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Document 61989CJ0015

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 1991.
Deltakabel BV contro Staatssecretaris van Financiën.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
Raccolta di capitali - Imposta sui conferimenti - Rinuncia ad un credito di conto corrente.
Causa C-15/89.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-00241

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:38

61989J0015

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 5 FEBBRAIO 1991. - DELTAKABEL BV CONTRO STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOGE RAAD - PAESI BASSI. - RACCOLTA DI CAPITALI - IMPOSTE SUI CONFERIMENTI - REMISSIONE DI UN CREDITO IN CONTO CORRENTE. - CAUSA C-15/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00241


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Rinuncia di una società madre ad un credito nei confronti della società controllata - Applicazione dell' imposta sui conferimenti - Ammissibilità

((Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 4, n. 2, lett. b) ))

Massima


Qualora una società madre ripiani un disavanzo di una società controllata rimettendo in tutto o in parte un credito verso di essa, il disposto di cui all' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, consente la riscossione di un' imposta sui conferimenti.

Infatti, tale rinuncia, con l' assunzione in tutto o in parte delle perdite della società controllata, costituisce una prestazione che aumenta il patrimonio sociale di questa società e può, contribuendo al rafforzamento del suo potenziale economico, aumentare il valore delle sue quote sociali.

Parti


Nel procedimento C-15/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Deltakabel BV

e

Staatssecretaris van Financiën,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, G.C. Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, R. Joliet e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo olandese, dal sig. B.R. Bot, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.F. Buhl, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Commissione, rappresentata dal sig. B.J. Drijber, all' udienza del 24 ottobre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 novembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 14 dicembre 1988, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 1989, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).

2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la società Deltakabel BV (in prosieguo: la "Deltakabel") e lo Staatssecretaris van Financiën, la quale ha ad oggetto la riscossione dell' imposta sui conferimenti gravante sulla rinuncia da parte della società Deltavisie BV (in prosieguo: la "Deltavisie") al suo credito di conto corrente nei confronti della Deltakabel.

3 L' oggetto sociale della Deltakabel, costituita il 28 dicembre 1972, è costituito dallo sviluppo, produzione e sfruttamento dei mezzi di comunicazione di massa. Fino al 1 gennaio 1981 tutte le sue quote erano di proprietà della società holding Deltavisie. Le due società, i cui consigli di amministrazione erano formati dalle stesse persone, venivano considerate, per quanto riguarda la riscossione dell' imposta sulle società, come un' unica entità. Fino al 1980 la Deltavisie ripianava le perdite registrate dalla Deltakabel attraverso una relazione di conto corrente.

4 Il 1 gennaio 1981 la Deltavisie vendeva le sue quote della società Deltakabel ad una società dello stesso gruppo, la BV Beleggingsmaatschappij Mastbos. Per tale operazione la Deltavisie rinunciava il 31 dicembre 1980 ad una parte del suo credito nei confronti della Deltakabel. Il valore di quest' ultima società risultava così pari ad 1 HFL, e a questo prezzo venivano cedute le quote della Deltavisie.

5 Dalla sentenza di rinvio emerge che, con avviso 4 aprile 1984, il fisco olandese chiedeva alla società Deltakabel il versamento di un' imposta sui conferimenti di 172 766 HFL, con un aumento che, a seguito di riduzione, ammontava al 25% dell' importo dell' avviso di accertamento rettificativo. Esso sosteneva infatti che l' operazione con la quale la Deltavisie aveva rinunciato al suo credito nei confronti della Deltakabel rientrava nell' ambito di applicazione dell' art. 34, lett. c), della Wet op belastingen van Rechtsverkeer. Questa disposizione sottopone all' imposta "il conferimento di capitali di un azionista o di un detentore di cedole di dividendi, di cedole di dividendi per fondatore e simili, che non trova una contropartita esplicita nell' attribuzione dei diritti di cui alla lett. b)". La lett. b) riguarda "la raccolta di capitali che danno luogo in contropartita all' assegnazione di cedole di dividendi, di cedole di dividendi per fondatore e simili, che conferiscono un diritto ad una parte del profitto o al residuo risultante dallo scioglimento e dalla liquidazione".

6 Questa legge attua nei Paesi Bassi il summenzionato art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 69/335. In base a questa disposizione, può essere sottoposto all' imposta sui conferimenti "l' aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali".

7 Essendo stato confermato dall' ispettorato tributario l' avviso di accertamento rettificativo emesso il 4 aprile 1984 dal fisco olandese, la Deltakabel proponeva ricorso dinanzi al Gerechtshof dell' Aia. Dinanzi a questo organo giurisdizionale la Deltakabel tentava di dimostrare che, poiché le due società erano considerate come un' unica entità per la riscossione dell' imposta sulle società, il credito della Deltavisie non era un vero credito, ma piuttosto una voce contabile che indicava l' ammontare complessivo delle somme già versate alla Deltakabel per liquidare le sue perdite. Questo argomento non veniva accolto dal Gerechtshof nella sua sentenza 17 marzo 1987; a questo riguardo esso rilevava che le due società erano giuridicamente distinte e i loro conti annuali mostravano che le stesse avevano amministrato distintamente i loro beni finanziari. Peraltro, il Gerechtshof annullava il provvedimento controverso nella parte in cui esso infliggeva un aumento dell' imposta sui conferimenti. La Deltakabel proponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad. Questo organo giurisdizionale considerava che il giudizio del Gerechtshof sull' esistenza del credito era sufficientemente motivato ed esso non poteva essere contestato.

8 Lo Hoge Raad formulava dubbi sulla questione se la rinuncia della Deltavisie al suo credito nei confronti della Deltakabel potesse, come prescritto dall' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, aumentare il valore delle quote sociali di quest' ultima società. Lo Hoge Raad ha deciso pertanto di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non abbia risolto la seguente questione pregiudiziale:

"Qualora una società madre saldi un disavanzo di una società controllata rimettendo in tutto o in parte un credito verso di essa, se l' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE, consenta la riscossione di un' imposta sui conferimenti, in particolare con riguardo alla condizione che la remissione possa aumentare il valore delle quote sociali".

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

10 Allo scopo di esaminare se la rinuncia da parte di una società madre al credito nei confronti della sua consociata sia un' operazione di cui all' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, occorre accertare se tale operazione abbia l' effetto di aumentare il patrimonio sociale della società controllata e se la stessa possa aumentare il valore delle sue quote sociali.

11 Per quanto riguarda la prima condizione - l' aumento del patrimonio sociale - occorre ricordare come, nella sentenza 28 marzo 1990, Siegen (causa C-38/88, Racc. pag. I-1447), la Corte abbia rilevato che "se una società ha registrato un passivo e se uno dei soci accetta di accollarsi detto passivo, costui fornisce una prestazione che aumenta il patrimonio sociale della società. Infatti, egli ripristina il patrimonio sociale alla consistenza avuta prima che si registrasse il passivo".

12 Lo stesso ragionamento può essere seguito se un socio rinuncia al suo credito nei confronti della società controllata, il quale proviene dal versamento di somme che erano destinate a coprire le perdite subite da quest' ultima società. Siffatta operazione equivale, infatti, ad accollarsi in tutto o in parte le perdite della società stessa.

13 Per quanto attiene alla seconda condizione - l' aumento del valore delle quote sociali - occorre riferirsi alla sentenza 15 luglio 1982, Felicitas (causa 270/81, Racc. pag. 2771), in cui la Corte ha affermato che "i principi sui quali è basata l' imposta sui conferimenti armonizzata mirano a sottoporre ad imposta solo le operazioni che sono l' espressione giuridica di un conferimento di capitali e solo in quanto contribuiscono a rafforzare il potenziale economico della società"; questo criterio è dedotto dal preambolo della direttiva del Consiglio 7 novembre 1974, 74/553/CEE, che modifica l' art. 5, n. 2, della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 303, pag. 9).

14 Ne consegue che il criterio decisivo perché un' operazione di raccolta di capitali possa essere sottoposta all' imposta sui conferimenti consiste nel rafforzamento del potenziale economico della società beneficiaria. Nella fattispecie, riducendo il disavanzo della società, la remissione di debito consentita dal socio ha contribuito al rafforzamento del potenziale economico di detta società. Si deve quindi considerare che essa può aumentare il valore delle sue quote sociali ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335.

15 La questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che, qualora una società madre ripiani un disavanzo di una società controllata rimettendo in tutto o in parte un credito verso di essa, l' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335 consente la riscossione di un' imposta sui conferimenti.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

16 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza 14 dicembre 1988, dichiara:

Qualora una società madre ripiani un disavanzo di una società controllata rimettendo in tutto o in parte un credito verso di essa, l' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, consente la riscossione di un' imposta sui conferimenti.

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