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Document 61987CJ0395

Sentenza della Corte del 13 luglio 1989.
Pubblico ministero contro Jean-Louis Tournier.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Francia.
Concorrenza - Diritti d'autore - Ammontare dei compensi - Contratti di rappresentanza reciproca.
Causa 395/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -02521

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:319

61987J0395

SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 LUGLIO 1989. - MINISTERE PUBLIC CONTRO JEAN-LOUIS TOURNIER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE - FRANCIA. - CONCORRENZA - DIRITTI D'AUTORE - LIVELLO DEI COMPENSI - CONTRATTI DI RAPPRESENTAZIONE RECIPROCA. - CAUSA 395/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02521
edizione speciale svedese pagina 00113
edizione speciale finlandese pagina 00125


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritti d' autore - Protezione - Limiti - Supporti del suono posti in commercio all' interno di uno Stato membro con il consenso dell' autore - Importazione in un altro Stato membro - Opposizione o restrizione legata alla riscossione dei diritti d' autore - Inammissibilità

( Trattato CEE, art . 30 )

2 . Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritti d' autore - Libera prestazione dei servizi - Normativa nazionale che autorizza, in occasione dell' esecuzione pubblica di opere musicali registrate su supporti del suono importati da un altro Stato membro, la riscossione di diritti d' autore - Ammissibilità

( Trattato CEE, artt . 30 e 59 )

3 . Concorrenza - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore - Liceità - Clausola di esclusività - Illiceità

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

4 . Concorrenza - Intese - Pratiche concertate - Parallelismo di comportamento - Presunzione d' esistenza di una concertazione - Limiti - Rifiuto delle società nazionali di gestione dei diritti d' autore di permettere, ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro, l' accesso diretto al loro repertorio - Valutazione da parte del giudice nazionale

( Trattato CEE, artt . 85, n . 1 e 177 )

5 . Concorrenza - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Rifiuto da parte di una società nazionale di gestione dei diritti d' autore di permettere ad un utilizzatore l' accesso ad una parte soltanto del repertorio protetto - Liceità - Presupposti

( Trattato CEE, art . 85 )

6 . Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Condizioni di transazione non eque - Tariffe applicate da una società di gestione dei diritti d' autore sensibilmente più elevate di quelle praticate in altri Stati membri - Possibilità di giustificazione

( Trattato CEE, art . 86 )

Massima


1 . Una società di gestione dei diritti d' autore, che agisca in nome del titolare di un diritto d' autore o del suo licenziatario, non può invocare il diritto esclusivo di sfruttamento conferito dal diritto d' autore per impedire o limitare l' importazione di supporti del suono che siano stati legittimamente messi in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso o con il suo consenso . Infatti, nessuna norma giuridica nazionale può permettere ad un' impresa incaricata della gestione di diritti d' autore e che abbia il monopolio di fatto ( di tale gestione ) nel territorio di uno Stato membro di riscuotere un prelievo sui prodotti importati da un altro Stato membro, in cui siano stati messi in circolazione dal titolare del diritto d' autore o con il suo consenso, e d' imporre, in tal modo, un onere all' importazione dei supporti del suono che siano già in libera circolazione nel mercato comune, per il fatto che essi attraversano una frontiera interna .

2 . Gli artt . 30 e 59 del trattato debbono essere interpretati nel senso che non ostano all' applicazione di una normativa nazionale che consideri come una violazione del diritto d' autore l' esecuzione pubblica, senza pagamento di compensi, di opere musicali tutelate registrate su dei supporti di suono, qualora siano già stati versati compensi all' autore per la riproduzione dell' opera, in un altro Stato membro .

3 . Non sono, di per sé, restrittivi della concorrenza in maniera tale da rientrare nel divieto contemplato dall' art . 85, n . 1, del trattato i contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore in materia musicale, con cui tali società si attribuiscono vicendevolmente il diritto di concedere, sul territorio di rispettiva competenza, le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere musicali tutelate da diritti d' autore di membri delle altre società e di sottomettere queste autorizzazioni a talune condizioni, in conformità alle leggi vigenti nel territorio di cui trattasi, tendendo tali contratti al duplice scopo di sottoporre, da una parte, l' insieme delle opere musicali tutelate, indipendentemente dalla loro origine, a condizioni identiche per gli utilizzatori stabiliti in uno stesso Stato, in conformità al principio di non discriminazione adottato dalle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti d' autore e, dall' altra, di permette alle società di gestione di avvalersi, per la tutela del loro repertorio in un altro Stato, dell' organizzazione istituita dalla società di gestione che vi esercita le sue attività, senza essere costrette ad aggiungere a tale organizzazione reti proprie di contratti con gli utilizzatori e controlli propri in loco .

La situazione potrebbe essere diversa se questi contratti di prestazione di servizi istituissero un' esclusiva nel senso che le società di gestione si fossero impegnate a non dare accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti all' estero .

4 . L' art . 85 del trattato va interpretato nel senso che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore degli Stati membri, la quale abbia come scopo o come risultato il rifiuto di ciascuna società di permettere che gli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro accedano direttamente al suo repertorio .

Spetta ai giudici nazionali, nell' ambito della ripartizione di competenze contemplata dall' art . 177 del trattato, determinare se sia effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di gestione .

A tale scopo questi giudici devono considerare, da una parte, che un semplice parallelismo di comportamento può, in taluni casi, costituire un serio indizio di una pratica concordata qualora crei condizioni che non corrispondono a condizioni normali di concorrenza e, d' altra parte, che una siffatta concertazione non può essere presunta qualora il parallelismo di comportamento possa spiegarsi con motivi diversi dall' esistenza di una concertazione . Trattandosi di pratiche di società di gestione di diritti d' autore, il motivo di un tale comportamento potrebbe risiedere nel fatto che in caso di accesso diretto al loro repertorio in un altro Stato membro, esse sarebbero obbligate ad organizzare all' estero un proprio sistema di gestione e di controllo .

5 . Il fatto che una società nazionale di gestione dei diritti d' autore in materia musicale rifiuti l' accesso degli utilizzatori di musica registrata al solo repertorio straniero da essa rappresentato ha per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza sul mercato comune solo se risulta che l' accesso ad una parte del repertorio tutelato potrebbe interamente salvaguardare gli interessi degli autori, compositori ed editori di musica senza tuttavia aumentare le spese della gestione dei contratti e della sorveglianza sull' utilizzazione delle opere musicali tutelate .

6 . Una società nazionale di gestione di diritti d' autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora le tariffe da essa applicate alle discoteche siano sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea . Diverso sarebbe il caso se la società dei diritti d' autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore nello Stato membro interessato e questa stessa gestione negli altri Stati membri .

Parti


Nel procedimento 395/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour d' appel di Aix-en-Provence nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Pubblico ministero

e

Jean-Louis Tournier, direttore della Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ( Sacem ), con sede in Neuilly,

Parte civile : Jean Verney, residente a Juan-les-Pins,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 30, 59, 85 e 86 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, f.f . di presidente, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per il sig . J . Verney, parte civile nel procedimento principale, dall' avv . H.C . Fourgoux del foro di Parigi, dall' avv . A . Paffenholz-Bompart del foro di Grasse e, durante la fase orale, anche dall' avv . P.F . Ryziger del foro di Parigi,

- per il sig . J.L . Tournier, imputato nel procedimento principale, dall' avv . O . Carmet del foro di Parigi,

- per il governo della Repubblica francese, dai sigg . R . de Gouttes e M . Giacomini, in qualità di agenti,

- per il governo della Repubblica italiana, dal sig . L . Ferrari Bravo, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato I . Braguglia,

- per il governo della Repubblica ellenica, dai sigg . E.M . Mamouna, G . Crippa, S . Zissimopoulos e Y . Kranidiotis, in qualità di agenti,

- per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici G . Marenco e I . Langermann, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale dell' 8 marzo 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 26 maggio 1989,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 2 dicembre 1987, pervenuta alla Corte il 23 dello stesso mese, la cour d' appel di Aix-en-Provence ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, svariate questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 30, 59, 85 e 86 del suddetto trattato, onde valutare la compatibilità, con queste norme, delle condizioni di transazione imposte agli utilizzatori da una società nazionale di gestione di diritti d' autore degli autori, compositori e editori musicali .

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale a carico del sig . Jean-Louis Tournier, direttore della Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ( in prosieguo : "Sacem "), che è la società francese di gestione dei diritti d' autore in materia musicale, su querela, con costituzione di parte civile, proposta dal gestore di una discoteca di Juan-les-Pins che contesta alla Sacem il fatto di imporgli il pagamento di prestazioni eccessive, inique o indebite per la rappresentazione di opere musicali tutelate nel suo locale, commettendo così alcuni reati puniti dalla legge francese .

3 Il giudice istruttore di Grasse, presso il quale era stata presentata detta querela, emetteva un' ordinanza di non luogo a procedere, ma la sezione penale della cour d' appel di Aix-en-Provence invalidava tale ordinanza . Essa ordinava un supplemento d' istruttoria onde procedere, in particolare, all' incriminazione del direttore della Sacem . Nel corso del contraddittorio che ne seguiva, la parte civile chiedeva alla sezione penale di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali, in quanto l' aliquota del compenso imposta dalla Sacem meritava a suo parere di essere valutata alla luce delle norme del trattato CEE in materia di concorrenza .

4 Le censure esposte dalla parte civile riguardano il comportamento generale della Sacem nei confronti delle discoteche in Francia . A tal fine, la parte civile faceva innanzitutto valere che l' aliquota dei compensi richiesti dalla Sacem è arbitraria e non equa costituendo quindi un abuso della posizione dominante occupata da tale società . Infatti, l' ammontare di tali compensi sarebbe notevolmente più elevato di quello praticato negli altri Stati membri mentre, per giunta, le tariffe applicate alle discoteche non avrebbero alcun rapporto con quelle praticate nei confronti di altri grossi utilizzatori di musica registrata, quali la televisione e la radio .

5 Essa sostiene poi che le discoteche utilizzano, in larghissima misura, musica di origine angloamericana, circostanza che non sarebbe presa in considerazione nel metodo di calcolo dei compensi definito dalla Sacem e basato sull' applicazione di un' aliquota fissa dell' 8,25% sulla cifra d' affari, al lordo dell' IVA, della discoteca considerata . Infatti, i gestori dovrebbero pagare questi elevatissimi compensi per avere accesso a tutto il repertorio della Sacem, mentre essi sono interessati solo ad una parte di esso; la Sacem avrebbe sempre rifiutato di dar loro accesso ad una parte del repertorio, mentre essi non avrebbero neppure la possibilità di rivolgersi direttamente alle società di gestione di diritti d' autore in altri paesi, essendo queste ultime vincolate alla Sacem da "contratti di rappresentanza reciproca" e rifiutando pertanto l' accesso diretto ai loro repertori .

6 La cour d' appel constatava innanzitutto che l' attività della Sacem si estendeva all' intero territorio francese, che costituisce una parte sostanziale del mercato comune, e che il comportamento contestato a tale società era tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri . Essa riteneva poi che la Sacem occupasse una posizione dominante sul territorio francese poiché essa possiede di fatto, se non di diritto, il monopolio assoluto della gestione dei diritti dei suoi membri ed ha ricevuto mandato, dai suoi omologhi stranieri, per gestire in Francia i loro repertori di opere musicali alle stesse condizioni del repertorio ad essa proprio . La cour d' appel ha infine osservato che era pacifico che, anche se tale mandato non è esclusivo, nessuna discoteca o impresa francese era in grado di stringere rapporti contrattuali diretti con una società di autori straniera .

7 Alla luce di queste considerazioni, la cour d' appel ha sollevato le seguenti cinque questioni pregiudiziali :

"1 ) Se l' ammontare del compenso o dei compensi cumulativi fissati dalla Sacem, che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune, tanto da costituire in Francia un monopolio di fatto per la gestione dei diritti d' autore e per la riscossione dei relativi compensi, sia compatibile con l' art . 86 del trattato di Roma o se, al contrario, accompagnandosi all' imposizione di condizioni inique e non negoziabili, si traduca in una pratica abusiva e lesiva della concorrenza .

2 ) Se l' organizzazione, fondata su un insieme di contratti, detti di rappresentanza reciproca, comportanti un' esclusiva di fatto nella maggior parte dei paesi della Comunità, la quale consente ad una società di controllo e riscossione di diritti d' autore, operante sul territorio di uno Stato membro, di fissare in modo arbitrario e discriminatorio l' entità dei compensi, sì da impedire agli utilizzatori di scegliere autori stranieri dal repertorio senza essere costretti a pagare un compenso per il repertorio della società di autori dello Stato membro in questione, costituisca una pratica concordata contraria alle disposizioni dell' art . 85, n . 1, del trattato di Roma, avendo essa l' effetto di agevolare l' abuso di posizione dominante ai sensi dell' art . 86 di detto trattato .

3 ) Se l' art . 86 del trattato di Roma debba essere interpretato nel senso che sia ravvisabile una 'condizione di transazione non equa' nella fissazione di una base di calcolo e di un' aliquota dei compensi da parte di una società di controllo e riscossione di diritti d' autore che occupi una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune e sia legata da contratti di reciproca rappresentanza ad omologhe società di altri paesi della CEE, allorché detta aliquota risulti di molte volte superiore a quella praticata da tutte le società di autori dei paesi membri della CEE, senza una ragione oggettivamente giustificabile e senza rapporto con le somme corrisposte agli autori, sì da rendere il compenso sproporzionato rispetto al valore economico della prestazione fornita .

4 ) Se il rifiuto, opposto da una società di autori e di editori, in posizione di monopolio di fatto sul territorio di uno Stato membro, di consentire agli utilizzatori di supporti del suono l' accesso al solo repertorio straniero da essa rappresentato, compartimentando il mercato, debba essere considerato come avente per oggetto o comunque per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell' art . 85, n . 1 .

5 ) Posto che la Corte ha già dichiarato che la messa a disposizione del pubblico di un disco o di un libro si confonde con la circolazione del supporto materiale dell' opera, comportante l' esaurimento del diritto al compenso, malgrado che l' acquirente paghi all' editore il prezzo del disco in cui è incorporato il diritto d' autore corrispondente all' autorizzazione allo sfruttamento dell' opera, se l' applicazione di una normativa nazionale che assimila alla contraffazione dei supporti del suono l' ipotesi del mancato pagamento alla società nazionale di controllo, gestione e riscossione, in situazione di monopolio di fatto, dei compensi da questa fissati per l' esecuzione in pubblico sia compatibile con gli artt . 30 e 59 del trattato, qualora detti compensi siano abusivi e discriminatori e la loro aliquota non sia stabilita dagli stessi autori e/o non sia quella che le società di autori straniere che li rappresentano potrebbero negoziare direttamente ".

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del procedimento, della normativa francese in materia di diritti d' autore nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

9 Occorre esaminare innanzitutto la quinta questione, relativa agli artt . 30 e 59 del trattato, poi la seconda e la quarta questione, relative all' art . 85, e infine l' interpretazione dell' art . 86 che forma oggetto della prima e della terza questione .

Sulla quinta questione ( artt . 30 e 59 )

10 La quinta questione pone due problemi diversi : innanzitutto, quello di stabilire se gli artt . 30 e 59 del trattato ostino all' applicazione di una normativa nazionale che consideri come una violazione del diritto d' autore l' esecuzione pubblica, senza pagamento di compensi, di opere musicali tutelate per mezzo di supporti del suono, qualora siano già stati versati compensi all' autore, per la riproduzione dell' opera, in un altro Stato membro; inoltre, quello dell' influenza, sulla soluzione da dare, dell' aliquota dei compensi di cui trattasi .

11 Si deve innanzitutto ricordare che, secondo la sentenza 20 gennaio 1981 ( cause riunite 55 e 57/80, Musik-Vertrieb Membran, Racc . pag . 147 ), una società di gestione dei diritti d' autore, che agisca in nome del titolare di un diritto d' autore o del suo licenziatario, non può invocare il diritto esclusivo di sfruttamento conferito dal diritto d' autore per impedire o limitare l' importazione di supporti del suono che siano stati legittimamente messi in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso o con il suo consenso . Infatti, nessuna norma giuridica nazionale può permettere ad un' impresa incaricata della gestione di diritti d' autore e che abbia il monopolio di fatto di tale gestione nel territorio di uno Stato membro di riscuotere un prelievo sui prodotti importati da un altro Stato membro, in cui sono stati messi in circolazione dal titolare del diritto d' autore o con il suo consenso, e di imporre, in tal modo, un onere all' importazione dei supporti del suono che siano già in libera circolazione nel mercato comune, per il fatto che essi attraversano una frontiera interna .

12 Occorre osservare poi che i problemi che comporta il rispetto del diritto d' autore su opere musicali messe a disposizione del pubblico attraverso la rappresentazione, in relazione alle esigenze del trattato, non coincidono con quelli riguardanti i casi in cui la messa a disposizione del pubblico si confonde con la circolazione del supporto materiale dell' opera . Nel primo caso, il titolare del diritto d' autore e i suoi aventi causa hanno un interesse legittimo a calcolare i compensi dovuti per l' autorizzazione a rappresentare l' opera in funzione del numero effettivo o probabile delle rappresentazioni, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 18 marzo 1980 ( causa 62/79, Coditel, Racc . pag . 881 ).

13 Vero è che la presente causa solleva un problema particolare quanto alla distinzione tra questi due regimi, in quanto i supporti del suono sono, da un lato, prodotti a cui si applicano le disposizioni relative alla libera circolazione di merci di cui agli artt . 30 e seguenti del trattato ma, dall' altro, possono essere utilizzati ai fini della rappresentazione pubblica dell' opera musicale di cui trattasi . In una situazione del genere, la conciliazione delle esigenze risultanti dalla libera circolazione delle merci e dalla libera prestazione di servizi e quelle imposte dal rispetto dovuto ai diritti d' autore va realizzata in modo che i titolari di diritti d' autore, o le società loro mandatarie, possano far valere i loro diritti esclusivi per chiedere il versamento di compensi in caso di diffusione pubblica di musica registrata su supporti del suono, mentre la messa in commercio di tali supporti del suono non può dar luogo, nel paese della diffusione pubblica, ad alcun prelievo di compensi .

14 Quanto al carattere abusivo o discriminatorio dell' aliquota del compenso, quest' ultima, fissata in maniera autonoma dalla Sacem, va valutata alla luce delle regole di concorrenza degli artt . 85 e 86 . L' aliquota del compenso non entra in gioco al fine di esaminare la compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con gli artt . 30 e 59 del trattato .

15 Pertanto, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che gli artt . 30 e 59 del trattato debbono essere interpretati nel senso che non ostano all' applicazione di una normativa nazionale che consideri come una violazione del diritto d' autore l' esecuzione pubblica, senza pagamento di compensi, di opere musicali tutelate, per mezzo di supporti del suono, qualora all' autore siano già stati versati, in un altro Stato membro, compensi per la riproduzione dell' opera .

Sulla seconda e sulla quarta questione ( art . 85 )

16 La seconda questione riguarda la prassi seguita dalle società nazionali di gestione di diritti d' autore dei vari Stati membri nei loro rapporti reciproci . Essa riguarda, da un lato, l' organizzazione, da parte di dette società, di una rete di convenzioni di rappresentanza reciproca e, dall' altro, la prassi seguita da tali società di rifiutare collettivamente ogni accesso ai loro repertori rispettivi da parte di utilizzatori stabiliti in altri Stati membri .

17 Sul primo punto va innanzitutto precisato che, come risulta dagli atti, per "contratto di rappresentanza reciproca", quale considerato dal giudice nazionale, va inteso un contratto tra due società nazionali di gestione di diritti d' autore in materia musicale con cui tali società si attribuiscono reciprocamente il diritto di concedere, sul territorio di rispettiva competenza, le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere musicali tutelate da diritti d' autore di membri delle altre società e di sottoporre tali autorizzazioni a talune condizioni, in conformità alle leggi vigenti nel territorio di cui trattasi . Tali condizioni comprendono in particolare il pagamento di compensi, la cui riscossione è effettuata dalla società mandataria per conto dell' altra società . Il contratto precisa che ciascuna società applicherà, per quanto riguarda le opere del repertorio dell' altra società, le stesse tariffe, gli stessi metodi e mezzi di riscossione e di ripartizione dei compensi che essa applica alle opere del proprio repertorio .

18 Occorre ricordare poi che, secondo le convenzioni internazionali da applicare in materia di diritti d' autore, i titolari di diritti d' autore riconosciuti in base alla normativa di uno Stato contraente beneficiano, sul territorio di qualsiasi altro Stato contraente, della stessa tutela contro la violazione di tali diritti di cui godono i cittadini dell' ultimo Stato, nonché dei rimedi giuridici concessi a tali cittadini .

19 Stando così le cose, è chiaro che i contratti di rappresentanza reciproca tra società di gestione tendono ad un duplice scopo : in primo luogo, essi cercano di sottoporre l' insieme delle opere musicali tutelate, indipendentemente dalla loro origine, a condizioni identiche per gli utilizzatori stabiliti in uno stesso Stato, in conformità al principio adottato dalla normativa internazionale; in secondo luogo, essi consentono alle società di gestione di avvalersi, per la tutela del loro repertorio in un altro Stato, dell' organizzazione istituita dalla società di gestione che vi esercita le sue attività, senza essere costrette ad aggiungere a tale organizzazione reti proprie di contratti con gli utilizzatori e controlli propri in loco .

20 Da queste considerazioni discende che i contratti di rappresentanza reciproca di cui trattasi sono contratti di prestazione di servizi di per sé non restrittivi della concorrenza in maniera tale da rientrare nel divieto contemplato dall' art . 85, n . 1, del trattato . Potrebbe essere diverso se questi contratti istituissero un' esclusiva nel senso che le società di gestione si fossero impegnate a non dare accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti all' estero; tuttavia, risulta dagli atti che questo tipo di clausole di esclusiva che figurava in passato nei contratti di rappresentanza reciproca è stato soppresso su richiesta della Commissione .

21 La Commissione segnala tuttavia che l' eliminazione di questa clausola di esclusiva nei contratti non ha avuto l' effetto di modificare il comportamento delle società di gestione rifiutando esse di concedere una licenza o di affidare il loro repertorio all' estero ad una società diversa da quella insediata sul territorio di cui trattasi . Tale affermazione porta all' esame del secondo problema sollevato dalla questione pregiudiziale, quello di stabilire se le società di gestione non abbiano, di fatto, conservato la loro esclusiva attraverso una pratica concordata .

22 Al riguardo, la Commissione e la Sacem fanno valere che le società di gestione non hanno alcun interesse ad utilizzare un metodo diverso da quello del mandato conferito alla società insediata sul territorio interessato e che, stando così le cose, non appare realistico ritenere che il rifiuto delle società di gestione di accordare un accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori esteri corrisponda ad una pratica concordata . I gestori di discoteche, pur riconoscendo che le società estere affidano la gestione del loro repertorio alla Sacem perché sarebbe troppo gravoso istituire in Francia un sistema di riscossione diretta, ritengono però che tali società si siano concertate a tal fine . A sostegno di questa tesi, essi fanno riferimento alle lettere, pervenute a taluni utilizzatori francesi e provenienti da diverse società di gestione straniere, con cui si rifiuta loro l' accesso diretto al repertorio in termini chiaramente identici .

23 Va rilevato che una concertazione tra società nazionali di gestione di diritti d' autore che abbia l' effetto di rifiutare sistematicamente l' accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori esteri dev' essere considerata come implicante una pratica concordata restrittiva della concorrenza e in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri .

24 Come la Corte ha dichiarato nella sua sentenza 14 luglio 1972 ( causa 48/69, Imperial Chemical Industries, Racc . pag . 619 ), un semplice parallelismo di comportamenti può, in taluni casi, costituire un serio indizio di una pratica concordata qualora porti a condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali . Tuttavia, una siffatta concertazione non può essere presunta qualora il parallelismo di comportamenti possa spiegarsi con motivi diversi dall' esistenza di una concertazione . Ciò potrebbe verificarsi qualora le società di gestione di diritti d' autore degli altri Stati membri fossero obbligate, in caso di accesso diretto al loro repertorio, ad organizzare un proprio sistema di gestione e di controllo su un altro territorio .

25 Il fatto di stabilire se sia effettivamente intervenuta una concertazione vietata dal trattato dipende, di conseguenza, dalla valutazione di talune presunzioni e dalla valutazione di taluni documenti e altri mezzi di prova . Nell' ambito della ripartizione delle competenze contemplata dall' art . 177 del trattato, tale compito spetta ai giudici nazionali .

26 Pertanto, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l' art . 85 del trattato va interpretato nel senso che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione di diritti d' autore degli Stati membri che abbia per oggetto o per effetto il rifiuto, da parte di ciascuna società, dell' accesso diretto al suo repertorio nei confronti degli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro . Spetta ai giudici nazionali determinare se sia effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di gestione .

27 La quarta questione riguarda un problema diverso, ossia quello del rifiuto, da parte di una società di gestione, di concedere agli utilizzatori stabiliti sul territorio di cui essa è responsabile un' autorizzazione per la diffusione pubblica di opere musicali che sia limitata al solo repertorio straniero che tale società rappresenta sul territorio di cui trattasi .

28 Risulta dagli atti che, nel passato, le discoteche francesi hanno cercato di ottenere l' accesso a taluni repertori stranieri gestiti dalla Sacem, in particolare ai repertori americano e britannico o, quanto meno, l' accesso a talune categorie di opere musicali, particolarmente appropriate per essere diffuse nelle discoteche e provenienti essenzialmente da paesi stranieri . Poiché la Sacem ha sempre rifiutato di accordare un' autorizzazione di utilizzazione parziale del repertorio, le discoteche avrebbero dovuto pagare elevati compensi corrispondenti all' utilizzazione per intero di tale repertorio, mentre esse ne diffondono solo una parte .

29 Il governo francese e la Commissione hanno attirato l' attenzione della Corte sulle difficoltà pratiche che comporterebbe la frammentazione del repertorio complessivo in diversi sottogruppi in grado di essere messi in commercio . In primo luogo, le discoteche perderebbero il vantaggio di avere una libertà totale nella scelta delle opere musicali da esse diffuse; in secondo luogo, la differenziazione tra opere musicali tutelate la cui diffusione fosse o meno autorizzata potrebbe condurre ad una maggiore sorveglianza e comportare così costi più elevati per gli utilizzatori di musica .

30 Va ricordato che la Corte si è già pronunciata, nella sentenza 21 marzo 1974 ( causa 127/73, BRT II, Racc . pag . 313 ), sul carattere globale dei contratti stipulati da una società nazionale di gestione di diritti d' autore con i suoi singoli associati e sulla compatibilità della prassi seguita in materia con l' art . 86 del trattato . Nel caso di specie, si tratta tuttavia del carattere globale dei contratti stipulati dalla società con una determinata categoria di utilizzatori di musica registrata e della compatibilità di tali contratti con l' art . 85 .

31 Al riguardo, bisogna innanzitutto constatare che le società di gestione perseguono uno scopo legittimo quando si sforzano di salvaguardare i diritti e gli interessi dei loro aderenti nei confronti degli utilizzatori di musica registrata . I contratti stipulati a tal fine con gli utilizzatori possono essere considerati restrittivi della concorrenza ai sensi dell' art . 85 solo se la pratica controversa superi quanto effettivamente indispensabile per il conseguimento di tale fine . Ciò potrebbe avvenire se l' accesso diretto ad un sottogruppo, quale sollecitato dai gestori di discoteche, potesse salvaguardare interamente gli interessi degli autori, compositori ed editori musicali senza tuttavia aumentare le spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull' utilizzazione delle opere musicali tutelate .

32 Il risultato di tale valutazione può essere diverso da uno Stato membro all' altro . Spetta al giudice nazionale effettuare, in ciascun caso di specie, gli accertamenti di fatto necessari .

33 Di conseguenza, la quarta questione dev' essere risolta nel senso che il fatto che una società nazionale di gestione di diritti d' autore in materia musicale rifiuti l' accesso degli utilizzatori di musica registrata al solo repertorio straniero da essa rappresentato ha per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza sul mercato comune solo se l' accesso ad una parte del repertorio tutelato possa interamente salvaguardare gli interessi degli autori, compositori ed editori di musica senza, tuttavia aumentare le spese della gestione dei contratti e della sorveglianza sull' utilizzazione delle opere musicali tutelate .

Sulla prima e sulla terza questione ( art . 86 )

34 Occorre osservare, in via preliminare, che in forza della stessa lettera dell' art . 86 qualsiasi imposizione di condizioni di transazione non eque da parte di un' impresa in posizione dominante costituice un' abuso di quest' ultima .

35 La prima questione riguarda il problema di stabilire quali criteri debbano essere applicati al fine di determinare se una società nazionale di gestione di diritti d' autore che si trovi in una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune imponga condizioni di transazione non eque; essa pone l' accento sul carattere non negoziabile e non equo delle condizioni imposte . Con la terza questione si chiede più in particolare se una soluzione della prima questione possa essere fondata sul criterio messo in rilievo dai gestori delle discoteche e ripreso nella formulazione della questione, ossia il rapporto dell' aliquota utilizzata con quella praticata da società di gestione di altri Stati membri .

36 Al riguardo, la Sacem fa valere che i metodi utilizzati, nei diversi Stati membri, per determinare la base imponibile dell' aliquota del compenso sono dissimili dato che i compensi calcolati sulla base della cifra di affari di una discoteca, come in Francia, non sono comparabili a quelli fissati in relazione alla superficie al suolo del locale di cui trattasi, come avviene in altri Stati membri . Se si fosse in grado di neutralizzare tali divergenze di metodo, attraverso un esame comparativo fondato sugli stessi criteri, si giungerebbe alla conclusione che le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l' ammontare dei compensi sono poco significative .

37 Tali affermazioni sono state contestate non solo dai gestori delle discoteche, ma anche dalla Commissione . Quest' ultima ha precisato che, nell' ambito di un' indagine condotta sui diritti riscossi dalla Sacem presso talune discoteche francesi, essa ha chiesto a tutte le società nazionali di gestione dei diritti d' autore in materia musicale nella Comunità di comunicarle i compensi riscossi presso una discoteca tipo con determinate caratteristiche per quanto riguarda il numero dei posti, la superficie, le ore di apertura, la natura della località, il prezzo di entrata, il prezzo della consumazione più richiesta e gli introiti globali annui, al lordo delle tasse . La Commissione riconosce che questo metodo di raffronto non tiene conto delle differenze sensibili che possono esistere da uno Stato membro all' altro quanto alla frequentazione delle discoteche e che sono in relazione con diversi fattori quali il clima, le abitudini sociali e le tradizioni storiche . Tuttavia, un compenso di importo corrispondente ad un multiplo dei compensi riscossi negli altri Stati membri sarebbe tale da comprovare il carattere non equo del compenso; orbene, l' indagine condotta dalla Commissione porterebbe a tale constatazione .

38 Va osservato che, qualora un' impresa in posizione dominante imponga, per i servizi da essa prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza dev' essere considerata come l' indizio di un abuso di posizione dominante . Spetta, in questo caso, all' impresa di cui trattasi giustificare la differenza basandosi sulle diversità obiettive tra la situazione dello Stato membro interessato e quella prevalente in tutti gli altri Stati membri .

39 Al riguardo, la Sacem ha invocato un certo numero di circostanze al fine di giustificare tale differenza . Così essa ha fatto riferimento ai prezzi elevati praticati dalle discoteche in Francia, al livello tradizionalemnte elevato della tutela assicurata dal diritto d' autore in questo paese, nonché alle particolarità della legge francese secondo la quale la diffusione delle opere musicali registrate è assoggettata non soltanto ad un diritto di rappresentazione ma anche ad un diritto complementare di riproduzione meccanica .

40 Va tuttavia osservato che circostanze di tale natura non possono spiegare una differenza estremamente sensibile tra le aliquote dei compensi imposti nei diversi Stati membri . Il livello elevato dei prezzi praticati dalle discoteche in un determinato Stato membro, supponendo che esso sia provato, può essere il risultato di parecchi elementi di fatto, fra i quali può figurare, a sua volta, l' aliquota dei compensi dovuti per la diffusione di musica registrata . Quanto al livello di tutela assicurato dalla legge nazionale, occorre rilevare che il diritto d' autore sulle opere musicali comprende, in generale, un diritto di rappresentazione e un diritto di riproduzione e che la circostanza che un "diritto complementare di riproduzione" sia dovuto in alcuni Stati membri, fra cui la Francia, in caso di diffusione in pubblico non implica che il livello di tutela sia diverso . Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 9 aprile 1987 ( causa 402/85, Basset, Racc . pag . 1747 ), il diritto complementare di riproduzione meccanica va inteso, prescindendo dalle nozioni impiegate dalla legislazione e dalla prassi francese, come parte del corrispettivo dei diritti d' autore per la rappresentazione pubblica di un' opera musicale registrata e adempie quindi una funzione equivalente a quella del diritto di rappresentazione riscosso nella stessa circostanza in un altro Stato membro .

41 La Sacem sostiene inoltre che le abitudini di riscossione sarebbero diverse in quanto talune società di gestione dei diritti d' autore degli Stati membri tenderebbero a non insistere sulla riscossione di compensi esigui presso piccoli utilizzatori disseminati nel paese, quali i gestori di discoteche, gli organizzatori di balli e i proprietari di caffè . In Francia si è sviluppata una tradizione opposta, tenuto conto della volontà degli autori di vedere interamente rispettati i loro diritti .

42 Un argomento del genere non può essere accolto . Risulta infatti dagli atti che una delle differenze più salienti tra le società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri risiede nell' entità delle spese di funzionamento . Qualora, come talune indicazioni figuranti agli atti delle cause principali fanno pensare, il personale di una siffatta società di gestione sia notevolmente più numeroso di quello delle società corrispondenti in altri Stati membri e, inoltre, la percentuale del ricavato dei compensi destinata alle spese di riscossione, di amministrazione e di ripartizione, anziché ai titolari dei diritti d' autore, vi sia notevolmente più elevata, non è escluso che proprio la mancanza di concorrenza sul mercato di cui trattasi permetta di spiegare la mole dell' apparato amministrativo e, di conseguenza, l' aliquota elevata dei compensi .

43 Occorre quindi ritenere che il raffronto con la situazione negli altri Stati membri possa fornire indicazioni valide per quanto riguarda l' abuso eventuale della posizione dominante di una società nazionale di gestione di diritti d' autore . Pertanto, la terza questione pregiudiziale dev' essere risolta in senso affermativo .

44 La discussione svoltasi dinanzi alla Corte tra i gestori di discoteche e la Sacem ha riguardato anche altri criteri, non menzionati nelle questioni pregiudiziali, che potrebbero comprovare il carattere non equo dell' aliquota controversa . Così i gestori hanno fatto valere la differenza tra l' aliquota praticata nei confronti delle discoteche e quella applicata ad altri grossi utilizzatori di musica registrata quali la radio e la televisione . Tuttavia, essi non hanno fornito elementi tali da definire un metodo idoneo onde procedere ad un raffronto affidabile su base omogenea e la Commissione e i governi intervenuti non si sono pronunciati su questo punto . Stando così le cose, la Corte non è in grado di esaminare questo criterio nell' ambito del presente procedimento pregiudiziale .

45 E' stato altresì menzionato il problema di stabilire se la natura globale o forfettaria dell' aliquota del compenso non debba essere presa in considerazione al fine di determinare il carattere equo o meno, ai sensi dell' art . 86, dell' ammontare del compenso . Al riguardo, basta rinviare alle considerazioni svolte in precedenza in merito alla quarta questione . Infatti, la natura globale del compenso può essere messa in discussione alla luce del divieto sancito dall' art . 86 solo nei limiti in cui altri metodi possano realizzare lo stesso scopo legittimo che è la tutela degli interessi degli autori, compositori ed editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull' utilizzazione delle opere musicali tutelate .

46 Da tutto quanto precede risulta che la prima e la terza questione vanno risolte dichiarando che l' art . 86 del trattato dev' essere interpretato nel senso che una società nazionale di gestione di diritti d' autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora i compensi da essa applicati alle discoteche siano sensibilmente più elevati di quelli praticati negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea . Diverso sarebbe il caso se la società di diritti d' autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore nello Stato membro interessato e negli altri Stati membri .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

47 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo italiano, dal governo greco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla cour d' appel di Aix-en-Provence, con sentenza 2 dicembre 1987, dichiara :

1 ) Gli artt . 30 e 59 del trattato debbono essere interpretati nel senso che non ostano all' applicazione di una normativa nazionale che consideri come una violazione del diritto d' autore l' esecuzione pubblica, senza pagamento di compensi, di opere musicali tutelate, per mezzo di supporti del suono, qualora all' autore siano già stati versati, in un altro Stato membro, compensi per la riproduzione dell' opera .

2 ) L' art . 85 del trattato va interpretato nel senso che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione di diritti d' autore degli Stati membri che abbia per oggetto o per effetto il rifiuto, da parte di ciascuna società, dell' accesso diretto al suo repertorio nei confronti degli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro . Spetta ai giudici nazionali determinare se sia effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di gestione .

3 ) Il fatto che una società nazionale di gestione di diritti d' autore in materia musicale rifiuti l' accesso degli utilizzatori di musica registrata al solo repertorio straniero da essa rappresentato ha per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza sul mercato comune solo se l' accesso ad una parte del repertorio tutelato possa interamente salvaguardare gli interessi degli autori, compositori ed editori di musica, senza tuttavia aumentare le spese della gestione dei contratti e della sorveglianza sull' utilizzazione delle opere musicali tutelate .

4 ) L' art . 86 del trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che una società nazionale di gestione di diritti d' autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora i compensi da essa applicati alle discoteche siano sensibilmente più elevati di quelli praticati negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea . Diverso sarebbe il caso se la società di diritti d' autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore nello Stato membro interessato e negli altri Stati membri .

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