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Document 61988CJ0350

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 1990.
    Société française des Biscuits Delacre e altri contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuto per il burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria - Gara - Decisione della Commissione che riduce l'importo dell'aiuto - Ricorso di annullamento.
    Causa C-350/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-00395

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:71

    61988J0350

    SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 FEBBRAIO 1990. - SOCIETE FRANCAISE DES BISCUITS DELACRE SA E SOCIETE ETABLISSEMENTS J. LE SCAO SA E SOCIETE BISCUITERIE DE L'ABBAYE SARL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AGRICOLTURA - AIUTO AL BURRO DESTINATO ALLA FABRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA PASTICCERIA - GARA - DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE HA RIDOTTO IL LIVELLO DELL'AIUTO - RICORSO D'ANNULLAMENTO. - CAUSA 350/88.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00395


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che, pur ispirandosi ad una prassi costante, contiene elementi nuovi

    ( Trattato CEE, art . 190 )

    2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Aiuti al burro e al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati alimentari e di altri prodotti alimentari - Riduzione progressiva del livello massimo d' aiuto in considerazione dello sviluppo del mercato - Provvedimento di gestione giustificato

    ( Regolamento della Commissione n . 570/88 )

    3 . Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Limiti - Modifica della normativa concernente un' organizzazione comune dei mercati - Potere discrezionale delle istituzioni comunitarie

    Massima


    1 . Sebbene una decisione che rientri nell' ambito di una prassi decisionale costante possa essere motivata sommariamente, in particolare con un richiamo a tale prassi, l' autorità comunitaria ha l' obbligo di motivare in modo esauriente una decisione che vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti . Tuttavia la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di diritto e di fatto rilevanti . Per accertare se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all' art . 190 del trattato occorre infatti valutarla alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia . Inoltre il grado di precisione della motivazione di una decisione dev' essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche od al tempo disponibile per la sua adozione .

    2 . Con riferimento alla finalità perseguita dal regolamento n . 570/88, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro ed alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, e consistente nel riassorbire le scorte di burro che non si potevano smaltire in condizioni normali, la Commissione ha potuto in modo del tutto legittimo ridurre progressivamente l' importo massimo degli aiuti che potevano essere concessi per tali acquisti in forza del regolamento, fin dal momento in cui le è sembrato che la diminuzione delle scorte di burro rendesse meno necessario incentivare gli acquisti di burro di mercato mediante sovvenzioni .

    3 . Gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie . Ciò vale in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica . Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall' istituzione dell' organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento .

    Questa conclusione si impone a maggior ragione quando tale vantaggio deriva da una disciplina eccezionale - che deroga alle regole ordinarie del mercato e che la Commissione ha l' obbligo di adeguare dal momento in cui la situazione del mercato diviene normale - e quando la riduzione dell' aiuto può essere prevista da un operatore prudente ed avveduto .

    Parti


    Nella causa C-350/88,

    1 ) Société française des Biscuits Delacre, società per azioni, con sede in Nieppe RC Hazebrouck ( Francia ),

    2 ) Etablissements J . Le Scao, società per azioni, con sede in Briec-de-l' Odet ( Francia ),

    3 ) Biscuiterie de l' Abbaye, società a responsabilità limitata, con sede in Lonlay-L' Abbaye ( Francia ),

    con l' avv . Patrick Dibout, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Tom Loesch, 8, rue Zithe,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori D.G . Lawrence e Patrick Hetsch, membri del suo servizio giuridico, in qualità d' agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    causa avente ad oggetto un ricorso inteso all' annullamento della decisione adottata dalla Commissione il 30 settembre 1988 per la gara n . 8 ( GU C 259, pag . 9 ), nell' ambito della procedura di gara permanente ai sensi del regolamento ( CEE ) della Commissione 16 febbraio 1988, n . 570, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ( GU L 55, pag . 31 ),

    LA CORTE ( seconda sezione ),

    composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione,

    G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,

    avvocato generale : C.O . Lenz

    cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 9 novembre 1989,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 10 gennaio 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 1988, la Société française des Biscuits Delacre, gli Etablissements J . Le Scao e la Biscuiterie de l' Abbaye ( in prosieguo : "società ricorrenti ") hanno chiesto, in forza dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, l' annullamento della decisione adottata dalla Commissione il 30 settembre 1988 per la gara n . 8, nell' ambito della procedura di gara permanente ai sensi del regolamento ( CEE ) della Commissione 16 febbraio 1988, n . 570, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ( GU L 55, pag . 31 ).

    2 Le società ricorrenti, che fabbricano prodotti della pasticceria, partecipavano ad una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro ai sensi del regolamento n . 570/88 . Il 23 settembre 1988, nell' ambito della gara particolare n . 8 per il 1988, esse presentavano presso l' ente d' intervento francese offerte per un totale rispettivo di tonnellate 110, 80 e 10 di burro all' 82% senza rivelatori, con un aiuto per 100 kg pari a 1 344,44 FF al netto delle imposte .

    3 Con decisione 30 settembre 1988, indirizzata agli Stati membri, un estratto della quale, in forma di tabella che riporta solo gli importi del prezzo e dell' aiuto determinati dalla Commissione, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C ( GU C 259, pag . 9 ), la Commissione fissava l' importo massimo dell' aiuto per la gara n . 8 in 154 ecu per 100 kg, cioè 1 151,28 FF per 100 kg .

    4 Con lettere in data 3 ottobre 1988 l' ente d' intervento francese comunicava alle società ricorrenti che le loro offerte erano state respinte in quanto le loro domande di aiuto erano risultate superiori all' importo massimo fissato dalla Commissione il 30 settembre 1988 .

    5 Dal fascicolo risulta che l' importo massimo dell' aiuto per il burro ha avuto, dalla gara n . 4 per il 1988, all' atto della quale l' aiuto ammontava a 167 ecu per 100 kg di burro ( GU 1988, C 204, pag . 12 ), un calo costante determinato da una notevole diminuzione delle scorte di burro da cui è derivato un considerevole aumento del prezzo del burro di mercato . Infatti, dopo essere calato a 166 ecu per la gara n . 5 ( GU 1988, C 217, pag . 20 ), l' aiuto è stato fissato in 163 ecu ( gara n . 6 : GU 1988, C 226, pag . 4 ), poi in 159 ecu ( gara n . 7 : GU 1988, C 249, pag . 4 ). Dopo la fissazione dell' importo in 154 ecu per la gara n . 8, l' aiuto è ulteriormente calato a 150 ecu per la gara n . 9 ( GU 1988, C 273, pag . 2 ).

    6 A sostegno del ricorso le società ricorrenti deducono innanzitutto la violazione delle forme sostanziali consistente in un difetto di motivazione della decisione impugnata e, in secondo luogo, il mancato rispetto dei principi di proporzionalità, del legittimo affidamento e di non discriminazione .

    7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    Sulla motivazione

    8 Le società ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non risponde all' obbligo di motivazione di cui all' art . 190 del trattato CEE in quanto, da un lato, non fa menzione della sua adozione previo parere del comitato di gestione e, dall' altro, non indica i motivi della riduzione dell' importo massimo dell' aiuto rispetto alle gare precedenti .

    9 Al fine di valutare se la prima censura mossa nell' ambito di detto mezzo è fondata, occorre ricordare che, conformemente all' art . 18, n . 1, 1° comma, del regolamento n . 570/88, il prezzo minimo di vendita del burro e l' importo massimo dell' aiuto per il burro concentrato vengono fissati secondo la procedura detta del comitato di gestione, di cui all' art . 30 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ).

    10 A tal proposito si deve rilevare che la censura delle società ricorrenti si riferisce alla mancata menzione della consultazione del comitato di gestione nella pubblicazione della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale, serie C .

    11 Conformemente a una comunicazione della Commissione ( GU 1982, L 360, pag . 43 ), detta pubblicazione non riporta per intero la decisione della Commissione bensi' unicamente le informazioni necessarie per dar notizia agli operatori economici interessati dei risultati della gara di cui trattasi, mentre la decisione integrale della Commissione viene notificata agli Stati membri e spiega i suoi effetti con tale notifica .

    12 Ebbene, risulta dal fascicolo che tale decisione, quale notificata alla rappresentanza permanente della Francia, fa esplicita menzione della consultazione del comitato di gestione, precisando nel secondo considerando che "il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere nel termine stabilito dal suo presidente ".

    13 Pertanto la censura relativa alla mancata menzione della consultazione del comitato di gestione va disattesa .

    14 Per quanto riguarda in secondo luogo la censura relativa alla mancata indicazione dei motivi del calo dell' importo massimo dell' aiuto rispetto all' importo fissato all' atto delle gare particolari precedenti, le società ricorrenti lamentano che la decisione impugnata si sia limitata a far rinvio alla norma di regolamento da essa applicata e sostengono in particolare che la Commissione avrebbe dovuto esporre in modo esplicito l' iter logico seguito laddove, come nel caso di specie, si discostava da una prassi anteriore costante .

    15 A tal proposito si deve sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione richiesta dall' art . 190 del trattato CEE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l' argomentazione dell' istituzione comunitaria da cui emana l' atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e alla Corte di esercitare il proprio controllo ( vedi sentenza 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum, Racc . pag . 3107, punto 19 della motivazione; sentenza 8 novembre 1983, cause riunite da 96 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a ., Racc . pag . 3369, punto 37 della motivazione; sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Rijksuniversiteit te Groningen, Racc . pag . 3623, punto 38 della motivazione ). Tuttavia si riconosce altresì che, pur se la decisione, qualora rientri nell' ambito di una prassi decisionale costante, può essere sommariamente motivata, in particolare con un richiamo a tale prassi, nell' ipotesi in cui essa vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti spetta all' autorità comunitaria motivare esaurientemente il provvedimento ( vedi sentenza 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a ., Racc . pag . 1491, punto 31 della motivazione ).

    16 Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti . Infatti, per costante giurisprudenza, l' accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all' art . 190 del trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia ( vedi sentenza Rijksuniversiteit te Groningen, già citata, punto 38 della motivazione; sentenza 23 febbraio 1978, causa 92/77, An Bord Bainne,, Racc . pag . 497, punti 36 e 37 della motivazione; sentenza 25 ottobre 1978, causa 125/77, Scholten-Honig, Racc . pag . 1991, punti da 18 a 22 della motivazione ). Inoltre il grado di precisione della motivazione di una decisione dev' essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione ( vedi sentenza 1° dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze, Racc . pag.909 ).

    17 Orbene, nel caso di specie occorre rilevare che la decisione controversa si colloca nell' ambito delle disposizioni la cui finalità è la riduzione delle scorte di burro . In particolare, la fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro e degli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato ai sensi del regolamento n . 570/88 rappresenta una procedura uniforme che si ripete ogni quindici giorni circa e nell' ambito della quale le decisioni vengono adottate in base a criteri espliciti posti da una normativa peraltro pienamente conosciuta negli ambienti interessati e non differiscono notevolmente fra loro né per quanto riguarda le modalità di adozione né per quanto riguarda il contenuto .

    18 Inoltre si deve sottolineare che la modifica del prezzo minimo di vendita e dell' importo massimo dell' aiuto è un fenomeno inerente al sistema del regolamento n . 570/88 . Infatti le decisioni via via adottate nell' ambito delle gare particolari sono intese a consentire una reazione flessibile a fronte di circostanze di fatto su cui l' autorità comunitaria non ha possibilità di influire, giacché la Commissione decide dopo aver ricevuto tutte le offerte presentate per una gara particolare tenuto conto del livello delle scorte disponibili e del prezzo del burro di mercato . Nel caso di specie, peraltro, non si contesta che le scorte di burro siano notevolmente diminuite a partire dalla fine del 1986 .

    19 Stando così le cose il riferimento nella decisione controversa ai fondamenti giuridici per la fissazione del livello massimo dell' aiuto per il burro soddisfa al requisito di motivazione di cui all' art . 190 del trattato CEE e la modifica dell' importo dell' aiuto rispetto alle gare particolari precedenti non doveva essere oggetto di una specifica motivazione .

    20 La seconda censura mossa dalle società ricorrenti va pertanto del pari disattesa .

    21 Da quanto precede discende che la decisione impugnata è sufficientemente motivata . Il primo mezzo deve quindi essere respinto .

    Sul principio di proporzionalità

    22 A sostegno di questo mezzo le società ricorrenti sostengono che la decisione impugnata ha trasgredito il principio di proporzionalità in quanto, in contrasto con le finalità di cui all' art . 39, n . 1, lettere c ), d ) ed e ), del trattato CEE e di cui al regolamento n . 570/88, cioè quelle di stabilizzare i mercati, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, la decisione, fissando in 154 ecu per 100 kg l' importo massimo dell' aiuto per il burro utilizzato dai biscottifici, avrebbe sancito, in modo brusco ed imprevedibile, un aumento del costo del burro pari al 55% dall' inizio del 1988 .

    23 Dal secondo considerando del regolamento n . 570/88 risulta che la finalità di tale disciplina era quella di favorire lo smercio e l' utilizzazione del burro onde porre rimedio alla situazione del mercato del burro nella Comunità, caratterizzata dall' esistenza di ingenti scorte che non si potevano smaltire in condizioni normali .

    24 Ebbene da statistiche presentate dalla Commissione e non contestate dalle società ricorrenti risulta che le scorte di burro nella Comunità sono diminuite notevolmente durante il 1988, tendenza peraltro iniziata sin dalla fine del 1986 . Così, nel settembre 1988, il livello delle scorte nella Comunità era calato in pratica a meno di un terzo rispetto ai quantitativi esistenti nel settembre 1986 ( da 1 473.000 tonnellate a 439 000 tonnellate; fonte : Eurostat ).

    25 Per quanto riguarda l' ammasso pubblico di burro l' andamento è stato addirittura ancor più significativo . Infatti, secondo le indicazioni della direzione generale dell' agricoltura della Commissione, tali riserve sono scese da 1 323 000 tonnellate nel settembre 1986 a 206 000 tonnellate nel settembre 1988, ossia ad un livello pari a meno di un sesto . La costante tendenza alla diminuzione delle scorte di burro è peraltro proseguita dopo il settembre 1988 . Parallelamente a tale calo delle scorte vi è stato un aumento costante dei prezzi del burro e del burro concentrato dall' inizio del 1988 .

    26 Considerate queste circostanze di fatto, la Commissione, obbligata a gestire in modo efficiente le scorte di burro esistenti che essa era tenuta a smaltire alle condizioni più vantaggiose, doveva poi adeguare all' andamento del mercato la propria politica di aiuti al consumo del burro da parte dei biscottifici .

    27 Giacché la Commissione ha quindi potuto legittimamente ritenere che la diminuzione delle scorte di burro rendesse meno necessario incentivare gli acquisti di burro di mercato mediante sovvenzioni, non sembra che la decisione impugnata si discosti dalla finalità della disciplina che la Commissione doveva applicare .

    28 Inoltre le società ricorrenti non possono assolutamente definire brusca ed imprevedibile la riduzione dell' importo massimo dell' aiuto sancita dalla decisione controversa . Infatti, in primo luogo, l' importo degli aiuti ha avuto una diminuzione costante a partire dalla gara particolare n . 5 ( decisione della Commissione 12 agosto 1988 ), e detto andamento è proseguito durante la gara n . 9 ( decisione della Commissione 17 ottobre 1988 ). In secondo luogo, la riduzione variava ogni volta tra 1 e 5 ecu per 100 kg di burro .

    29 D' altronde anche dopo la riduzione intervenuta durante il 1988 a causa della tendenza alla diminuzione delle scorte di burro, l' aiuto per l' acquisto di burro di mercato ha pur sempre rappresentato il 50% del prezzo d' intervento sicché alle società ricorrenti non è stato inflitto uno svantaggio ma è stato loro semplicemente concesso un vantaggio inferiore nell' ambito della disciplina estremamente favorevole stabilita dal regolamento n . 570/88 .

    30 Il mezzo relativo alla violazione del principio di proporzionalità va pertanto disatteso .

    Sul principio del legittimo affidamento

    31 A parere delle società ricorrenti la decisione impugnata ha trasgredito il principio del rispetto del legittimo affidamento sconvolgendo in modo brusco ed imprevedibile una costante prassi precedente che avrebbe determinato l' orientamento della loro produzione . A tal proposito le società ricorrenti sostengono di aver basato la propria politica di sviluppo sulla fabbricazione di prodotti a base di burro grazie al sistema delle vendite a prezzo ridotto ed agli aiuti comunitari, deducendo dall' atteggiamento della Commissione l' assicurazione del prolungamento, senza bruschi sconvolgimenti, della normativa comunitaria in materia di concessione di un aiuto per il burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria .

    32 Onde valutare la fondatezza di questo mezzo occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le istituzioni comunitarie hanno un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune, tenuto conto delle responsabilità loro conferite dal trattato ( sentenza 11 marzo 1987, cause riunite 279, 280, 285 e 286/84, Rau e a ., punto 34 della motivazione, Racc . pag . 1069 ). Un tale margine di valutazione nella scelta degli strumenti necessari per la realizzazione della propria politica dev' essere segnatamente riconosciuto alla Commissione in quanto responsabile della gestione delle scorte di burro, posizione che la induce ad adeguare alle fluttuazioni del mercato la propria politica di aiuti al consumo di detto prodotto .

    33 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, anche se il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie ( vedasi sentenza 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka, Racc . pag . 2745, punto 27 della motivazione; sentenza 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust, Racc . 3745, punto 27 della motivazione; sentenza 17 giugno 1987, cause riunite 424 e 425/85, Frico, Racc . pag . 2755, punto 33 della motivazione ). Ciò vale in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica ( vedasi sentenza 16 maggio 1979, causa 84/78, Tomadini, Racc . pag . 1801, punto 22 della motivazione; sentenza 5 maggio 1981, causa 112/80, Duerbeck, Racc . pag . 1095, punto 48 della motivazione; sentenza Frico, già citata, punto 33 della motivazione ).

    34 Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall' istituzione dell' organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento ( vedasi sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania, Racc . pag . 2749, punto 22 della motivazione; sentenza 21 maggio 1987, cause riunite da 133 a 136/85, Rau e a ., Racc . pag . 2289, punto 18 della motivazione ).

    35 Questa conclusione si impone a maggior ragione in un caso come quello di specie .

    36 Infatti occorre in primo luogo rilevare che il regolamento n . 570/88 rappresenta un provvedimento speciale inteso a consentire lo smaltimento del burro a condizioni particolarmente favorevoli per far fronte ad una situazione di mercato eccezionale, caratterizzata dall' esistenza di ingenti scorte e dall' impossibilità di smaltirle in condizioni normali . Ebbene, dal momento in cui la situazione del mercato diviene normale la Commissione deve tener conto, nella sua gestione, della nuova situazione ed ha l' obbligo di adeguare la disciplina eccezionale, che deroga alle regole ordinarie del mercato . Stando così le cose, l' adeguamento del livello dell' aiuto alla situazione del mercato è inerente al sistema del regolamento n . 570/88 e le società ricorrenti non possono pretendere di conservare, quale diritto quesito, i vantaggi da esse tratti per un determinato periodo dal sistema istituito per agevolare lo smaltimento del burro in eccedenza . Ciò a maggior ragione in quanto, nel caso di specie, il sistema degli aiuti è stato mantenuto in vigore, essendosi modificato unicamente l' importo dell' aiuto .

    37 In secondo luogo è necessario sottolineare che, tenuto conto della tendenza alla diminuzione delle scorte a partire dalla fine del 1986, notevolmente acceleratasi durante il 1988, le società ricorrenti, in quanto operatori economici prudenti ed avveduti, dovevano prevedere il progressivo aumento del prezzo di vendita del burro e la corrispondente riduzione dell' importo dell' aiuto, entrambi conseguenza ineluttabile della diminuzione delle scorte . Pertanto, esse non hanno diritto a far valere un legittimo affidamento quanto al mantenimento dell' importo dell' aiuto ( vedasi sentenza 1° febbraio 1978, causa 78/77, Luehrs, Racc . pag . 169, punto 6 della motivazione; sentenza Amylum, già citata, punto 13 della motivazione ).

    38 Da quanto precede risulta che va disatteso anche il mezzo relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento .

    Sul principio di non discriminazione

    39 Le società ricorrenti sostengono poi che la controversa decisione ha trasgredito, sotto un duplice profilo, il principio di non discriminazione . Da un canto, la legge francese imporrebbe di utilizzare unicamente burro per la fabbricazione di prodotti smerciati con la denominazione "a base di burro", mentre le disposizioni vigenti in altri Stati membri consentirebbero di fare uso anche di altri grassi . Dall' altro, le società ricorrenti ravvisano una disparità di trattamento nella circostanza che, in quanto imprese stabilite in Francia, esse avrebbero ricevuto informazioni unicamente circa la situazione delle scorte di burro in Francia . Esse sostengono di non aver potuto, in mancanza di sufficienti informazioni, diversamente dalle imprese di altri Stati membri, rifornirsi in tempo utile di burro a prezzo ridotto in altri Stati membri .

    40 Quanto alla prima censura è sufficiente rilevare che la situazione particolare dei produttori francesi di biscotti al burro non può essere fatta risalire alla decisione impugnata ma discende dalle differenze nelle normative degli Stati membri in materia di prescrizioni circa la denominazione dei prodotti alimentari . Ebbene, allo stato attuale, il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro imponga in materia ai propri operatori economici norme più severe di quelle in vigore in altri Stati membri .

    41 Quanto alla seconda censura occorre ricordare che gli artt . 13, n . 2, e 15, n . 1, del regolamento n . 570/88 impongono a tutti gli enti d' intervento di indicare, nel bando di gara, i quantitativi di burro messi in vendita in ciascun deposito e di mettere a disposizione degli interessati l' elenco di detti depositi, regolarmente aggiornato e pubblicato .

    42 Alla luce di quanto sopra le società ricorrenti potevano ottenere informazioni quanto al livello delle scorte di burro disponibili dagli enti d' intervento di altri Stati membri al fine di rifornirvisi, se del caso, di burro d' ammasso .

    43 Quanto ai costi supplementari che possono derivarne, essi gravano in maniera identica su ogni operatore della Comunità che presenti offerte in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, sicché non viene violato il principio di non discriminazione .

    44 Pertanto neppure il quarto mezzo dedotto dalle società ricorrenti è fondato .

    45 Poiché nessuno dei mezzi dedotti dalle società ricorrenti ha potuto essere accolto, il ricorso va integralmente respinto .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    46 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente . Le società ricorrenti sono rimaste soccombenti e quindi le spese vanno poste a loro carico .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( seconda sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso è respinto .

    2 ) Le società ricorrenti sono condannate in solido alle spese .

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