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Document 61988CJ0064

    Sentenza della Corte dell'11 giugno 1991.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
    Pesca - Obblighi di controllo posti a carico degli Stati membri.
    Causa C-64/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02727

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:240

    61988J0064

    SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 GIUGNO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - PESCA - OBBLIGHI DI CONTROLLO POSTI A CARICO DEGLI STATI MEMBRI. - CAUSA C-64/88.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02727


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso per inadempimento - Prova dell' inadempimento - Onere a carico della Commissione - Modalità di prova - Produzione di documenti espurgati per motivi di riservatezza - Ammissibilità

    (Trattato CEE, art. 169)

    2. Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Misure tecniche di conservazione - Misure riguardanti le dimensioni minime delle maglie delle reti, i dispositivi di agganciamento alle reti, le catture accessorie e le dimensioni minime delle catture - Obblighi di controllo e di repressione a carico degli Stati membri - Inadempimento

    (Regolamenti del Consiglio nn. 2057/82, art. 1, e 2241/87, art. 1)

    Parti


    Nella causa C-64/88,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.ri R.C. Fischer, consigliere giuridico, e P. Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra E. Belliard e dal sig. M. Giacomini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince Henri,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982 n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), nonché dall' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987 n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), per quanto riguarda il controllo dell' applicazione di alcune misure tecniche comunitarie per la conservazione delle risorse della pesca, previste dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983 n. 171 (GU L 24, pag. 14) e dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986 n. 3094 (GU L 288, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins e G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet e F.A. Schockweiler, giudici,

    avvocato generale: C.O. Lenz

    cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza del 24 gennaio 1991, nella quale la Repubblica francese è stata rappresentata dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 febbraio 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 febbraio 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo assicurato un controllo che garantisse il rispetto delle misure tecniche comunitarie per la conservazione delle risorse di pesca, previste dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 171 (GU L 24, pag. 14), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094 (GU L 288, pag. 1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dall' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), nonché dall' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1).

    2 Con il citato regolamento n. 2057/82 (in prosieguo: il "primo regolamento sul controllo"), il Consiglio ha istituito alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri. Detto regolamento è stato abrogato e sostituito dal citato regolamento n. 2241/87 (in prosieguo: il "secondo regolamento sul controllo").

    3 L' art. 1 dei due regolamenti sul controllo impone due obblighi agli Stati membri. In forza del primo, di natura preventiva, ogni Stato membro è tenuto a procedere, sia all' interno dei porti situati sul proprio territorio, sia nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, all' ispezione dei pescherecci battenti la propria bandiera o la bandiera di un qualsiasi altro Stato membro. In forza del secondo obbligo, di natura repressiva, gli Stati membri sono tenuti ad intentare, in caso di infrazione alle misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca, azioni penali o amministrative contro il capitano del peschereccio interessato.

    4 Tali misure tecniche, che riguardano, in particolare, le dimensioni delle maglie delle reti, i dispositivi di agganciamento delle reti, le catture accessorie e le dimensioni minime dei pesci, sono state in un primo momento definite dal citato regolamento n. 171/83 (in prosieguo: il "primo regolamento sulle misure di conservazione"), e, in seguito, dal citato regolamento n. 3094/86 (in prosieguo: il "secondo regolamento sulle misure di conservazione"), che ha sostituito il primo regolamento sulle misure di conservazione a decorrere dal 1 gennaio 1987.

    5 Secondo la Commissione, il governo francese non ha rispettato, dal 1984 al 1987, i propri obblighi di ispezione e di repressione allo scopo di far applicare le misure di conservazione di cui trattasi.

    6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati soltanto nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    7 Per provare l' inadempimento, la Commissione si è basata, in particolare, sulle relazioni delle missioni effettuate da propri funzionari incaricati di assistere, dal 1984 al 1987, alle operazioni d' ispezione predisposte dalle autorità francesi. Nella replica, essa ha precisato di tenere tali relazioni a disposizione della Corte, pur sottolineando che era essenziale salvaguardare il carattere riservato di talune informazioni ivi contenute, al fine di garantire l' efficacia dell' attività futura dei suoi ispettori e di tutelare i diritti dei terzi che vi fossero menzionati.

    8 Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte ha invitato la Commissione a comunicarle un documento, dal quale fosse soppresso ogni riferimento nominativo e che indicasse, secondo le misure tecniche di conservazione in esame, le prove da cui risulta che il governo francese non ha adempiuto integralmente i propri obblighi di controllo durante il periodo considerato.

    9 La Commissione ha prodotto un sunto di tali relazioni di missione in cui non compaiono né il nome delle persone interessate né la data e il luogo delle ispezioni. Un prospetto allegato a tale documento mostra che quest' ultimo riguarda 73 missioni, effettuate in 26 porti.

    10 Nelle sue osservazioni, il governo francese ha sostenuto che tale documento non può essere utilizzato come prova di un eventuale inadempimento. Infatti, in assenza di indicazioni sulla data e sul luogo delle ispezioni, esso non sarebbe in grado di verificare né i fatti accertati dagli ispettori della Commissione né le conclusioni che questi ultimi ne hanno tratto.

    11 La tesi del governo francese non può essere accolta. Da un lato, dalla controreplica emerge che esso ha acconsentito alla produzione di relazioni prive di indicazioni tali da permettere l' identificazione di suoi funzionari. Inoltre, poiché l' art. 12, n. 4, dei due regolamenti sul controllo prescrive che le ispezioni comunitarie si svolgano nell' ambito delle operazioni di controllo nazionali, il governo francese dispone, per le operazioni di cui trattasi, delle relazioni redatte dai propri servizi. Esso è quindi in grado di contestare l' esattezza degli accertamenti effettuati dagli ispettori della Commissione e, in particolare, di dimostrare che i suoi funzionari hanno proceduto a controlli per quanto attiene alle misure di conservazione in esame.

    Sull' obbligo di ispezione

    a) Le dimensioni minime delle maglie

    12 Gli artt. 2, 3 e 4 del primo regolamento sulle misure di conservazione, nonché l' art. 2 del secondo regolamento sulle misure di conservazione prescrivono, in sostanza, che i pescatori non devono utilizzare reti le cui maglie abbiano dimensioni inferiori alle norme stabilite dai due regolamenti.

    13 A questo proposito, si deve sottolineare che il governo francese ha ammesso alcune carenze in materia di controllo durante il procedimento precontenzioso. Infatti, da una lettera inviata il 28 maggio 1985 alla Commissione dal sottosegretario agli affari marittimi risulta che il controllo delle reti effettuato dalle autorità nazionali era basato, fino al 1985, su norme meno rigorose di quelle della vigente disciplina comunitaria.

    14 Le relazioni degli ispettori della Commissione rilevano anch' esse carenze nel controllo durante gli anni 1986 e 1987. In primo luogo, le autorità nazionali non disponevano dei misuratori prescritti dalla normativa comunitaria per misurare le reti, o utilizzavano misuratori non conformi a detta normativa. In secondo luogo le stesse applicavano norme nazionali meno severe di quelle stabilite dalla disciplina comunitaria.

    15 Si deve quindi constatare l' insufficienza dei controlli per quanto attiene alle dimensioni delle maglie delle reti.

    b) I dispositivi di agganciamento delle reti

    16 L' art. 7 del primo regolamento sulle misure di conservazione dispone che non si deve utilizzare alcun dispositivo che possa ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.

    17 A questo proposito è sufficiente rilevare che da varie relazioni degli ispettori della Commissione in merito a missioni dagli stessi effettuate nel 1984 e nel 1985 risulta che le autorità nazionali si sono astenute dall' adottare provvedimenti di sorta nel caso di pescherecci equipaggiati con reti munite di dispositivi di agganciamento vietati dalla normativa comunitaria. Anche su questo punto deve essere constatata l' insufficienza dei controlli.

    c) Le catture accessorie

    18 In sostanza, gli artt. da 8 a 10 del primo regolamento sulle misure di conservazione, nonché l' art. 2 del secondo regolamento sulle misure di conservazione, vietano ai pescatori di mettere in vendita catture non aventi le dimensioni minime richieste, salvo il caso in cui esse costituiscano solo una percentuale limitata della loro pesca.

    19 A questo proposito, dalle relazioni degli ispettori della Commissione relative al 1985 ed al 1987 risulta che le autorità nazionali non hanno sempre confiscato le catture accessorie eccessive (dei naselli non aventi le dimensioni prescritte) effettuate in occasione della pesca agli scampi. Ne consegue che il governo francese è venuto meno anche ai suoi obblighi di controllo per quanto attiene alle catture accessorie.

    d) Le dimensioni minime

    20 L' art. 11 del primo regolamento sulle misure di conservazione nonché l' art. 3 del secondo regolamento sulle misure di conservazione dispongono, in sostanza, che i pesci non aventi le dimensioni minime richieste non possono essere venduti.

    21 A questo proposito, il governo francese ha implicitamente ammesso, durante il procedimento precontenzioso, di non avere osservato, fino al 1985, le norme comunitarie in materia. Infatti, dalla citata lettera del 28 maggio 1985 risulta che il segretariato di Stato aveva impartito istruzioni affinché venissero posti sotto sequestro solo i naselli palesemente "sotto misura" (da 15 a 25 cm), mentre l' allegato V del primo regolamento sulle misure di conservazione stabiliva la dimensione minima di tali catture in 30 cm.

    22 Dalle relazioni degli ispettori risulta d' altra parte che le autorità nazionali hanno applicato, durante gli anni 1986 e 1987, norme meno severe, per quanto riguarda le sogliole e i naselli, di quelle stabilite sul piano comunitario. Deve essere constatata l' insufficienza dei controlli anche per quanto attiene alle dimensioni minime.

    23 Da tutte queste considerazioni discende che il governo francese non ha assicurato, dal 1984 al 1987, un controllo che garantisse il rispetto delle misure tecniche di conservazione in esame.

    Sull' obbligo di repressione

    24 Poiché non sono state contestate infrazioni che pure potevano essere accertate dalle autorità nazionali e non sono stati redatti verbali a carico dei contravventori, il governo francese è venuto meno anche all' obbligo di repressione prescritto dai regolamenti sul controllo.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    25 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La convenuta è risultata soccombente e deve essere quindi condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo assicurato, dal 1984 al 1987, un controllo che garantisse il rispetto delle misure tecniche comunitarie per la conservazione delle risorse di pesca, prescritte dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 171, nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dall' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, nonché dall' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987 n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca.

    2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

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