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Document 61987CJ0054

Sentenza della Corte del 22 febbraio 1989.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Risorse proprie - Interessi moratori - Accertamento dei dazi - Rettifica.
Causa 54/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00385

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:76

61987J0054

SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 FEBBRAIO 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - RISORSE PROPRIE - INTERESSI MORATORI - ACCERTAMENTO DEI DAZI - RETTIFICA. - CAUSA 54/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00385


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Risorse proprie delle Comunità europee - Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri - Iscrizione a credito del conto della Commissione - Iscrizione tardiva - Obbligo di pagare interessi di mora - Errore degli uffici nazionali nella contabilizzazione delle risorse - Irrilevanza

( Regolamento del Consiglio n . 2891/77, artt . 2, 8 e 11 )

Massima


Gli interessi di mora di cui all' art . 11 del regolamento n . 2891/77 sono dovuti per "ogni ritardo" nell' iscrizione, a credito del conto della Commissione, delle risorse proprie il cui accertamento incombe agli Stati membri e sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l' iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo .

A norma dell' art . 8 del regolamento sopramenzionato il termine per l' iscrizione può certo essere prorogato qualora, a norma dell' art . 2, si debba procedere ad un nuovo accertamento, ma ciò non vale nel caso in cui l' errore dei competenti uffici nazionali è avvenuto non già al momento dell' accertamento e della liquidazione del credito, bensì in quello della contabilizzazione puramente interna come risorsa propria .

Parti


Nella causa 54/87,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . John Forman e Eugenio de March, rispettivamente consigliere giuridico e membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avv . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

causa avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE :

- rifiutando di pagare un interesse moratorio, ai sensi dell' art . 11 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n . 2891, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( GU L 336, pag . 1 ), dovuto a seguito di una errata classificazione di taluni dazi doganali nei primi tre mesi del 1980,

- omettendo di comunicare alla Commissione le informazioni necessarie per calcolare l' interesse moratorio a seguito della stessa classificazione errata compiuta durante i mesi di maggio e giugno 1980,

- omettendo di comunicare alla Commissione se e quando simili classificazioni errate furano effettuate e eventualmente rettificate nel periodo anteriore al 1° gennaio 1980,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : B . Pastor, amministratore

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 17 novembre 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee, in forza dell' art . 169 del trattato CEE, ha proposto un ricorso che, dopo la rinuncia della Commissione a due altre conclusioni, è diretto unicamente a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE rifiutando di pagare interessi moratori, ai sensi dell' art . 11 del regolamento n . 2891/77, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( GU L 336, pag . 1 ), dovuti a seguito di un' errata classificazione di taluni dazi doganali in gennaio, febbraio e marzo 1980 .

2 Risulta dal fascicolo che, nei primi tre mesi del 1980, l' ufficio doganale di Ravenna ha contabilizzato per errore taluni dazi doganali CEE che, ai sensi della decisione 21 aprile 1970 di cui il regolamento citato reca applicazione, costituiscono risorse proprie della Comunità, come dazi doganali CECA, ossia come risorse nazionali . L' errore è stato rettificato nella contabilità dell' ufficio doganale nel luglio 1980, in occasione di un controllo effettuato dalle autorità italiane cui erano associati i servizi della Commissione, e gli importi corrispondenti a questi dazi doganali sono stati messi a disposizione della Commissione il 20 settembre 1980, mediante iscrizione a credito sul conto "risorse proprie" della Commissione presso il Tesoro italiano .

3 La Commissione ha invitato le autorità italiane a pagare, in forza dell' art . 11 del citato regolamento, interessi moratori sugli importi risultanti dalla rettifica, calcolati per il periodo compreso tra il momento in cui avrebbe dovuto aver luogo l' iscrizione a credito di tali importi sul conto della Commissione e quello in cui gli importi vi sono stati effettivamente iscritti .

4 Secondo il menzionato art . 11, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto "risorse proprie" della Commissione dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse di cui tale disposizione determina il tasso .

5 Le autorità italiane hanno rifiutato di ottemperare a tale richiesta, ritenendo che essa non fosse giuridicamente fondata .

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

7 In via preliminare, vanno ricordati i principi della normativa emanata con il regolamento controverso, il cui fine, secondo il penultimo considerando, è quello di permettere alle Comunità di disporre delle risorse proprie nelle migliori condizioni .

8 I dazi che, ai sensi della decisione 70/243 del Consiglio del 21 aprile 1970 ( GU L 94, pag . 19 ), costituiscono risorse proprie della Comunità, in particolare i dazi della tariffa doganale comune, secondo l' art . 1 del citato regolamento n . 2891/77, sono accertati dagli Stati membri in conformità alle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e i relativi importi sono messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal regolamento .

9 Ai sensi dell' art . 2, 1° comma, dello stesso regolamento, "un diritto è accertato non appena il credito corrispondente è stato debitamente stabilito dal servizio o dall' organismo competente dello Stato membro ".

10 Secondo l' art . 7, n . 2, del regolamento, i diritti accertati devono essere riportati nella contabilità "risorse proprie", tenuta da ogni Stato membro, entro il 20 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l' accertamento . In forza degli artt . 9, n . 1, e 10, n . 1, gli Stati membri, entro lo stesso termine, devono iscrivere a credito l' importo delle risorse proprie accertate sul conto "risorse proprie" aperto a nome della Commissione presso il Tesoro dello Stato membro o l' organismo da esso designato a tal fine .

11 Risulta dalle disposizioni citate che è compito degli Stati membri mettere a disposizione della Commissione l' importo di un dazio costituente una risorsa propria entro il 20 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stato debitamente determinato il credito corrispondente al dazio stesso dal servizio o dall' organismo competente dello Stato membro .

12 Va anche ricordato che, ai sensi della giurisprudenza costante della Corte ( cfr ., in particolare, la sentenza 20 marzo 1986, causa 303/84, Commissione / Repubblica federale di Germania, Racc . 1986,pag . 1171 ), gli interessi di mora di cui all' art . 11 del regolamento sono dovuti per "ogni ritardo" e sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l' iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo .

13 Il governo della Repubblica italiana fa tuttavia valere che nella fattispecie l' iscrizione sul conto della Commissione non ha subito alcun ritardo . Secondo la normativa italiana, da applicarsi in forza dell' art . 1 del regolamento, l' accertamento di un dazio comporterebbe non soltanto l' accertamento tecnico e giuridico dell' importo di cui trattasi, ma anche la sua liquidazione e contabilizzazione . Ne conseguirebbe che l' errore contabile commesso dall' ufficio doganale di Ravenna rientra nell' accertamento dei dazi ai sensi dell' art . 2, 1° comma, del regolamento .

14 A parere del governo italiano, tale errore può essere rettificato ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, secondo cui "quando occorra rettificare un accertamento effettuato in conformità del 1° comma, il servizio o l' organismo competente dello Stato membro procede ad un nuovo accertamento ". La rettifica della contabilità dell' ufficio doganale cui si è proceduto nel luglio 1980 costituirebbe pertanto un nuovo accertamento che, ai sensi dell' art . 8 del regolamento, andrebbe riportato nella contabilità "risorse proprie" solo per il mese nel corso del quale è stato effettuato .

15 Questo argomento non può essere accolto . Sebbene, secondo l' art . 1 del regolamento, le risorse proprie siano accertate dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, il 1° comma dell' art . 2 definisce il momento di tale accertamento . Secondo quest' ultima disposizione, un diritto è accertato non appena il credito corrispondente è stato debitamente determinato .

16 Nella fattispecie, risulta che i crediti sono stati determinati e liquidati in modo regolare e le parti sono concordi nel sostenere che l' errore commesso dall' ufficio doganale non concerne la classificazione delle merci, ma soltanto la contabilizzazione dei dazi come risorse nazionali e non come risorse proprie delle Comunità . La rettifica di questo errore di contabilità puramente interna al servizio o all' organismo competente non influenza in alcun modo la determinazione del credito e non può quindi costituire "nuovo accertamento" ai sensi dell' art . 2, 2° comma, del regolamento, da cui derivi una nuova decorrenza del termine fissato per la messa a disposizione della Commissione dell' importo del dazio accertato .

17 Gli importi relativi ai dazi contestati, accertati nel gennaio, febbraio e marzo 1980 dall' ufficio doganale di Ravenna, sono stati quindi iscritti con ritardo sul conto "risorse proprie" della Commissione ed in conseguenza la Repubblica italiana deve versare alla Commissione gli interessi di cui all' art . 11 del regolamento n . 2891/77 su questi importi .

18 Va pertanto dichiarato che, rifiutando di pagare gli interessi moratori, ai sensi dell' art . 11 del regolamento n . 2891/77, dovuti a seguito di un' errata classificazione di taluni dazi doganali nel gennaio, febbraio e marzo 1980, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

19 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .

20 Per quanto concerne le due conclusioni cui la Commissione ha rinunciato nel corso del procedimento, va ricordato che, ai sensi dell' art . 69, § 4, 1° comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell' altra parte . Nella fattispecie, le due conclusioni riguardavano l' omissione da parte della convenuta di comunicare talune informazioni alla Commissione . Poiché tali informazioni sono state comunicate solo dopo la proposizione del ricorso, si deve dichiarare che le relative conclusioni del ricorso e la successiva rinuncia sono conseguenza del comportamento della convenuta e che, pertanto, essa dev' essere condannata alle spese anche per questa parte del ricorso .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE rifiutando di pagare interessi moratori, ai sensi dell' art . 11 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n . 2891, recante applicazione della decisione 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, dovuti a seguito di un' errata classificazione di taluni dazi doganali nel gennaio, febbraio e marzo 1980 .

2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .

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