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Document 61988CC0215

    Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 28 giugno 1989.
    Casa Fleischhandels-GmbH contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.
    Organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina - Aiuti all'ammasso privato.
    Causa 215/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -02789

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:273

    61988C0215

    Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 28 giugno 1989. - CASA FLEISCHHANDELS GMBH CONTRO BUNDESANSTALT FUER LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESVERWALTUNGSGERICHT - GERMANIA. - AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLA CARNE BOVINA - AIUTI ALL'IMMAGAZZINAGGIO PRIVATO. - CAUSA 215/88.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02789


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1 . Nel quadro di una controversia vertente sul rimborso di un aiuto all' ammasso privato nel settore della carne bovina, il Bundesverwaltungsgericht ha sollevato tre questioni pregiudiziali - riportate per esteso nella relazione d' udienza - relative all' interpretazione della normativa vigente in materia .

    Sulla prima questione

    2 . Con la prima questione si chiede, in sostanza, se il "quantitativo immagazzinato" di cui all' art . 9, n . 3, del regolamento 24 ottobre 1975, n . 2711, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato delle carni bovine ( 1 ), debba essere costituito unicamente da carne rispondente ai requisiti fissati per la concessione dell' aiuto, vale a dire, carne proveniente da animali macellati poco tempo prima .

    3 . Al fine di rispondere a tale quesito occorre, a mio avviso, fare riferimento alla normativa più generale rappresentata dal regolamento della Commissione 25 luglio 1968, n . 1071, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore della carne bovina ( 2 ).

    4 . Nella normativa suindicata sono state dettate, in particolare, le tre seguenti regole :

    - possono essere oggetto di aiuti all' ammasso privato solo i prodotti che provengono da animali macellati da sei giorni al massimo ( art . 2, n . 2 );

    - l' ammasso deve essere disciplinato da un contratto il quale può avere ad oggetto solo una quantità uguale o superiore ad un minimo da determinarsi in sede di regolamento di applicazione ( art . 2, n . 3 );

    - l' obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato come soddisfatto se almeno il 90% o al massimo il 110% di tale quantità sia stato immagazzinato ed ammassato ( art . 3, n . 4 ).

    5 . Dalla circostanza che le predette disposizioni sono tutte contenute nello stesso regolamento si desume che rappresentano condizioni che devono essere rispettate simultaneamente o cumulativamente . Le espressioni "quantità convenuta" e "quantitativo immagazzinato" possono riferirsi soltanto a prodotti che soddisfino alla condizione della data di macellazione . Conseguentemente, all' atto di verificare se almeno il 90% della quantità convenuta sia stata immagazzinata, le autorità competenti possono tener conto solamente della carne conforme al grado di freschezza previsto . ( L' art . 5 del regolamento n . 2711/75 ha stabilito una deroga, limitatamente al periodo della sua vigenza, all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 1071/68, consentendo la concessione dell' aiuto per merci provenienti da animali macellati da dieci anziché da sei giorni al massimo ).

    6 . Tale interpretazione trova conferma nell' art . 4, n . 2, 1° e 3° comma del regolamento n . 2711/75, secondo il quale è possibile ritirare dal magazzino, dopo tre mesi, una parte del quantitativo di carne sotto contratto, precisando che ciò comporta automaticamente la riduzione dell' aiuto . E' chiaro, dunque, che, nell' intenzione del legislatore, il quantitativo sotto contratto è costituito unicamente da carne idonea a beneficiare dell' aiuto, in quanto ogni diminuzione del quantitativo medesimo comporta una riduzione dell' aiuto .

    7 . Infine, il tenore dell' art . 9, n . 3, del regolamento n . 2711/75 non contrasta minimamente con tale interpretazione, ma, anzi, ne costituisce ulteriore conferma . Detta disposizione precisa la misura dell' aiuto all' ammasso nell' ipotesi in cui il "quantitativo immagazzinato" sia inferiore a quello per il quale il contratto è stato concluso . Vi si prevede, innanzitutto, che l' aiuto sia ridotto in proporzione qualora il quantitativo immagazzinato sia compreso tra il 90 ed il 100% di quello convenuto e si conferma, inoltre, quanto risulta già dall' art . 3, n . 4, del citato regolamento n . 1071/68, ossia che nessun aiuto viene erogato se il quantitativo immagazzinato è inferiore al 90 %.

    8 . Orbene, la sanzione consistente nella riduzione o nella soppressione dell' aiuto allorché il quantitativo ammassato sia troppo basso resterebbe lettera morta se, al fine di elevare il quantitativo immagazzinato al livello voluto, l' operatore potesse semplicemente aumentare quest' ultimo ammassando merce non conforme ai requisiti per la concessione dell' aiuto .

    9 . Condivido, peraltro, pienamente gli argomenti che la Commissione ha dedotto dallo scopo e dalla "ratio" della normativa "de qua" e propongo di risolvere la prima questione nei termini suggeriti dalla medesima .

    Sulla seconda questione

    10 . Detta questione verte in sostanza sul problema se la norma dettata dall' art . 2, n . 2, del citato regolamento n . 1071/68, vale a dire l' imposizione di un termine massimo di sei giorni tra la macellazione e l' ammasso, sia stata abrogata o se si applicasse, invece, agli aiuti erogati in vigenza del regolamento della Commissione 25 giugno 1976, n . 1500 ( 3 ).

    11 . Condivido, al riguardo, interamente la tesi della Commissine, secondo la quale era certamente applicabile il termine massimo di sei giorni . Non avendo altro da aggiungere agli argomenti sviluppati dalla Commissione a sostegno di tale tesi, mi permetto di farvi rinvio aderendo anche alla soluzione da essa suggerita in ordine a detta seconda questione .

    Sulla terza questione

    12 . Tenuto conto della soluzione proposta in ordine alla seconda questione, la terza rimane priva di oggetto .

    Conclusioni

    13 . Suggerisco, pertanto, di risolvere come segue le questioni sollevate dal Bundesverwaltungsgericht :

    "1 ) La nozione di 'quantitativo immagazzinato' , di cui all' art . 9, n . 3, 1° comma, del regolamento della Commissione n . 2711, va interpretata nel senso che essa concerne unicamente il quantitativo conforme ai requisiti per la concessione dell' aiuto previsti dal combinato disposto dell' art . 2, n . 2, del regolamento n . 1071/68 e dell' art . 5 del regolamento della Commissione n . 2711/75 .

    2 ) La disposizione di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento della Commissione n . 1071/68 non è stata abrogata né dal regolamento della Commissione n . 2778/74 né dai regolamenti della medesima n . 1860/75, 2711/75 o 1500/76, i quali, ad eccezione del regolamento n . 1500/76, hanno semplicemente derogato all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 1071/68 limitatamente alle misure di intervento dagli stessi introdotte ed al relativo periodo di vigenza . Per quanto attiene alla misura di intervento di cui al regolamento n . 1500/76, è rimasto in vigore l' art . 2, n . 2, del regolamento n . 1071/68 .

    3 ) In considerazione della soluzione proposta per la seconda questione, la terza rimane priva di oggetto ."

    (*) Lingua originale : il francese .

    ( 1 ) GU 1975 L 274, pag . 27 .

    ( 2 ) GU 1968, L 180, pag . 19 .

    ( 3 ) GU 1976, L 167, pag . 31 .

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