Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61988CJ0141

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 1989.
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (regione di Parigi) contro Alan Jordan.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Calcolo delle prestazioni di vecchiaia - Regolamento del Consiglio n. 1408/81 - Art. 51.
Causa 141/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -02387

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:311

61988J0141

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 12 LUGLIO 1989. - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAVTS) CONTRO ALAN JORDAN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION - FRANCIA. - PREVIDENZA SOCIALE - CALCOLO DELLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA - REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO - ARTICOLO 51. - CAUSA 141/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02387


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione di vecchiaia e di decesso - Prestazioni - Modifica del modo di stabilimento - Nuovo calcolo - Limiti - Modifica che non rimette in causa le pensioni liquidate prima della sua entrata in vigore

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 51, n . 2 )

Massima


Una modifica del modo di determinazione della prestazione minima di vecchiaia prevista dalla legislazione di uno Stato membro rientra nell' ambito d' applicazione dell' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 e comporta un nuovo calcolo effettuato secondo le disposizioni dell' art . 46 dello stesso regolamento .

Tuttavia, una modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo di una prestazione di vecchiaia che, in forza del diritto nazionale, non si applichi alle pensioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore non obbliga lo Stato membro interessato a procedere ad un nuovo calcolo .

Parti


Nel procedimento 141/88,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' articolo 177 del trattato CEE, dalla cour de cassation ( chambre sociale ) della Repubblica francese nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, ( regione di Parigi ),

ricorrente,

e

Alan Jordan,

resistente,

alla presenza della

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, Poitou-Charentes,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 51 del regolamento n . 1408/71 del Consiglio, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( in prosieguo : il "regolamento"; versione aggiornata allegata al regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 1 ),

LA CORTE ( prima sezione ),

composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale : W . Van Gerven

cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, dal suo direttore delegato, sig . Tapie, in qualità di agente,

- per il sig . Alan Jordan, dall' avv . Louis Ducros del foro di Poitiers,

- per il governo della Repubblica francese, dalla sig.ra Edwige Belliard, in qualità di agente, assistita dal sig . Claude Chavance, agente supplente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig . Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente,

vista la relazione di udienza e in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 1° giugno 1989,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 5 maggio 1988, pervenuta alla Corte il 20 maggio 1988, la corte di cassazione francese ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 51 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 6 ).

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il sig . Alan Jordan, cittadino britannico, e la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés ( in prosieguo : "CNAVTS "), istituto francese di previdenza sociale .

3 Il sig . Jordan ha esercitato attività di lavoro subordinato dapprima nel Regno Unito e in seguito in Francia . Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, gli è stata riconosciuta una pensione di vecchiaia da ciascuno di questi due Stati membri, in applicazione dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71 . Detto articolo stabilisce che quando un lavoratore è stato soggetto alla legislazione di più Stati membri, l' istituzione competente di ciascuno Stato membro deve effettuare un raffronto tra la prestazione da erogare sulla base della sola normativa nazionale e quella risultante dal regime di cumulo e di ripartizione proporzionale di cui al n . 2 dello stesso articolo . Solo l' importo più elevato viene quindi applicato .

4 Dal 1979 il sig . Jordan ha contestato l' importo così calcolato dalla CNAVTS . In particolare, egli ha reclamato l' attribuzione di un assegno supplementare da parte del "Fondo nazionale di solidarietà" ( in prosieguo : "FNS "). Secondo il Jordan, questo assegno, che ha la natura di prestazione minima su base non contributiva, è contemplato solo per i cittadini francesi, in contrasto con l' art . 50 del regolamento n . 1408/71 .

5 Il regime francese di previdenza sociale è stato modificato con il decreto 26 marzo 1982, n . 82-270 ( JORF del 28.3.1982, pag . 951 ) e con la legge 31 maggio 1983, n . 83-430 ( JORF del 1°.6.1983, pag . 1639 ). Con tali normative si è stabilita una maggiorazione delle prestazioni in modo da portare la prestazione di vecchiaia a un importo minimo per gli assicurati in grado di dimostrare almeno 150 trimestri di contributi previdenziali e computato proporzionalmente per gli assicurati in grado di dimostrare un numero inferiore di trimestri di contributi previdenziali . Questa nuova prestazione ha sostituito, per le pensioni di vecchiaia con decorrenza successiva al 1° aprile 1983, sia la prestazione di vecchiaia su base contributiva che l' assegno supplementare erogato dal FNS . Tuttavia, il regime precedente rimaneva in vigore per le prestazioni concesse anteriormente al 1° aprile 1983 .

6 Con sentenza 15 febbraio 1985, la corte d' appello di Poitiers ha deciso che, benché l' art . 50 del regolamento n . 1408/71 non desse diritto all' attribuzione dell' assegno del FNS, l' art . 51, n . 2, dello stesso regolamento imponeva un nuovo calcolo della prestazione e che, di conseguenza, il Jordan poteva esigere la prestazione minima in applicazione della nuova normativa francese . La CNAVTS ha proposto ricorso in cassazione contro tale sentenza .

7 Ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione del regolamento n . 1408/71, e in particolare del suo art . 51, la corte di cassazione ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 ) se le modifiche apportate dalla legge dello Stato competente al modo di determinazione della prestazione minima di vecchiaia rientrino nel n . 1 o nel n . 2 del suddetto articolo;

2 ) se la regola sancita dal n . 2 vada applicata senza restrizioni ancorché una disposizione di legge nazionale fissi la data di entrata in vigore delle modifiche apportate al modo di determinazione o alle norme per il calcolo delle prestazioni ed escluda dal loro ambito di applicazione le pensioni liquidate anteriormente a questa data ".

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

9 Circa la prima questione, giova ricordare, preliminarmente, che l' art . 46, n . 2, del regolamento n . 1408/71 riconosce al lavoratore migrante il diritto di fruire della prestazione più favorevole risultante vuoi dall' applicazione della sola normativa nazionale vuoi dal cumulo e dalla ripartizione proporzionale . Tale diritto comporta, in linea di principio, ad ogni modifica di una delle prestazioni considerate, un nuovo raffronto tra le due discipline, conformemente all' art . 46, n . 1, onde determinare la prestazione più favorevole in seguito alla modifica verificatasi .

10 Tuttavia, onde ridurre l' onere amministrativo che comporterebbe il riesame della situazione dell' interessato ogniqualvolta vi sia modifica delle prestazioni percepite, l' art . 51, n . 1, esclude un nuovo calcolo delle prestazioni qualora i loro adeguamenti costituiscano la mera conseguenza dell' andamento generale della situazione economica e sociale ( si veda la sentenza 2 febbraio 1982, causa 7/81, Sinatra, Racc . pag . 137 ). Per contro, questa esclusione non riguarda le modifiche della prestazione derivanti da un cambiamento della situazione individuale dell' interessato o delle condizioni di attribuzione di una prestazione . L' art . 51, n . 2, stabilisce che queste ultime modifiche comportano un nuovo calcolo effettuato secondo le disposizioni dell' art . 46 .

11 La soluzione da dare alla prima questione è quindi che l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che una modifica del modo di determinazione della prestazione minima di vecchiaia rientra nell' ambito di applicazione del n . 2 del suddetto articolo .

12 La seconda questione è diretta a stabilire se una modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo di una prestazione di vecchiaia, che non si applichi alle pensioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore, non obblighi lo Stato membro interessato a procedere ad un nuovo calcolo, ai sensi dell' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 .

13 Va ricordato che secondo una giurisprudenza costante della Corte l' art . 51 del trattato si limita a contemplare un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri e non pregiudica né le diversità procedurali tra i regimi nazionali di previdenza sociale né le diversità nei diritti dei lavoratori ivi occupati ( si veda in particolare la sentenza 18 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna / Caisse d' allocations familiales de la Savoie, Racc . pag . 1 ).

14 Ne consegue che la determinazione dell' effetto nel tempo di una modifica delle condizioni di attribuzione di una prestazione rientra nella competenza degli Stati membri . Se il cambiamento nel regime nazionale riguarda soltanto le pensioni liquidate successivamente alla data della sua entrata in vigore, l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 non trova applicazione e non è perciò necessario procedere ad un nuovo calcolo ai sensi dell' art . 46 del regolamento stesso .

15 Come osserva il governo francese, l' art . 51, così interpretato, non crea, nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato un diritto connesso alla libera circolazione, una discriminazione vietata dagli artt . 7 e 48 del trattato e dal regolamento n . 1408/71 . Questi lavoratori, così come gli altri lavoratori subordinati dello stesso Stato membro la cui pensione è stata concessa prima dell' entrata in vigore della normativa modificata, resteranno soggetti alla normativa previgente .

16 La soluzione da dare quindi alla seconda questione è che l' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che una modifica del modo di determinazione o delle norme di calcolo di una prestazione di vecchiaia, che non si applichi alle pensioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore, non obbliga lo Stato membro interessato a procedere a un nuovo calcolo .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( prima sezione ),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte di cassazione francese, con sentenza 5 maggio 1988, dichiara :

1 ) L' art . 51 del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che una modifica del modo di determinazione della prestazione minima di vecchiaia rientra nell' ambito di applicazione del n . 2 del suddetto articolo .

2 ) L' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che una modifica del modo di determinazione o delle norme di calcolo di una prestazione di vecchiaia, che non si applichi alle pensioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore, non obbliga lo Stato membro interessato a procedere a un nuovo calcolo .

Top