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Document 61987CC0192

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 9 marzo 1988.
Marie-Jeanne Vanhaeren contro Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren - Belgio.
Prestazioni di disoccupazione - Art. 69 del regolamento n. 1408/71.
Causa 192/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -02411

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:147

61987C0192

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 9 marzo 1988. - MARIE-JEANNE VANHAEREN CONTRO RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, BRUXELLES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'ARBEIDSRECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT TONGEREN. - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE - ART. 69 DEL REGOLAMENTO N. 1408/71. - CAUSA 192/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02411


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1 . Il tribunale del lavoro di Tongres chiede a questa Corte se l' art . 69 del regolamento n . 1408/71 continui ad applicarsi al lavoratore subordinato disoccupato il quale, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di uno Stato membro per l' acquisto del diritto a prestazioni di disoccupazione e avendo conservato temporaneamente detto diritto in un altro Stato membro, a norma dell' art . 69, n . 1, ritorni nel primo Stato membro dopo la scadenza del termine di tre mesi contemplato dalla lett . c ) di quest' ultima disposizione e dopo aver lavorato nell' altro Stato membro .

2 . Condivido il parere della Commissione secondo il quale la questione dev' essere risolta negativamente .

3 . La Commissione ha innanzitutto ragione quando sostiene che il lavoratore subordinato disoccupato il quale si rechi in un altro Stato membro e ivi trovi effettivamente lavoro non è più, a partire da quel momento, disoccupato .

4 . Pertanto, secondo logica, l' art . 69 non si deve più applicare a detto lavoratore .

5 . Inoltre, a partire dallo stesso momento, "lo Stato competente" ai sensi del regolamento n . 1408/71 non è più lo Stato che il disoccupato ha inizialmente lasciato, ma lo Stato nel quale si è recato e dove ha trovato lavoro .

6 . Questo principio emerge molto chiaramente dalla vostra giurisprudenza . Nella sentenza Cochet ( 1 ) avete infatti dichiarato, basandovi tanto sull' art . 13 del regolamento n . 1408/71 quanto sulle disposizioni dello stesso regolamento relative alle prestazioni di disoccupazione ( artt . 67, 68, 69 e 71 ), che lo Stato competente in materia di prestazioni previdenziali è lo Stato di occupazione, e qualora si tratti di un disoccupato, lo Stato dell' ultima occupazione ( punti da 12 a 14 della sentenza ).

7 . Il Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening sostiene che la tesi secondo cui l' occupazione all' estero - sia essa anteriore o posteriore alla scadenza del termine di tre mesi contemplato dall' art . 69, n . 1, lett . c ) - rende inapplicabile l' art . 69 e contrasta con l' art . 69, nn . 2 e 4 del regolamento . Infatti, osserva il Rijksdienst, "sarebbe sufficiente un solo giorno di occupazione all' estero, tanto prima quanto dopo la scadenza del periodo di tre mesi di cui trattasi, per sottrarsi all' applicazione dell' art . 69, nn . 2 e 4 ".

8 . Tenuto conto delle osservazioni che precedono ritengo tuttavia che tale sia senz' altro l' interpretazione scaturente necessariamente dal testo e dal sistema del regolamento n . 1408/71 .

9 . L' interessato, qualora resti nuovamente disoccupato nel paese in cui si è recato e dove aveva trovato lavoro, potrà in via di principio fruire durante tre mesi delle indennità di disoccupazione di questo Stato dopo essere tornato nel suo paese di origine . Non ritengo tuttavia che questo principio si possa applicare alla fattispecie, dato che la Vanhaeren, prima di ritornare in Belgio, non era stata iscritta nelle liste di collocamento in Germania .

10 . Osservo infine, come hanno fatto tanto il Rijksdienst quanto la Commissione, che l' interessata, dopo essere tornata nel paese di provenienza ( nella fattispecie, il Belgio ), non può avvalersi dell' art . 67 poiché non possiede i requisiti stabiliti dal n . 3 di questo articolo . Infatti, non è in questo paese che essa ha compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione .

11 . A prima vista, ci si potrebbe chiedere se, alla luce della vostra sentenza Di Paolo ( 2 ), che ha ammesso un' interpretazione abbastanza sfumata della nozione di residenza, la deroga contemplata dall' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), non possa applicarsi nel caso della ricorrente . Tuttavia non ne sono molto convinto, date le circostanze della fattispecie . Peraltro, è stata pronunziata nel frattempo la sentenza Guyot ( 3 ), in cui avete dichiarato, mi sembra in modo abbastanza categorico, che l' art . 71 del regolamento n . 1408/71 non si applica nel caso del disoccupato il quale, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nello Stato membro in cui svolgeva l' attività lavorativa .

12 . In conclusione, vi suggerisco di risolvere la questione formulata dal giudice nazionale nei termini caldeggiati dalla Commissione, vale a dire :

"L' art . 69 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, ed, in particolare, il n . 4 dello stesso, non è più applicabile al disoccupato il quale, pur conservando il diritto alle prestazioni erogate da uno Stato membro, si sia recato nel territorio di un altro Stato membro per cercarvi lavoro ed abbia compiuto in quest' ultimo Stato periodi di assicurazione o di occupazione ".

(*) Traduzione dal francese .

( 1 ) Sentenza 7 marzo 1985, causa 145/84, Cochet / Bedrijfsvereniging voor de gezondheid, geestelijke en maatschapelijke belangen, Racc . 1985, pag . 801 .

( 2 ) Sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paolo / Office national de l' emploi, Racc . 1977, pag . 315 .

( 3 ) Sentenza 11 ottobre 1984, causa 128/83, Caisse primaire d' assurance maladie de Rouen / A . Guyot, Racc . 1984, pag . 3507 .

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