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Document 61989CJ0377

    Sentenza della Corte del 13 marzo 1991.
    Ann Cotter e Norah McDermott contro Minister for Social Welfare e Attorney General.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Supreme Court - Irlanda.
    Parità di trattamento in materia di previdenza sociale - Principio di diritto nazionale che vieta l'arricchimento senza causa.
    Causa C-377/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-01155

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:116

    61989J0377

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 MARZO 1991. - ANN COTTER E NORAH MCDERMOTT CONTRO MINISTER FOR SOCIAL WELFARE E ATTORNEY GENERAL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: SUPREME COURT - IRLANDA. - PARITA DI TRATTAMENTO IN MATERIA PREVIDENZIALE - PRINCIPIO DI DIRITTO NAZIONALE CHE VIETI L'ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA. - CAUSA C-377/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01155


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE, art. 4, n. 1 - Maggiorazioni di prestazioni previdenziali per persone a carico attribuite automaticamente agli uomini coniugati - Obbligo di garantire un pari trattamento alle donne coniugate, anche se ciò in taluni casi comporta un doppio versamento delle maggiorazioni a favore della stessa famiglia

    (Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

    2. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7, art. 4, n. 1 - Versamenti compensativi a favore degli uomini coniugati che sostituiscono maggiorazioni di prestazioni previdenziali - Obbligo di garantire un pari trattamento alle donne coniugate nonostante il divieto dell' arricchimento senza causa sancito dal diritto nazionale

    (Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, n. 1)

    Massima


    1. L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, relativa al divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia previdenziale, dev' essere interpretato nel senso che, qualora dopo la scadenza del termine per l' attuazione della direttiva, uomini coniugati abbiano percepito automaticamente prestazioni previdenziali supplementari per moglie e figli cosiddetti a carico, senza dover provare che essi erano effettivamente a carico, alle donne coniugate senza oneri familiari effettivi spetta il diritto di fruire delle medesime maggiorazioni, anche se ciò in taluni casi comporta un doppio versamento di dette maggiorazioni a favore della stessa famiglia.

    2. L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev' essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia introdotto nella normativa diretta ad attuare detto articolo, e adottata dopo la scadenza del termine contemplato dalla direttiva, una disposizione transitoria che stabilisce versamenti compensativi agli uomini coniugati che hanno perso il diritto a prestazioni previdenziali supplementari per il coniuge cosiddetto a carico, poiché non può essere provata l' esistenza dell' onere effettivo, alle donne coniugate nella stessa situazione familiare spetta il diritto di fruire dei medesimi versamenti, anche se ciò infrange il divieto di arricchimento senza causa sancito dal diritto nazionale.

    Parti


    Nel procedimento C-377/89,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Supreme Court della Repubblica d' Irlanda nella causa dinanzi ad essa pendente tra

    Ann Cotter,

    Norah McDermott,

    e

    Minister for Social Welfare, Attorney General,

    domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, T.F. O' Higgins, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: J. Mischo

    cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per le sig.re Ann Cotter e Norah McDermott, dagli avv.ti Mary Robinson, Senior Counsel, e Gerard Durcan, Barrister-at-Law, incaricati da Gallagher Shatter, Solicitors,

    - per il governo irlandese, dal sig. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti David Byrne, Senior Counsel, e Aindrias O' Caoimh, Barrister-at-Law,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza del 18 ottobre 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 novembre 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 27 luglio 1989, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre successivo, la Supreme Court della Repubblica d' Irlanda ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 4 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24, in prosieguo: la "direttiva").

    2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia vertente sul diritto per le sig.re Cotter e McDermott (in prosieguo: le "ricorrenti") di ricevere dopo il 23 dicembre 1984, data entro la quale la direttiva doveva essere attuata negli Stati membri, varie prestazioni previdenziali cui hanno avuto diritto gli uomini sposati nella loro situazione.

    3 L' art. 4, n. 1, della direttiva stabilisce:

    "il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

    - il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi;

    - l' obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

    - il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni".

    4 E' pacifico che le disposizioni del Social Welfare (Consolidation) Act del 1981 (in prosieguo: la "legge del 1981") riconoscevano automaticamente agli uomini sposati prestazioni supplementari di previdenza sociale per moglie e figlio, senza che essi dovessero dimostrare che queste persone erano effettivamente a loro carico, mentre le donne sposate dovevano soddisfare ulteriori condizioni. Inoltre, le medesime disposizioni prevedevano per le donne sposate un' indennità di disoccupazione inferiore, quanto ad ammontare e durata, a quella di cui fruivano gli uomini sposati.

    5 Tale situazione veniva modificata dal Social Welfare (n. 2) Act 1985 (Commencement) Order del 1986 (Statutory Instrument, n. 173, 1986), che il 20 novembre 1986 attuava gli artt. 3 e 4 del Social Welfare (n. 2) Act del 1985 (in prosieguo: la "legge d' attuazione nazionale"). Questi articoli attribuiscono, indipendentemente dal sesso del richiedente, la maggiorazione per adulto a carico qualora possa essere dimostrata l' effettiva esistenza di un onere familiare e istituiscono la parità di trattamento fra i beneficiari di ambedue i sessi in materia di maggiorazioni per figlio a carico.

    6 Le Social Welfare (Preservation of Rights) (n. 2) Regulations del 1986 (Statutory Instrument, n. 422, 1986) stabilivano in via transitoria che i beneficiari, i quali non abbiano effettivamente un coniuge a loro carico e che abbiano quindi perso il loro diritto ad una maggiorazione per adulto a carico a seguito dell' entrata in vigore delle disposizioni della legge d' attazione nazionale, avrebbero potuto ricevere versamenti compensativi. E' assodato che dette disposizioni, la cui applicazione è stata prorogata ripetutamente, riguardano soltanto gli uomini sposati che in precedenza hanno ricevuto automaticamente maggiorazioni, anche nel caso in cui essi non avevano un onere familiare effettivo.

    7 Il 4 febbraio 1985 le ricorrenti chiedevano alla High Court di annullare i provvedimenti adottati da o per conto del Minister for Social Welfare, conformemente alla legge del 1981, nei quali si disponeva la cessazione del versamento a loro favore dell' indennità di disoccupazione alla scadenza di un periodo di 312 giorni e, per la sig.ra Cotter, la cessazione automatica del versamento dell' indennità proporzionale al suo salario. Le ricorrenti sostenevano di avere diritto, ai sensi dell' art. 4, n. 1, della direttiva, al versamento, a decorrere dal 23 dicembre 1984, dell' indennità di disoccupazione alla medesima aliquota e per il medesimo periodo di un uomo sposato, e per quanto concerne la sig.ra Cotter, di aver diritto inoltre e per lo stesso periodo di tempo al versamento dell' indennità proporzionale al salario.

    8 La High Court chiedeva alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

    a) se le disposizioni della direttiva 79/7/CEE, in particolare l' art. 4 della stessa, abbiano efficacia diretta nella Repubblica d' Irlanda a decorrere dal 23 dicembre 1984, e

    b) se le donne sposate soggette alla normativa nazionale abbiano diritto, a decorrere dal 23 dicembre 1984, a prestazioni in base agli stessi requisiti per gli uomini qualora non sia stato adottato nessun provvedimento per l' attuazione dell' art. 4 della direttiva.

    9 Nella sentenza 24 marzo 1987 (causa 286/85, Racc. pag. 1453), la Corte, pronunciandosi su detta domanda pregiudiziale, dichiarava:

    "1) L' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa al divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia previdenziale, poteva esser fatto valere, non essendo stata attuata la direttiva, a decorrere dal 23 dicembre 1984 per far disapplicare qualsiasi norma nazionale non conforme allo stesso art. 4, n. 1.

    2) In mancanza di provvedimenti di attuazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva, alle donne spetta il diritto di fruire dello stesso regime applicato agli uomini nella stessa situazione, regime che rimane, se non viene attuata detta direttiva, l' unico sistema di riferimento".

    10 Nelle more della sentenza della Corte di giustizia, le ricorrenti formulavano nuove domande dinanzi alla High Court, affinché fosse dichiarato, fra l' altro, che esse avevano diritto alle maggiorazioni delle loro indennità di previdenza sociale uguali a quelle percepite dagli uomini sposati nella loro situazione, fino all' entrata in vigore della legge d' attuazione nazionale, nonché ai versamenti compensativi transitori ricevuti dagli uomini coniugati dopo tale data.

    11 La High Court esaminava queste nuove domande contemporaneamente al procedimento promosso il 4 febbraio 1985. Essa accoglieva solo in parte i ricorsi, respingendo in particolare le domande delle ricorrenti riguardanti le maggiorazioni per adulto e per figlio a carico nonché i versamenti compensativi transitori. La High Court riteneva infatti ingiusto e iniquo versare dette somme alle ricorrenti quando i coniugi considerati non erano economicamente a loro carico. Nel procedimento di appello dinanzi alla Supreme Court il convenuto replicava che l' accoglimento delle domande delle ricorrenti avrebbe violato, tra l' altro, il divieto dell' arricchimento senza causa, il quale, secondo il diritto irlandese, costituisce in taluni casi un motivo di limitazione o di diniego del risarcimento.

    12 Nutrendo dubbi sulla compatibilità di detto principio giuridico nazionale con l' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva, la Supreme Court ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia in via pregiudiziale le seguenti questioni:

    "1) Se la sentenza della Corte di giustizia 24 marzo 1987, Norah McDermott e Ann Cotter / Minister for Social Welfare e Attorney General (causa 286/85, Racc. pag. 1453), ove la Corte ha così risolto la seconda questione propostale dalla High Court in forza dell' art. 177 CEE e avente ad oggetto l' interpretazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE:

    ' In mancanza di provvedimenti di attuazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva, alle donne spetta il diritto di fruire dello stesso regime applicato agli uomini nella stessa situazione, regime che rimane, se non viene attuata detta direttiva, l' unico sistema di riferimento' ,

    vada interpretata nel senso che le donne coniugate hanno diritto a prestazioni supplementari di previdenza sociale per

    a) il marito a carico e per

    b) il figlio a carico,

    pur essendo accertata l' inesistenza di un' effettiva dipendenza economica e pur se ne consegua un duplice pagamento di dette maggiorazioni per persone a carico.

    2) Se, ai fini della decisione su una domanda di prestazioni a titolo di rifusione presentata da donne per una pretesa discriminazione derivante dalla mancata applicazione delle norme vigenti per gli uomini nella stessa situazione, la direttiva del Consiglio 79/7/CEE vada interpretata nel senso che un organo giudiziario nazionale sia autorizzato a disapplicare il diritto nazionale che limiti o neghi tale rifusione, qualora il riconoscimento di questa leda i principi sull' arricchimento senza causa".

    13 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla prima questione

    14 Con la prima questione la Supreme Court chiede se l' art. 4, n. 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora dopo la scadenza del termine per l' attuazione della direttiva, uomini sposati abbiano ricevuto automaticamente prestazioni supplementari di previdenza sociale per moglie e figlio cosiddetti a carico, senza dover provare che essi erano effettivamente a carico, le donne sposate senza un onere familiare effettivo hanno diritto alle medesime maggiorazioni, anche se ciò in taluni casi comporta un duplice pagamento delle maggiorazioni.

    15 All' udienza il governo irlandese ha sostenuto in via preliminare che la sfera di applicazione del divieto di discriminazione sancito dall' art. 4, n. 1, della direttiva riguarda solo casi in cui la persona cui è stata attribuita una maggiorazione si trovi in una situazione di dipendenza economica.

    16 Tale tesi non può essere accolta. L' art. 4, n. 1, della direttiva stabilisce che esso si applica in particolare per quanto riguarda il "calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico". Occorre rilevare che il testo stesso della disposizione comprende eventuali maggiorazioni per coniugi che non siano a carico. Per quanto riguarda le altre persone, in particolare i figli, il testo della direttiva non richiede alcuna prova del fatto che esse siano effettivamente a carico quale condizione preliminare per l' applicazione del principio della parità di trattamento al versamento delle maggiorazioni di cui trattasi.

    17 Ne consegue che gli Stati membri, pur potendo scegliere le modalità riguardanti il diritto di ricevere prestazioni supplementari di previdenza sociale, sono tenuti a garantire in toto il rispetto del principio della parità di trattamento stabilito dall' art. 4, n. 1, della direttiva.

    18 Si deve ricordare inoltre come nella già citata sentenza 24 marzo 1987 la Corte abbia rilevato che, in mancanza di provvedimenti d' attuazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva, alle donne spetta il diritto di fruire dello stesso regime applicato agli uomini nella stessa situazione, regime che rimane, se non viene attuata detta direttiva, l' unico sistema di riferimento valido.

    19 Il sistema di riferimento pertinente nel caso di specie è il regime di cui hanno fruito gli uomini sposati che hanno percepito indennità di disoccupazione o indennità di altra natura durante il periodo controverso e le cui mogli non erano effettivamente a loro carico. Ciò implica che se, a decorrere dal 23 dicembre 1984, un uomo sposato ha fruito automaticamente di indennità supplementari per persone cosiddette "a carico" senza dover provare che tali persone erano effettivamente a suo carico, la donna coniugata che si trovava nella stessa situazione di detto uomo aveva anch' essa diritto a dette maggiorazioni senza che potesse essere richiesto nessun ulteriore requisito, specificamente per le donne coniugate.

    20 Secondo il governo irlandese, il riconoscimento di siffatto diritto alle donne coniugate potrebbe, in taluni casi, comportare un duplice pagamento delle medesime maggiorazioni alle stesse famiglie, soprattutto qualora i due coniugi abbiano ricevuto nel periodo controverso prestazioni previdenziali. Tali versamenti sarebbero manifestamente assurdi e determinerebbero una violazione del divieto di arricchimento senza causa sancito dal diritto nazionale.

    21 Se si ammettesse la possibilità di invocare tale divieto le autorità nazionali potrebbero basarsi sul proprio comportamento illecito per vanificare la piena efficacia dell' art. 4, n. 1, della direttiva.

    22 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 4, n. 1, della direttiva dev' essere interpretato nel senso che, qualora dopo la scadenza del termine per l' attuazione della direttiva, uomini coniugati abbiano percepito automaticamente prestazioni previdenziali supplementari per moglie e figli cosiddetti "a carico", senza dover provare che essi erano effettivamente a carico, alle donne coniugate senza oneri familiari effettivi spetta il diritto di fruire delle medesime maggiorazioni, anche se ciò in taluni casi comporta un doppio versamento delle maggiorazioni.

    Sulla seconda questione

    23 Come emerge dalla sua formulazione la seconda questione sollevata dalla Supreme Court mira in sostanza a stabilire se l' art. 4, n. 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia inserito nella normativa diretta all' attuazione di detto articolo, adottata dopo la scadenza del termine contemplato dalla direttiva, una disposizione transitoria che stabilisce versamenti compensativi agli uomini sposati che hanno perso il proprio diritto a prestazioni previdenziali supplementari per il coniuge cosiddetto "a carico", poiché non può essere provata l' esistenza dell' onere effettivo, alle donne coniugate nella medesima situazione familiare spetta il diritto di fruire degli stessi versamenti, anche se ciò infrange il divieto di arricchimento senza causa sancito dal diritto nazionale.

    24 Occorre rilevare che la direttiva non contempla alcuna deroga al principio della parità di trattamento sancito dall' art. 4, n. 1, in forza del quale si possa autorizzare la proroga degli effetti discriminatori di disposizioni nazionali già in vigore. Ne consegue che uno Stato membro non può mantenere in vigore, dopo il 23 dicembre 1984, disparità di trattamento dovute al fatto che i presupposti per l' acquisto del diritto a versamenti compensativi sono anteriori a tale data. Il fatto che queste disparità derivino da disposizioni transitorie non basta per motivare una valutazione diversa (v. sentenza 8 marzo 1988, Dik, causa 80/87, Racc. pag. 1601).

    25 Occorre precisare inoltre che i provvedimenti nazionali d' attuazione adottati tardivamente devono assolutamente rispettare i diritti che l' art. 4, n. 1, ha fatto sorgere a favore dei singoli in uno Stato membro, a decorrere dalla scadenza del termine impartito agli Stati membri per conformarvisi (v. sentenza summenzionata 8 marzo 1988).

    26 Come è già stato sottolineato nella soluzione della prima questione, la possibilità per le autorità nazionali di invocare il divieto di arricchimento senza causa sancito dal diritto nazionale consentirebbe loro di basarsi sul proprio comportamento illecito per vanificare la piena efficacia dell' art. 4, n. 1, della direttiva.

    27 Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia introdotto nella normativa diretta ad attuare detto articolo, ed adottata dopo la scadenza del termine contemplato dalla direttiva, una disposizione transitoria che stabilisce versamenti compensativi agli uomini coniugati che hanno perso il diritto a prestazioni previdenziali supplementari per il coniuge cosiddetto "a carico", poiché non può essere provata l' esistenza dell' onere effettivo, alle donne coniugate nella stessa situazione familiare spetta il diritto di fruire dei medesimi versamenti, anche se ciò infrange il divieto di arricchimento senza causa sancito dal diritto nazionale.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    28 Le spese sostenute dal governo irlandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Supreme Court della Repubblica d' Irlanda, con ordinanza 27 luglio 1989, dichiara:

    1) L' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, dev' essere interpretato nel senso che, qualora dopo la scadenza del termine per l' attuazione della direttiva, uomini coniugati abbiano percepito automaticamente prestazioni previdenziali supplementari per moglie e figli cosiddetti "a carico", senza dover provare che essi erano effettivamente a carico, alle donne coniugate senza oneri familiari effettivi spetta il diritto di fruire delle medesime maggiorazioni, anche se ciò in taluni casi comporta un doppio versamento delle maggiorazioni.

    2) L' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, dev' essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia introdotto nella normativa diretta ad attuare detto articolo, ed adottata dopo la scadenza del termine contemplato dalla direttiva, una disposizione transitoria che stabilisce versamenti compensativi agli uomini coniugati che hanno perso il diritto a prestazioni previdenziali supplementari per il coniuge cosiddetto "a carico", poiché non può essere provata l' esistenza dell' onere effettivo, alle donne coniugate nella stessa situazione familiare spetta il diritto di fruire dei medesimi versamenti, anche se ciò infrange il divieto di arricchimento senza causa sancito dal diritto nazionale.

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