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Dokument 61989CJ0096

    Sentenza della Corte del 16 maggio 1991.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.
    Inadempimento da parte di uno Stato - Immissione in libera pratica in base ad un'aliquota ridotta di prelievo di una partita di manioca esportata dalla Thailandia senza titolo d'esportazione - Omissione di accertare risorse proprie e di metterle a disposizione della Commissione.
    Causa C-96/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02461

    Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:1991:213

    61989J0096

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 MAGGIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEI PAESI BASSI. - INADEMPIMENTO DI UNO STATO - AMMISSIONE IN LIBERA PRATICA A TASSO DI PRELIEVO RIDOTTO DI UNA PARTITA DI MANIOCA ESPORTATA DALLA TAILANDIA SENZA CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE - OMISSIONE DI DICHIARARE LE RISORSE PROPRIE E DI PORLE A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. - CAUSA C-96/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02461


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso per inadempimento - Legittimazione ad agire della Commissione - Termine per l' esercizio - Mancanza - Eccezione - Durata eccessiva del procedimento precontenzioso che arreca pregiudizio ai diritti della difesa

    (Trattato CEE, art. 169)

    2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Importazione in base ad aliquota agevolata di manioca proveniente dalla Thailandia - Rilascio irregolare di titoli d' importazione - Adozione di misure necessarie da parte della Commissione - Obbligo delle autorità nazionali di adeguarsi alle istruzioni che impongano loro di attribuire il beneficio del regime preferenziale solo dopo aver effettuato controlli atti ad evitare ogni tentativo di frode

    (Regolamenti della Commissione n. 2029/82, art. 7, n. 1, e n. 3383/82, art. 7, n. 1)

    3. Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Tutela negata al responsabile di una manifesta violazione della normativa vigente

    4. Risorse proprie delle Comunità europee - Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri - Competenza vincolata che esclude la facoltà di negare l' accertamento di un credito contestato - Obbligo d' iscrizione a credito sul conto della Commissione - Iscrizione tardiva - Obbligo di versare interessi moratori

    (Regolamento del Consiglio n. 2891/77, artt. 2 e 11)

    Massima


    1. La Commissione non è tenuta al rispetto di un dato termine per proporre, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro, salvo i casi nei quali una durata eccessiva del procedimento precontenzioso previsto da detto articolo violerebbe i diritti della difesa, rendendo più difficile per lo Stato membro di cui trattasi la confutazione degli argomenti dedotti a sostegno del ricorso.

    2. Per quanto attiene ad importazioni con aliquota agevolata, relative a manioca proveniente dalla Thailandia, effettuate nel 1982 e nel 1983, la Commissione, in base all' art. 7, n. 1, dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82, poteva adottare, senza dover osservare modalità quanto alla forma, ogni misura necessaria in caso di violazione delle modalità a cui era subordinato il rilascio dei titoli d' importazione. Per questa ragione essa poteva, sulla base di informazioni provenienti dalle autorità tailandesi, ingiungere con semplice telex alle autorità di uno Stato membro di procedere all' identificazione di un carico di manioca prima della sua immissione in libera pratica in forza di un titolo d' importazione rilasciato dalle autorità di uno Stato membro e che comportava il beneficio dell' aliquota agevolata.

    3. Il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un' impresa che abbia violato in modo manifesto la normativa comunitaria vigente.

    4. Dal fatto che, quanto all' accertamento delle risorse proprie delle Comunità europee, l' art. 2 del regolamento n. 2891/77 dispone che un diritto è accertato non appena il credito corrispondente è stato debitamente stabilito dal servizio o dall' ente competente dello Stato membro non si può dedurre che gli Stati membri possano esimersi dall' accertare i crediti, anche se essi li contestano, salvo ammettere che l' equilibrio finanziario della Comunità sia sconvolto, anche solo temporaneamente, a causa del comportamento arbitrario di uno Stato membro.

    Sussiste un nesso indissolubile tra l' obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle sul conto della Commissione entro i termini impartiti e quello di versare interessi di mora. Gli interessi sono esigibili qualunque sia la ragione per la quale l' iscrizione sul conto della Commissione è stata fatta con ritardo. Ne consegue che non si deve distinguere tra il caso in cui lo Stato membro abbia accertato le risorse proprie senza versarle e quello in cui abbia indebitamente omesso di accertarle, anche in mancanza di un termine tassativo.

    Parti


    Nella causa C-96/89,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Robert C. Fischer, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai sigg. J.W. de Zwaan e M.A. Fierstra, viceconsiglieri giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue, C.M. Spoo,

    convenuto,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, avendo messo in libera pratica nel 1983, con aliquota di prelievo limitata al 6% ad valorem, circa 60 000 tonnellate di manioca esportata dalla Thailandia senza titolo d' esportazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

    vista la relazione d' udienza,

    sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza del 20 settembre 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 novembre 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo messo in libera pratica nel 1983, con aliquota di prelievo limitata al 6% ad valorem, circa 60 000 tonnellate di manioca esportata dalla Thailandia senza titolo di esportazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.

    2 Secondo le conclusioni del ricorso la Commissione rimprovera al Regno dei Paesi Bassi di avere in particolare:

    a) messo in libera pratica nell' aprile 1983, o all' incirca in quel periodo, circa 60 000 tonnellate di manioca:

    - senza aver applicato il prelievo agricolo con aliquota intera contemplato dagli artt. 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime d' importazione e d' esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU L 281, pag. 65);

    - senza aver accertato, ai sensi dell' art. 5 del Trattato e degli artt. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1982, n. 2029, e del regolamento (CEE) della Commissione 16 dicembre 1982, n. 3383, recanti modalità d' applicazione del regime d' importazione da applicare ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune, originari della Thailandia ed esportati da questo paese rispettivamente nel 1982 e nel 1983 (GU L 218, pag. 8, e L 356, pag. 8), se per la manioca sussistesse il diritto all' applicazione del prelievo ridotto contemplato dall' accordo di cooperazione CEE-Thailandia;

    b) e di aver rifiutato di accertare come risorse proprie della Comunità e di porre a disposizione della Commissione l' importo di 19 765 281,39 HFL, con gli interessi a decorrere dal 29 giugno 1984, in conformità all' art. 11 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 2891, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 336, pag. 1).

    3 L' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Thailandia in materia di produzione, di smercio e di scambi di manioca veniva approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 19 luglio 1982, 82/495/CEE (GU L 219, pag. 52). In forza delle disposizioni di questo accordo la Thailandia si impegnava a limitare ai contingenti fissati dall' accordo le sue esportazioni nella Comunità di manioca di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune durante il periodo di validità dell' accordo stesso (gennaio 1982 - dicembre 1986). A sua volta la Comunità si impegnava, in particolare, a limitare al 6% l' aliquota del prelievo da applicare alle importazioni di manioca oggetto dell' accordo. A tale scopo l' art. 5 dell' accordo impone alle autorità comunitarie di rilasciare titoli d' esportazione solo nei limiti dei contingenti fissati e alle autorità comunitarie di rilasciare titoli d' importazione solo dietro presentazione di un titolo d' esportazione tailandese.

    4 L' applicazione nella Comunità del suddetto accordo veniva garantita con il regolamento (CEE) del Consiglio 30 settembre 1982, n. 2646, relativo al regime all' importazione da applicare nel 1982 ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 81), e col regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1983, n. 604, relativo al regime all' importazione da applicare dal 1983 al 1986 ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune (GU L 72, pag. 3). Tali regolamenti prevedono la riscossione di un prelievo all' importazione con aliquota al 6% ad valorem sui prodotti di cui trattasi originari della Thailandia, entro i quantitativi fissati dall' accordo di cooperazione, in deroga agli artt. 2 e 4 del summenzionato regolamento n. 2744/75, in forza dei quali l' aliquota del prelievo per i prodotti appartenenti alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune è calcolata in base al prelievo fissato per l' orzo.

    5 Le modalità d' applicazione del regime contemplato dall' accordo di cooperazione venivano stabilite per il 1982 e per il 1983 rispettivamente con i summenzionati regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82. In forza di detti regolamenti la domanda del titolo d' importazione dev' essere presentata alle competenti autorità degli Stati membri, corredata dell' originale del titolo d' esportazione, che indica in particolare il nome della nave che trasporta la manioca verso la Comunità.

    6 In forza degli artt. 7, n. 1, dei suddetti regolamenti redatti in termini identici:

    "Il titolo d' importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, a meno che la Commissione, mediante telescritto, non abbia informato le autorità competenti dello Stato membro in causa che le condizioni stabilite dall' accordo di cooperazione non sono state rispettate.

    In caso d' inosservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può adottare le misure eventualmente necessarie, dopo aver consultato le autorità tailandesi".

    7 La Commissione modificava le disposizioni dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82 con il regolamento (CEE) della Commissione 2 marzo 1983, n. 499 (GU L 56, pag. 12). A norma dell' art. 2 detto regolamento si applicava ai titoli richiesti a decorrere dal 21 marzo 1983. Esso prevede che il titolo d' importazione indichi anche il nome della nave che figura sul titolo d' esportazione tailandese presentato con la domanda. Esso precisa inoltre che il titolo d' importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di messa in libera pratica soltanto se risulta, in particolare da una copia della polizza di carico, che i prodotti per i quali si chiede la messa in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità con la nave indicata nel titolo d' importazione e che la data di carico di tali prodotti a bordo di detta nave in Thailandia è anteriore alla data del titolo d' esportazione tailandese.

    8 Dal fascicolo emerge che la suddetta modifica mirava a far fronte alle difficoltà derivate dal fatto che al momento dell' entrata in vigore dell' accordo CEE-Thailandia un certo numero di titoli d' importazione rilasciati in precedenza erano ancora validi e consentiva pertanto agli importatori che li possedevano di effettuare le importazioni corrispondenti dopo l' entrata in vigore dell' accordo, senza dover tuttavia presentare i titoli d' esportazione rilasciati dalle autorità tailandesi. Pertanto, taluni operatori economici potevano essere tentati di conservare i titoli d' esportazione precedenti e di riutilizzare quelli non scaduti onde chiedere nuovi titoli d' importazione rientranti nell' ambito di applicazione del regolamento n. 2029/82. Vi era quindi il rischio che uno stesso titolo d' esportazione fosse usato per importare nella CEE un quantitativo di manioca doppio rispetto a quello menzionato nel documento. Come la Corte ha già rilevato nella sentenza 15 gennaio 1987, Krohn (causa 175/84, Racc. pag. 97), manovre del genere compromettevano l' osservanza dei contingenti fissati con l' accordo di cooperazione CEE-Thailandia.

    9 Con telex 31 gennaio 1983 la Commissione informava le autorità degli Stati membri che la nave Equinox aveva lasciato la Thailandia con un carico di manioca senza i corrispondenti titoli d' esportazione e chiedeva di vigilare affinché la manioca non fosse importata in forza di un titolo d' importazione rilasciato in applicazione dell' accordo. Il 6 maggio 1983 la Commissione spediva alle autorità olandesi un altro telex in cui si faceva menzione di informazioni in base alle quali la nave Equinox aveva caricato per conto dell' impresa Krohn circa 50 000 tonnellate di manioca non coperte da titoli d' esportazione tailandesi.

    10 Il 16 giugno seguente le autorità olandesi comunicavano alla Commissione che la nave Equinox aveva scaricato nell' aprile 1983 117 581 478 kg di manioca, dei quali 62 523 478 kg erano coperti da titoli d' importazione rilasciati dall' ente tedesco d' intervento, il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (Ente federale per l' organizzazione dei mercati agricoli, in prosieguo: il "BALM"), prima del 21 marzo 1983, e che non menzionavano il nome della nave, mentre il resto del carico era coperto da titoli d' importazione rilasciati dopo tale data e recanti il nome della nave Equinox.

    11 Durante l' anno 1984 vi erano contatti informali tra gli uffici della Commissione e le autorità olandesi. Il 25 luglio 1985 la Commissione avviava il procedimento ex art. 169 del Trattato con una lettera con cui invitava il governo olandese a presentare le proprie osservazioni. Il 29 gennaio 1988 la Commissione emetteva il parere motivato previsto dall' art. 169.

    12 Ritenendo che le autorità olandesi non avrebbero dovuto mettere in libera pratica nella Comunità le circa 60 000 tonnellate di manioca di cui trattasi in base all' aliquota del prelievo limitata al 6% ad valorem, ed avessero così mancato di accertare come risorse proprie della Comunità un importo di 19 765 281 HFL, pari al prelievo da applicare a detto carico, nonché di mettere a disposizione della Commissione lo stesso importo, unitamente agli interessi di cui all' art. 11 del regolamento n. 2891/77 a decorrere dal 29 giugno 1984, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

    13 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sulla ricevibilità

    14 Il governo olandese ritiene in via preliminare che il ricorso sia irricevibile a causa dei ritardi imputabili alla Commissione nel presente procedimento. Mentre la prima lettera indirizzata al governo olandese dagli uffici della Commissione a proposito dei fatti contestati risalirebbe al 1º febbraio 1984, la Commissione avrebbe proposto il ricorso solo il 21 marzo 1989, vale a dire oltre cinque anni più tardi. Questa negligenza della Commissione avrebbe determinato una violazione dei diritti della difesa del governo olandese e conseguenze economiche inaccettabili, poiché tale governo rischierebbe di dover pagare gli interessi moratori di cui all' art. 11 del regolamento n. 2891/77 calcolati sull' importo chiesto dalla Commissione sulla base dei prelievi non riscossi.

    15 A questo proposito è sufficiente ricordare che, come ha considerato la Corte nella sentenza 10 aprile 1984, Commissione / Regno del Belgio (causa 324/82, Racc. pag. 1861), le norme dell' art. 169 del Trattato, a differenza di quelle dell' art. 93 che vi derogano espressamente, si applicano senza che la Commissione debba rispettare un termine fissato. Nel caso di specie la Commissione ha osservato che aveva deciso di aspettare la sentenza della Corte 15 gennaio 1987, Krohn, nonché le reazioni del governo olandese a questa sentenza, prima di depositare il presente ricorso. Così operando la Commissione non ha esercitato in modo contrastante con il Trattato il potere discrezionale di cui dispone in forza dell' art. 169.

    16 E' vero che in taluni casi una durata eccessiva del procedimento precontenzioso di cui all' art. 169 può aumentare per lo Stato di cui trattasi le difficoltà per confutare gli argomenti della Commissione e può violare quindi i diritti della difesa. Nella fattispecie tuttavia il governo olandese non ha dimostrato che la durata inusuale del procedimento aveva avuto incidenze sul modo con cui ha organizzato la sua difesa.

    17 Si deve infine ammettere che il governo olandese, come giustamente ha rilevato la Commissione, avrebbe potuto evitare le conseguenze finanziarie pregiudizievoli cui fa riferimento mettendo a disposizione di questa istituzione l' importo richiesto, pur formulando riserve quanto alla fondatezza delle sue tesi.

    18 Ne consegue che gli argomenti riguardanti l' irricevibilità del ricorso devono essere respinti. Occorre quindi procedere all' esame del merito.

    Nel merito

    Riguardo all' omissione di applicare il prelievo previsto dal regolamento n. 2744/75

    19 La Commissione rimprovera al governo olandese di non aver applicato alla partita di manioca controversa il prelievo con aliquota intera risultante dall' applicazione del regolamento n. 2744/75. Questa partita, esportata dalla Thailandia senza titoli d' esportazione rilasciati a tal fine dalle autorità di questo paese, in applicazione dell' accordo di cooperazione CEE-Thailandia, non avrebbe dovuto fruire dell' aliquota di prelievo ridotta fissata da tale accordo e ripresa dai regolamenti nn. 2646/82 e 604/83.

    20 Il governo olandese ha opposto che non è stata fornita la prova dell' esportazione dalla Thailandia della partita di manioca di cui trattasi senza che fossero stati rilasciati titoli d' esportazione. In particolare ha fatto valere che, sebbene i titoli d' esportazione tailandesi presentati per ottenere i titoli d' importazione utilizzati al momento dello sdoganamento della manioca menzionassero i nomi di navi diverse dalla Equinox, era possibile che la manioca fosse stata alla fine imbarcata su questa nave e non su quella inizialmente prevista, o che fosse stata trasbordata durante il viaggio.

    21 A tal proposito si deve osservare che le stesse autorità tailandesi, responsabili del rilascio dei titoli d' esportazione, hanno informato la Commissione del fatto che la nave Equinox trasportava manioca senza titoli di esportazione. Peraltro, i titoli d' esportazione tailandesi presentati per ottenere i titoli d' importazione, che sono stati depositati su richiesta della Corte, in effetti menzionano nomi di navi diverse dalla Equinox.

    22 Anche se la manioca ha potuto essere imbarcata su una nave diversa da quella inizialmente prevista, ciò non toglie che, in base ai documenti del fascicolo non oppugnati, le autorità tailandesi sogliono rilasciare il titolo d' esportazione solo dopo che la nave sia stata caricata. Poiché il governo olandese non ha fornito il minimo principio di prova del fatto che le autorità tailandesi si siano discostate da questa prassi, o del fatto che la manioca di cui trattasi sia stata trasbordata durante il viaggio, si deve considerare sufficientemente provato che la partita di manioca controversa è stata esportata dalla Thailandia senza che le autorità di questo paese abbiano rilasciato titoli d' esportazione.

    23 Ne consegue che, come sostiene la Commissione, la manioca di cui trattasi non poteva fruire del prelievo ridotto previsto dall' accordo di cooperazione e dai regolamenti nn. 2646/82 e 604/83 e doveva essere soggetta al prelievo con aliquota intera a norma degli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2744/75. La prima censura della Commissione dev' essere pertanto accolta.

    Riguardo all' omissione di verificare se la manioca potesse fruire del prelievo ridotto

    24 La Commissione sostiene che le autorità olandesi hanno omesso di verificare, in conformità all' art. 5 del Trattato ed agli artt. 7 dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82, se la manioca di cui trattasi fosse stata esportata dalla Thailandia in forza dei titoli d' esportazione previsti dall' accordo di cooperazione e potesse quindi essere ammessa al beneficio del prelievo ridotto. In particolare, dette autorità non avrebbero accolto l' invito di effettuare la verifica, il quale, contenuto nel citato telex 31 gennaio 1983, avrebbe rappresentato una misura necessaria, adottata previa consultazione delle autorità tailandesi ai sensi degli artt. 7 dei summenzionati regolamenti. In subordine la Commissione rimprovera alle autorità olandesi di non aver proceduto al recupero degli importi non riscossi a titolo di prelievo.

    25 Il governo olandese considera in via principale che, prima dell' entrata in vigore delle disposizioni del regolamento n. 499/83, la Commissione avrebbe disposto solo del potere di opporsi al rilascio dei titoli d' importazione e non di quello di chiedere alle autorità degli Stati membri di verificare l' identità dei quantitativi di manioca presentati per l' immissione in libera pratica in base a titoli d' importazione rilasciati da un' autorità competente di uno Stato membro. Orbene, le autorità nazionali non avrebbero avuto i mezzi per verificare questa identità e non avrebbero potuto rimediare all' errore della Commissione che non si era opposta in alcun modo al rilascio dei titoli d' importazione. Aggiunge che un eventuale diniego di immissione in libera pratica dei quantitativi di manioca debitamente muniti di titoli d' importazione violerebbe il legittimo affidamento degli operatori interessati. Infine il telex 31 gennaio 1983 non rappresenterebbe una misura necessaria ai sensi degli artt. 7 dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82, non sarebbe stato spedito dopo la consultazione con le autorità tailandesi e sarebbe stato firmato da un vicedirettore generale, incompetente in merito.

    26 Gli argomenti del governo olandese non possono essere accolti. Si deve constatare, in primo luogo, che, secondo il testo degli artt. 7, n. 1, secondo comma, dei summenzionati regolamenti, la Commissione è autorizzata a adottare misure in caso d' inosservanza delle modalità cui è subordinato il rilascio dei titoli d' importazione. Si deve quindi ammettere che l' intervento della Commissione deve aver luogo in un momento successivo al rilascio di detti titoli.

    27 In secondo luogo, è importante sottolineare come il primo comma del n. 1 delle stesse disposizioni attribuisca alla Commissione il potere di opporsi al rilascio dei titoli d' importazione. Ne consegue che il potere di adottare le misure necessarie, che è attribuito alla Commissione dal secondo comma, presenta utilità solo se esercitato dopo il rilascio di detti titoli.

    28 In terzo luogo, non si possono considerare seri i problemi di carattere pratico cui il governo olandese fa riferimento. Le autorità nazionali competenti per l' immissione in libera pratica delle merci facilmente potevano mettersi in contatto con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri, le quali avevano rilasciato i titoli d' importazione e che, disponendo dei titoli d' esportazione tailandesi presentati a tale scopo, avrebbero potuto fornire loro tutti gli elementi necessari per verificare l' identità della manioca importata.

    29 In quarto luogo, si deve rilevare che, quanto a presunti errori della Commissione, dai fatti stessi della presente causa emerge come essa potesse intervenire solo in una fase successiva a quella del rilascio dei titoli d' importazione. Infatti le informazioni con le quali le autorità tailandesi comunicavano la partenza della nave Equinox verso la metà di gennaio sono potute pervenire alla Commissione solo dopo il rilascio da parte del BALM di taluni dei titoli d' importazione usati al momento dell' immissione in libera pratica della manioca controversa e la cui emissione risale ai primi giorni di gennaio. La Commissione non può pertanto aver commesso errori che le autorità nazionali sarebbero state invitate a correggere.

    30 In quinto luogo, si deve osservare, come ha giustamente rilevato l' avvocato generale nel punto 25 delle sue conclusioni, che il principio della tutela del legittimo affidamento non impediva alle autorità nazionali di negare l' immissione in libera pratica dei quantitativi di manioca esportati dalla Thailandia senza titolo d' esportazione e tuttavia forniti di un titolo d' importazione che fissava l' aliquota del prelievo al 6%. Come la Corte ha considerato nella sentenza 12 dicembre 1985, Sideradria (causa 67/84, Racc. pag. 3983), questo principio non può essere invocato dall' impresa che abbia violato in modo manifesto la normativa vigente.

    31 Infine, gli artt. 7 dei summenzionati regolamenti non subordinano l' intervento della Commissione ad alcuna condizione di forma, di modo che il telex 31 gennaio 1983 poteva rappresentare una misura necessaria ai sensi di dette disposizioni. Per di più dal testo stesso di questo telex risulta che le autorità tailandesi con le informazioni che hanno fornito hanno, in realtà, provocato l' intervento della Commissione, il che dispensava quest' ultima dal procedere ad una loro consultazione formale.

    32 In subordine, il governo olandese ha presentato un argomento secondo cui esso avrebbe ottemperato al telex della Commissione procedendo ad una verifica e avrebbe così appreso che la nave Equinox era rimasta alla fonda in un porto tailandese in attesa del rilascio dei titoli d' esportazione.

    33 A questo proposito è sufficiente rilevare che con il suddetto telex la Commissione aveva espressamente invitato le autorità competenti degli Stati membri a provvedere affinché il carico della Equinox, sprovvisto di titoli d' esportazione tailandesi, non fosse immesso in libera pratica in forza di titoli d' importazione rilasciati in applicazione dell' accordo di cooperazione, in conformità alle disposizioni dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82. Orbene, le informazioni ottenute dal governo olandese non smentivano il contenuto del telex della Commissione e non rendevano superflui gli accertamenti diretti ad evitare che partite di manioca esportate dalla Thailandia senza titoli d' esportazione fruissero dell' aliquota ridotta del prelievo.

    34 Da quanto precede discende che la seconda censura della Commissione dev' essere accolta sulla base delle disposizioni degli artt. 7 dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82, senza che occorra pronunciarsi sugli argomenti relativi all' art. 5 del Trattato né sul mezzo dedotto in subordine riguardante l' omissione di recuperare gli importi non riscossi a titolo di prelievi.

    Riguardo all' omissione di accertare come risorse proprie e di mettere a disposizione della Commissione l' importo dei prelievi non riscossi

    35 La Commissione ritiene che lo Stato convenuto abbia violato le disposizioni del regolamento n. 2891/77, essendosi rifiutato di accertare come risorse proprie e di mettere a disposizione della Commissione l' importo dei prelievi afferenti la manioca controversa, vale a dire 19 765 281,39 HFL, unitamente agli interessi a decorrere dal 29 giugno 1984.

    36 Il governo olandese sostiene anzitutto che l' art. 2 del regolamento n. 2891/77 attribuisce esclusivamente agli Stati membri il diritto di accertare le risorse proprie e che gli Stati non sono tenuti a versare alla Commissione gli importi che essa chiede per un credito contestato. Per quanto riguarda inoltre gli interessi moratori, in forza dell' art. 11 dello stesso regolamento, essi sarebbero dovuti soltanto per gli importi che non sono stati accertati come risorse proprie o che avrebbero dovuto esserlo a causa di un termine tassativo. Infine, l' ammontare degli interessi richiesti sarebbe, tra l' altro, una conseguenza dei ritardi accumulati dalla Commissione nel presente procedimento.

    37 Quanto al primo argomento si deve osservare che, in forza dell' art. 2 del regolamento n. 2891/77, un diritto è accertato non appena il credito corrispondente è stato debitamente stabilito dal servizio o dall' ente competente dello Stato membro. Tuttavia da questa disposizione non si può dedurre che gli Stati membri possano esimersi dall' accertare i crediti, anche se essi li contestano, salvo ammettere che l' equilibrio finanziario della Comunità sia sconvolto, anche solo temporaneamente, a causa del comportamento arbitrario di uno Stato membro.

    38 Riguardo al secondo argomento si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 21 settembre 1989, Commissione / Repubblica ellenica, causa 68/88, Racc. pag. 2965), sussiste un nesso indissolubile tra l' obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle sul conto della Commissione entro i limiti impartiti ed, infine, quello di versare interessi di mora; peraltro questi ultimi sono esigibili qualunque sia la ragione del ritardo con il quale le risorse sono state iscritte sul conto della Commissione. Ne consegue che non si deve distinguere tra il caso in cui lo Stato membro abbia accertato le risorse proprie senza versarle e quello in cui abbia indebitamente omesso di accertarle, anche in mancanza di un termine tassativo.

    39 Quanto, infine, alle conseguenze dei presunti ritardi imputabili alla Commissione, la Corte ha già osservato, nel punto 17 della presente sentenza, che il governo olandese avrebbe potuto facilmente evitarle.

    40 La Corte deve quindi accogliere l' ultima censura della Commissione.

    41 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che si deve dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE:

    a) avendo immesso in libera pratica nell' aprile 1983, o all' incirca in quel periodo, 60 000 tonnellate di manioca esportate dalla Thailandia senza titolo d' esportazione:

    - senza aver applicato il prelievo agricolo con aliquota intera previsto dagli artt. 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime d' importazione e d' esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso,

    - e senza aver accertato, conformemente agli artt. 7 dei regolamenti (CEE) della Commissione 22 luglio 1982, n. 2029, e (CEE) della Commissione 16 dicembre 1982, n. 3383, recanti modalità d' applicazione del regime d' importazione da applicare ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune, originari della Thailandia ed esportati da tale paese rispettivamente nel 1982 e nel 1983, se per la manioca si potesse ammettere il beneficio del prelievo ridotto previsto dall' accordo di cooperazione CEE-Thailandia;

    b) ed essendosi rifiutato di accertare come risorse proprie della Comunità e di porre a disposizione della Commissione l' ammontare che esso ha indebitamente omesso di riscuotere per questa manioca, vale a dire 19 765 281,39 HFL, unitamente agli interessi a decorrere dal 29 giugno 1984, in conformità all' art. 11 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 2891, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    42 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno dei Paesi Bassi è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE:

    a) avendo immesso in libera pratica nell' aprile 1983, o all' incirca in quel periodo, circa 60 000 tonnellate di manioca esportate dalla Thailandia senza titolo d' esportazione:

    - senza aver applicato il prelievo agricolo con aliquota intera previsto dagli artt. 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime d' importazione e d' esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso,

    - e senza aver accertato, conformemente agli artt. 7 dei regolamenti (CEE) della Commissione 22 luglio 1982, n. 2029, e (CEE) della Commissione 16 dicembre 1982, n. 3383, recanti modalità d' applicazione del regime d' importazione da applicare ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune, originari della Thailandia ed esportati da tale paese rispettivamente nel 1982 e nel 1983, se per la manioca si potesse ammettere il beneficio del prelievo ridotto previsto dall' accordo di cooperazione CEE-Thailandia;

    b) ed essendosi rifiutato di accertare come risorse proprie della Comunità e di porre a disposizione della Commissione l' ammontare che esso ha indebitamente omesso di riscuotere per questa manioca, vale a dire 19 765 281,39 HFL, unitamente agli interessi a decorrere dal 29 giugno 1984, in conformità all' art. 11 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 2891, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.

    2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

    Góra