. Le questioni proposte alla Corte sollevano due problemi. Il primo è quello della misura in cui i paesi e territori sono autorizzati ad imporre dazi doganali gravanti sulle importazioni provenienti dagli Stati membri dopo l' entrata in vigore del Trattato. L' altra riguarda il problema se l' espressione "dazi doganali" di cui all' art. 133 si estenda anche alle tasse di effetto equivalente.

14. Per quanto riguarda il primo problema, è chiaro, a mio parere, che i paesi e territori hanno il diritto di imporre dazi doganali sulle importazioni provenienti dagli Stati membri, purché ricorrano due condizioni. In primo luogo, essi non possono operare discriminazioni tra gli altri paesi e territori (art. 132, n. 2) né tra i vari Stati membri (art. 132, n. 2, e art. 133, n. 5). In secondo luogo, tutti i dazi doganali istituiti dai paesi e territori debbono essere dazi che "rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio" (art. 133, n. 3, primo comma). Che i paesi e territori possano sia mantenere sia istituire dazi doganali laddove ricorrano le suddette condizioni risulta chiaramente dalla formulazione dell' art. 133, n. 3, primo comma, e dall' inizio dell' art. 133, n. 5: "L' introduzione o la modifica di dazi (...)". Risulta in maniera evidente da tali disposizioni che l' art. 133 non istituisce un divieto assoluto ai paesi e territori di istituire dazi sulle importazioni dagli Stati membri.

15. Si deve osservare che esiste una leggera divergenza tra la versione inglese dell' art. 133, n. 3, primo comma, e talune altre versioni linguistiche. Nella versione francese, ad esempio, i termini "qui, de caractère fiscal", figurano davanti all' espressione "ont pour but d' alimenter leur budget" ma sono omessi nella versione inglese. Nella versione tedesca compare su questo punto l' espressione "als Finanzzoelle". Sembra probabile che il traduttore inglese abbia considerato il senso della frase omessa implicito nell' inciso "produce revenue for their budgets". Si osserverà che il testo inglese dell' art. 17 del Trattato fa riferimento a "customs duties of a fiscal nature". Indipendentemente dal motivo della discordanza, l' effetto dell' art. 133, n. 3, primo comma, è a mio parere quello di permettere ai paesi e territori di imporre dazi sia a carattere protezionistico sia produttivi di entrate fiscali purché non aventi carattere discriminatorio tra gli Stati membri e gli altri paesi e territori.

16. Il fatto che l' art. 74 della decisione 86/283 autorizzi i paesi e territori a mantenere o ad istituire dazi doganali non ne inficia la validità. Tuttavia, si deve osservare che l' art. 74 non fa menzione di dazi produttivi di entrate fiscali. Ciò solleva la questione se esso fosse diretto a limitare i poteri attribuiti ai paesi e territori dall' art. 133, n. 3, primo comma, del Trattato e, in tal caso, se l' imposizione di tale limite rientrasse nei poteri del Consiglio.

17. La lettera della decisione 86/283 può sotto questo profilo essere opposta a quella delle decisioni ad essa precedenti. Sia l' art. 2 della decisione 64/349/CEE (GU 1964, n. 93, pag. 1472) sia l' art. 3 della decisione 70/549/CEE (GU 1970, L 282, pag. 83) hanno autorizzato i paesi e territori a mantenere o ad introdurre dazi e tasse di effetto equivalente rispondenti alle esigenze del loro sviluppo o produttivi di entrate fiscali. Tuttavia, l' art. 5 della decisione 76/568/CEE (GU 1976, L 176, pag. 8) e l' art. 6 della decisione 80/1186/CEE (GU 1980, L 361, pag. 1), così come l' art. 74 della decisione 86/283, menzionano solo i dazi e le restrizioni quantitative ritenute necessarie dai paesi e territori alla luce delle loro esigenze di sviluppo. La disposizione attualmente in vigore, ossia l' art. 106, n. 1, della decisione 25 luglio 1991, 91/482/CEE (GU L 263, pag. 1), è formulata in termini analoghi.

18. Ai fini del presente procedimento, può non tenersi conto del riferimento a restrizioni quantitative contenuto nelle ultime disposizioni e tornerò in prosieguo sulla questione se si debba attribuire una qualunque rilevanza al riferimento, contenuto nelle disposizioni anteriori, a tasse di effetto equivalente a dazi doganali. La questione che affronterò a questo punto è se, alla luce delle circostanze del caso di specie, sia rilevante il fatto che l' art. 74 della decisione 86/283 non autorizzi espressamente i paesi e territori a mantenere o ad istituire dazi doganali produttivi di entrate fiscali.

19. Se tale disposizione fosse stata destinata a limitare i poteri attribuiti ai paesi e territori dall' art. 133, n. 3, primo comma, del Trattato e dalle decisioni 64/349 e 70/549, un' intenzione del genere sarebbe stata probabilmente espressa con chiarezza. Nessuna intenzione del genere emerge tuttavia né dal dispositivo della decisione 86/283 né dal suo preambolo, il cui pertinente considerando è citato in precedenza al punto 6. Le disposizioni essenziali delle due decisioni che hanno preceduto immediatamente tale decisione sono formulate in termini analoghi. Infatti, nessuna delle tre decisioni contiene elementi che indichino che le economie dei paesi e territori siano migliorate al punto da giustificare restrizioni al loro diritto di istituire dazi doganali sulle importazioni. L' assenza di espressioni inequivocabili di un' intenzione da parte del Consiglio di produrre tale risultato mi porta a concludere per l' inesistenza di intenzioni di tale natura.

20. Pertanto, interpreto l' art. 74 della decisione 86/283 come un' autorizzazione ai paesi e territori a mantenere o istituire i dazi da essi ritenuti necessari alla luce delle loro esigenze di sviluppo o produttivi di entrate fiscali, a condizione che non operino discriminazioni tra Stati membri e altri paesi e territori. Non escludo la possibilità che il Consiglio, a norma dell' art. 136, secondo comma, possa limitare la libertà d' azione attribuita ai paesi e territori dall' art. 133, ma l' imposizione di eventuali limiti del genere dovrebbe in ogni caso essere correttamente motivata ai sensi dell' art. 190 del Trattato.

21. Di conseguenza, giungo alla conclusione che l' art. 133 del Trattato consente ai paesi e territori di mantenere o di introdurre dazi, fatte salve le condizioni in precedenza esposte, e che l' art. 74 della decisione 86/283 è perfettamente conforme all' art. 133. Per giunta, sembra che nessuno abbia sostenuto che le imposizioni contestate fossero discriminatorie o che non rispondessero alle esigenze dello sviluppo e dell' industrializzazione della Polinesia francese né producessero entrate fiscali. Ne consegue che, se le imposizioni controverse debbono essere qualificate come dazi, la loro liceità non può essere contestata nel diritto comunitario. Ne risulta altresì che, anche se l' art. 133 è interpretato nel senso che riguarda anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, non si può tuttavia contestare la liceità delle tasse litigiose, perché in tal caso esse sarebbero autorizzate anche dall' art. 133 e dalla decisione 86/283. Non è quindi assolutamente necessario esaminare se l' art. 133 debba essere interpretato proprio in tal senso. Tuttavia, dato che, ad eccezione del Consiglio, le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno dedicato molta attenzione alla portata del riferimento ai dazi contenuto nell' art. 133, è opportuno che io esprima un parere in materia.

22. La Commissione e il governo del Regno Unito sostengono che l' art. 133 riguarda solo i dazi in senso proprio e non si estende alle tasse di effetto equivalente. La Commissione sostiene che, quando i redattori del Trattato hanno inteso trattare le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, lo hanno fatto in maniera espressa. La mancanza di ogni riferimento a tali tasse nell' art. 133 dovrebbe quindi essere considerata come indizio del fatto che esse non erano destinate a rientrare nel suo ambito di applicazione. Benché l' art. 133, n. 2, si riferisca a numerose disposizioni del Trattato che riguardano sia i dazi sia le tasse di effetto equivalente, la Commissione sostiene che tale riferimento può essere inteso come limitato a quanto riguarda l' ambito di applicazione dell' art. 133, in altre parole che le citate disposizioni del Trattato si applicano solo nella misura in cui trattano dei dazi in senso stretto.

23. Il governo del Regno Unito mette in rilievo che, nella causa 26/69, Commissione / Francia (Racc. 1970, pag. 565, in particolare pag. 586), l' avvocato generale Roemer ha affermato: "Ora, l' art. 133 del Trattato riguarda soltanto l' eliminazione dei dazi doganali all' importazione, e non considera affatto i tributi di effetto equivalente". Il governo del Regno Unito prosegue sostenendo che il riferimento di cui all' art. 133, n. 3, secondo comma, riguardante "le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato" è appropriato solo nel caso dei dazi in senso proprio. Secondo il governo del Regno Unito, tale menzione riguarda il ritmo delle riduzioni dei dazi di cui all' art. 14 del Trattato. Il ritmo dell' abolizione delle tasse di effetto equivalente doveva essere fissato da direttive della Commissione a norma dell' art. 13, n. 2, del Trattato, ma, secondo il governo del Regno Unito, la formulazione dell' art. 133, n. 3, secondo comma, non è adeguata a riferirsi a tali direttive.

24. La Polinesia francese e i governi francese e olandese sostengono invece che l' art. 133 si applica non solo ai dazi doganali, ma anche alle tasse di effetto equivalente. Essi sostengono che altrimenti l' efficacia di tale norma sarebbe notevolmente ridotta. La Polinesia francese ed il governo francese sostengono che tale interpretazione è corroborata dal riferimento, contenuto all' art. 133, n. 2, agli "articoli 12, 13, 14, 15 e 17" del Trattato, che stabiliscono l' abolizione sia dei dazi doganali sia delle tasse di effetto equivalente. Inoltre, il governo olandese sostiene che il principio di non discriminazione, che i paesi e territori sono tenuti a rispettare in forza dell' art. 132, n. 2, e dell' art. 133, n. 5, sarebbe compromesso se essi rimanessero liberi di istituire tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni provenienti dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori.

25. La formulazione dell' art. 133 non è un modello di chiarezza, ma, a mio parere, esso dev' essere interpretato nel senso che riguarda non solo i dazi doganali, ma anche le tasse di effetto equivalente. Il fatto che esso non menzioni espressamente queste ultime non è a mio parere decisivo: vedansi le cause riunite 37/73 e 38/73, Diamantarbeiders / Indiamex, punti 10 e 13 della motivazione (Racc. 1973, pag. 1609). A mio modo di vedere, l' espressione "dazi doganali" viene usata, all' art. 133, come abbreviazione di "dazi doganali e tasse di effetto equivalente". Un uso analogo di tale espressione si può rinvenire nel titolo che precede gli artt. 12-17 del Trattato e che recita: "Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri", anche se gli articoli controversi trattano pure delle tasse di effetto equivalente. Se il disposto dell' art. 133 riguardasse esclusivamente i dazi doganali, sarebbe possibile eluderne l' applicazione istituendo semplicemente tasse che, pur non essendo dazi doganali in senso stretto, producessero però lo stesso effetto. L' art. 133 sarebbe quindi reso inefficace. Il solo modo per evitare tale risultato è quello di interpretare l' art. 133 nel senso che si applica anche alle tasse di effetto equivalente.

26. Tale interpretazione dell' art. 133 può essere suffragata dalla formulazione dell' art. 132, che stabilisce gli obiettivi dell' associazione. L' art. 132, n. 1, dispone che "Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente Trattato". Tale obiettivo generale è espresso concretamente dall' art. 133, n. 1. Benché quest' ultima disposizione si riferisca espressamente ai soli dazi doganali, è chiaro che gli Stati membri non hanno il diritto di imporre né dazi doganali né tasse di effetto equivalente nei loro scambi reciproci. Ne consegue che l' art. 133, n. 1, può dare effetto all' obiettivo generale stabilito all' art. 132, n. 1, solo se l' espressione "dazi doganali" di cui alla prima disposizione viene intesa nel senso che si applica anche alle tasse di effetto equivalente. E' vero che le questioni proposte dal giudice a quo non riguardano l' art. 133, n. 1, bensì l' art. 133, nn. 2 e 3, ma, a mio parere, non può ragionevolmente sostenersi che il senso dell' espressione "dazi doganali" differisca da un numero all' altro dell' art. 133.

27. Il governo del Regno Unito ha sostenuto all' udienza che il fatto di interpretare l' art. 133 come ristretto ai soli dazi doganali non compromette l' efficacia di tale norma ma rispetta semplicemente il ruolo attribuito al Consiglio a norma dell' art. 136, n. 2. A mio parere questo non è un argomento convincente perché non spiega perché i redattori del Trattato avrebbero dovuto voler inserire nell' art. 133 disposizioni che, applicandosi ai dazi doganali in senso proprio, non ricomprendono le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

28. L' orientamento sostenuto dalla Polinesia francese e dai governi francese e olandese ha il conseguente vantaggio di rendere inutile avviare una sterile discussione sulla linea di confine tra dazi e tasse di effetto equivalente. Esso non è a mio parere incompatibile con la formulazione dell' art. 133. Non posso accettare la tesi della Commissione secondo cui il riferimento agli artt. 12 e seguenti del Trattato contenuto all' art. 133, n. 2, può essere ragionevolmente interpretato nel senso che è limitato ai dazi doganali. Le modalità di trattamento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente contenute negli articoli di cui sopra sono strettamente connesse e sarebbe a mio parere artificioso sforzarsi di dissociarle. Inoltre, si deve osservare che uno degli articoli menzionati, l' art. 13, è suddiviso in due numeri, di cui il primo riguarda i dazi doganali e il secondo le tasse di effetto equivalente. Dall' art. 133, n. 2, risulta che le due disposizioni sono applicabili ai paesi e territori.

29. In contrasto con l' argomento fatto valere dal governo del Regno Unito, ritengo che il riferimento, contenuto all' art. 133, n. 3, secondo comma, alle "percentuali e ((al)) ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato" sia tale da riguardare sia il ritmo di riduzione dei dazi doganali di cui all' art. 14 sia il ritmo di soppressione delle tasse di effetto equivalente di cui all' art. 13, n. 2. Come ho testé sottolineato, quest' ultima disposizione si applica ai paesi e territori in forza dell' art. 133, n. 2. La corretta interpretazione dell' art. 133, n. 3, non può dipendere dal fatto che una delle direttive che trattano di tasse di effetto equivalente istituite dai paesi e territori sia stata effettivamente adottata.

30. Il governo del Regno Unito si fonda in una certa misura sul contrasto tra l' art. 70, n. 1, della decisione 86/283, che, come ho rilevato, menziona le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, e l' art. 74 di tale decisione, che non cita i dazi doganali. Esso sostiene che la menzione, di cui all' art. 70, n. 1, dalle tasse di effetto equivalente conforta la tesi secondo cui l' espressione "dazi doganali", contenuta sia nella decisione 86/283 che nell' art. 133, non riguarda tali tasse.

31. Va notato che, come l' art. 70, n. 1, anche l' art. 75, n. 1, della decisione 86/283 riguarda i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente. Inoltre, le disposizioni equivalenti all' art. 70, n. 1, contenute nelle decisioni che hanno preceduto la decisione 86/283, menzionano ciascuna i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente trattando delle condizioni alle quali i prodotti provenienti dai paesi e territori debbono essere ammessi negli Stati membri: vedansi la decisione 64/349, art. 1, n. 1, la decisione 70/549, art. 2, n. 1, la decisione 76/568, art. 2, n. 1, e la decisione 80/1186, art. 3, n. 1. Le disposizioni di tali decisioni relative al trattamento doganale, da parte dei paesi e territori, dei prodotti originari della Comunità o di altri paesi o territori non presentano tuttavia lo stesso grado di coerenza. L' art. 2 della decisione 64/349 e l' art. 3 della decisione 70/549 fanno riferimento in tale contesto ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente, mentre l' art. 5 della decisione 76/568 e l' art. 6 della decisione 80/1186, come l' art. 74 della decisione 86/283, menzionano i soli dazi doganali.

32. Ancora una volta, non vi è spiegazione, nei 'considerando' delle ultime decisioni, in ordine all' omissione, nelle disposizioni che trattano delle importazioni nei paesi e territori, di ogni menzione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali. A mio parere, la formulazione della decisione 86/283, così come quella delle decisioni che l' hanno preceduta, fornisce semplicemente un' indicazione della maniera in cui le istituzioni interessate possono aver interpretato l' art. 133 nel periodo che viene in rilievo. E' possibile che la modifica della formulazione all' adozione della decisione 76/568 rispecchiasse semplicemente un desiderio di far concordare la formulazione della decisione con quella del Trattato. Indipendentemente dalla spiegazione di tale modifica, i punti di vista delle istituzioni sulla corretta interpretazione dell' art. 133, anche ove possano essere chiaramente identificati, hanno un mero carattere di suggerimento e, chiaramente, non possono vincolare la Corte. La formulazione delle disposizioni della decisione 86/283 in materia non influiscono quindi sulla conclusione a cui sono giunto in ordine all' ambito di applicazione dell' art. 133.

Conclusione

33. Ritengo pertanto che le questioni sottoposte alla Corte nella presente causa debbano essere risolte come segue:

"1) L' art. 133 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che si applica sia ai dazi doganali sia alle tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

2) I paesi e territori a cui si applica il regime speciale di associazione descritto nella parte quarta del Trattato CEE possono imporre dazi doganali e tasse di effetto equivalente sulle importazioni provenienti dagli Stati membri e da altri paesi e territori a condizione che:

a) i dazi o le tasse rispondano alle esigenze dello sviluppo e dell' industrializzazione del paese o del territorio interessato o producano entrate fiscali; e

b) l' istituzione dei dazi o delle tasse non dia origine, né in diritto né in fatto, a discriminazioni dirette o indirette tra le importazioni provenienti dai vari Stati membri o dagli altri paesi e territori.

3) Dall' esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validita dell' art. 74 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE".

(*) Lingua originale: l' inglese.

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