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Document 61987CJ0389

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 marzo 1989.
    G. B. C. Echternach e A. Moritz contro Ministro olandese dell'istruzione e delle scienze.
    Domande di pronuncia pregiudiziale: Commissie van Beroep Studiefinanciering - Paesi Bassi.
    Non discriminazione - Accesso all'istruzione - Finanziamento degli studi.
    Cause riunite 389/87 e 390/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00723

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:130

    61987J0389

    SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 15 MARZO 1989. - G. B. C. ECHTERNACH ED A. MORITZ CONTRO MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. - DOMANDA PI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL COMMISSIE VAN BEROEP STUDIEFINANCIERING. - NON DISCRIMINAZIONE - ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO - FINANZIAMENTO DEGLI STUDI. - CAUSE RIUNITE 387/87 E 390/87.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00723


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Cittadino di uno Stato membro dipendente da un' organizzazione internazionale - Inclusione

    ( Trattato CEE, art . 48; regolamento del Consiglio n . 1612/68 )

    2 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Familiare - Nozione - Figlio che continui gli studi nel paese ospitante dopo il ritorno del lavoratore nel paese d' origine - Inclusione

    ( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 12 )

    3 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritti dei familiari derivanti dal diritto comunitario - Subordinazione al rilascio di un' autorizzazione di soggiorno - Inammissibilità

    ( Trattato CEE, art . 48; direttiva del Consiglio 68/360, art . 4 )

    4 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei figli del lavoratore di accedere all' istruzione dispensata dallo Stato membro ospitante - Istruzione - Nozione

    ( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 12 )

    5 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Nozione - Aiuto attribuito per il mantenimento e la preparazione ai fini del proseguimento di studi di livello secondario o post-secondario - Attribuzione ai figli del lavoratore cittadino di un altro Stato membro

    ( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, artt . 7, n . 2, e 12 )

    Massima


    1 . Il cittadino di uno Stato membro che svolga in un altro Stato membro un' attività disciplinata da uno speciale statuto di diritto internazionale, come ad esempio un' attività alle dipendenze dell' Agenzia spaziale europea, dev' essere considerato un lavoratore di uno Stato membro ai sensi dell' art . 48, nn . 1 e 2, del trattato e fruisce, come i suoi familiari, dei diritti e dei privilegi contemplati da queste disposizioni e dal regolamento n . 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell' ambito della Comunità .

    2 . La parità di trattamento di cui fruiscono i lavoratori di uno Stato membro che lavorino in un altro Stato membro, rispetto ai lavoratori nazionali, per quanto riguarda i vantaggi attribuiti ai familiari, contribuisce al loro inserimento nella vita sociale del paese ospitante in armonia con gli scopi della libera circolazione dei lavoratori . Perché l' inserimento abbia successo, è indispensabile che il figlio del lavoratore comunitario abbia la possibilità di intraprendere studi di ogni livello nel paese ospitante al fine di portarli a termine con successo . Il figlio di detto lavoratore se non può, dopo il ritorno della famiglia nello Stato membro di origine, continuarvi gli studi a causa della mancanza di coordinamento dei titoli di studio, e non può far altro che tornare a tale scopo nel paese in cui ha iniziato gli studi, conserva la qualità di familiare di un lavoratore ai sensi del regolamento n . 1612/68 .

    3 . Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di soggiornarvi, per cercarvi il lavoro o esercitarvi un' attività professionale o per raggiungervi il coniuge o la famiglia, è un diritto attribuito direttamente dal Trattato o, a seconda dei casi, dalle norme adottate per la sua attuazione . Il rilascio di un documento di soggiorno non è costitutivo dei diritti garantiti dalle norme comunitarie ed il mancato rilascio non può quindi compromettere l' esercizio di questi diritti . Di conseguenza, il godimento dei diritti che un familiare del lavoratore di uno Stato membro trae dalle norme del diritto comunitario non può essere subordinato al rilascio di un permesso di soggiorno rispondente a determinati requisiti .

    4 . La parità di trattamento in fatto di istruzione garantita dall' art . 12 del regolamento n . 1612/68 ai figli dei lavoratori comunitari comprende qualsiasi forma d' istruzione, di natura professionale o rientrante nell' educazione generale, ivi compresi i corsi di scienze economiche impartiti in un' università e gli studi professionali post-secondari compiuti in una scuola tecnica superiore .

    5 . Aiuti attribuiti per coprire le spese di studio e di mantenimento dello studente vanno considerati vantaggi sociali cui i figli dei lavoratori comunitari hanno diritto alle stesse condizioni che valgono per i cittadini del paese ospitante .

    Parti


    Nei procedimenti riuniti 389 e 390/87,

    aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Commissie van Beroep Studiefinanciering nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra

    G.B.C . Echternach, residente in Voorburg,

    e

    Ministro olandese dell' istruzione e delle scienze,

    e fra

    A . Moritz, residente in Enschede,

    e

    Ministro olandese dell' istruzione e delle scienze,

    domande vertenti sull' interpretazione dell' art . 48 del trattato CEE e del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ),

    LA CORTE ( sesta sezione ),

    composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Diez de Velasco, giudici,

    avvocato generale : M . Darmon

    cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

    viste le osservazioni presentate :

    - per il governo olandese, dal sig . E.F . Jacobs, segretario generale del Ministero degli affari esteri, nella fase scritta, e dal sig . M.A . Fierstra, in qualità di agente, nella fase orale del procedimento,

    - per il governo portoghese, dal sig . L . Fernandes, direttore della direzione dei servizi delle questioni giuridiche della direzione generale Comunità europee, assistito dalla sig.ra L . Real, giurista della direzione generale Comunità europee, in qualità di agenti,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . D . Gouloussis, consigliere giuridico, e dal sig . B.J . Drijber, membro del servizio giuridico dell' istituzione, in qualità di agenti,

    vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 14 dicembre 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 gennaio 1989,

    ha pronunziato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con due ordinanze del 24 dicembre 1987, pervenute in cancelleria il 30 successivo, la Commissie van Beroep Studiefinanciering olandese ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 48 del trattato e delle disposizioni del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ), ed in particolare del suo art . 12 .

    2 Le suddette questioni sono state sollevate nell' ambito di procedimenti intentati da due studenti, cittadini tedeschi, che hanno proposto ricorso contro il rifiuto delle competenti autorità olandesi di ammetterli a fruire delle prestazioni previste dalla legge olandese relativa al finanziamento degli studi ( Wet op de Studiefinanciering del 24 aprile 1986, Stbl . 252 ). I ricorrenti hanno adito la Commissie van Beroep Studiefinanciering ( commissione dei ricorsi in materia di finanziamento degli studi ), speciale organo giurisdizionale amministrativo istituito dalla suddetta legge .

    3 Le autorità olandesi avevano motivato il rifiuto col fatto che, secondo le norme nazionali vigenti, i due studenti di cui trattasi non rientravano nella categoria degli studenti stranieri "equiparati" agli studenti olandesi . In effetti, i due interessati non erano titolari dei permessi di soggiorno contemplati dalla legislazione relativa agli stranieri, ai quali la legge sul finanziamento degli studi si riferisce per precisare quali sono le categorie di studenti stranieri equiparati a quelli nazionali .

    4 Il giudice adito ha ritenuto che la legittimità delle decisioni impugnate possa dipendere dall' accertamento se i due studenti di cui trattasi debbano essere considerati come familiari di un lavoratore di un altro Stato membro, ai sensi dell' art . 48 del trattato e delle disposizioni del suddetto regolamento n . 1612/68 . Esso ha quindi sospeso il procedimento, per sottoporre a questa Corte undici questioni pregiudiziali, rispettivamente sei nella causa 389/87 e cinque nella causa 390/87, riportate integralmente nella relazione d' udienza .

    5 Le suddette questioni sono state suggerite, fra l' altro, da taluni argomenti dedotti dalle autorità olandesi, secondo cui

    - lo studente Echternach ( causa 389/87 ) non potrebbe considerarsi figlio di un lavoratore comunitario, poiché suo padre lavora nei Paesi Bassi alle dipendenze di un' organizzazione internazionale e non fruisce quindi della libera circolazione dei lavoratori, ai sensi del trattato;

    - lo studente Moritz ( causa 390/87 ) non potrebbe considerarsi figlio di un lavoratore di un altro Stato membro, perché suo padre, dopo aver esercitato attività di lavoro subordinato nei Paesi Bassi, è poi tornato nel suo paese d' origine;

    - il finanziamento degli studi previsto dalla legislazione olandese non rientrerebbe fra i diritti e vantaggi ai quali, in forza del diritto comunitario, devono avere accesso i familiari dei lavoratori comunitari .

    6 Le questioni pregiudiziali riguardano i seguenti punti :

    A - la qualità di lavoratore di uno Stato membro, ai sensi dell' art . 48 del trattato ( causa 389/87, prima e seconda questione );

    B - la qualità di "familiare" di un lavoratore, ai sensi del regolamento n . 1612/68 ( causa 390/87, terza questione );

    C - il diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore ( causa 389/87, terza e quarta questione, causa 390/87, seconda questione );

    D - la natura dell' istruzione cui dovrebbero avere accesso i familiari di un lavoratore ( causa 389/87, sesta questione, causa 390/87, quinta questione );

    E - la natura delle prestazioni di finanziamento degli studi cui dovrebbero avere diritto i familiari di un lavoratore ( causa 389/87, quinta questione, causa 390/87, prima e quarta questione ).

    7 E' opportuno esaminare le varie questioni nell' ordine sopra indicato .

    8 Per una più ampia esposizione del contesto normativo e degli antefatti delle cause principali, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono in prosieguo riportati solo in quanto necessari al ragionamento della Corte .

    A - La qualità di lavoratore di uno Stato membro

    9 Con un primo gruppo di questioni, il giudice nazionale chiede se il cittadino di uno Stato membro, che svolga in un altro Stato membro un' attività disciplinata da uno speciale statuto di diritto internazionale, come, ad esempio, un' attività alle dipendenze dell' Agenzia spaziale europea ( ASE ), debba essere considerato lavoratore di uno Stato membro ai sensi dell' art . 48, nn . 1 e 2, del trattato . In caso affermativo, il giudice vorrebbe sapere se una siffatta attività non rientri fra gli "impieghi nella pubblica amministrazione", ai quali, in forza dell' art . 48, n . 4, non si applicano le altre disposizioni di questo articolo .

    10 In proposito, il governo olandese ha spiegato che l' ASE è un' organizzazione internazionale di diritto pubblico e che i suoi dipendenti godono di privilegi e immunità in forza di uno speciale protocollo che li sottrae, fra l' altro, a qualsiasi provvedimento di limitazione dell' immigrazione eventualmente adottato dal paese ospitante . Di conseguenza, il dipendente di un' organizzazione internazionale come l' ASE non potrebbe far valere l' art . 48 del trattato, dal momento che i suoi rapporti giuridici con il paese ospitante sono retti dalle sole disposizioni del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità .

    11 Al riguardo, si deve constatare che il cittadino comunitario che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato d' origine non perde la qualità di lavoratore, ai sensi dell' art . 48, n . 1, del trattato, per il fatto di svolgere la sua attività alle dipendenze di un' organizzazione internazionale, anche se le condizioni per il suo ingresso e il suo soggiorno nel paese in cui è occupato sono specialmente disciplinate da una convenzione internazionale conclusa fra detta organizzazione e lo Stato della sua sede .

    12 Ne consegue, in particolare, che al figlio di un siffatto lavoratore cittadino di uno Stato membro non può essere negato il godimento dei diritti e privilegi che gli derivano dall' art . 48 del trattato e dal regolamento n . 1612/68 .

    13 Il governo olandese ha inoltre sostenuto che un' attività svolta nell' ambito di un' organizzazione internazionale come l' ASE dev' essere considerata un impiego nella pubblica amministrazione, al quale le disposizioni dell' art . 48, in conformità al n . 4 dello stesso, non si applicano .

    14 In proposito basta ricordare, senza che sia necessario prendere in esame la natura dell' attività di cui trattasi, che l' art . 48, n . 4, si limita a prevedere la possibilità che gli Stati membri precludano a cittadini di altri Stati membri l' accesso a determinate funzioni nella pubblica amministrazione, senza tuttavia escludere dal trattamento comunitario coloro che gli Stati membri abbiano cionondimeno ammesso a tali funzioni .

    15 Rispondendo su questo punto al giudice nazionale, si deve perciò dichiarare che il cittadino di uno Stato membro, che svolga in un altro Stato membro un' attività disciplinata da uno speciale statuto di diritto internazionale, come, ad esempio, un' attività alle dipendenze dell' Agenzia spaziale europea, dev' essere considerato lavoratore di uno Stato membro ai sensi dell' art . 48, nn . 1 e 2, del trattato e fruisce quindi, così come i suoi familiari, dei diritti e privilegi contemplati da queste disposizioni e da quelle del regolamento del Consiglio n . 1612/68 .

    B - La qualità di familiare di un lavoratore di uno Stato membro

    16 Con un secondo gruppo di questioni, il giudice nazionale si chiede se il figlio di un lavoratore di uno Stato membro, che sia stato occupato in un altro Stato membro, possa essere considerato familiare del lavoratore, ai sensi delle disposizioni del regolamento n . 1612/68, qualora detto figlio, dopo aver lasciato il territorio del paese ospitante, con la sua famiglia, per vivere nel paese di origine, ritorni da solo nel paese ospitante per proseguire qui i suoi studi, che non poteva proseguire nel paese d' origine .

    17 Tali questioni fanno riferimento alla particolare situazione dello studente Moritz . Questi, giunto nei Paesi Bassi all' età di cinque anni, frequentava in questo Stato la scuola primaria e secondaria; suo padre era allora occupato nell' ambito della branca olandese di un' impresa tedesco-olandese di arricchimento dell' uranio, stabilita ad Almelo, nella parte orientale dei Paesi Bassi . Quando il figlio iniziava il ciclo degli studi tecnici superiori, il padre veniva trasferito alla branca tedesca della stessa impresa, a Gronau, in Germania, a 15 km da Almelo, dove egli si stabiliva con la famiglia; il figlio non poteva, tuttavia, proseguire qui i suoi studi perché la scuola superiore tedesca ( la Fachhochschule di Muenster ) non riconosceva i suoi titoli di studio olandesi . Stando così le cose, egli si iscriveva di nuovo presso l' istituto olandese che aveva già frequentato, a Enschede, non lontano da Almelo, dove, qualche tempo dopo, stabiliva la propria residenza .

    18 Il governo olandese sostiene che lo studente in questione non può essere considerato familiare di un lavoratore comunitario, in quanto suo padre non lavora più nei Paesi Bassi e non rientra quindi nelle previsioni dell' art . 48 del trattato e del regolamento n . 1612/68 . Inoltre, lo studente aveva lasciato il territorio olandese per stabilirsi con i genitori in Germania; solo più tardi era ritornato a vivere nei Paesi Bassi .

    19 Il governo portoghese e la Commissione sostengono un punto di vista diverso . Essi ricordano anzitutto che, secondo l' art . 12 del regolamento n . 1612/68, i figli del cittadino di uno Stato membro, che "sia o sia stato occupato" nel territorio di un altro Stato membro, godono di determinati diritti in materia d' istruzione, qualora risiedano in questo territorio . Essi fanno valere inoltre che il principio della parità di trattamento, sancito dalle norme comunitarie, deve garantire la migliore integrazione possibile dei lavoratori e dei loro familiari nel paese ospitante e che, perciò, un' interruzione del soggiorno di un familiare in questo paese non dovrebbe impedire a detto familiare di continuarvi i suoi studi .

    20 Questi argomenti del governo portoghese e della Commissione devono essere accolti . In effetti, la parità di trattamento di cui godono i lavoratori di uno Stato membro occupati in un altro Stato membro rispetto ai lavoratori nazionali, per quanto riguarda i vantaggi attribuiti ai loro familiari, contribuisce all' integrazione dei suddetti lavoratori nella vita sociale del paese ospitante, in conformità agli obiettivi della libera circolazione dei lavoratori .

    21 Affinché una siffatta integrazione possa avvenire, è indispensabile che il figlio del lavoratore comunitario abbia la possibilità di intraprendere studi di ogni livello nel paese ospitante, com' è espressamente previsto dall' art . 12 del regolamento n . 1612/68, al fine di portarli a termine con successo . Se il figlio di detto lavoratore non può, dopo il ritorno del padre nello Stato membro di origine, continuare qui i suoi studi a causa della mancanza di coordinamento dei titoli di studio e non può far altro che tornare a tale scopo nel paese in cui ha compiuto la sua precedente carriera scolastica, egli conserva la facoltà di far valere le disposizioni del diritto comunitario, in quanto "figlio del cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro", ai sensi del suddetto art . 12 .

    22 Per quanto riguarda le particolari circostanze della causa principale, si deve aggiungere che tale qualità di figlio di un lavoratore comunitario cui si applicano le disposizioni del regolamento n . 1612/68 non si perde per il semplice fatto che lo studente in questione abbia inizialmente seguito la famiglia, quando questa si è stabilita nello Stato membro d' origine, data la continuità dei corsi di studio da lui seguiti nel paese ospitante .

    23 Per tutte queste ragioni, si deve rispondere al giudice nazionale che il figlio di un lavoratore di uno Stato membro che sia stato occupato in un altro Stato membro conserva la qualità di familiare del lavoratore, ai sensi del regolamento n . 1612/68, qualora la famiglia ritorni nello Stato membro d' origine ed il figlio rimanga nel paese ospitante, sia pure dopo un periodo d' interruzione, al fine di continuare qui i suoi studi, ch' egli non abbia potuto proseguire nello Stato d' origine .

    C - Il diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore

    24 Un terzo gruppo di questioni pone il problema di stabilire se i diritti di un familiare del lavoratore di uno Stato membro, occupato in un altro Stato membro, possano essere subordinati al rilascio di un permesso di soggiorno, concesso per un certo periodo, in conformità alle normative nazionali vigenti .

    25 In proposito, si deve ricordare che il diritto dei cittadini di uno Stato membro di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di soggiornarvi, per cercarvi lavoro o esercitarvi un' attività professionale o per raggiungervi il coniuge o la famiglia, è un diritto attribuito direttamente dal trattato o, a seconda dei casi, dalle norme adottate per la sua attuazione . Il diritto di soggiorno è comprovato con il rilascio di un particolare documento di soggiorno, in conformità all' art . 4 della direttiva 68/360/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all' interno della Comunità ( GU 257, pag . 13 ); tuttavia, il rilascio di tale documento non è costitutivo dei diritti garantiti dalle norme comunitarie ed il mancato rilascio non può quindi compromettere l' esercizio di questi diritti .

    26 In risposta al terzo gruppo di questioni pregiudiziali, si deve perciò dichiarare che il godimento dei diritti che un familiare del lavoratore di uno Stato membro trae dalle norme del diritto comunitario non può essere subordinato alla concessione di un permesso di soggiorno rispondente a determinati requisiti .

    D - La natura dell' istruzione cui devono avere accesso i familiari del lavoratore

    27 Un quarto gruppo di questioni è volto a far accertare se l' art . 12 del regolamento n . 1612/68 riguardi anche i corsi di scienze economiche impartiti in una università e gli studi professionali post-secondari compiuti in una scuola tecnica superiore olandese .

    28 Il suddetto art . 12 dispone che i figli di un lavoratore comunitario sono ammessi, alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante, ai "corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale ".

    29 Poiché la parità di trattamento si estende così, per i figli dei lavoratori comunitari, a qualsiasi forma d' istruzione, sia questa di natura professionale o rientri nell' educazione generale, non è necessario esaminare, nella fattispecie, se i corsi cui si riferiscono le questioni pregiudiziali abbiano o meno carattere professionale .

    30 Di conseguenza, si deve rispondere al giudice nazionale che l' art . 12 del regolamento del Consiglio n . 1612/68 dev' essere interpretato nel senso ch' esso riguarda qualsiasi forma d' istruzione, ivi compresi i corsi di scienze economiche impartiti in una università e gli studi professionali post-secondari compiuti in una scuola tecnica superiore .

    E - La natura delle prestazioni di finanziamento degli studi

    31 Con un quinto gruppo di questioni, il giudice nazionale chiede se il finanziamento degli studi quale è previsto dalla legislazione olandese, in particolare dalla legge del 1986 sul finanziamento degli studi, rientri fra i vantaggi contemplati dall' art . 12 del suddetto regolamento n . 1612/68 .

    32 In proposito, si deve constatare anzitutto che, secondo le informazioni in merito alla legislazione olandese che si desumono dal fascicolo, il finanziamento degli studi è destinato a coprire spese di natura molto diversa, e in particolare quelle di accesso all' istituto d' istruzione, quelle di mantenimento dello studente e, se del caso, delle persone che sono a suo carico, quelle sostenute per l' acquisto di libri e di altro materiale didattico e quelle corrispondenti, eventualmente, ai costi dell' assicurazione malattia .

    33 L' art . 12 del regolamento n . 1612/68, secondo cui i figli dei lavoratori comunitari sono ammessi ai corsi d' insegnamento alle stesse condizioni previste per i cittadini del paese ospitante, si riferisce non solo alle disposizioni relative all' ammissione propriamente detta, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza all' insegnamento .

    34 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, un aiuto concesso per il mantenimento e per la formazione al fine del proseguimento di studi di livello secondario o post-secondario dev' essere considerato un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, cui i lavoratori migranti hanno diritto alle stesse condizioni dei cittadini nazionali . Lo stesso principio deve valere per i figli di detti lavoratori, quando siano ammessi a fruire dell' insegnamento nel paese ospitante in forza dell' art . 12 di questo regolamento, norma che qualsiasi altra interpretazione priverebbe spesso di ogni effetto pratico .

    35 Lo status di figlio di un lavoratore comunitario ai sensi del regolamento n . 1612/68 implica infatti, in particolare, il riconoscimento, da parte del diritto comunitario, della necessità che coloro che lo posseggono possano fruire degli aiuti statali per gli studi al fine della loro integrazione nella vita sociale del paese ospitante . Questa esigenza s' impone tanto più quando coloro che possono valersi delle norme comunitarie in questione sono studenti giunti nel paese ospitante ancor prima di avere l' età dell' obbligo scolastico .

    36 Rispondendo al quinto gruppo di questioni pregiudiziali, si deve perciò dichiarare che gli aiuti concessi per coprire le spese di studio e di mantenimento dello studente sono da considerare vantaggi sociali, cui i figli dei lavoratori comunitari hanno diritto alle stesse condizioni che valgono per i cittadini del paese ospitante .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    37 Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi, dal governo della Repubblica portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( sesta sezione ),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Commissie van Beroep Studiefinaciering con ordinanze 24 dicembre 1987, dichiara :

    1 ) Il cittadino di uno Stato membro, che svolga in un altro Stato membro un' attività disciplinata da uno speciale statuto di diritto internazionale, come, ad esempio, un' attività alle dipendenze dell' Agenzia spaziale europea, dev' essere considerato lavoratore di uno Stato membro ai sensi dell' art . 48, nn . 1 e 2, del trattato e fruisce quindi, così come i suoi familiari, dei diritti e privilegi contemplati da queste disposizioni e da quelle del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, e in particolare dal suo art . 12 .

    2 ) Il figlio di un lavoratore di uno Stato membro che sia stato occupato in un altro Stato membro conserva la qualità di familiare del lavoratore, ai sensi del regolamento n . 1612/68, qualora la famiglia ritorni nello Stato membro d' origine ed il figlio rimanga nel paese ospitante, sia pure dopo un periodo d' interruzione, al fine di continuare qui i suoi studi, ch' egli non abbia potuto proseguire nello Stato d' origine .

    3 ) Il godimento dei diritti che un familiare del lavoratore di uno Stato membro trae dalle norme del diritto comunitario non può essere subordinato alla concessione di un permesso di soggiorno rispondente a determinati requisiti .

    4 ) L' art . 12 del regolamento del Consiglio n . 1612/68 dev' essere interpretato nel senso ch' esso riguarda qualsiasi forma d' istruzione, ivi compresi i corsi di scienze economiche impartiti in una università e gli studi professionali post-secondari compiuti in una scuola tecnica superiore .

    5 ) Aiuti concessi per coprire le spese di studio e di mantenimento dello studente sono da considerare vantaggi sociali, cui i figli dei lavoratori comunitari hanno diritto alle stesse condizioni che valgono per i cittadini del paese ospitante .

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