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Document 61989TJ0150

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 aprile 1995.
G.B. Martinelli contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Infrazione all'art. 85 del Trattato CEE.
Causa T-150/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-01165

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:70

61989A0150

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - G. B. MARTINELLI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - INFRAZIONE ALL'ART. 85 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA T-150/89.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01165


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Oggetto o effetto anticoncorrenziale ° Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri ° Criteri ° Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

2. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Infrazioni ° Intenzionalità ° Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

3. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione ° Nozione

4. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Margine di discrezionalità riservato alla Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

5. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza

(Trattato CEE, art. 190)

Massima


1. Per stabilire se si possa addebitare ad un' impresa una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, le sole questioni pertinenti sono se essa abbia partecipato assieme ad altre imprese ad un accordo che aveva lo scopo o l' effetto di restringere la concorrenza e se questi accordi fossero atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri. E' irrilevante stabilire se la partecipazione individuale dell' impresa considerata potesse, malgrado le piccole dimensioni di quest' ultima, restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio fra Stati membri.

D' altronde la norma citata non esige che le constatate restrizioni della concorrenza abbiano in effetti pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi che l' accordo era atto a produrre questo effetto.

2. Perché un' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza.

3. Perché vi sia violazione del principio della parità di trattamento occorre che situazioni tra loro equiparabili siano state trattate in maniera differente.

4. Le ammende imposte in caso di infrazione degli artt. 85 e seguenti del Trattato sono uno strumento della politica della concorrenza della Commissione. Per questo motivo essa deve disporre di un margine di discrezionalità nel fissare i loro importi al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza.

5. Lo scopo dell' obbligo di motivazione di una decisione lesiva degli interessi del destinatario, previsto dall' art. 190 del Trattato, è permettere al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata. Pertanto la Commissione deve indicare gli elementi di fatto e di diritto e le considerazioni che l' hanno condotta a prendere una data decisione applicativa delle regole sulla concorrenza.

Parti


Nella causa T-150/89,

G.B. Martinelli, fu G.B. Metallurgica SpA, società di diritto italiano con sede in Milano (Italia), rappresentata e difesa dall' avv. Carmelo Maccarone, del foro di Bergamo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Franco Colussi, 36, rue de Wiltz,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dai signori Enrico Traversa e Julian Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti della causa

1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (GU L 260, pag. 1, in prosieguo: la "Decisione"), con la quale la Commissione ha condannato ad un' ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto oggetto della Decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo costituito da fili d' acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete. Essa è impiegata in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.

2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all' origine della Decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.

3 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: la Tréfilunion SA, la Sotralentz SA, la Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, la Ferriere Nord SpA (Pittini), la Baustahlgewebe GmbH, la Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), la NV Bekaert, il Syndicat national du tréfilage d' acier (STA) e il Fachverband Betonstahlmatten eV; il 4 e 5 dicembre 1985 essi effettuavano altri accertamenti negli uffici delle imprese ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère-Bourgeois Commerciale SA, Van Merksteijn Staalbouw BV e ZND Bouwstaal BV.

4 Gli elementi reperiti nell' ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la Commissione a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l' art. 85 del Trattato mediante una serie di pratiche concordate relative alle quote di consegna e ai prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti.

5 In esito di questo procedimento, la Commissione ha adottato la Decisione. Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di accordi e/o di pratiche concordate aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la Decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la Decisione, "nel presente caso, piuttosto che di un' intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un' ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune".

6 La Decisione reca il seguente dispositivo:

"Articolo 1

Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ovvero Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l., Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA hanno violato l' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.

Articolo 2

Le imprese menzionate all' articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.

Articolo 3

A causa delle infrazioni di cui all' articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:

1) Tréfilunion SA (TU): un' ammenda di 1 375 000 ECU;

2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un' ammenda di 50 000 ECU;

3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un' ammenda di 150 000

ECU;

4) Sotralentz SA: un' ammenda di 228 000 ECU;

5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l.: un' ammenda di 1 143 000 ECU;

6) Steelinter SA: un' ammenda di 315 000 ECU;

7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un' ammenda di 550 000 ECU;

8) Thibo Bouwstaal BV: un' ammenda di 420 000 ECU;

9) Van Merksteijn Staalbouw BV: un' ammenda di 375 000 ECU;

10) ZND Bouwstaal BV: un' ammenda di 42 000 ECU;

11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un' ammenda di 4 500 000 ECU;

12) ILRO SpA: un' ammenda di 13 000 ECU;

13) Ferriere Nord SpA (Pittini): un' ammenda di 320 000 ECU;

14) G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: un' ammenda di 20 000 ECU.

(...)".

Svolgimento del processo

7 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1989, la ricorrente, G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA (in prosieguo: la "Martinelli"), ha introdotto il presente ricorso tendente all' annullamento della Decisione. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della Decisione hanno presentato ricorso.

8 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1). Questi ricorsi sono stati iscritti a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89.

9 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione i procedimenti suddetti ai fini della procedura orale, a norma dell' art. 50 del regolamento di procedura.

10 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile 1993 e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale.

11 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla procedura orale senza preventivamente esperire mezzi d' istruzione.

12 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell' udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.

Conclusioni delle parti

13 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

° in via principale:

accertato che la Martinelli è una piccola impresa che è stata indotta ad aderire agli accordi per cui è causa al solo fine di operare sul mercato francese,

dato atto che l' esponente società ha aderito agli accordi nella convinzione che gli stessi fossero leciti e consentiti ai sensi del terzo comma dell' art. 85 del Trattato CEE,

dichiarare che la Martinelli non è responsabile degli addebiti contestati e, conseguentemente, annullare la Decisione della Commissione delle Comunità europee in data 2 agosto 1989, revocando la condanna dell' esponente all' ammenda di 20 000 ECU;

° in subordine:

accertato che la Martinelli non ha mai concretamente approfittato della situazione venutasi a creare a seguito degli accordi intervenuti tra i produttori di rete elettrosaldata,

dato atto che la Martinelli, essendo perfettamente in buona fede, non ha mai nascosto nulla alla Commissione, ma ha sempre lealmente ammesso gli addebiti che le sono stati mossi,

ridurre l' ammenda inflitta alla Martinelli in misura proporzionale a quelle inflitte alle imprese che più si sono giovate degli accordi per cui è causa e tenuto conto dell' effettiva partecipazione dell' esponente agli accordi medesimi.

14 La Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:

° respingere come non fondato il ricorso proposto dalla Martinelli;

° condannare la ricorrente alle spese di giudizio.

Sul merito

15 Il Tribunale osserva che la Decisione (punti 23, 51, 159 e 160) fa carico alla ricorrente di aver partecipato a due serie di intese sul mercato francese. Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale e Tréfilarbed), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia, e uno scambio di informazioni. La prima serie di intese sarebbe stata attuata tra l' aprile 1981 e il marzo 1982, la seconda tra l' inizio del 1983 e la fine del 1984. La seconda serie di accordi sarebbe stata formalizzata con l' adozione di un "protocole d' accord".

16 La ricorrente adduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo attiene alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato in quanto la sua partecipazione agli accordi non avrebbe costituito un' infrazione a tale norma. Il secondo attiene alla violazione dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 in quanto la sua partecipazione agli accordi non giustificherebbe la condanna ad un' ammenda, che dovrebbe comunque essere ridotta. Il terzo attiene alla violazione dell' art. 190 del Trattato CEE.

Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato

Argomenti delle parti

17 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione, ritenendo che la sua partecipazione agli accordi tra i produttori di rete saldata contravvenisse all' art. 85, n. 1, del Trattato, ha violato quest' ultimo. Infatti, la ricorrente sarebbe stata obbligata a sottoscrivere accordi preesistenti conclusi tra i maggiori produttori di rete saldata, in quanto questo era per essa il solo mezzo per penetrare nel mercato francese, ove non era fino ad allora presente. Essa sperava di potere così disporre delle informazioni necessarie alla conquista di tale mercato.

18 Essa rileva che non ha potuto avere, a motivo delle sue piccole dimensioni sul mercato, alcuna influenza sugli accordi conclusi per iniziativa dei grandi produttori e che ha quindi dovuto accettare le loro decisioni passivamente.

19 La ricorrente aggiunge che, sempre a causa delle sue dimensioni, la sua partecipazione agli accordi non può avere in alcun modo influenzato né la concorrenza né il commercio tra gli Stati membri. Essa adduce come prova in particolare il fatto di non essere mai riuscita a raggiungere la quota esagerata che le era stata assegnata sul mercato francese e che sarebbe stata solo una quota teorica.

20 Essa contesta il punto 162 della Decisione, secondo il quale "gli effetti della partecipazione agli accordi non vanno giudicati singolarmente per ciascuna delle imprese partecipanti, ma nel quadro più vasto degli accordi globali di tutti gli aderenti ai medesimi, comprendendo quindi anche gli accordi per gli altri mercati parziali (Benelux e Germania). Alla luce degli impegni assunti reciprocamente con produttori di questi mercati, acquista maggiore importanza il comportamento tenuto da un operatore relativamente piccolo". Secondo la ricorrente, da un lato, questo ragionamento non può esserle applicato perché nel suo caso non vi è questione di reciprocità in quanto la Commissione le ha fatto carico unicamente di avere partecipato ad un' intesa sul solo mercato francese. Dall' altro, essa considera inaccettabile una simile generalizzazione, perché la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la partecipazione individuale di ogni impresa.

21 La Commissione ribatte che l' argomento della ricorrente è essenzialmente non pertinente in punto di accertamento dell' infrazione, ma che è stato tenuto presente in fase di determinazione dell' importo dell' ammenda con riguardo alla gravità dell' infrazione.

22 Ad abundantiam, la Commissione rileva che l' argomento della ricorrente relativo alle sue piccole dimensioni sul mercato nasce da un errore di diritto, in quanto non è rilevante la questione se la partecipazione della ricorrente agli accordi potesse avere effetto restrittivo sulla concorrenza, ma se gli accordi ai quali essa ammette di aver partecipato abbiano potuto avere effetto restrittivo sulla concorrenza (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punto 216).

Giudizio del Tribunale

23 Il Tribunale osserva preliminarmente che nelle sue conclusioni la ricorrente ha ammesso di aver aderito agli accordi conclusi tra i produttori di rete saldata e che essa non contesta l' oggetto di questi, ossia la fissazione di prezzi e quote.

24 L' art. 85, n. 1, del Trattato vieta perché incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune e in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

25 Dal testo della norma si evince che le sole questioni rilevanti sono se gli accordi ai quali la ricorrente ha partecipato con altre imprese avevano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e se potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri. Pertanto, è irrilevante la questione se la partecipazione individuale della ricorrente a tali accordi poteva restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio tra Stati membri nonostante le sue piccole dimensioni (sentenza Enichem Anic/Commissione, citata, punti 216 e 224).

26 Orbene, la ricorrente non contesta che gli accordi ai quali ha aderito avessero per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza né che potessero pregiudicare il commercio tra Stati membri, come attestano i numerosi documenti relativi a riunioni alle quali partecipavano produttori di diversi Stati membri (v. in particolare i punti 32-35, 53 e 54 della Decisione) e il fatto che la ricorrente ammette di essersi "adeguata agli accordi" e di avere tenuto un comportamento "' ortodosso' nell' ambito dell' intesa". La deduzione della ricorrente circa l' eventuale teoricità della sua quota non infirma tale ragionamento.

27 Va peraltro osservato che l' art. 85, n. 1, del Trattato non richiede che le restrizioni della concorrenza rilevate abbiano pregiudicato di fatto in misura rilevante gli scambi tra Stati membri, ma richiede solo che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto (sentenza della Corte 1 febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag. 131, punto 15).

28 Da quanto sopra discende che, come dichiarato nella Decisione, la ricorrente, aderendo ad accordi che avevano per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune e che erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri, ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato.

29 Il motivo va quindi disatteso.

Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17

30 Tale motivo si articola in tre censure. La prima si fonda sulla assenza di intenzionalità e di negligenza in capo alla ricorrente; la seconda sul ruolo limitato da essa svolto e la terza sul principio della parità di trattamento.

I ° Sull' assenza di intenzionalità e di negligenza in capo alla ricorrente

Argomenti delle parti

31 La ricorrente sostiene che non le si può fare carico di avere agito in modo intenzionale perché ha aderito agli accordi nella convinzione che essi possedessero i requisiti di cui all' art. 85, n. 3, del Trattato. Infatti essa era convinta che tali accordi, per quanto la riguardavano, fossero destinati solo a meglio ripartire le risorse economiche e non mirassero ad imporre alcun tipo di restrizione alla libera circolazione dei beni, tanto più che essa vi aveva aderito per poter penetrare sul mercato francese. Tale convinzione sarebbe stata rafforzata dal fatto che gli artt. 2595 e seguenti del Codice civile italiano ammettono, a determinate condizioni, gli accordi destinati ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse nazionali e a controllare l' evoluzione della concorrenza.

32 Essa aggiunge che la sua buona fede è confermata dal fatto che non ha mai considerato "confidenziali" i documenti in suo possesso relativi agli accordi incriminati, ma li ha sempre esibiti spontaneamente alla Commissione.

33 La Commissione sostiene che, perché un' infrazione all' art. 85 possa essere sanzionata con un' ammenda, non è necessario che venga commessa con coscienza (sentenza Miller/Commissione, citata).

34 Essa aggiunge che secondo la giurisprudenza della Corte il richiamo alla legislazione italiana è irrilevante nel caso di specie (sentenza 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45).

35 La Commissione rileva infine che la ricorrente non poteva confidare che gli accordi in questione potessero fruire di una deroga ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato giacché essi non erano stati notificati e non erano dispensati dalla notificazione ai termini dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17.

Giudizio del Tribunale

36 Il Tribunale ricorda che non è necessario, perché un' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenze della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Balasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41, e 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 350).

37 Nel caso di specie, il Tribunale, tenuto conto dell' intrinseca gravità e del carattere palese dell' infrazione all' art. 85, n. 1, del Trattato, in particolare alle lett. a) e c) dello stesso, ritiene che la ricorrente non possa sostenere di avere agito senza negligenza né intenzione. Inoltre, essa non può anteporre il fatto di essere stata convinta che gli accordi ai quali ha aderito dovevano fruire di una deroga ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Essa non poteva ignorare infatti né che, per godere di una deroga, gli accordi dovevano essere notificati alla Commissione né che essi non potevano essere esentati dalla notifica a norma dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17.

38 Per quanto riguarda l' argomento relativo alle norme del Codice civile italiano, occorre aggiungere che una legge nazionale non può giustificare un comportamento vietato dal Trattato. Un eventuale errore della ricorrente su questo punto non toglie nulla al fatto che essa doveva sapere che il suo comportamento limitava la concorrenza ai sensi della giurisprudenza della Corte citata sopra.

39 La censura non può quindi essere condivisa.

II ° Sul carattere limitato del ruolo svolto dalla ricorrente

Argomenti delle parti

40 La ricorrente sottolinea che i documenti citati dalla Commissione ai punti 31-45 e 51-70 della Decisione mostrano che essa non ha mai preso l' iniziativa di tali accordi e che si è limitata ad aderire ad accordi in essere tra i grandi produttori europei come unico modo di penetrare sul mercato francese.

41 Essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tale ruolo limitato e passivo e distinguere la sua posizione da quella delle grandi imprese che avevano preso l' iniziativa degli accordi.

42 La Commissione obietta che essa né ha riconosciuto alla ricorrente un ruolo "irrilevante" nell' ambito delle intese né le ha addebitato il ruolo di "promotrice degli accordi". Essa ribadisce però che la ricorrente, come dimostrato dai documenti elencati ai punti 31-45 e 51-70 della Decisione, ha svolto un ruolo attivo nella fase di negoziazione, di conclusione e di esecuzione delle intese.

43 Essa deduce che, tra i molteplici fattori dei quali ha tenuto conto per fissare l' importo delle ammende, rientrano l' importanza, il grado di coinvolgimento, la durata della partecipazione e l' impulso apportato alla negoziazione delle intese da parte di ciascuna impresa, oltre alla partecipazione all' applicazione delle medesime.

44 La Commissione ribadisce, infine, che il fatto di aver aderito agli accordi in essere allo scopo di poter esportare in Francia non costituisce in alcun modo una circostanza attenuante per la ricorrente, e tanto meno un' esimente.

Giudizio del Tribunale

45 Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha offerto alcun elemento che contrastasse le prove addotte dalla Commissione per dimostrare il ruolo attivo da lei avuto nelle intese.

46 Al riguardo occorre ricordare che tale ruolo risulta in particolare dai documenti relativi alla preparazione e ai risultati della riunione tenuta a Parigi il 1º aprile 1981. Tra i documenti figura un telex inviato il 25 marzo 1981 dalla ricorrente alla Italmet, agente in Francia della Ferriere Nord e della ricorrente (punto 32 della Decisione), uno inviato il 9 aprile 1981 dalla Italmet alla ricorrente (punto 33 della Decisione), un memorandum in data 9 aprile 1981 redatto dal signor Marie della Tréfilunion (punto 34 della Decisione), nonché una tabella proveniente da quest' ultima e intitolata "Importations du treillis soudé en provenance d' Italie" (punto 35 della Decisione). Questi documenti dimostrano che la ricorrente ha avuto una parte attiva nella preparazione e nella conclusione degli accordi di prezzi e di quote stipulati nella riunione del 1º aprile 1981 dai produttori francesi, italiani e belgi per l' anno successivo.

47 Il ruolo svolto dalla ricorrente nell' esecuzione degli accordi è peraltro illustrato anch' esso dal telex che essa ha inviato alla Italmet il 14 luglio 1983 (punto 57 della Decisione). Con questo telex la ricorrente autorizza la Italmet a vendere pannelli standard "alle condizioni di 400 FF di ribasso sul listino Tréfilunion, per consegna seconda metà di settembre, salvo il venduto della quota di produzione restante".

48 Inoltre, il Tribunale ritiene che la Commissione ha a buon diritto indicato, nel punto 203 della Decisione, che nel determinare le ammende ha tenuto conto della misura e della durata del coinvolgimento delle imprese partecipanti, nonché della loro situazione finanziaria ed economica.

49 Da ciò discende che la censura deve essere respinta.

III ° Sull' asserita violazione del principio di parità di trattamento

Argomenti delle parti

50 La ricorrente sostiene che l' ammenda che le è stata imposta è sproporzionata in confronto a quelle inflitte alla ILRO e alla Ferriere Nord.

51 Da un lato, essa osserva che la ILRO è stata condannata ad un' ammenda pari ad appena lo 0,05% del suo giro d' affari in rete saldata, mentre la ricorrente è stata condannata ad un' ammenda pari all' 1,5% di quello. Ora, la partecipazione della ILRO all' infrazione sarebbe stata molto più rilevante della sua, in quanto la ILRO sarebbe stata all' origine degli accordi, avrebbe esportato in due mesi più rete saldata di quanta ne abbia esportata in cinque anni la ricorrente e, a differenza di questa, avrebbe tratto dagli accordi un vantaggio considerevole. In fase di replica la ricorrente aggiunge che la Commissione non può giustificare questa disparità di trattamento né con le sanzioni illegittime applicate dalle autorità francesi contro la ILRO, perché sono state annullate dal giudice amministrativo, né con la violazione degli accordi da parte della ILRO, perché ciò avvantaggerebbe due volte l' impresa che ha ottenuto una riduzione dell' ammenda e ha tratto profitto dalla violazione degli accordi.

52 Dall' altro, la ricorrente eccepisce che la Ferriere Nord è stata condannata ad un' ammenda pari all' 1% soltanto del giro d' affari, mentre tale disparità di trattamento non trova alcuna giustificazione.

53 La Commissione ribatte che il diverso trattamento rilevato tra la ILRO e la ricorrente è dovuto ai seguenti fattori: la violazione da parte della ILRO degli accordi conclusi che avrebbe contribuito a far vacillare l' intesa, il fatto che la Commissione non ha potuto provare che la ILRO abbia sostenuto la proroga delle intese del 1981-1982, il fatto che la ILRO ha aiutato la Commissione nel corso delle indagini collaborandovi in maniera decisiva, il fatto che era stata vittima delle ritorsioni delle autorità francesi e, infine, il fatto che aveva cessato di partecipare all' intesa nel maggio 1984 (v. i punti 44, 64, 65, 66 e 204 della Decisione). Tali fattori andrebbero messi a confronto con lo scrupoloso rispetto degli accordi da parte della ricorrente.

54 Inoltre, il fatto di considerare circostanza attenuante la violazione degli accordi contrari alla concorrenza discenderebbe dall' idea che è la concorrenza che occorre tutelare e che il mancato rispetto di accordi contrari ad essa contribuisce doppiamente a tutelare la concorrenza, in quanto riduce l' efficacia degli accordi e contribuisce a farli vacillare.

55 La Commissione espone ancora che è irrilevante il fatto che in udienza essa non abbia precisato che il punto 204 della Decisione, secondo il quale "una delle imprese ha collaborato con la Commissione nel corso degli accertamenti", si riferiva alla ILRO. Il Tribunale avrebbe infatti ritenuto ammissibile tale modo d' agire nella sua sentenza 17 dicembre 1991 (causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 358).

56 Essa sottolinea, infine, che la relativa disparità di trattamento tra la ricorrente e la Ferriere Nord deriva dal fatto che quest' ultima esporta in Francia una frazione della propria produzione molto inferiore a quella della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

57 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, perché vi sia violazione del principio della parità di trattamento occorre che situazioni tra loro equiparabili siano state trattate in maniera differente (sentenza Hercules Chemicals/Commissione, citata, punto 295).

58 Orbene, occorre constatare nel caso di specie che le differenze evidenziate dalla Commissione tra la situazione dell' ILRO e quella della ricorrente sono sufficienti per giustificare la differenza di trattamento rilevata tra le due imprese.

59 E' vero che la differenza di trattamento appare maggiore se vista come percentuale del fatturato per il prodotto in questione (0,05% contro 1,5%) piuttosto che in valore assoluto (13 000 contro 20 000 ECU), ma il Tribunale ritiene ugualmente che la ricorrente non possa sostenere l' esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento. Le ammende sono infatti uno strumento della politica della concorrenza della Commissione. Per questo motivo essa deve disporre di un margine di discrezionalità nel fissare i loro importi al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza.

60 Sulla base di queste premesse, occorre notare che nel caso di specie la Commissione ha notevolmente ridotto l' importo dell' ammenda imposta alla ILRO perché il suo comportamento aveva alleviato il pregiudizio recato alla concorrenza dall' infrazione alla quale aveva partecipato, in particolare perché non aveva rispettato gli accordi di prezzi e di quote sottoscritti e aveva collaborato nel procedimento di accertamento dell' infrazione che ha consentito alla Commissione di porle fine. Perché una riduzione dell' importo dell' ammenda di questo tipo possa sortire l' effetto desiderato è necessario che possa essere abbastanza rilevante in termini assoluti. Simili circostanze attenuanti mancano nel caso della ricorrente.

61 Per quanto riguarda l' impresa Ferriere Nord, il Tribunale ritiene che le differenze tra le percentuali di esportazione sul mercato francese delle due imprese rispetto alla loro produzione complessiva giustificano l' applicazione di un diverso livello di ammende.

62 Ne discende che la censura della ricorrente deve essere respinta.

Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 190 del Trattato

Argomenti delle parti

63 La ricorrente sostiene che la Decisione non è sufficientemente motivata in diritto per quanto concerne i produttori italiani. Essa osserva che, a differenza di quanto fatto per le altre imprese coinvolte nel mercato francese, la Commissione ha dedicato ai produttori italiani solo tre righe di commento prive di qualsiasi rilevanza e non fondate su alcuna inchiesta.

64 La Commissione risponde che essa era tenuta solamente ad indicare in maniera sintetica le caratteristiche pertinenti o notevoli delle varie imprese ai fini della sanzione inflitta, nella misura in cui ciò era necessario, per collocare o determinare il ruolo di ciascuna di esse nel contesto dell' intesa. Essa ritiene di avere fornito una descrizione sufficientemente precisa della situazione delle imprese italiane e di averne esposto le caratteristiche essenziali. Aggiunge che la loro situazione era più semplice perché non venivano accusate di avere partecipato ad un' intesa sul mercato italiano.

Giudizio del Tribunale

65 Il Tribunale ricorda che risulta da una giurisprudenza costante che la motivazione di una decisione lesiva degli interessi del destinatario deve essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità e di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la Decisione sia o no giustificata (sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 42, e 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 30). Pertanto la Commissione deve indicare gli elementi di fatto e di diritto e le considerazioni che l' hanno condotta a prendere una data decisione applicativa delle regole sulla concorrenza.

66 Nel caso di specie occorre rilevare che la ricorrente ha effettuato una lettura della Decisione che ne isola artificialmente una parte, mentre la Decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre. Il Tribunale ritiene infatti che la Decisione presa nel suo insieme ha fornito agli interessati le indicazioni necessarie per stabilire se sia o no giustificata e gli ha permesso di esercitare il suo controllo di legittimità.

67 E' inoltre pertinente rilevare, come ha fatto la Commissione, che la brevità dei brani della Decisione dedicati alla ricorrente è dovuta al fatto che le imprese italiane avevano, al contrario delle altre, partecipato alle intese su un solo mercato.

68 Il motivo deve essere conseguentemente respinto.

69 Tenuto conto di tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene che l' ammenda di 20 000 ECU imposta alla ricorrente non debba essere annullata né ridotta.

70 Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

71 A norma dell' art. 87 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne viene fatta richiesta. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, la ricorrente va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

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