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Document 61988CJ0263

    Sentenza della Corte del 12 dicembre 1990.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
    Stabilimento e prestazioni di servizi - Medico, infermiere, ostetrica, dentista, veterinario - Paesi e territori d'oltremare.
    Causa C-263/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-04611

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:454

    61988J0263

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 DICEMBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - STABILIMENTO E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MEDICO, INFERMIERE, OSTETRICA, ODONTOTECNICO, VETERINARIO - PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE. - CAUSA 263/88.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04611


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

    (Trattato CEE, art. 169)

    2. Ricorso per inadempimento - Oggetto della lite - Determinazione ad opera del parere motivato - Termine impartito allo Stato membro - Cessazione successiva dell' inadempimento - Interesse alla prosecuzione dell' azione - Eventuale responsabilità dello Stato membro

    (Trattato CEE, art. 169)

    Massima


    1. Uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme del diritto comunitario.

    2. L' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.

    Parti


    Nella causa C-263/88,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Étienne Lasnet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Edwige Belliard, vice-direttore della direzione giuridica del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. Marc Giacomini, segretario degli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince Henri,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese e come veterinario nella Nuova Caledonia e nelle sue dipendenze, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (rispettivamente GU 1980, L 361, pag. 1, e GU 1986, L 175, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, f.f. di presidente, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet e F. Grévisse, giudici,

    avvocato generale: J. Mischo

    cancelliere: D. Loutermann, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza del 3 aprile 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 maggio 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 settembre 1988 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese e come veterinario nella Nuova Caledonia e nelle sue dipendenze, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (rispettivamente GU 1980, L 361, pag. 1, e, GU 1986, L 175, pag. 1).

    2 Le suddette decisioni dispongono in termini identici quanto segue:

    "Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, le autorità competenti dei paesi e territori riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini e alle società degli Stati membri. Tuttavia, se per un' attività determinata uno Stato membro non può assicurare un trattamento dello stesso tipo ai cittadini o alle società della Repubblica francese, del Regno dei Paesi Bassi o del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, stabiliti in un paese o territorio, nonché alle società soggette alla legislazione del paese o territorio in questione ed in esso stabilite, l' autorità competente di questo paese o territorio non è tenuta ad assicurare tale trattamento".

    3 La Commissione ha sostenuto che la normativa su dette professioni nei territori francesi d' oltremare era incompatibile con le summenzionate decisioni del Consiglio e, a seguito di uno scambio di lettere, nel corso del quale il governo francese non ha contestato l' asserito inadempimento, ha emesso un parere motivato in data 27 maggio 1987.

    4 Con lettere 3 agosto 1987 e 22 gennaio 1988 le autorità francesi hanno informato la Commissione dello sviluppo della suddetta normativa nei territori d' oltremare. Ne risulta che questa allora non era stata ancora modificata per quanto riguarda i veterinari nella Nuova Caledonia e le cinque professioni di cui trattasi nella Polinesia francese. Non avendo in seguito ricevuto alcuna informazione sullo stato della normativa di cui trattasi, la Commissione ha proposto il ricorso in esame, che riguarda solo i due territori summenzionati.

    5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    6 Il governo francese non contesta l' inadempimento, ma fa presente che il ritardo sorto per rendere conforme il diritto nazionale al diritto comunitario è dovuto alla particolarità dell' organizzazione territoriale nei territori d' oltremare e al fatto che per la causa di cui trattasi rilevano le rispettive competenze dei poteri centrali e locali.

    7 A questo proposito, secondo la costante giurisprundenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme comunitarie (sentenza 3 ottobre 1984, Commissione / Repubblica italiana, causa 254/83, Racc. pag. 3395).

    8 Il governo francese menziona anche l' adozione nella Nuova Caledonia di una deliberazione del Congresso del territorio della Nuova Caledonia e dipendenze, la quale ha esteso a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, titolari del diploma francese prescritto in materia, la facoltà di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi in medicina e chirurgia veterinaria.

    9 Tuttavia detto provvedimento è stato adottato dopo la proposizione del ricorso. Al riguardo occorre ricordare che l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 è determinato dal parere motivato della Commissione e che , pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.

    10 Ne consegue che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese, e non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie relative alla professione di veterinario nella Nuova Caledonia e nelle sue dipendenze, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e pertanto deve essere condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese, e non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie relative alla professione di veterinario nella Nuova Caledonia e nelle sue dipendenze, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea.

    2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

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