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Document 61987CJ0212

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 settembre 1988.
    Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve (Unilec) contro Établissements Larroche Frères.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance d'Agen - Francia.
    Accordi fra categorie sui prodotti agricoli - Prezzi minimi d'acquisto - Legittimità dei contributi.
    Causa 212/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1988 -05075

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:441

    61987J0212

    SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 22 SETTEMBRE 1988. - UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES LEGUMES DE CONSERVE (UNILEC) CONTRO ETABLISSEMENTS LARROCHE FRERES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI AGEN. - ACCORDI INTERCATEGORIA PER I PRODOTTI AGRICOLI - PREZZI MINIMI D'ACQUISTO - LEGALITA'DEI CONTRIBUTI. - CAUSA 212/87.

    raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05075


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Merci interessate - Ortofrutticoli freschi destinati alla lavorazione - Inclusione

    ( Regolamenti del Consiglio nn . 1035/72 e 516/77 )

    2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Organizzazione di produttori - Fissazione di prezzi minimi d' acquisto - Natura obbligatoria per i produttori e trasformatori aderenti - Estensione a tutti i produttori e trasformatori nazionali - Inammissibilità

    ( Regolamento del Consiglio n . 1035/72 )

    3 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Organizzazione di produttori - Imposizione di contributi ai produttori non aderenti - Destinazione al finanziamento di attività incompatibili col diritto comunitario - Inammissibilità

    ( Regolamento del Consiglio n . 1035/72 )

    Massima


    1 . Gli ortofrutticoli freschi compresi nell' organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento n . 1035/72 sono soggetti alle norme di questa organizzazione indipendentemente dalla loro destinazione finale . Il fatto che essi siano destinati alla lavorazione non li pone, nella fase dello smercio, sotto il regime del regolamento n . 516/77, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti lavorati a base di ortofrutticoli .

    2 . Il regolamento n . 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, nella versione precedente all' entrata in vigore del regolamento n . 3284/83, dev' essere interpretato nel senso che esso non lasciava affatto agli Stati membri il potere di estendere ai produttori ed ai trasformatori nazionali, non aderenti ad un' organizzazione fra categorie di settore, le norme adottate da questa nel contesto di accordi recanti fissazione dei prezzi minimi d' acquisto per determinati ortaggi .

    3 . L' obbligo dei produttori non aderenti di partecipare al finanziamento delle casse e dei fondi istituiti da un' organizzazione di produttori è illegittimo nella parte in cui serve a finanziare attività che sono a loro volta in contrasto col diritto comunitario .

    Parti


    Nel procedimento 212/87,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Agen, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve ( Unilec )

    e

    Établissements Larroche Frères,

    domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 39, 42, 85, n . 1, e 95 del trattato CEE nonché del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n . 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ( GU 30 del 20.4.1962, pag . 993 ),

    LA CORTE ( quinta sezione ),

    composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, U . Everling, Y . Galmot, R . Joliet e F.A . Schockweiler, giudici,

    avvocato generale : G.F . Mancini

    cancelliere : B . Pastor, amministratore

    considerando le osservazioni presentate :

    - per la Unilec, attrice nella causa principale, dagli avv.ti C . Gardel e N . Coutrelis, assistiti dal sig . B . Mangenot, perito,

    - per la Établissements Larroche Frères, convenuta nella causa principale, dagli avv.ti Holleaux e J.L . Marchi,

    - per il governo francese, nella fase scritta del procedimento, dai sigg . J.P . Puissochet, agente, e G . de Bergues, agente supplente, e nella fase orale dal sig . Giacomini, agente, assistito dal sig . L . Nouchi, perito,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg . P . Oliver, D.G . Lawrence e P . Hetsch, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 3 maggio 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 giugno 1988,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 8 luglio 1987, pervenuta alla Corte il 10 luglio 1987, il tribunal de grande instance di Agen ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 39, 42, 85, n . 1, e 95 del trattato CEE, nonché del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n . 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ( GU 30 del 20.4.1962, pag . 993 ).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra l' Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserves ( in prosieguo : "Unilec ") e la Établissements Larroche Frères, industria conserviera, non facente parte di tale associazione, relativa al rifiuto della società Larroche di pagare alla Unilec una somma pari all' importo dei contributi e delle penalità di mora per le stagioni "grandi ortaggi" ( sedani ) e "piccoli ortaggi" ( scorzonere ) 1982/1983 e 1983/1984 . Nel corso del procedimento, la Unilec ha reclamato inoltre contributi per la stagione 1985/1986 .

    3 La legge francese 10 luglio 1975, n . 75-600, relativa all' Organizzazione interprofessionale agricola ( JORF dell' 11 luglio 1975, pag . 7124 ), modificata dalla legge 4 luglio 1980, n . 80-502 ( JORF del 5.7.1980, pag . 1670 ), ha istituito le organizzazioni interprofessionali agricole . L' art . 2 della legge stabilisce che gli accordi, conclusi nell' ambito di un' organizzazione riconosciuta, possono essere estesi dall' autorità amministrativa competente quando sono soddisfatte le varie condizioni indicate da tale norma . L' estensione di un accordo ne rende le norme vincolanti per tutti coloro che esercitano le professioni interessate . L' art . 3 della stessa legge stabilisce che le organizzazioni riconosciute possono riscuotere contributi che derivano dagli accordi così estesi .

    4 In applicazione di tale legge, diversi decreti ministeriali hanno esteso a tutti i membri delle professioni rappresentate nell' Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés ( Anifelt ) le norme degli accordi interprofessionali relativi ai sedani e alle scorzonere destinati alla trasformazione . Taluni di questi accordi, conclusi nell' ambito dell' Unilec, riguardavano, tra l' altro, i contratti di coltivazione, i prezzi in coltivazione e i contributi a carico rispettivamente dei produttori e dei trasformatori .

    5 La società Larroche rifiutava di pagare i contributi chiesti dall' Unilec, sostenendo dinanzi al tribunal de grande instance di Agen, in particolare, che i contributi controversi erano incompatibili con le norme della politica agricola comune e finivano per istituire un dazio doganale dissimulato . La società Larroche sosteneva inoltre che la normativa francese contravveniva alle norme del mercato comune, in particolare agli artt . 42 e 85, n . 1, del trattato CEE, in quanto gli accordi interprofessionali hanno lo scopo di fissare un prezzo minimo di acquisto dei prodotti di cui trattasi .

    6 Ritenendo che la controversia sollevasse così un problema di interpretazione del diritto comunitario, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

    "1 ) Alla luce degli artt . 39, 42 e 85, n . 1, del trattato di Roma e del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 4 aprile 1962, n . 26, se la fissazione mediante un accordo interprofessionale, esteso mediante regolamento a tutte le categorie professionali interessate alla produzione, al condizionamento o alla messa in commercio di un prodotto agricolo, di un prezzo minimo di acquisto possa considerarsi una pratica concordata atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri della Comunità e abbia l' effetto o l' oggetto d' impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nell' ambito del mercato comune .

    2 ) Se la possibilità, offerta da una legge nazionale, di imporre - mediante la stipulazione di un accordo interprofessionale idoneo ad essere esteso mediante regolamento - il versamento di contributi su prodotti provenienti dagli altri Stati membri, possa considerarsi incompatibile con l' art . 95 del trattato CEE ".

    7 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, nonché delle osservazioni presentate dinanzi alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    8 Alla luce dei fatti del caso di specie, quali accertati dal giudice nazionale, la presente controversia solleva in sostanza le questioni se le norme del diritto comunitario si oppongano, da un lato, a che gli Stati membri estendano ai produttori e ai trasformatori nazionali, non aderenti ad un' organizzazione interprofessionale di settore, le regole fissate da quest' ultima nell' ambito di accordi relativi alla fissazione dei prezzi minimi di acquisto per taluni ortaggi e, dall' altro, a che un' organizzazione interprofessionale reclami dai trasformatori non aderenti determinati contributi, in caso di importazione di prodotti provenienti da altri Stati membri .

    Sulla prima questione

    9 Bisogna innanzitutto determinare quali siano le disposizioni del diritto comunitario pertinenti nella fattispecie .

    10 A tal riguardo, bisogna constatare che i prodotti agricoli, cui si riferisce la causa principale, rientrano nel regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n . 1035, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( GU L 118, pag . 1 ). Bisogna inoltre sottolineare che, nel diritto comunitario, il principio dell' estensione delle norme poste da un' organizzazione di produttori a tutti i produttori di una regione determinata è stato ammesso, nel settore degli ortofrutticoli, dal regolamento del Consiglio 14 novembre 1983, n . 3284, recante modifica del regolamento n . 1035/72, sopra menzionato ( GU L 325, pag . 1 ). Infatti, l' art . 15 ter, inserito nelle disposizioni del regolamento n . 1035/72 dal regolamento n . 3284/83, soprammenzionato, autorizza gli Stati membri a rendere talune norme, adottate dalle organizzazioni professionali, obbligatorie anche per i produttori non aderenti . Tale autorizzazione è tuttavia sottoposta a condizioni e limiti ben precisi . In particolare, le clausole relative al ritiro dal mercato possono essere estese solo per i prodotti di cui all' allegato II del regolamento n . 1035/72, che non comprende gli ortaggi cui si riferisce la causa principale . Bisogna infine ricordare che a norma del regolamento del Consiglio 15 maggio 1984, n . 1489, che fissa la data di entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio n . 3283/83 e n . 3284/83 ( GU L 143, pag . 31 ), come modificato dal regolamento del Consiglio 16 luglio 1985, n . 1977 ( GU L 186, pag . 2 ), il regolamento n . 3284/83, soprammenzionato, è entrato in vigore, per i prodotti di cui trattasi, solo il 1° gennaio 1986 .

    11 L' Unilec, sostenuta dal governo francese, fa valere tuttavia che le norme comunitarie pertinenti sono quelle del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n . 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( GU L 73, pag . 1 ) e non quelle relative all' organizzazione dei mercati degli ortofrutticoli freschi . L' Unilec sostiene in particolare che, quando un ortaggio è venduto ad un trasformatore, esso non rientra più nell' ambito di applicazione del regolamento n . 1035/72, soprammenzionato, ma in quello del regolamento n . 516/77, soprammenzionato, relativo agli ortofrutticoli trasformati . Quest' ultimo regolamento disciplinerebbe, di conseguenza, i rapporti tra produttori e trasformatori che sono all' origine della causa principale .

    12 La società Larroche, la cui posizione è condivisa dalla Commissione, si oppone a tale interpretazione . Essa sottolinea in particolare che dal quinto considerando del regolamento n . 1035/72, soprammenzionato, risulta chiaramente che la normalizzazione cui è diretta l' istituzione dell' organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi può risultare completamente efficace solo se è applicata a tutte le fasi della commercializzazione .

    13 Va innanzitutto rilevato che le misure controverse riguardano solo gli ortaggi che si trovano ancora allo stato fresco . Bisogna constatare poi che l' interpretazione secondo cui, dal momento che il prodotto raccolto è destinato ad essere venduto ad un trasformatore, esso non rientrerebbe più nella disciplina relativa ai prodotti freschi, ma in quella che riguarda i prodotti trasformati, pone in non cale il contesto normativo istituito dalle disposizioni pertinenti in materia di politica agricola comune . Come ha giustamente sottolineato la Commissione, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento di base, in materia di organizzazione di mercato dei prodotti agricoli freschi, comporta che tale disciplina possa spiegare i suoi effetti successivamente alla raccolta degli ortofrutticoli, indipendentemente dalla destinazione di questi prodotti . Gli interventi sul mercato delle organizzazioni di produttori intesi a promuovere la concertazione in materia di offerta e la disciplina dei prezzi, che costituiscono il sistema di normalizzazione esplicitamente considerato dal quinto considerando del regolamento n . 1035/72, si collocano infatti nella fase della commercializzazione, cioè in una fase successiva a quella della raccolta .

    14 Da tutte queste considerazioni risulta che per quanto riguarda la domanda iniziale dell' Unilec relativamente alle stagioni 1982/1983 e 1983/1984, in quanto i fatti controversi sono precedenti al 1° gennaio 1986, la disciplina che si applica ad essi è contenuta nel regolamento n . 1035/72, relativo all' organizzazione comune di mercato dei prodotti freschi, nella versione vigente prima dell' entrata in vigore del regolamento n . 3284/83, soprammenzionato . Per quanto riguarda la stagione 1985/1986, spetta al giudice nazionale verificare se ricorrano, nella causa principale, le condizioni alle quali l' art . 15 ter del regolamento n . 1035/72, modificato dal regolamento n . 3284/83, soprammenzionato, subordina la possibilità per gli Stati membri di estendere ai non aderenti, a decorrere dal 1° gennaio 1986, le norme contenute negli accordi conclusi nell' ambito di un' organizzazione di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e se, di conseguenza, l' estensione di cui trattasi si applichi alla causa principale .

    15 Bisogna ricordare in secondo luogo che, in base ad una giurisprudenza costante della Corte ( vedansi, in particolare, sentenze 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc . pag . 2347; 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas, Racc . pag . 483; 25 novembre 1986, causa 218/85, Le Campion, Racc . pag . 3513 ), l' istituzione di un' organizzazione comune di mercato impone agli Stati membri l' obbligo di astenersi da qualsiasi provvedimento che possa derogare ad essa o arrecarle pregiudizio .

    16 Dal fascicolo risulta che l' estensione controversa, a trasformatori non aderenti all' Unilec, delle norme relative ad un prezzo minimo di acquisto, contenute negli accordi interprofessionali, ha introdotto sul mercato nazionale un sistema uniforme di prezzi garantiti per tutti i produttori . Questo sistema si sostituisce di conseguenza al regime dei prezzi di ritiro che i raggruppamenti di produttori possono imporre, a norma del regolamento n . 1035/72, solo ai loro aderenti .

    17 Stando così le cose, è necessario, al fine di risolvere la prima questione posta dal giudice nazionale, verificare se e in quale misura il regolamento n . 1035/72 osti all' applicazione di un sistema nazionale che si sostituisca al meccanismo di ritiro dal mercato che opera alle condizioni contemplate dalle norme comunitarie di cui trattasi .

    18 A tal riguardo, è sufficiente constatare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 25 novembre 1986, Le Campion, soprammenzionata, "il regolamento n . 1035/72 disciplina in modo esauriente la questione facendo una distinzione molto netta fra i sistemi d' intervento che possono essere messi in azione dalle organizzazioni di produttori e quelli che riguardano tutti i produttori . Stando così le cose, lo Stato membro non è competente ad estendere a tutti i produttori le norme relative all' intervento stabilite dalle organizzazioni di produttori ".

    19 Da quanto precede risulta che bisogna risolvere la prima questione posta dal giudice nazionale nel senso che il regolamento n . 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, nella versione vigente prima dell' entrata in vigore del regolamento del Consiglio n . 3284/83, va interpretato nel senso che esso non lascia agli Stati membri alcuna competenza ad estendere ai produttori e ai trasformatori nazionali, non iscritti ad un' organizzazione interprofessionale di settore, le norme poste da quest' ultima nell' ambito di accordi relativi alla fissazione dei prezzi minimi di acquisto per taluni ortaggi .

    20 Alla luce di tale soluzione, non occorre esaminare se l' estensione di talune norme ai produttori non aderenti sia o meno compatibile con l' art . 85 del trattato .

    Sulla seconda questione

    21 Va ricordato che la Corte ha già dichiarato che l' obbligo dei produttori non iscritti di partecipare al finanziamento delle casse e fondi istituiti da un' organizzazione di produttori è illegittimo nella parte in cui serve per finanziare attività che sono esse stesse ritenute in contrasto col diritto comunitario ( vedasi, in particolare, sentenza 25 novembre 1986, Le Campion, soprammenzionata ). Stando così le cose, spetta al giudice nazionale valutare quale sia la parte del contributo finanziario richiesta dai produttori non iscritti, che serve a finanziare tali attività .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    22 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( quinta sezione ),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal de grande instance di Agen, con sentenza 8 luglio 1987, dichiara :

    1 ) Il regolamento n . 1035/72, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, nella versione vigente prima dell' entrata in vigore del regolamento del Consiglio n . 3284/83, va interpretato nel senso che esso non lascia agli Stati membri alcuna competenza ad estendere ai produttori e ai trasformatori nazionali, non iscritti ad un' organizzazione interprofessionale di settore, le norme adottate da quest' ultima nell' ambito di accordi relativi alla fissazione dei prezzi minimi di acquisto per taluni ortaggi .

    2 ) Spetta al giudice nazionale verificare se sono soddisfatte, nella causa principale, le condizioni alle quali l' art . 15 ter del regolamento n . 1035/72, modificato dal regolamento n . 3284/83, soprammenzionato, subordina la possibilità per gli Stati membri di estendere ai non iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 1986, le norme contenute negli accordi conclusi nell' ambito di un' organizzazione di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e se, di conseguenza, l' estensione di cui trattasi si applichi alla causa principale .

    3 ) L' obbligo dei produttori non iscritti di partecipare al finanziamento delle casse e fondi istituiti da un' organizzazione di produttori è illegittimo nella parte in cui serve a finanziare attività che sono esse stesse ritenute in contrasto col diritto comunitario .

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