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Document 61989CJ0038

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 gennaio 1990.
Pubblico Ministero contro Guy Blanguernon.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Aix-les-Bains - Francia.
Diritto delle società - Attuazione di direttive - Condizione di reciprocità.
Causa C-38/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-00083

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:11

61989J0038

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 11 GENNAIO 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GUY BLANGUERNON. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE POLICE D'AIX-LES-BAINS - FRANCIA. - DIRITTO DELLE SOCIETA - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE - CONDIZIONE DI RECIPROCITA. - CAUSA C-38/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00083


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Atti delle istituzioni - Direttive - Esecuzione da parte degli Stati membri - Necessità di garantire la piena applicazione delle norme nazionali d' esecuzione malgrado la mancata esecuzione da parte di altri Stati membri

( Trattato CEE, artt . 169, 170 e 189, 3° comma )

Massima


Il diritto nazionale di uno Stato membro che mette in atto una direttiva comunitaria deve venir applicato incondizionatamente, anche qualora la direttiva in questione non sia ancora stata trasposta e messa in atto negli ordinamenti di altri Stati membri .

Infatti uno Stato membro non può giustificare il mancato assolvimento degli obblighi che gli incombono in forza del trattato richiamandosi alla circostanza che altri Stati membri trasgrediscono del pari i loro obblighi, giacché nell' ordinamento giuridico istituito dal trattato la messa in atto del diritto comunitario da parte degli Stati membri non può essere soggetta ad una condizione di reciprocità . Gli artt . 169 e 170 del trattato contemplano le vie di ricorso idonee per fronteggiare i casi in cui gli Stati membri non rispettano gli obblighi che loro incombono in forza del trattato .

Parti


Nel procedimento C-38/89,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal de police di Aix-les-Bains ( Francia ) nella causa dinanzi ad esso promossa dal

Pubblico Ministero

contro

Guy Blanguernon,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato CEE e della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, n . 660, relativa ai conti annuali di determinate forme di società ( GU L 222, pag . 11 ), onde stabilire in qual momento possono entrare in vigore le normative nazionali adottate conformemente a dette disposizioni,

LA CORTE ( quarta sezione ),

composta dai sigg . C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : C.O . Lenz

cancelliere : B . Pastor, amministratore

viste le osservazioni presentate :

- per il sig . Blanguernon, dall' avv . P . Lippens de Cerf, nella fase orale,

- per il governo francese, dalle sig.re E . Belliard e S . Grassi, in qualità di agenti,

- per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici, sigg . I . Lasnet e A . Caeiro, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 10 ottobre 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 30 giugno 1988, giunta alla Corte il 16 febbraio successivo, il tribunal de police di Aix-les-Bains ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato nonché della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, n . 660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( GU L 222, pag . 11, in prosieguo : la "quarta direttiva ").

2 Detta questione è sorta nell' ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del sig . Blanguernon, direttore finanziario della società a responsabilità limitata Pakem, al quale si fa carico di non aver depositato i conti annuali di detta società presso la cancelleria del tribunal de commerce di Chambéry nel mese successivo alla loro approvazione da parte dell' assemblea generale degli azionisti .

3 Tale omissione è dichiarata punibile dalla normativa francese sugli obblighi contabili dei commercianti e di talune società . Questa normativa ha lo scopo di trasporre nel diritto francese le disposizioni della quarta direttiva, che si fonda sull' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato, il quale contempla l' adozione di direttive per coordinare, nella misura necessaria e al fine di renderle equivalenti, le garanzie richieste, negli Stati membri, alle società contemplate dall' art . 58, n . 2, del trattato, per proteggere gli interessi tanto degli associati quanto dei terzi .

4 Dinanzi al giudice nazionale, il sig . Blanguernon ha dichiarato che l' applicazione della normativa francese in fatto di obblighi contabili ledeva i diritti delle società francesi, in quanto queste erano obbligate a rendere pubblici i loro conti, mentre i loro concorrenti in altri Stati membri non sarebbero stati soggetti a tali obblighi . Infatti - egli ha affermato - taluni Stati membri non hanno adottato provvedimenti per porre in atto la quarta direttiva .

5 Preso atto di questo argomento, il tribunal de police di Aix-les-Bains ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

"Se, secondo la lettera e lo spirito dell' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato di Roma e della quarta direttiva del Consiglio delle Comunità europee 25 luglio 1978, le normative nazionali adottate in conformità a detti testi possono entrare in vigore individualmente fintantoché tutti gli Stati membri delle Comunità europee non abbiano adottato normative equivalenti, presupposto necessario del coordinamento simultaneo voluto dalla quarta direttiva 25 luglio 1978 ".

6 Per una più ampia illustrazione dei fatti nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa richiamo alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per la comprensione del ragionamento della Corte .

7 Si deve osservare anzitutto che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può giustificare il mancato assolvimento degli obblighi che gli incombono in forza del trattato con la circostanza che altri Stati membri trasgrediscono del pari i loro obblighi ( vedasi, in particolare, la sentenza 26 febbraio 1976, Commissione/Repubblica italiana, 52/75, Racc . pag . 277 ). Infatti, nell' ordinamento giuridico istituito dal trattato, la messa in atto del diritto comunitario da parte degli Stati membri non può essere soggetta ad una condizione di reciprocità . Gli artt . 169 e 170 del trattato contemplano le vie di ricorso idonee per fronteggiare i casi in cui gli Stati membri non rispettano gli obblighi che loro incombono in forza del trattato .

8 Ne consegue che il diritto nazionale di uno Stato membro che mette in atto una direttiva comunitaria deve essere applicato incondizionatamente, anche qualora la direttiva in questione non sia ancora stata trasposta e messa in atto negli ordinamenti di altri Stati membri .

9 Questa constatazione vale del pari per la normativa nazionale che mette in atto la quarta direttiva fondata sull' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato . Detta direttiva e detto articolo citano l' equivalenza delle garanzie prescritte negli Stati membri per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, proprio per precisare il grado di armonizzazione da raggiungere . Non si può quindi desumere da questa finalità che l' applicabilità di provvedimenti d' esecuzione della quarta direttiva in uno Stato membro dipenda dall' adozione di provvedimenti equivalenti in tutti gli altri Stati membri .

10 Di conseguenza, si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato e la quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, n . 660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, vanno interpretati nel senso che le normative degli Stati membri volte a mettere in atto tale direttiva vanno poste in vigore ed applicate anche se altri Stati membri non hanno ancora adottato i provvedimenti d' attuazione della stessa direttiva .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

11 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione che hanno presentato le loro osservazioni alla Corte non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento riveste il carattere d' incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( quarta sezione ),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal tribunal de police di Aix-les-Bains, con sentenza 30 giugno 1988, dichiara :

L' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato e la quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, n . 660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, vanno interpretati nel senso che le normative degli Stati membri volte a mettere in atto tale direttiva vanno poste in vigore ed applicate anche se altri Stati membri non hanno ancora adottato i provvedimenti d' attuazione della stessa direttiva .

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