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Document 61990CC0002(02)
Opinion of Mr Advocate General delivered on 29 January 1992. # Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. # Failure to fulfil obligations - Prohibition of tipping waste originating in another Member State. # Case C-2/90.
Conclusioni dell'avvocato generale del 29 gennaio 1992.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Divieto di depositare rifiuti provenienti da un altro Stato membro.
Causa C-2/90.
Conclusioni dell'avvocato generale del 29 gennaio 1992.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Divieto di depositare rifiuti provenienti da un altro Stato membro.
Causa C-2/90.
Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-04431
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:43
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 29 gennaio 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - DIVIETO DI DEPOSITARE RIFIUTI PROVENIENTI DA UN ALTRO STATO MEMBRO. - CAUSA C-2/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04431
edizione speciale svedese pagina I-00031
edizione speciale finlandese pagina I-00031
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa, il procedimento ha seguito un iter più complicato dell' ordinario. A seguito del normale scambio delle memorie, le parti hanno presentato loro deduzioni orali all' udienza del 27 novembre 1990 ed io ho presentato le mie conclusioni il 10 gennaio 1991. Con ordinanza 2 maggio 1991, la Corte ha deciso di riaprire la fase orale e, in seguito ad una nuova udienza, ho presentato il 19 settembre 1991 nuove conclusioni, nelle quali ho preso in considerazione nuovi elementi dedotti dalle parti, ma sono pervenuto allo stesso risultato delle mie prime conclusioni. Purtroppo, però, nella sua composizione in tale data, la Corte non è riuscita a pervenire ad una decisione e, di conseguenza, con ordinanza 8 ottobre 1991, ha riaperto ancora una volta la fase orale. Una nuova udienza è stata inizialmente fissata per il 26 novembre 1991, indi rinviata al 28 gennaio 1992.
2. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate dalle parti all' udienza di ieri, non trovo nulla da aggiungere alle mie precedenti conclusioni. Resto quindi del parere che la causa dovrebbe essere risolta in conformità alla soluzione proposta nelle dette conclusioni.
(*) Lingua originale: l' inglese.