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Document 61988CJ0004

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 1989.
    Lambregts Transportbedrijf contro Stato Belga.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Belgio.
    Politica comune dei trasporti - Autorizzazioni di trasporti su strade nazionali e internazionali.
    Causa 4/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -02583

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:320

    61988J0004

    SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 13 LUGLIO 1989. - LAMBREGTS TRANSPORTBEDRIJF PVBA CONTRO STATO BELGA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN STATE - BELGIO. - TRASPORTI - AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO SU STRADA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. - CAUSA 4/88.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02583


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Trasporti - Trasporti internazionali e nazionali - Realizzazione della libera prestazione dei servizi - Inazione del Consiglio - Conseguenze - Effetto diretto dell' art . 75 del trattato - Assenza

    ( Trattato CEE, artt . 59, 60 e 75 )

    Massima


    Il fatto che il Consiglio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per estendere la libertà di prestazione di servizi al settore dei trasporti prima che scadesse il periodo transitorio, sia venuto meno agli obblighi impostigli dall' art . 75 del trattato, non può avere l' effetto di rendere gli artt . 59 e 60 direttamente applicabili nel settore dei trasporti .

    D' altra parte, l' art . 75, n . 1, lett . a ) e b ), del trattato non attribuisce, di per sé, ai cittadini degli Stati membri diritti che costoro possano far valere dinanzi ai giudici nazionali avverso provvedimenti adottati dalle amministrazioni nazionali .

    Parti


    Nel procedimento 4/88,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal consiglio di Stato del Belgio nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Lambregts Transportbedrijf, con sede in Baarle-Hertog,

    e

    Stato Belga,

    domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 75, n . 1, lett . a ) e b ), del trattato CEE,

    LA CORTE ( sesta sezione ),

    composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e Diez de Velasco, giudici,

    avvocato generale : F.G . Jacobs

    cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

    viste le osservazioni presentate :

    - per la ricorrente nella causa principale, dall' avv . M . Denys del foro di Bruxelles,

    - per il governo belga, dall' avv . R . Marissens del foro di Bruxelles,

    - per il governo dei Paesi Bassi, dal sig . E.F . Jacobs del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . T . van Rijn, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 25 maggio 1989,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1989,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 1° dicembre 1987, pervenuta in cancelleria l' 8 gennaio 1988, il Raa van State del Belgio ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 75, n . 1, del trattato CEE .

    2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra un' impresa di trasporti su strada, la Lambregts Transportbedrijf ( in prosieguo : "Lambregts ") e lo Stato belga .

    3 La Lambregts era titolare di varie autorizzazioni rilasciatele dalle autorità belghe per effettuare operazioni di trasporto nazionale ed internazionale con veicoli immatricolati a suo nome in partenza dal territorio belga o a destinazione di esso . Nel corso di un' indagine amministrativa effettuata nel 1981 al fine di accertare se detta società potesse essere considerata ancora stabilita in Belgio, le autorità competenti constatavano che essa non aveva in Belgio una sede effettiva di operazioni ai sensi della legge belga sulle società .

    4 In base a questo accertamento, il ministro belga delle comunicazioni revocava, il 24 febbraio 1982, tutte le autorizzazioni di trasporto in precedenza rilasciate alla Lambregts .

    5 Il 4 marzo 1982, la Lambregts proponeva avverso detto provvedimento un ricorso d' annullamento dinanzi al consiglio di Stato, deducendo l' incompatibilità della revoca delle autorizzazioni di trasporto con il diritto comunitario . Il consiglio di Stato decideva pertanto di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

    "1 ) Se l' art . 75, n . 1, lett . a ) e b ), del trattato CEE, almeno laddove fa obbligo al Consiglio di instaurare la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti, attribuisca ai cittadini degli Stati membri diritti che essi possono invocare dinanzi ai giudici nazionali in relazione ad atti emanati il 24 febbraio 1982 .

    2 ) In caso di soluzione affermativa della prima questione : se le predette disposizioni ostino a che la conservazione di licenze di trasporto nazionale o internazionale, rilasciate dall' autorità di uno Stato membro ad un' impresa di trasporti avente sede in un altro Stato membro, sia subordinata alla condizione che l' impresa interessata abbia un 'centro di attività' nel primo Stato o, in altre parole, che l' impresa effettui regolarmente in detto Stato operazioni che rientrano nella sua attività commerciale e sia ivi rappresentata da un mandatario che possa impegnarla nei confronti di terzi ."

    6 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    7 Con la prima questione pregiudiziale viene sollevato il problema se, tenuto conto dell' obbligo del Consiglio di attuare una politica comune dei trasporti, conformemente agli artt . 74 e 75 del trattato, il principio della libera circolazione di servizi possa essere invocato da un privato non residente in uno Stato membro avverso una decisione adottata nel 1982 con cui l' amministrazione di detto Stato membro gli vieta di effettuare operazioni di trasporto all' interno, in partenza o a destinazione dello stesso Stato .

    8 Si deve sottolineare in via preliminare che l' art . 59, il quale garantisce la libera circolazione di servizi all' interno della Comunità, ha efficacia diretta e incondizionata dalla scadenza del periodo transitorio indicato nell' art . 8 del trattato, come la Corte ha ricordato nella sentenza 17 dicembre 1981 ( causa 279/80, Webb, Racc . pag . 3305 ). Nella suddetta sentenza la Corte ha altresì ricordato che tale libertà implicava l' abolizione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore di servizi a causa della sua residenza in uno Stato membro diverso da quello nel quale la prestazione deve essere fornita .

    9 Si deve tuttavia osservare che, a norma dell' art . 61, n . 1, del trattato, la libera circolazione di servizi in materia di trasporti è disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo relativo ai trasporti, nel caso presente dagli artt . 74 e seguenti del trattato . Ai sensi dell' art . 75, n . 1, del trattato, spetta al Consiglio stabilire norme comuni da applicare ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito nel territorio di uno o più Stati membri, e le condizioni per l' ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro nonché ogni altra utile disposizione .

    10 Per quanto riguarda le norme comuni vigenti per i trasporti internazionali nel periodo considerato nella causa principale, si deve rilevare che ogni operazione di trasporto in questo settore era - e del resto lo è tuttora - subordinata al rilascio di un' autorizzazione e alla condizione che l' impresa considerata fosse stabilita nello Stato membro che rilasciava l' autorizzazione . Queste autorizzazioni sono rilasciate in base a un sistema di contingenti bilaterali, riguardanti unicamente i trasporti tra due Stati membri, oppure a norma di un regime di contingenti comunitari, che consente ai titolari dell' autorizzazione di effettuare trasporti su tutte le tratte tra gli Stati membri . Quest' ultimo regime è stato istituito dal regolamento del Consiglio 16 dicembre 1976, n . 3164, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merce su strada effettuati tra Stati membri ( GU L 357, pag . 1 ).

    11 Si deve aggiungere che il regolamento del Consiglio 21 giugno 1988, n . 1841, che modifica il contingente comunitario ( GU L 163, pag . 1 ), ha conservato detto regime pur disponendo che il contingente comunitario e i contingenti bilaterali tra Stati membri saranno aboliti il 1° gennaio 1993 per i trasportatori comunitari e che a decorrere da detta data l' accesso al mercato dei trasporti attraverso le frontiere di merci su strada nella Comunità sarà disciplinato da un sistema di autorizzazioni comunitarie concesse in base a criteri qualitativi .

    12 Da quanto precede risulta che durante il periodo considerato, cioè nel 1982, le norme comuni vigenti per i trasporti internazionali non consentivano ad un' impresa, stabilita in uno Stato membro diverso da quello dal quale o verso il quale essa intendeva effettuare operazioni di trasporto, di avvalersi delle norme sulla libera circolazione di servizi .

    13 Altrettanto valeva per quanto riguarda la facoltà di un' impresa di effettuare operazioni di trasporto all' interno di un altro Stato membro nel quale non era stabilita, dato che il Consiglio non aveva fissato le condizioni per l' ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali .

    14 Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche che derivano da questa mancata attuazione del principio della libera circolazione di servizi nel settore del trasporto internazionale e nazionale, si deve sottolineare che nella sentenza 22 maggio 1985 ( causa 13/83, Parlamento / Consiglio, Racc . pag . 1513 ), la Corte ha dichiarato che il Consiglio era venuto meno agli obblighi impostigli dall' art . 75 del trattato, ma ha precisato che questa circostanza non poteva avere l' effetto di rendere gli artt . 59 e 60 del trattato direttamente efficaci nel settore dei trasporti . Durante il periodo considerato, cioè nel 1982, la libera circolazione di servizi nel settore del trasporto internazionale era pertanto garantita soltanto all' interno dello Stato membro in cui l' impresa era stabilita, nonché a partire da detto Stato o a destinazione di esso e con riserva dell' ottenimento di un' autorizzazione di trasporto, conformemente ai contingenti bilaterali o comunitari vigenti in detto Stato membro .

    15 Pertanto, la prima questione dev' essere risolta nel senso che l' art . 75, n . 1, lett . a ) e b ), del trattato non attribuisce ai cittadini degli Stati membri diritti che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali avverso provvedimenti adottati da amministrazioni nazionali nel 1982 .

    16 Considerata la soluzione data alla prima questione pregiudiziale, non occorre pronunziarsi sulla seconda questione sollevata dal giudice nazionale .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    17 Le spese sostenute dal governo del Regno del Belgio, dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( sesta sezione ),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal consiglio di Stato del Belgio, con sentenza 1° dicembre 1987, dichiara :

    L' art . 75, n . 1, lett . a ) e b ), del trattato non attribuisce ai cittadini degli Stati membri diritti che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali avverso provvedimenti adottati da amministrazioni nazionali nel 1982 .

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