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Έγγραφο 61987CJ0305

Sentenza della Corte del 30 maggio 1989.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di una Stato - Normativa nazionale non conforme agli obblighi derivanti dagli articoli 7, 48, 52, e 59 del trattato CEE.
Causa 305/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -01461

Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:C:1989:218

61987J0305

SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 MAGGIO 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - NORMATIVA NAZIONALE NON CONFORME AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DAGLI ARTT. 7, 48, 52 E 59 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA 305/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01461


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Normativa nazionale che discrimina i cittadini degli altri Stati membri nell' acquisto e nel godimento di diritti sugli immobili - Inammissibilità

( Trattato CEE, artt . 48, 52 e 59; regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 9 )

Massima


Le restrizioni applicate da uno Stato membro ai cittadini degli altri Stati membri in materia di acquisto e di godimento di diritti sui beni immobili sono incompatibili con gli artt . 48, 52 e 59 del trattato .

Infatti, per quanto riguarda, anzitutto, i lavoratori, l' accesso all' alloggio e alla proprietà dell' alloggio, previsto dall' art . 9 del regolamento n . 1612/68, costituisce il complemento necessario della libera circolazione dei lavoratori e rientra, in quanto tale, nel principio di non discriminazione sancito dall' art . 48 del trattato .

Per quanto concerne, poi, la libertà di stabilimento, il divieto di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità, sancito dall' art . 52 del trattato, non riguarda unicamente le norme specifiche relative all' esercizio delle attività professionali, ma anche quelle relative alle varie facoltà di carattere generale utili all' esercizio di dette attività e si applica quindi all' acquisto ed al godimento di beni immobili .

Infine, con riferimento alla libera prestazione dei servizi, l' accesso alla proprietà ed all' uso di beni immobili è garantito dall' art . 59 del trattato, in quanto risulti utile per consentire l' effettivo esercizio di questa libertà, come per esempio nel caso di un bene immobile mediante il quale o nel quale viene effettuata la prestazione di servizi, e non può pertanto essere ostacolato da restrizioni di natura discriminatoria .

Parti


Nella causa 305/87,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso, Centre Wagner,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Yannos Kranidiotis, segretario speciale presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra Catherine Samoni, membro del servizio del contenzioso delle Comunità europee presso il Ministero degli affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore ed applicando talune disposizioni della sua normativa per la conclusione di negozi giuridici relativi a beni immobili situati nelle regioni di confine da parte di cittadini di altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 7, 48, 52 e 59 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, f.f . di presidente, R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 14 marzo 1989, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dai sigg . Kremlis, sopramenzionato, e Spyridon Karalis, relatore sui ricorsi presso il Consiglio di Stato ellenico, attualmente distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, e la Repubblica ellenica dalla sig.ra Samoni, sopramenzionata, e dal sig . Ninos Frangakis, capo del servizio giuridico della rappresentanza permanente della Repubblica ellenica a Bruxelles,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 aprile 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria il 5 ottobre 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell' articolo 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore ed applicando talune disposizioni della sua normativa per la conclusione di negozi giuridici relativi a beni immobili situati nelle regioni greche di confine da parte di cittadini di altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 7, 48, 52 e 59 del trattato CEE .

2 Nella Repubblica ellenica, l' articolo unico del decreto presidenziale del 22-24 giugno 1927 vieta, a pena di nullità assoluta del negozio giuridico relativo, di sanzioni penali e di destituzione del notaio che ha trasgredito detto divieto, l' acquisto da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dai cittadini ellenici del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, esclusi i diritti di ipoteca, su beni immobili situati nelle regioni elleniche designate come regioni di confine, nonché la cessione a queste stesse persone del diritto di uso e di locazione, per un periodo superiore a tre anni, su beni immobili urbani siti nelle regioni di confine . Tale norma vieta altresì, a pena delle sanzioni elencate, di dare in affitto qualsiasi fondo rustico o di cederne l' uso, e detto divieto può essere revocato soltanto mediante una decisione dei Ministri dell' interno, dell' agricoltura e della difesa nazionale, previo parere di una commissione speciale . Per altro verso, gli artt . 1, 2, 3, 4 e 5 della legge di deroga 2-7 settembre 1938, n . 1366, vietano sia ai cittadini ellenici che ai cittadini degli altri Stati membri la conclusione di qualsiasi negozio relativo a beni immobili o immateriali situati nelle regioni di confine o in un' isola o isolotto della Repubblica ellenica, ovvero in una regione costiera o dell' interno del paese, designata come regione di confine . Cionondimeno, in forza di questa legge, una persona fisica avente la cittadinanza ellenica o una persona giuridica diretta da cittadini ellenici può validamente concludere un siffatto negozio presentando un attestato del ministro dell' agricoltura in cui si certifichi che non esistono motivi di sicurezza che ostano alla conclusione del negozio . Per contro, i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la cittadinanza ellenica e dalle persone giuridiche dirette da cittadini greci sono autorizzati a concludere i negozi di cui trattasi soltanto in caso di revoca del decreto mediante il quale la regione considerata è stata designata come regione di confine .

3 Dagli atti di causa risulta che, con vari decreti, zone di superficie pari a circa il 55% del territorio ellenico sono state designate come regioni di confine ai sensi del decreto presidenziale del 1927 e della legge di eccezione del 1938 .

4 La Commissione ha ritenuto che le summenzionate disposizioni, nei limiti in cui esse vietano, restringono o assoggettano a condizioni non richieste ai cittadini ellenici l' acquisto, da parte di stranieri, siano essi persone fisiche o giuridiche, aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, di diritti su beni immobili situati nelle regioni di confine elleniche, costituiscano un regime discriminatorio a danno di tali persone, in contrasto con gli articoli 7, 48, 52 e 59 del trattato .

5 Di conseguenza, il 18 aprile 1984 la Commissione ha inviato al governo ellenico una lettera di diffida, dando così avvio al procedimento di cui all' art . 169 del trattato .

6 Il 2 aprile 1985 la Commissione ha comunicato al governo ellenico il parere motivato di cui all' articolo 169, primo comma, del trattato .

7 La Repubblica ellenica ha informato la Commissione che stava procedendo alla revisione della normativa contestata e che avrebbe fatto in modo che i cittadini ellenici e quelli degli altri Stati membri ricevessero un uguale trattamento .

8 Non essendo stato tuttavia adottato alcun provvedimento, la Commissione ha proposto il seguente ricorso .

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

10 Va rilevato, preliminarmente, che nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte il governo ellenico non ha contestato le censure mosse dalla Commissione e si è limitato a menzionare l' esistenza di un disegno di legge, comunicato alla Commissione, che avrebbe ricevuto l' approvazione di quest' ultima .

11 Solo nel corso della fase orale il governo ellenico ha sostenuto per la prima volta che la normativa controversa è giustificata, in quanto misura adottata a norma dell' art . 224 del trattato, senza peraltro precisare sotto quale aspetto, nella fattispecie, si sarebbero verificate le condizioni di applicazione di tale disposizione . Del resto, poiché tale mezzo non è sorretto da nessun nuovo elemento di fatto, la Corte non è in grado di procedere al suo esame .

12 Secondo la Commissione, la normativa della Repubblica ellenica è in contrasto con gli articoli 7, 48, 52 e 59 del trattato . Al riguardo, va innanzitutto ricordato che il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, sancito dall' art . 7 del trattato, è stato applicato, nelle singole materie che essi disciplinano, dagli articoli 48, 52 e 59 del trattato . Ne consegue che quando una normativa è incompatibile con tali articoli lo è altresì con l' art . 7 del trattato ( vedasi sentenza 21 giugno 1974, Reyners, causa 2/74, Racc . pag . 631; sentenza 14 luglio 1976, Donà, causa 13/76, Racc . pag . 1333; sentenza 9 giugno 1977, van Ameyde, causa 90/76, Racc . pag . 1091 ).

13 L' articolo 7 del trattato, ai cui termini "nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", tende quindi ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione .

14 Nella fattispecie, la Commissione fa valere che la normativa della Repubblica ellenica trasgredisce gli articoli 48, 52 e 59 del trattato . Occorre perciò esaminare, innanzitutto, la compatibilità con i suddetti articoli della normativa contestata .

15 Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, va ricordato che al momento della presentazione del ricorso essa era disciplinata dalle disposizioni transitorie degli artt . da 45 a 47 dell' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati ( GU 1979, L 291, pag . 17 ). Da tali disposizioni si evince che il suddetto regime transitorio, pur avendo sospeso fino al 31 dicembre 1987 l' applicazione degli artt . da 1 a 6 e da 13 a 23 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ), che precisa i diritti garantiti dagli articoli 48 e 49 del trattato, non ha sospeso l' applicazione di questi ultimi articoli, in particolare per quanto attiene ai lavoratori degli altri Stati membri che erano già regolarmente occupati nella Repubblica ellenica prima del 1° gennaio 1981 e che hanno continuato a svolgervi la loro attività lavorativa dopo questa data ovvero a quelli che sono stati regolarmente occupati per la prima volta nella Repubblica ellenica successivamente a questa data .

16 Pertanto, nei confronti di questi lavoratori trovava applicazione, dal 1° gennaio 1981, l' articolo 9 del regolamento n . 1612/68, che al n . 1 stabilisce che "il lavoratore e il cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l' alloggio, ivi compreso l' accesso alla proprietà dell' alloggio di cui necessita ".

17 A dire il vero, nel suo ricorso la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che la normativa ellenica è incompatibile non già con l' articolo 9 del regolamento 1612/68, bensì con l' articolo 48 del trattato .

18 Al riguardo, giova rilevare, in primo luogo, che il regolamento n . 1612/68 è stato adottato a norma dell' articolo 49 del trattato, ai sensi del quale il Consiglio stabilisce, mediante direttive o regolamenti, "le misure necessarie per attuare (...) la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall' articolo precedente" e, in secondo luogo, che secondo il disposto del n . 3 dello stesso articolo 48, la libera circolazione dei lavoratori comporta il diritto "di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgere un' attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l' occupazione dei lavoratori nazionali ". Ne consegue che l' accesso all' alloggio ed alla proprietà dell' alloggio, previsto dall' articolo 9 del regolamento n . 1612/68, costituisce il complemento necessario della libera circolazione dei lavoratori e rientra in quanto tale nel principio della parità di trattamento nei confronti di un cittadino di uno Stato membro che desideri esercitare un' attività subordinata in un altro Stato membro, principio sancito dall' art . 48 del trattato .

19 Quindi la normativa ellenica, nei limiti in cui subordina il diritto dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro, regolarmente occupati nella Repubblica ellenica prima o dopo il 1° gennaio 1981, di concludere negozi giuridici relativi a beni immobili a condizioni non imposte ai cittadini nazionali, costituisce un ostacolo all' esercizio della libera circolazione dei lavoratori ed è per tale motivo in contrasto con l' articolo 48 del trattato .

20 In materia di libertà di stabilimento, l' articolo 52 del trattato garantisce il beneficio del trattamento nazionale ai cittadini di uno Stato membro che desiderino esercitare un' attività autonoma in un altro Stato membro e vieta ogni discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi degli Stati membri e che osti all' accesso o all' esercizio di una attività siffatta .

21 Come la Corte ha più volte osservato ( si veda, da ultimo, la sentenza 14 gennaio 1988, Commissione / Italia, causa 63/86, Racc . pag . 29 ), tale divieto non riguarda unicamente le norme specifiche relative all' esercizio delle attività professionali, ma anche quelle relative alle varie facoltà generali utili all' esercizio di dette attività .

22 Più in particolare, il diritto di acquistare, godere e alienare beni immobili nel territorio di un altro Stato membro costituisce il complemento necessario della libertà di stabilimento, come risulta dall' articolo 54, n . 3, lett . e ), del trattato e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alle libertà di stabilimento del 18 dicembre 1961 ( GU 1962, n . 2, pag . 36 ).

23 Stando così le cose, la normativa ellenica, che subordina l' esercizio del diritto di acquistare o di godere beni immobili da parte dei cittadini degli altri Stati membri a restrizioni non prescritte per i cittadini nazionali, ostacola l' esercizio della libertà di stabilimento in violazione dell' articolo 52 del trattato .

24 Del pari, per quel che riguarda la libera prestazione dei servizi, l' accesso alla proprietà ed all' uso di beni immobili è garantito dall' articolo 59 del trattato, in quanto tale accesso sia utile per consentire l' esercizio effettivo di tale libertà .

25 Tra gli esempi menzionati dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, del 18 dicembre 1961 ( GU 1962, n . 2, pag . 32 ), figura infatti la facoltà di acquistare, godere od alienare diritti e beni immobili .

26 Del resto la Corte ha già dichiarato al riguardo ( sentenza 14 gennaio 1988, citata ) che i prestatori di servizi non possono essere esclusi dal beneficio del principio fondamentale di parità di trattamento in materia di accesso alla proprietà ed all' uso di beni immobili . Ciò si verifica, in particolare, nell' ipotesi contemplata dall' articolo 60, terzo comma, del trattato .

27 Di conseguenza, le restrizioni stabilite dalla normativa della Repubblica ellenica per i cittadini degli altri Stati membri nell' acquisto di un bene immobile mediante il quale o nel quale viene effettuata la prestazione di servizi costituiscono un ostacolo all' esercizio della libera prestazione dei servizi e sono pertanto in contrasto con l' articolo 59 del trattato .

28 Essendosi accertato l' inadempimento da parte della Repubblica ellenica degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 48, 52 e 59 del trattato, non è più necessario pertanto constatare un violazione specifica dell' articolo 7 del trattato, dal momento che la Commissione non ha fatto menzione di situazioni diverse da quelle disciplinate dagli articoli 48, 52 e 59 del trattato .

29 Dal complesso delle considerazioni sopra svolte, discende che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore e applicando l' articolo unico del decreto presidenziale 22-24 giugno 1927 e gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge di deroga 2-7 settembre 1938, n . 1366, per la conclusione, da parte di cittadini degli altri Stati membri, di negozi giuridici relativi a beni immobili situati nelle regioni elleniche di confine, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 48, 52 e 59 del trattato CEE .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 A norma dell' articolo 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) La Repubblica ellenica, mantenendo in vigore e applicando l' articolo unico del decreto presidenziale 22-24 giugno 1927 e gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge di deroga 2-7 settembre 1938, n . 1366, per la conclusione, da parte di cittadini degli altri Stati membri, di negozi giuridici relativi a beni immobili situati nelle regioni elleniche di confine, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 48, 52 e 59 del trattato CEE .

2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .

Επάνω