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Document 61988CJ0215

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 1989.
    Casa Fleischhandels-GmbH contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.
    Organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina - Aiuti all'ammasso privato.
    Causa 215/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -02789

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:331

    61988J0215

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 13 LUGLIO 1989. - CASA FLEISCHHANDELS GMBH CONTRO BUNDESANSTALT FUER LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESVERWALTUNGSGERICHT - GERMANIA. - AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLA CARNE BOVINA - AIUTI ALL'IMMAGAZZINAGGIO PRIVATO. - CAUSA 215/88.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02789


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Aiuti al magazzinaggio privato - Presupposti per la concessione - "Quantitativo immagazzinato" - Nozione

    ( Regolamento della Commissione n . 2711/75, art . 9, n . 3 )

    2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Aiuti al magazzinaggio privato - Presupposti per la concessione - Periodo massimo fra la macellazione ed il magazzinaggio - Disposizioni di regolamento da applicare

    ( Regolamenti della Commissione n . 1071/68, art . 2, n . 2, e nn . 2778/74, 1860/75, 2711/75 e 1500/76 )

    Massima


    1 . L' art . 9, n . 3, del regolamento n . 2711/75, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato delle carni bovine, va interpretato nel senso che il "quantitativo immagazzinato" può essere costituito unicamente da carne rispondente alle condizioni stabilite per la concessione dell' aiuto .

    2 . L' art . 2, n . 2, del regolamento n . 1071/68, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine, il quale fissa il termine massimo che deve intercorrere tra la macellazione degli animali e l' immagazzinamento della carne, non è stato abrogato né dal regolamento n . 2778/74, né dal regolamento n . 1860/75, né dal regolamento n . 2711/75 e, non essendovi deroghe nel regolamento n . 1500/76, si applicava agli aiuti concessi in forza di quest' ultimo regolamento .

    Parti


    Nel procedimento 215/88,

    avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra

    Casa Fleischhandels-GmbH

    e

    Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( ufficio federale per l' organizzazione dei mercati agricoli ),

    domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni della disciplina comunitaria relativa agli aiuti all' ammasso privato nel settore della carne bovina,

    LA CORTE ( terza sezione ),

    composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,

    avvocato generale : J . Mischo

    cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

    considerate le osservazioni presentate per la Commissione delle Comunità europee dal sig . Dierk Booss, consigliere giuridico,

    vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 28 giugno 1989,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate alla stessa udienza,

    ha presentato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 26 maggio 1988, pervenuta alla Corte il successivo 2 agosto, il Bundesverwaltungsgericht ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione di talune disposizioni della disciplina comunitaria relativa all' ammasso privato nel settore della carne bovina e, particolarmente, dei regolamenti della Commissione 25 luglio 1968, n . 1071, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore della carne bovina ( GU L 180, pag . 19 ), 31 ottobre 1974, n . 2778, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato delle carni bovine ( GU L 294, pag . 73 ), 18 luglio 1975, n . 1860, relativo alla concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore della carne bovina ( GU L 188, pag . 30 ), 24 ottobre 1975, n . 2711, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato delle carni bovine ( GU L 274, pag . 27 ) e 25 giugno 1976, n . 1500, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato delle carni bovine ( GU L 167, pag . 31 ).

    2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la società Casa Fleischhandels-GmbH ( in prosieguo : "Casa "), esercente un' impresa commerciale di carne, ricorrente nella causa principale, ed il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( in prosieguo : il BALM ) che è l' ente tedesco di intervento sui mercati agricoli .

    3 Risulta dal fascicolo che, nel periodo compreso tra il novembre 1974 ed il luglio 1976, la ricorrente nella causa principale ha stipulato con il BALM diversi contratti al fine di beneficiare dell' aiuto all' ammasso privato di carne bovina . Successivamente alla corresponsione degli aiuti, l' ente di intervento ha ritenuto, a seguito di verifiche effettuate, che, per tre dei predetti contratti, la Casa non aveva integralmente rispettato le condizioni per la concessione degli aiuti previste dalla relativa disciplina comunitaria .

    4 In ordine ad uno di tali contratti, concluso in forza del regolamento 24 ottobre 1975, n . 2711, il BALM ha rilevato che il quantitativo di carne immagazzinato dalla Casa e proveniente da animali macellati nel termine previsto era inferiore al 90% del quantitativo contrattualmente convenuto e che, di conseguenza, ex art . 9, n . 3, lett . b ), del regolamento medesimo, nessun aiuto avrebbe potuto essere erogato . Per ciascuno degli altri due contratti, conclusi in forza del regolamento 25 giugno 1976, n . 1500, il BALM ha accertato che un determinato quantitativo di carne era stato immagazzinato oltre sei giorni dopo la macellazione degli animali, in violazione quindi del termine massimo, di cui al regolamento 25 luglio 1968, n . 1071, in merito al quale il citato regolamento n . 1500/76 - secondo il BALM - non aveva apportato deroghe . Pertanto, la parte di aiuti corrispondente a detto quantitativo di carne sarebbe stata versata indebitamente .

    5 La Casa, a seguito del rigetto dell' opposizione proposta contro l' ingiunzione di rimborso notificatale dal BALM, ha adito il Verwaltungsgericht . Questo ha respinto il ricorso con riguardo all' ingiunzione relativa al primo dei citati contratti, annullando, per contro, le ingiunzioni concernenti gli altri due contratti, sulla base del rilievo che il termine di sei giorni previsto dal regolamento n . 1071/68 era stato portato a dieci giorni dal regolamento n . 2711/75 e che tale termine era stato confermato dal regolamento n . 1500/76 .

    6 Su appello interposto da entrambe le parti, lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof ha riformato la decisione nella parte in cui aveva accolto la domanda della Casa, confermandola, invece, quanto al resto . In tal modo, sono risultate integralmente respinte le pretese inizialmente fatte valere dalla ricorrente nella causa principale .

    7 Adito dalla Casa con ricorso per cassazione (" Révision "), il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il giudizio fino alla pronunzia della Corte di giustizia sulle seguenti questioni pregiudiziali :

    "1 . Se l' espressione 'quantitativo immagazzinato' di cui all' art . 9, n . 3, prima frase, del regolamento della Commissione 24 ottobre 1975, n . 2711, sia da interpretare nel senso che essa si riferisce solo al quantitativo immagazzinato idoneo alla concessione di aiuti .

    2 . In quale rapporto normativo si trovino le disposizioni seguenti, ovvero :

    a ) se la disposizione di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento della Commissione 25 luglio 1968, n . 1071 (' da sei giorni al massimo' ) sia stata abrogata e quindi non sia più, in parte o interamente, in vigore,

    aa ) in conseguenza della disposizione derogatoria di cui all' art . 5 del regolamento della Commissione 31 ottobre 1974, n . 2778 (' da dieci giorni al massimo' ) specificamente per la concessione di aiuti fissati forfettariamente in anticipo,

    bb ) ovvero in generale in conseguenza della disposizione derogatoria di cui all' art . 5 del regolamento della Commissione 18 luglio 1975, n . 1860 (' da dieci giorni al massimo' );

    b ) se il citato art . 5 del regolamento n . 2778/74 sia stato abrogato :

    aa ) dalla disposizione analoga di cui all' art . 5 del regolamento della Commissione 24 ottobre 1975, n . 2711 (' da dieci giorni al massimo' ),

    bb ) ovvero dal regolamento della Commissione 25 giugno 1976, n . 1500 .

    c ) Qualora venga data soluzione positiva ad una delle due questioni poste alla lett . b ):

    se l' art . 5 del regolamento n . 2711/75 sia stato abrogato dal regolamento n . 1500/76 .

    d ) Qualora si dia ad entrambe le questioni poste alla lett . a ) una soluzione negativa e nel contempo una positiva ad una delle due questioni poste alla lett . b ), bb ), e alla lett . c ):

    se con l' entrata in vigore del regolamento n . 1500/76 possa nuovamente applicarsi l' art . 2, n . 2, del regolamento n . 1071/68 alla concessione di aiuti fissati forfettariamente in anticipo .

    3 ) Qualora ad una delle due questioni poste al n . 2, lett . a ), si dia una soluzione positiva ed una negativa ad una delle due questioni poste al n . 2, lett . b ), bb ), e lett . c ):

    se gli Stati membri, nell' ambito dei contratti di ammasso conclusi a norma dell' art . 1, n . 3, del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n . 989, avessero il diritto, discostandosi dal termine per l' immagazzinamento di dieci giorni stabilito in un regolamento, di stipulare un altro termine, in particolare più breve, per esempio di soli sei giorni, con la conseguenza che in caso di mancata osservanza di tale minore termine non sussiste alcun diritto agli aiuti ."

    8 Per una più ampia esposizione degli antefatti, della normativa comunitaria nonché delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .

    Sulla prima questione

    9 Con la prima questione, la giurisdizione nazionale chiede se l' art . 9, n . 3, del regolamento della Commissione 24 ottobre 1975, n . 2711, vada interpretato nel senso che "il quantitativo immagazzinato" debba essere costituito unicamente da carne conforme alle condizioni di concessione dell' aiuto all' ammasso privato nel settore della carne bovina .

    10 L' art . 9, n . 3, del regolamento n . 2711/75 dispone che, "per quanto concerne le carni immagazzinate non tagliate né disossate, se il quantitativo immagazzinato è inferiore a quello per il quale è stato concluso il contratto e :

    a ) superiore o uguale al 90% di tale quantitativo, l' importo dell' aiuto all' ammasso privato viene ridotto in proporzione;

    b ) inferiore al 90% di tale quantitativo, l' aiuto all' ammasso privato non viene versato ."

    11 Il Bundesverwaltungsgericht ritiene che sussistano dubbi sulla questione se il "quantitativo immagazzinato", ai sensi delle citate disposizioni, debba essere costituito unicamente da carne conforme alle condizioni di concessione dell' aiuto . Il giudice nazionale rileva che se, da un lato, il tenore letterale della norma sembrerebbe confortare una soluzione negativa, la "ratio" che ne è alla base indurrebbe, invece, a preferire un' interpretazione in senso affermativo .

    12 Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Commissione sottolinea che il solo tenore letterale delle norme in causa non consente di pronunziarsi, ma che dalla loro interpretazione teleologica discende una soluzione affermativa .

    13 Occorre ricordare che il regolamento della Commissione 25 luglio 1968, n . 1071, che stabilisce le modalità generali di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine, dispone, all' art . 3, n . 1, che il contratto fra l' ente di intervento e l' ammassatore privato deve indicare, in particolare, "la quantità del prodotto da ammassare" e, al successivo n . 2 dell' art . 3, che detto contratto deve prevedere l' obbligo per l' ammassatore di "immettere in ammasso e ammassare (...) la quantità stipulata del prodotto in causa (...)". Inoltre, ai sensi del n . 4 dello stesso art . 3, "l' obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato come soddisfatto se almeno il 90% o al massimo il 110% di tale quantità è stato immagazzinato ed ammassato ".

    14 Le disposizioni dell' art . 9, della cui interpretazione è causa, sono state inserite nel regolamento n . 2711/75, relativo ad un specifico programma di aiuti, proprio al fine di precisare gli effetti dell' inosservanza di tale obbligo .

    15 Dette disposizioni sono dirette a garantire che l' operatore economico destinatario dell' aiuto rispetti gli obblighi relativi ai quantitativi di carne il cui immagazzinamento ed ammasso sia stato convenuto nel contratto stipulato con l' ente di intervento, sanzionandone l' inosservanza con la perdita, parziale o totale, dell' aiuto .

    16 Dall' interpretazione sistematica e teleologica di detta disciplina, discende che la nozione di "quantitativo immagazzinato" va intesa nel senso che, nell' ambito del regime comunitario degli aiuti, è consentito solamente l' ammasso di carne che risponda alle condizioni di concessione dell' aiuto .

    17 Considerato, infatti, che oggetto del contratto di ammasso può essere solamente la carne conforme a dette condizioni, l' osservanza degli obblighi quantitativi assunti dall' ammassatore privato deve essere valutata tenendo unicamente conto della carne, effettivamente immagazzinata, che sia al tempo stesso conforme a dette condizioni .

    18 Inoltre, l' obbligo di immagazzinare la quantità contrattualmente convenuta resterebbe, di fatto, privo di sanzione se, per sfuggire alla sanzione stessa, fosse sufficiente che l' ammassatore compensasse un eventuale ammanco di carne rispondente alle condizioni di concessione dell' aiuto con altra carne priva di tale requisito . Allo stesso modo, l' ammassatore privato potrebbe aggirare anche la norma di cui all' art . 2 del regolamento n . 2711/75, a termini della quale "il quantitativo minimo è di 50 tonnellate per contratto", norma diretta ad evitare il finanziamento comunitario dell' ammasso privato normale .

    19 Infine, è solo detta interpretazione della nozione di "quantitativo immagazzinato" che consente di attribuire significato all' art . 9, n . 3, del regolamento n . 2711/75, che prevede la riduzione dell' importo dell' aiuto in proporzione del quantitativo immagazzinato e rispetto al quantitativo contrattualmente convenuto . Infatti, non potrebbe ammettersi che il quantitativo immagazzinato venga così considerato ai fini del calcolo dell' importo dell' aiuto, qualora esso potesse essere ugualmente costituito - anche se solo parzialmente - da carne non rispondente alle condizioni di concessione dell' aiuto .

    20 La prima questione, vertente sull' interpretazione dell' art . 9, n . 3, del regolamento della Commissione 24 ottobre 1975, n . 2711, va, quindi, risolta nel senso che il "quantitativo immagazzinato" può essere costituito unicamente da carne rispondente alle condizioni di concessione dell' aiuto all' ammasso privato nel settore della carne bovina .

    Sulla seconda questione

    21 La seconda questione sollevata dalla giurisdizione nazionale verte, in sostanza, sulla successione dei vari regolamenti emanati in materia di aiuti all' ammasso privato nel settore della carne bovina, al fine di stabilire se l' art . 2, n . 2, del regolamento della Commissione 25 luglio 1968, n . 1071 - ai sensi del quale "possono essere oggetto di aiuti all' ammasso privato solo i prodotti che provengono da animali macellati da sei giorni al massimo" - sia stato abrogato dal regolamento della Commissione 31 ottobre 1974, n . 2778, ovvero dal regolamento della Commissione 18 luglio 1975, n . 1860, o, ancora, dal regolamento della Commissione 24 ottobre 1975, n . 2711, e se detta disposizione si applicasse agli aiuti concessi in forza del regolamento della Commissione 25 giugno 1976, n . 1500 .

    22 Il Bundesverwaltungsgericht rileva che l' art . 5 del regolamento n . 2778/74, in deroga alla citata disposizione del regolamento n . 1071/68, ha elevato a dieci giorni il termine massimo che deve intercorrere tra la macellazione degli animali e l' immagazzinamento della merce da questi proveniente . Tale estensione del termine sarebbe stata conservata dal regolamento n . 1860/75 e poi confermata dal regolamento n . 2711/75 . Nei considerando del regolamento n . 1500/76 sarebbe ribadita l' esigenza di adeguare alcune delle condizioni previste dal regolamento n . 1071/68, fra cui quella relativa all' intervallo di tempo tra macellazione ed immagazzinamento . Nella parte normativa del predetto regolamento n . 1500/76 non sarebbe, però, contenuta alcuna disposizione sul termine da osservare e grazie alla quale si possa affermare che il termine di dieci giorni, di cui ai regolamenti nn . 2778/74, 1860/75 e 2711/75, non sarebbe più in vigore .

    23 Come osservato dalla Commissione dinanzi alla Corte, occorre sottolineare che il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( GU L 148, pag . 24 ), nel testo di cui al regolamento del Consiglio 28 dicembre 1972, n . 2822, che ha modificato il predetto regolamento ( GU L 298, pag . 1 ), dispone, all' art . 8, n . 2, che le modalità di applicazione relative agli aiuti all' ammasso privato sono adottate dalla Commissione secondo la procedura detta del comitato di gestione; esso dispone, inoltre, all' art . 6, n . 5, lett . b ), che l' attuazione di un determinato programma di aiuti e la cessazione della sua applicazione sono decisi dalla Commissione sulla base della stessa procedura .

    24 La Commissione ha perciò emanato, in applicazione del citato art . 8, n . 2, il regolamento n . 1071/68, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine . Tali modalità generali, la cui vigenza non è limitata nel tempo, sono destinate a disciplinare, in linea di principio, tutti gli aiuti concessi a tale titolo con l' unica eccezione - non pertinente, nel caso di specie - degli aiuti "concessi, in tutto o in parte, sotto forma di beneficio delle disposizioni dell' art . 14, n . 3, lett . b ), aa ) del regolamento n . 805/68 ."

    25 D' altro canto, la Commissione ha successivamente emanato i regolamenti nn . 2778/74, 1860/75, 2711/75 e 1500/76, menzionati dal giudice nazionale . Ognuno dei predetti regolamenti, fondati in particolare sull' art . 6, n . 5, lett . b ), del citato regolamento n . 805/68, ha disciplinato attuazione e modalità di uno specifico programma di aiuti e ciò al fine di far fronte, per un periodo limitato, ad una determinata situazione del mercato della carne bovina . L' applicazione di detti regolamenti è cessata per effetto dell' emanazione, rispettivamente, dei regolamenti della Commissione 25 marzo 1975, n . 776 ( GU L 77, pag . 20 ), 23 ottobre 1975, n . 2698 ( GU L 273, pag . 26 ), 5 dicembre 1975, n . 3194 ( GU L 316, pag . 16 ) e 3 agosto 1976, n . 1924 ( GU L 210, pag . 15 ), che ne hanno limitato l' efficacia alla data da essi stabilita .

    26 Da quanto precede discende che, laddove i regolamenti "specifici" nn . 2778/74, 1860/75 e 2711/75 hanno innovato per certi aspetti le disposizioni del regolamento n . 1071/68 - come era consentito dall' essere stati anch' essi emanati in applicazione dell' art . 8, n . 2, del citato regolamento n . 805/68 -, l' efficacia delle disposizioni così innovate era limitata al periodo di vigenza di detti regolamenti . Esse non avevano ad oggetto - né hanno potuto produrre l' effetto - di abrogare le disposizioni contenute nel regolamento n . 1071/68, alle quali si limitavano a "derogare ".

    27 Per quanto riguarda, più precisamente, il termine massimo che deve intercorrere tra la macellazione degli animali e l' immagazzinamento delle merci provenienti dagli stessi, esso è stato fissato in sei giorni dall' art . 2, n . 2, del regolamento n . 1071/68 . I regolamenti nn . 2778/74, 1860/75 e 2711/75 hanno previsto che, in deroga a detto art . 2, n . 2, il termine venisse portato a dieci giorni "per facilitare le operazioni di ammasso ".

    28 Come appena illustrato, tali disposizioni in deroga hanno cessato di essere applicate contemporaneamente ai regolamenti che le contenevano e non hanno abrogato la regola del termine di sei giorni stabilita dal regolamento n . 1071/68 .

    29 Detta regola continua pertanto ad applicarsi agli aiuti concessi in forza del regolamento n . 1500/76, atteso che la parte normativa di questo non contiene, in merito, alcuna deroga al regolamento n . 1071/68 .

    30 Questa conclusione non può essere posta in dubbio per il fatto che, come rileva l' ordinanza di rinvio, la versione tedesca del regolamento n . 1500/76 contiene un considerando che, di tenore identico a quelli enunciati nei regolamenti nn . 2778/74, 1860/75 e 2711/75, sottolinea la necessità di modificare determinate condizioni previste dal regolamento n . 1071/68, tra cui quella relativa al periodo di tempo fra la macellazione e l' ammasso privato .

    31 Infatti, il considerando di un regolamento può sì consentire di chiarire l' interpretazione di una 'regula juris' ma non può costituire di per sé una tale regola . Il considerando in oggetto non figura, inoltre, in alcun' altra versione linguistica del regolamento n . 1500/76 .

    32 Alla luce delle considerazioni esposte, la seconda questione deve essere risolta nel senso che l' art . 2, n . 2, del regolamento della Commissione 25 luglio 1968, n . 1071, non è stato abrogato né dal regolamento della Commissione 31 ottobre 1974, n . 2778, né dal regolamento della Commissione 24 ottobre 1975, n . 2711 e che, non essendovi deroghe nel regolamento della Commissione 25 giugno 1976, n . 1500, esso si applicava agli aiuti concessi in forza di quest' ultimo regolamento .

    Sulla terza questione

    33 Dall' ordinanza di rinvio emerge che con detta questione la giurisdizione nazionale chiede, in sostanza, se - nell' ipotesi in cui il termine massimo intercorrente tra la macellazione e l' immagazzinamento applicabile agli aiuti concessi in forza del regolamento n . 1500/76 fosse di dieci giorni - gli Stati membri avessero la facoltà di imporre un termine differente, in particolare più breve, nei contratti stipulati fra gli ammassatori privati e l' ente di intervento competente .

    34 Vista la soluzione data alla seconda questione, non vi è motivo di pronunziarsi sulla terza .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    35 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi decidere sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( terza sezione ),

    pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 26 maggio 1988, dichiara :

    1 ) L' art . 9, n . 3, del regolamento della Commissione 24 ottobre 1975, n . 2711, va interpretato nel senso che il "quantitativo immagazzinato" può essere costituito unicamente da carne rispondente alle condizioni stabilite per la concessione dell' aiuto all' ammasso privato nel settore della carne bovina .

    2 ) L' art . 2, n . 2, del regolamento della Commissione 25 luglio 1968, n . 1071, non è stato abrogato né dal regolamento della Commissione 31 ottobre 1974, n . 2778, né dal regolamento della Commissione 18 luglio 1975, n . 1860, né, ancora, dal regolamento della Commissione 24 ottobre 1975, n . 2711, e, non essendovi deroghe nel regolamento della Commissione 25 giugno 1976, n . 1500, esso si applicava agli aiuti concessi in forza di quest' ultimo regolamento .

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