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Document 61988CJ0359

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 marzo 1990.
Procedimento penale contro E. Zanetti e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura di San Vito al Tagliamento - Italia.
Rifiuti - Nozione - Autorizzazione e controllo dell'eliminazione dei rifiuti.
Causa C-359/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-01509

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:148

61988J0359

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 28 MARZO 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ENRICO ZANETTI E ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO - ITALIA. - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - RIFIUTI - NOZIONE - AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. - CAUSA 359/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01509


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Ravvicinamento delle legislazioni - Rifiuti - Direttive 75/442 e 78/319 - Nozione - Oggetti suscettibili di riutilizzazione economica - Inclusione

( Direttive del Consiglio 75/442, art . 1 e 78/319, art . 1 )

2 . Ravvicinamento delle legislazioni - Rifiuti - Direttiva 75/442 - Assoggettamento del trasporto dei rifiuti a previa autorizzazione - Potere discrezionale degli Stati membri - Rilascio delle autorizzazioni da parte di autorità che non sono competenti per tutto il territorio nazionale - Ammissibilità

( Direttiva del Consiglio 75/442, artt . 4,5 e 10 )

Massima


1 . Una normativa nazionale la quale adotti una definizione della nozione di rifiuto escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con le direttive 75/442 e 78/319 .

2 . Una normativa nazionale la quale non assoggetti il trasporto dei rifiuti a cui si applica la direttiva 75/442 ad un sistema di autorizzazione previa è compatibile con l' art . 10 della direttiva . Tuttavia gli Stati membri possono assoggettare il trasporto dei suddetti rifiuti ad un sistema di autorizzazione previa, qualora lo ritengano necessario al conseguimento degli scopi della direttiva .

L' attribuzione della competenza al rilascio delle autorizzazioni a trasportare rifiuti ad autorità non aventi competenza a livello nazionale è compatibile con l' art . 5 della direttiva 75/442 .

Parti


Nel procedimento C-359/88,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, dalla pretura di San Vito al Tagliamento nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente nei confronti di

E . Zanetti ed altri,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti ( GU L 194, pag . 47 ), e della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ( GU L 84, pag . 43 ),

LA CORTE ( prima sezione )

composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodriguez Iglesias, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per il governo della Repubblica italiana, dal sig . P.G . Ferri, avvocato dello stato,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . S . Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 21 novembre 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1989,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 14 luglio 1988, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre successivo, la pretura di San Vito al Tagliamento ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti ( GU L 194, pag . 39 ), e della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ( GU L 84, pag . 43 ).

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale a carico di esercenti di imprese di trasporto accusati di aver trasportato per conto di terzi soluzioni esauste di acido cloridrico senza previa autorizzazione, contravvenendo così al DPR 10 settembre 1982, n . 915 ( GURI n . 343 del 15 dicembre 1982, pag . 9071, in prosieguo : il "decreto presidenziale "). Tale decreto, adottato per dare attuazione nel diritto interno alle due menzionate direttive, commina sanzioni penali nei confronti di chi proceda allo smaltimento, ivi compreso il trasporto, di rifiuti per conto di terzi senza aver ottenuto l' autorizzazione della regione italiana competente .

3 Nelle loro difese, gli imputati hanno sostenuto innanzitutto che le sostanze da essi trasportate non costituivano rifiuti ai sensi del decreto presidenziale, il quale, nell' art . 2, definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all' abbandono ". Nel caso di specie, le sostanze trasportate sarebbero state suscettibili di riutilizzazione economica e quindi non sarebbero state abbandonate o destinate all' abbandono . Poiché l' attività che ha dato luogo al procedimento penale non rientrerebbe nell' ambito di applicazione del decreto presidenziale, le sanzioni penali da questo previste non sarebbero applicabili .

4 La pretura, a tale riguardo, ha rilevato che l' art . 1 delle direttive 75/442 e 78/319, di cui l' art . 2 del decreto presidenziale mira ad assicurare la recezione nell' ordinamento interno, definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l' obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti ". La pretura si è chiesta se una nozione di rifiuto che escluda dal suo ambito le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica - ed è questa l' interpretazione del decreto sostenuta dagli imputati - sia in sintonia con le due direttive di cui trattasi .

5 Gli imputati, inoltre, hanno osservato che il decreto presidenziale assoggetta ad autorizzazione, nell' art . 16, unicamente il trasporto di rifiuti tossici e nocivi ai sensi della direttiva 78/319, ma non contiene un' analoga disposizione a proposito del trasporto di rifiuti di cui alla direttiva 75/442 . Essi ne deducono che, ammesso che le sostanze da essi trasportate fossero rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, non era prescritta alcuna autorizzazione per il loro trasporto .

6 A tal proposito, la pretura ha constatato che le sostanze trasportate dagli imputati non erano rifiuti tossici e nocivi ai sensi della direttiva 78/319, poiché non figuravano tra le sostanze e le materie menzionate nell' allegato della direttiva citata . La pretura ha tuttavia considerato che le sostanze trasportate possono rientrare, eventualmente, nell' ambito della direttiva 75/442 . Essa ha ritenuto di poter interpretare il decreto presidenziale nel senso suggerito dagli imputati solo partendo dalla premessa che la direttiva 75/442 non obblighi gli Stati membri ad assoggettare il trasporto di rifiuti a un regime di autorizzazione previa .

7 Infine, la pretura ha ritenuto che il decreto presidenziale non stabilisca con chiarezza se l' autorizzazione del trasporto di rifiuti debba essere rilasciata dalla sola regione in cui l' impresa di trasporti ha sede o da ognuna delle regioni attraversate . Essa ha dichiarato di propendere per la seconda interpretazione, dal momento che le decisioni adottate dalle regioni italiane valgono solo entro i limiti territoriali delle stesse .

8 La pretura si è tuttavia chiesta se il decreto presidenziale, così interpretato, sia compatibile con l' art . 5 della direttiva 75/442 . Tale norma prevede che "gli Stati membri stabiliscono o designano l' autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti ". É sembrato alla pretura che la norma citata implichi necessariamente che gli Stati membri debbano designare autorità aventi competenza sul piano nazionale per il rilascio delle autorizzazioni a trasportare rifiuti . Infatti, un frazionamento delle competenze tra più autorità locali renderebbe inattuabile il sistema di autorizzazione poiché le condizioni imposte dalle varie autorità possono essere differenti .

9 Pertanto, la pretura ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :

1 ) "Se il legislatore italiano nell' art . 2, primo comma, del DPR n . 915 del 1982 abbia adottato una definizione di rifiuto conforme alle direttive 75/442 e 78/319;

2 ) se il legislatore allorquando distingue gli obblighi di autorizzazione per le sole fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, nel mentre ( art . 16 del DPR n . 915 del 1982 ) non prevede singole autorizzazioni per le similari operazioni in tema di rifiuti speciali, abbia rispettato l' art . 10 della direttiva 75/442;

3 ) se il legislatore italiano nel prevedere singole autorizzazioni regionali in tema di trasporto di rifiuti abbia rispettato il dettato dell' art . 5 della predetta direttiva, nel senso che le autorità incaricate sembrano limitate ad una 'determinata zona' ".

10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa pertinente e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla prima questione ( nozione di rifiuto )

11 Con la prima questione, la pretura chiede, in sostanza, se una normativa nazionale la quale adotti una definizione della nozione di rifiuto che escluda le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica sia compatibile con le direttive del Consiglio 75/442 e 78/319 .

12 Si deve ricordare, a questo riguardo che nella sentenza 28 marzo 1990 ( cause C-206 e C-207/88, Vessoso e Zanetti, non ancora pubblicata nella Raccolta ) la Corte ha dichiarato che la nozione di rifiuto, ai sensi dell' art . 1 delle direttive del Consiglio 75/442 e 78/319, non dev' essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica .

13 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che una normativa nazionale la quale adotti una definizione della nozione di rifiuto escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con le direttive del Consiglio 75/442 e 78/319 .

Sulla seconda questione ( necessità di un' autorizzazione per il trasporto dei rifiuti )

14 Con la seconda questione, la pretura chiede, in sostanza, se una normativa nazionale che non assoggetti il trasporto dei rifiuti ai quali si applica la direttiva del Consiglio 75/442 ad un sistema di autorizzazione previa sia compatibile con l' art . 10 della direttiva .

15 Si deve ricordare che, ai sensi dell' art . 10 della direttiva 75/442, "le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, all' ammasso, al deposito o al trattamento dei propri rifiuti nonché quelle che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto di terzi sono soggette alla vigilanza dell' autorità competente di cui all' art . 5 ". Tale norma obbliga quindi gli Stati membri ad assoggettare il trasporto di rifiuti alla sorveglianza dell' autorità ch' essi designano a questo scopo, ma non a sottoporre l' esercizio dell' attività suddetta ad un sistema di autorizzazione previa .

16 Va però sottolineato che l' art . 4 della direttiva 75/442 dispone che "gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno smaltiti senza pericolo per la salute dell' uomo e senza recare pregiudizio all' ambiente ". Di conseguenza, gli Stati membri possono assoggettare il trasporto dei rifiuti ai quali si applica la detta direttiva ad un sistema di autorizzazione previa, qualora lo ritengano necessario per il conseguimento degli scopi da essa perseguiti .

17 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che una normativa nazionale la quale non assoggetti il trasporto dei rifiuti a cui si applica la direttiva del Consiglio 75/442 ad un sistema di autorizzazione previa è compatibile con l' art . 10 della direttiva . Tuttavia gli Stati membri possono assoggettare il trasporto dei suddetti rifiuti ad un sistema di autorizzazione previa, qualora lo ritengano necessario al conseguimento degli scopi della detta direttiva .

Sulla terza questione ( autorità che possono essere incaricate di rilasciare l' autorizzazione di cui alla direttiva 75/442 )

18 Con la terza questione, la pretura chiede, in sostanza, se l' attribuzione della competenza al rilascio delle autorizzazioni a trasportare rifiuti ad autorità non aventi competenza a livello nazionale sia compatibile con l' art . 5 della direttiva del Consiglio 75/442 .

19 Come emerge dall' art . 5 della direttiva, le autorità che gli Stati membri designano al fine di "autorizzare (...) le operazioni di smaltimento dei rifiuti" possono essere competenti anche solo in "una determinata zona ". Tale norma consente quindi che la competenza a rilasciare le autorizzazioni a trasportare rifiuti sia attribuita ad autorità non aventi competenza a livello nazionale .

20 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che l' attribuzione della competenza al rilascio delle autorizzazioni a trasportare rifiuti ad autorità non aventi competenza a livello nazionale è compatibile con l' art . 5 della direttiva del Consiglio 75/442 .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( prima sezione )

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla pretura di San Vito al Tagliamento, con ordinanza 14 luglio 1988, dichiara :

1 ) Una normativa nazionale la quale adotti una definizione della nozione di rifiuto escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con le direttive del Consiglio 75/442/CEE e 78/319/CEE .

2 ) Una normativa nazionale la quale non assoggetti il trasporto dei rifiuti a cui si applica la direttiva del Consiglio 75/442/CEE ad un sistema di autorizzazione previa è compatibile con l' art . 10 della direttiva . Tuttavia gli Stati membri possono assoggettare il trasporto dei suddetti rifiuti ad un sistema di autorizzazione previa, qualora lo ritengano necessario al conseguimento degli scopi della detta direttiva .

3 ) L' attribuzione della competenza al rilascio delle autorizzazioni a trasportare rifiuti ad autorità non aventi competenza a livello nazionale è compatibile con l' art . 5 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE .

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