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Document 61987CJ0083
Judgment of the Court (Third Chamber) of 4 May 1988. # Mario Viva v Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM). # Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Mons - Belgium. # Social security - Review of pension rights acquired by an insured person before the entry into force of Regulation Nº 1408/71. # Case 83/87.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 1988.
Mario Viva contro Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Mons - Belgio.
Previdenza sociale - Revisione dei diritti ottenuti da un assicurato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.
Causa 83/87.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 1988.
Mario Viva contro Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Mons - Belgio.
Previdenza sociale - Revisione dei diritti ottenuti da un assicurato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.
Causa 83/87.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -02521
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:227
*A9* Cour du travail de Mons, 7e chambre, arrêt du 18/03/1987 (7398)
*P1* Cour du travail de Mons, 7e chambre, arrêt du 18/12/1991 (7398)
*P2* Cour du travail de Mons, 7e chambre, arrêt du 18/11/1992 (7398)
SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 4 MAGGIO 1988. - MARIO VIVA CONTRO FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS (FNROM). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE TRAVAIL DI MONS. - PREVIDENZA SOCIALE - REVISIONE DEI DIRITTI ACQUISITI DA UN ASSICURATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N. 1408/71. - CAUSA 83/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02521
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - NORMATIVA COMUNITARIA - APPLICAZIONE NEL TEMPO - PRESTAZIONI LIQUIDATE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 - NUOVO CALCOLO RESO NECESSARIO DA UN CAMBIAMENTO DELLA SITUAZIONE PERSONALE DELL' ASSICURATO - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71, EMENDATO DAL REGOLAMENTO N . 2001/83, ARTT . 94, N . 5, E 100 )
IL PRINCIPIO, CHE SI DESUME DALL' ART . 94, N . 5, DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, SECONDO IL QUALE L' ISTITUZIONE COMPETENTE DI UNO STATO MEMBRO, IN MANCANZA DI DOMANDA DELL' ASSICURATO, NON PUO PROCEDERE D' UFFICIO ALLA REVISIONE DEI DIRITTI DA QUESTO OTTENUTI PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DI DETTO REGOLAMENTO, A NORMA DELL' ART . 100 DEL REGOLAMENTO NON SI APPLICA NELLE SITUAZIONI CHE IMPLICHINO D' UFFICIO UNA NUOVA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI .
DI CONSEGUENZA, IL NUOVO CALCOLO DI UNA PRESTAZIONE D' INVALIDITA LIQUIDATA PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, IMPOSTO DAI MUTAMENTI SOPRAVVENUTI NELLA SITUAZIONE PERSONALE DELL' ASSICURATO SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA, DEV' ESSERE EFFETTUATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
NEL PROCEDIMENTO 83/87,
AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PRESENTATA ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS ( BELGIO ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
MARIO VIVA
E
FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS ( FNROM ),
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 94, N . 5 E 100 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971, N . 1408, RELATIVO ALL' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SALARIATI E NON SALARIATI NONCHE AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 230, N . 1983, PAG . 8 ),
LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),
COMPOSTA DAI SIGNORI J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTE DI SEZIONE, U . EVERLING E Y . GALMOT, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : M . DARMON
CANCELLIERE : J.A . POMPE, CANCELLIERE AGGIUNTO
CONSIDERATE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :
- PER IL SIG . VIVA, DAL SIG . D . ROSSINI, DELEGATO SINDACALE,
- PER IL 'FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS' , DALL' AVV . E . STEIN, NELLA FASE ORALE,
- PER IL GOVERNO ITALIANO, DAL SIG . P.G . FERRI, AVVOCATO DELLO STATO, IN QUALITA D' AGENTE, PER ISCRITTO,
- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . D . GOULOUSSIS, IN QUALITA D' AGENTE,
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 20 GENNAIO 1988,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, ALL' UDIENZA DEL 9 MARZO 1988,
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON SENTENZA 18 MARZO 1987, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 20 MARZO SUCCESSIVO, LA COUR DU TRAVAIL DI MONS HA PROPOSTO ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 94, N . 1, E 100, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971, N . 1408, RELATIVO ALL' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SALARIATI E NON SALARIATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL' INTERNO DELLA COMUNITA, CON SUCCESSIVE MODIFICHE ( GU L 230, 1983, PAG . 8 ).
2 LA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA IL SIG . VIVA, LAVORATORE MIGRANTE DI CITTADINANZA ITALIANA, E IL 'FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS' ( IN PROSIEGUO : "FNROM "). IL SIG . VIVA HA LAVORATO COME MINATORE DI SOTTERRANEO PER DIECI ANNI IN BELGIO . EGLI FRUIVA DAL 1* GIUGNO 1963 DI UNA PENSIONE D' INVALIDITA ITALIANA PRORATA IN BASE AI PRECEDENTI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO, NN . 3 E 4, CONCERNENTI LA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ( GU 1958, PAGG . 561 E 597 ), E DAL 1* AGOSTO 1963 DI UNA PENSIONE BELGA D' INVALIDITA SECONDO L' ALIQUOTA "CONIUGATO", RIDOTTA IN APPLICAZIONE DI NORME NAZIONALI ANTICUMULO .
3 A SEGUITO DEL DECESSO DEL CONIUGE DEL SIG . VIVA, AVVENUTO IL 2 NOVEMBRE 1983, IL FNROM HA PROCEDUTO ALLA REVISIONE D' UFFICIO DELLE SPETTANZE PENSIONISTICHE DI DIRITTO BELGA, APPLICANDO L' ALIQUOTA "PERSONA SOLA ". IL NUOVO CALCOLO E STATO EFFETTUATO SULLA BASE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI NN . 3 E 4 . IL FNROM HA RITENUTO CHE DETTI REGOLAMENTI CONTINUAVANO AD APPLICARSI, POICHE IL SIG . VIVA NON AVEVA PRESENTATO UNA DOMANDA AI SENSI DEL L' ART . 94, N . 5, DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, AL FINE DI CHIEDERE L' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO REGOLAMENTO N . 1408/71 .
4 DATA LA DIVERGENZA FRA LE PARTI IN MERITO ALL' EFFICACIA NEL TEMPO DEI REGOLAMENTI NN . 3 E 4, DA UNA PARTE, E NN . 1408/71 E 574/72, DALL' ALTRA, LA COUR DU TRAVAIL DI MONS HA SOSPESO IL PROCESSO ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE UNA QUESTIONE COSI FORMULATA :
" IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA PRESTAZIONE DI PENSIONE ANTERIORMENTE AL PRIMO OTTOBRE 1972 AD UN LAVORATORE MIGRANTE DA PARTE DI UN ENTE DI UNO STATO MEMBRO IN BASE ALLE SOLE NORME NAZIONALI E IN MANCANZA DI UNA DOMANDA, DA PARTE DI DETTO LAVORATORE, DI REVISIONE DELLE SUE SPETTANZE DI PENSIONE A CARICO DELL' ENTE DI CUI SOPRA, AI SENSI DELL' ART . 94, N . 5, DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, MA ANCHE IN CASO DI MODIFICA, DOPO IL PRIMO OTTOBRE 1972, DELLA SITUAZIONE INDIVIDUALE O FAMILIARE DEL LAVORATORE MIGRANTE NEL SENSO CHE E DIVENUTO VEDOVO, IL CHE COMPORTA LA REVISIONE D' UFFICIO DELLE SUE SPETTANZE DI PENSIONE DA PARTE DEL PREDETTO ENTE, SE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71, IN PARTICOLARE NEGLI ARTT . 94, N . 5, E 100, DEBBA ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO, NONOSTANTE ABROGHI, NELL' ART . 100, I REGOLAMENTI NN . 3 E 4 CONSENTE, STANTE IL SUO ART . 94, N . 5, CHE I REGOLAMENTI NN . 3 E 4 CONTINUINO AD APPLICARSI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPETTANZE DI PENSIONE DEL LAVORATORE MIGRANTE, NELLA SUDDETTA SITUAZIONE, A CARICO DI DETTO ENTE E DOPO IL PRIMO OTTOBRE 1972 .
IN ALTRI TERMINI, SE IL REGOLAMENTO N . 1408/71 DEBBA ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE, NELLA SITUAZIONE DESCRITTA, ESSO CONSENTE UN "NUOVO CALCOLO" DELLA PENSIONE D' INVALIDITA A CARICO DI DETTO ENTE IN BASE ALLA SOLA NORMATIVA NAZIONALE DELL' ENTE STESSO, IVI COMPRESA UNA NORMA ANTICUMULO ESTERNA, E SENZA CHE VENGA EFFETTUATO, PER VALUTARE LA SITUAZIONE PIU FAVOREVOLE PER IL LAVORATORE MIGRANTE, IL RAFFRONTO FRA IL CALCOLO DELL' IMPORTO DELLA PENSIONE IN BASE ALLA LEGGE NAZIONALE DI DETTO ENTE, IVI COMPRESA LA NORMA ANTICUMULO NAZIONALE, E IL CALCOLO DELL' IMPORTO DELLA PRESTAZIONE SECONDO IL DIRITTO COMUNITARIO AI SENSI DELL' ART . 46, NN . 1, 2 E 3, DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
IN ALTRI TERMINI ANCORA, SE L' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO POSSA PORTARE, DA UNA PARTE, ALL' APPLICAZIONE DI UNA LEGGE NAZIONALE NUOVA, COMPRENDENTE UNA NORMA ANTICUMULO NAZIONALE ESTERNA, IN VIGORE DOPO IL PRIMO OTTOBRE 1972 NEI CONFRONTI DELLA PENSIONE DEL LAVORATORE MIGRANTE ALL' ATTO DELLA REVISIONE D' UFFICIO DA PARTE DELL' ENTE CHE E TENUTO A VERSARE LA PENSIONE, MA PER CONTRO, D' ALTRA PARTE, ALL' APPLICAZIONE DELLA PRECEDENTE NORMATIVA COMUNITARIA, CIOE DEI REGOLAMENTI NN . 3 E 4, IN RAGIONE DEL SOLO ART . 94, N . 5, DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E NONOSTANTE L' ART . 100 DELLO STESSO REGOLAMENTO, IL PRINCIPIO DI DIRITTO COMUNE DELL' EFFICACIA IMMEDIATA, E IL PRINCIPIO SECONDO CUI LA LEGGE NUOVA SI PRESUME PER DEFINIZIONE ESSERE MIGLIORE DELLA LEGGE VECCHIA ".
5 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEI FATTI, DELLE NORME COMUNITARIE IN CAUSA, NONCHE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SARANNO QUI RIPRODOTTI SOLO OVE NECESSARIO PER SEGUIRE IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
6 LA QUESTIONE PROPOSTA RIGUARDA IN SOSTANZA IL PROBLEMA DELL' EFFICACIA NEL TEMPO DEI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI . IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE SE IL NUOVO CALCOLO DI UNA PRESTAZIONE D' INVALIDITA LIQUIDATA SULLA BASE DEI REGOLAMENTI NN . 3 E 4, IMPOSTO DAI MUTAMENTI INTERVENUTI NELLA SITUAZIONE PERSONALE DELL' ASSICURATO DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, DEBBA ESSERE EFFETTUATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI DETTO REGOLAMENTO OVVERO SULLA BASE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI NN . 3 E 4, QUALORA L' ASSICURATO NON ABBIA PRESENTATO UNA RICHIESTA DI REVISIONE DELLA SUA PENSIONE AI SENSI DELL' ART . 94, N . 5, DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
7 IL SIG . VIVA, IL GOVERNO ITALIANO E LA COMMISSIONE SOSTENGONO CHE IL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI APPLICA AL CASO IN ESAME, POICHE L' EVENTO, VALE A DIRE IL DECESSO DEL CONIUGE DEL SIG . VIVA, E AVVENUTO DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
8 PER CONTRO, IL FNROM SOTTOLINEA CHE SECONDO L' ART . 94, N . 5, DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, CONTINUANO AD APPLICARSI I REGOLAMENTI NN . 3 E 4 ALLORCHE IL LAVORATORE ABBIA OTTENUTO LA LIQUIDAZIONE DELLA SUA PENSIONE ANTERIORMENTE AL 1* OTTOBRE 1972 . L' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 SAREBBE SUBORDINATA ALLA RICHIESTA DELL' INTERESSATO .
9 DEVESI INNANZITUTTO RILEVARE CHE I REGOLAMENTI NN . 3 E 4 SONO STATI ABROGATI DALL' ART . 100 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 CON EFFETTO A PARTIRE DAL 1* OTTOBRE 1972 . ESSI, DUNQUE, NON POSSONO PIU COSTITUIRE UN FONDAMENTO GIURIDICO DI UNA LIQUIDAZIONE DI SPETTANZE PENSIONISTICHE CHE INTERVENGA DOPO TALE DATA .
10 NELL' IPOTESI DI PENSIONI LIQUIDATE SULLA BASE DEL PRECEDENTE REGIME, L' ART . 94, N . 5, DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DISPONE CHE I "DIRITTI DEGLI INTERESSATI CHE HANNO OTTENUTO LA LIQUIDAZIONE DI UNA PENSIONE O RENDITA PRIMA DEL 1* OTTOBRE 1972 O DELLA DATA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO POSSONO ESSERE RIVEDUTI SU LORO RICHIESTA, TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ". COME HA DICHIARATO LA CORTE NELLA SENTENZA 13 OTTOBRE 1976 ( SAIEVA, 32/76, RACC . PAG . 1523 ), LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, FRA LE QUALI FIGURA L' ART . 94, N . 5, SI ISPIRANO AL PRINCIPIO CHE LE PRESTAZIONI SPETTANTI IN VIRTU DEL REGOLAMENTO N . 3, SE PIU FAVOREVOLI DELLE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DAL NUOVO REGOLAMENTO, NON VERRANNO RIDOTTE . SCOPO DELLA DISPOSIZIONE E DUNQUE QUELLO DI ATTRIBUIRE ALL' INTERESSATO IL DIRITTO DI RICHIEDERE, A PROPRIO FAVORE, LA MODIFICA DELLE PRESTAZIONI CORRISPOSTEGLI SECONDO LA DISCIPLINA DELLA PRECEDENTE NORMATIVA . DI CONSEGUENZA, LA COMPETENTE ISTITUZIONE DI UNO STATO MEMBRO NON PUO SOSTITUIRSI AD UN ASSICURATO NELLA REVISIONE DEI DIRITTI DA QUESTO OTTENUTI PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
11 TUTTAVIA, DETTO PRINCIPIO NON SI APPLICA NELLE SITUAZIONI COMPORTANTI UNA NUOVA LIQUIDAZIONE D' UFFICIO DEI DIRITTI A PRESTAZIONI . INFATTI, SECONDO L' ART . 100 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, DETTE SITUAZIONI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO N . 1408/71 . COME STATUITO DALLA CORTE NELLA SENTENZA 2 FEBBRAIO 1982 ( SINATRA, 7/81, RACC . PAG . 137 ), IN CONFORMITA ALL' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, E NECESSARIO UN NUOVO CALCOLO OGNIQUALVOLTA VI SIA MODIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DA UNO STATO MEMBRO, A MENO CHE DETTA MODIFICA SIA DOVUTA AD UNA DELLE "CAUSE D' ADEGUAMENTO" DI CUI ALL' ART . 51, N . 1, DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, FRA LE QUALI NON RIENTRANO I MUTAMENTI CHE SOPRAVVENGANO NELLA SITUAZIONE INDIVIDUALE DELL' ASSICURATO . DETTO NUOVO CALCOLO DEVE DUNQUE INTERVENIRE, SECONDO IL REGOLAMENTO N . 1408/71, ANCHE SE L' INTERESSATO NON NE HA RICHIESTO L' APPLICAZIONE .
12 CIO CONSIDERATO, LA QUESTIONE PROPOSTA DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS DEVE ESSERE RISOLTA NEL SENSO CHE IL NUOVO CALCOLO DI UNA PRESTAZIONE D' INVALIDITA LIQUIDATA PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, IMPOSTO DAI MUTAMENTI SOPRAVVENUTI NELLA SITUAZIONE PERSONALE DELL' ASSICURATO SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA, DEVE ESSERE EFFETTUATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
SULLE SPESE
13 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO ITALIANO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),
PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE AD ESSA SOTTOPOSTA DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS, CON SENTENZA 18 MARZO 1987, DICHIARA :
IL NUOVO CALCOLO DI UNA PRESTAZIONE D' INVALIDITA LIQUIDATA PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71, IMPOSTO DAI MUTAMENTI SOPRAVVENUTI NELLA SITUAZIONE PERSONALE DELL' ASSICURATO SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA, DEVE ESSERE EFFETTUATO SECONDO IL REGOLAMENTO N . 1408/71 .