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Document 61989CJ0209

    Sentenza della Corte del 21 marzo 1991.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
    Libera circolazione delle merci - Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale - Servizi resi contemporaneamente a più ditte - Pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo del servizio.
    Causa C-209/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-01575

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:139

    61989J0209

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 MARZO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE - SERVIZI RESI CONTEMPORANEAMENTE A PIU DITTE - PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO SPROPORZIONATO RISPETTO AL COSTO DEL SERVIZIO. - CAUSA C-209/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01575


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d' effetto equivalente - Diritti per servizi resi all' atto dei controlli doganali - Riscossione a carico di ciascuna delle imprese che fruiscono contemporaneamente del servizio - Ammontare sproporzionato rispetto al costo del servizio - Inammissibilità

    (Trattato CEE, artt. 9, 12, 13 e 16)

    Massima


    Uno Stato membro viene meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato CEE esigendo, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali nell' ambito degli scambi intracomunitari, da ciascuna ditta singolarmente, nel caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte, il pagamento di un corrispettivo che, in taluni casi, è sproporzionato rispetto al servizio reso agli operatori, poiché si riscuotono tanti diritti quante sono le ditte interessate, e in quanto quindi l' indennità dovuta dalle stesse può superare il costo effettivo delle operazioni di controllo.

    Parti


    Nella causa C-209/89,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, esigendo da ciascuna ditta singolarmente, nel caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte in occasione del compimento delle formalità doganali nell' ambito degli scambi intracomunitari, il pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo dei servizi resi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 9 e seguenti del Trattato CEE, in particolare dagli artt. 12, 13 e 16 di detto Trattato,

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza del 7 novembre 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 gennaio 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato esigendo da ciascuna ditta singolarmente, nel caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte in occasione del compimento delle formalità doganali nell' ambito degli scambi intracomunitari, il pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo dei servizi resi.

    2 I decreti ministeriali italiani 29 luglio 1971 (GURI n. 193 del 31 luglio 1971) e 30 gennaio 1979 (GURI n. 35 del 5 febbraio 1979) stabiliscono il sistema delle indennità dovute dalle imprese qualora le formalità doganali siano effettuate fuori del circuito doganale o al di fuori dell' orario normale di lavoro. Detta disciplina stabilisce che, qualora dei servizi siano resi contemporaneamente a più ditte, "spetta al personale un compenso unico, commisurato alla specie ed alla durata del servizio più rimunerativo compiuto, fermo restando per ciascuna ditta l' obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte". Il summenzionato decreto 30 gennaio 1979 precisa tuttavia che, se il servizio richiesto riguarda una spedizione collettiva di merci appartenenti a più proprietari, il servizio si considera effettuato nei confronti di una sola ditta. Infine, è pacifico che per la liquidazione delle indennità dovute dalle imprese la Repubblica italiana calcola come ora intera ogni frazione di un' ora di lavoro.

    3 Secondo la Commissione dalla disciplina controversa emerge che, in caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte e al di fuori dell' ipotesi di merci in regime di spedizione collettiva, la Repubblica italiana esige il pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo dei servizi resi, poiché riscuote tanti diritti quante sono le ditte interessate e in quanto il corrispettivo non è calcolato in base al tempo effettivamente impiegato dal personale addetto alle formalità doganali. Ritenendo che l' onere pecuniario così imposto agli operatori economici costituisca una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale vietata dagli artt. 9 e seguenti del Trattato, la Commissione ha avviato nei confronti della Repubblica italiana il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato.

    4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    5 Il governo italiano confuta le argomentazioni della Commissione sostenendo, innanzitutto, che le entrate annuali complessive riscosse per i servizi resi agli operatori economici al di fuori delle condizioni normali di lavoro degli agenti doganali non sono sufficienti a coprire le spese che deve sostenere per fornire i servizi di cui trattasi. Inoltre, esso osserva che gli agenti doganali sono retribuiti, come tutti i pubblici impiegati in Italia, su base oraria non frazionabile e che il frazionamento dell' indennità dovuta in proporzione al tempo impiegato per un' operazione effettuata per conto di più ditte porterebbe alla riscossione di somme irrisorie, assorbite, in definitiva, dai costi amministrativi di siffatto calcolo. Peraltro, la soluzione che consiste nell' esigere l' indennità da una sola ditta sarebbe impraticabile. Infine, esso osserva che l' ammontare dell' indennità oraria richiesta dall' amministrazione doganale è pari ad un terzo circa del costo del servizio straordinario durante un' ora, di guisa che l' indennità dovuta dagli operatori corrisponderebbe, in realtà, ad un' indennità forfetaria per venti minuti di lavoro. In considerazione della durata media di un' operazione doganale, questo metodo di calcolo sarebbe conforme al principio di proporzionalità.

    6 In limine, la Corte constata che l' inadempimento addebitato al governo italiano ha, in realtà, conseguenze pratiche trascurabili, il che non è stato escluso all' udienza dalla stessa Commissione. Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze 21 giugno 1988, Commissione / Irlanda, punto 9 della motivazione causa 415/85, Racc. pag. 3097, e causa 416/85, Commissione / Regno Unito, punto 9 della motivazione, Racc. pag. 3127), il ricorso per inadempimento ha natura oggettiva e spetta soltanto alla Commissione giudicare se sia opportuno proporlo dinanzi alla Corte. Questa è pertanto tenuta ad accertare se l' inadempimento addebitato sussista o no.

    7 Allo scopo di valutare la fondatezza del ricorso proposto dalla Commissione, occorre anzitutto ricordare che, come la Corte ha affermato più volte (v., ad esempio, sentenza 14 marzo 1990, Commissione / Repubblica italiana, causa C-137/89, Racc. pag. I-847), la giustificazione del divieto delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali risiede nell' ostacolo che oneri pecuniari, sia pure minimi, riscossi a causa del passaggio delle frontiere, costituiscono per la circolazione delle merci, poiché aumentano artificiosamente il prezzo delle merci importate o esportate rispetto a quello delle merci nazionali. Di conseguenza, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, il quale colpisca le merci a causa del fatto che esse varcano la frontiera, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato.

    8 Nella fattispecie è pacifico che l' onere contemplato dalla normativa italiana colpisce le merci a causa del passaggio della frontiera e si aggiunge alle spese di trasporto, in modo da aumentare il prezzo delle merci trasportate.

    9 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, un tale onere sfugge alla qualifica di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale se costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all' operatore economico, d' importo proporzionato al servizio stesso (v., ad esempio, sentenza 25 gennaio 1977, Bauhuis, causa 46/76, Racc. pag. 5; sentenza 31 maggio 1979, Denkavit, causa 132/78, Racc. pag. 1923; sentenza 17 maggio 1983, Commissione / Belgio, causa 132/82, Racc. pag. 1649).

    10 A questo proposito, la Corte ha già ammesso la compatibilità con le norme del Trattato di oneri imposti a causa del compimento delle formalità doganali, purché il loro ammontare non superi il costo effettivo delle operazioni in occasione delle quali essi vengono riscossi (sentenza 12 luglio 1977, Commissione / Paesi Bassi, punto 16 della motivazione, causa 89/76, Racc. pag. 1355). Nella sentenza 2 maggio 1990, Bakker, punto 12 della motivazione, causa C-111/89, Racc. pag. I-1735), la Corte ha precisato che detta condizione era soddisfatta solo in presenza di un nesso diretto fra l' ammontare del diritto e il costo del controllo concreto in occasione del quale il diritto stesso viene riscosso. La Corte ha aggiunto (nella summenzionata sentenza 2 maggio 1990, Bakker, punto 13 della motivazione) che un nesso del genere esisteva qualora l' ammontare del diritto fosse calcolato in funzione della durata del controllo, del numero delle persone che vi erano addette, delle spese materiali, delle spese generali o, eventualmente, di altri fattori analoghi.

    11 Inoltre, nella citata sentenza 2 maggio 1990, Bakker (punto 13 della motivazione), la Corte ha osservato che le precisazioni che aveva fornito a proposito dei fattori che potevano essere presi in considerazione per il calcolo dell' ammontare del diritto non escludevano una valutazione forfetaria delle spese di controllo, ad esempio mediante una tariffa oraria fissa.

    12 Per quanto riguarda la disciplina italiana controversa, occorre subito rilevare come sia pacifico che nella fattispecie un servizio è reso alle ditte e che, inoltre, alla luce della summenzionata giurisprudenza, il principio della valutazione forfetaria della tariffa non può essere contestato.

    13 Tuttavia, per quanto attiene al sistema di calcolo della tariffa adottato dall' amministrazione italiana, si deve constatare che la normativa di cui trattasi, che consiste nell' accollare a ciascuna ditta individualmente, in caso di servizi resi contemporaneamente a più operatori, la totalità dell' indennità forfetaria corrispondente ad un' ora di lavoro, anche qualora l' operazione di controllo duri notevolmente meno, può comportare, in talune circostanze, un superamento del costo effettivo dell' operazione di cui trattasi, nel senso in cui questa nozione è stata precisata dalla summenzionata giurisprudenza. Infatti, il sistema di calcolo vigente in Italia può portare, ad esempio, ad esigere da cinque operatori economici il pagamento di cinque indennità di un' ora per una durata complessiva di lavoro pari a trenta minuti.

    14 Risulta quindi dalle cifre che lo stesso governo convenuto ha presentato a proposito della tariffa oraria e del costo del controllo che, in alcuni casi, il corrispettivo complessivo richiesto alle ditte interessate può superare, talvolta considerevolmente, l' ammontare delle spese che, secondo il governo italiano, il servizio reso comporta per le finanze pubbliche.

    15 Infatti, anche ammettendo esatta l' asserzione del governo italiano secondo la quale l' indennità oraria riscossa è pari, in media, solo ad un terzo del costo del servizio reso, l' ammontare dei diritti dovuti dagli operatori supera, come l' avvocato generale ha osservato nel punto 14 delle sue conclusioni, il costo del controllo in tutti i casi in cui il servizio viene reso contemporaneamente a più di tre ditte.

    16 Si deve pertanto constatare che la normativa italiana controversa porta, in taluni casi, ad imporre il pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al servizio reso agli operatori, poiché essa comporta la riscossione di tanti diritti quante sono le ditte interessate e in quanto l' indennità dovuta dalle stesse supera quindi il costo effettivo delle operazioni di controllo.

    17 Per quanto riguarda l' argomento del governo italiano secondo cui sarebbe una soluzione impraticabile frazionare l' indennità dovuta in proporzione al tempo impiegato per un' operazione effettuata per conto di più ditte e, inoltre, sarebbe impossibile esigere detta indennità da una sola ditta, è sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare difficoltà di carattere pratico per giustificare il mancato adempimento degli obblighi risultanti dal diritto comunitario.

    18 Il governo italiano adduce inoltre a sua difesa che in ogni caso le operazioni controverse hanno un' importanza marginale. Si tratterebbe infatti di casi singoli riguardanti varie piccole partite a collettame, presentate alla rinfusa o in attesa d' imbarco, per le quali sarebbero difficilmente ipotizzabili le motivazioni d' urgenza che inducono a chiedere l' intervento della dogana al di fuori dell' orario normale di lavoro o del circuito doganale.

    19 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, anche ammettendo la scarsa importanza delle operazioni cui si riferisce il ricorso in esame, occorre rilevare che, come la Commissione ha giustamente osservato, l' inadempimento degli obblighi imposti agli Stati membri in base al Trattato sussiste indipendentemente dalla frequenza e dalla portata delle situazioni censurate.

    20 Dalle considerazioni che precedono emerge che si deve dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato esigendo da ciascuna ditta singolarmente, nel caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte in occasione del compimento delle formalità doganali nell' ambito degli scambi intracomunitari, il pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo dei servizi resi.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    21 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato CEE esigendo da ciascuna ditta singolarmente, nel caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte in occasione del compimento delle formalità doganali nell' ambito degli scambi intercomunitari, il pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo dei servizi resi.

    2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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